Tipologia: CIA
Data firma: 5 giugno 1992
Validità: 01.06.1992 - 31.12.1995
Parti: Coop Liguria e CdA/Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl
Settori: Commercio, Coop Liguria
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Salario
Indennità di Funzione
Salario d'ingresso
Relazioni Sindacali
Mercato del lavoro
Organizzazione del lavoro
Orario di lavoro
Part-time
Formazione professionale
Rinnovo Tessera Sanitaria
Soste
Festività coincidenti con il sabato
Calcolo dello straordinario
Pulizie

 

Vestiario
Questioni Sociali
Ambiente di lavoro (Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori)
Azioni positive per le pari opportunità
Rapporto % tra personale femminile e maschile
Rientro al lavoro dopo l'Astensione obbligatoria e/o Facoltativa per Maternità
Commissione paritetica
Dati Aziendali
Molestie
Applicazione CCNL sull'inquadramento
Attività prevalente (Art. 7 CCNL, pag. 57)


Contratto Integrativo Aziendale

L'anno 1992, addì 5 giugno, in Genova, tra la Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo […] e il Consiglio d'Azienda con l'assistenza dei Segretari Regionali e Territoriali della Filcams - Cgil, Uiltucs - Uil e Fisascat - Cisl […], si è stipulata la presente ipotesi di rinnovo dell'accordo integrativo aziendale al contratto nazionale di lavoro in vigore dall'1.1.88 al 31.12.90, che sostituisce per le materie regolate ogni altro accordo aziendale.
Il presente accordo ha validità dal 1/06/1992 e scadenza il 31/12/95 e si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta nelle forme previste dalla Legge tre mesi prima della sua scadenza.

Relazioni Sindacali
Nel contratto nazionale rinnovato il 20.12.1990 sono previste diverse commissioni paritetiche per affrontare determinate materie dei CCNL.
a) Comitato consultivo paritetico punto 4 Art. 3
b) Comitato misto paritetico Art. 8
c) Commissioni paritetiche per la gestione dell'accordo sui CFL
d) Livello di confronto Regionale Art. 9
Per la particolare situazione ligure, caratterizzata sostanzialmente dalla coincidenza tra livello aziendale e livello regionale, tecnicamente e politicamente può essere considerata valida l'ipotesi di formare una Commissione unica tra ARCC - Coop Liguria e OO.SS. e RSA.
La Commissione non sarà sede di contrattazione tra le parti, ma avrà il compito di avviare e snellire anche il lavoro delle altre commissioni con l'obiettivo di favorire migliori relazioni sindacali e una maggiore partecipazione delle OO.SS. e della RSA alla discussione sulle materie delle varie commissioni.
Le parti quindi, ai sensi dell'art. 8 del CCNL in vigore dall'1.1.91, procederanno alla costituzione della Commissione paritetica mista che sarà formata da un minimo di 6 membri in rappresentanza delle OO.SS. di categoria e della RSA e da un minimo di 6 membri in rappresentanza dell'Associazione Regionale aderente alla Lega delle Cooperative e della Coop Liguria.
A seconda delle materie trattate la commissione di volta in volta potrà essere integrata da altri membri interessati alla discussione sempre su base paritetica.
Le Organizzazioni rappresentate nel Comitato possono indicare accanto ai membri effettivi della Commissione altrettanti membri supplenti.
La sede della Commissione è prevista presso la Coop Liguria in Via Val Lerone 30 Arenzano (Genova).
Entro la fine del mese di agosto 92 le parti comunicheranno i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti.
Nella sua prima riunione la Commissione provvederà a ratificare le nomine effettuate, a dotarsi di un regolamento di funzionamento interno, e a definire gli ambiti di valutazione delle materie affidate, per contratto nazionale e accordo integrativo aziendale, all'esame della Commissione stessa.
Le parti si impegnano a convocare la prima riunione della Commissione entro e non oltre il 30.09.92.
Sono escluse dal confronto, in sede di Commissione mista, l'esame dell'ambiente e salute demandato al confronto aziendale all'art. 16 del vigente CCNL e le materie che hanno trovato soluzioni negoziali nell'attuale accordo integrativo aziendale.
1.2 = A tale materia si applicano il punto C) (livello aziendale) del diritti di informazione ed in particolare del punto 1) = II gli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, etc... III alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione, di mobilità.
Inoltre devono essere fornite le informazioni, come da punto 4 del livello aziendale, con la necessaria tempestività ai fini della utilità del confronto.
1 .3 = Concordare, fermo restando l'incontro entro il primo quadrimestre dell'anno, e precisare meglio i contenuti del punto 2 del livello aziendale (dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda riferite allo stesso anno).
Inoltre su richiesta delle parti (OO.SS o RSA) saranno fornite ulteriori informazioni riguardanti le prospettive della Cooperativa, dei consorzi o delle società da essa costituite o controllate, i programmi di sviluppo e di ristrutturazione aziendale e delle innovazioni tecnologiche, e altri punti contenuti nel punto C) dell'art. 2 del CCNL.

Mercato del lavoro
Le problematiche relative all'accesso al lavoro, ai vari tipi di contratto a tempo determinato, al perseguimento graduale della stabilità del rapporto di lavoro, congiuntamente alle questioni relative alla organizzazione del lavoro, vengono affrontate nell'ambito della programmazione contrattata della struttura "ottimale" di ciascuna unità organizzativa, alla realizzazione della quale tendono le azioni reciproche, aventi obiettivi coerenti con quanto previsto nel capitolo relativo all'organizzazione del lavoro.
E' impegno reciproco offrire graduale e tendenziale soluzione alle problematiche inerenti:
- l'acquisizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per chi ne abbia avuti ripetuti a tempo determinato con la Cooperativa;
- l'accesso al lavoro, sia mediante rapporti a tempo parziale, che mediante rapporti a tempo pieno;
- l'accesso al lavoro dei lavoratori - provenienti da imprese della distribuzione commerciale - posti in lista di mobilità ai sensi della più recente normativa di Legge a Regolamentare ministeriale in relazione a situazioni di crisi aziendale irreversibile;
- la tendenziale trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato: a tal fine le parti si impegnano
- in riferimento all'art. 6 dell'accordo quadro per i contratti di formazione e lavoro, annesso al vigente CCNL - a stabilire per ogni singolo progetto concordato i parametri e le condizioni oggettive (inerenti la valutazione delle prestazioni e delle attitudini del lavoratore) per l'anticipata conversione dei CFL stessi in contratti a tempo indeterminato.
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]
Il livello di contrattazione di quanto sopra indicato è quello territoriale: esso deve avvenire nell'ambito dei parametri e criteri contrattati a livello aziendale.
L'informazione e la verifica dei dati e delle situazioni di partenza e di prospettiva e l'informazione e verifica sull'attuazione di quanto qui previsto - in stretta connessione con le tematiche dell'organizzazione del lavoro - vengono esercitati dall'organismo regionale previsto nelle intese sulle relazioni sindacali, attraverso le sue articolazioni territoriali.

Organizzazione del lavoro
Le problematiche relative all'organizzazione del lavoro vengono affrontate nell'ambito di una programmazione contratta della struttura "ottimale" di ciascuna unità organizzativa, alla realizzazione della quale tendono le azioni reciproche, aventi obiettivi coerenti con quanto previsto nel capitolo relativo al mercato del lavoro.
Tale programmazione - basata su parametri coerenti per l'intera azienda ed uniformi nell'ambito di ciascun territorio e di ciascuna tipologia strutturale - coerentemente con i livelli di costo e di servizio raggiunti e nell'intento di migliorarli, unitamente alle condizioni di lavoro, tende a definire per le unità organizzative consolidate, compatibilmente con i vincoli e le maggiori o minori certezze del mercato, nell'ambito di ciascun reparto o segmento organizzativo significativi delle più diffuse figure professionali:
- entità e distribuzione degli orari di lavoro del personale a tempo parziale;
- entità e distribuzione degli orari di lavoro del personale a tempo pieno;
- entità e modalità di utilizzo del personale a "tempo parziale annuo" (caratterizzato dall'alternanza, nel corso dell'anno, di periodi lavorati, anche con regimi d'orario differenziati, con periodi non lavorati,), da impiegarsi in parziale sostituzione delle quote minime oggettivamente consolidate di contratti a tempo determinato;
- condizioni, modalità ed entità di utilizzo dei cosiddetti "polmoni" o squadre di intervento territoriali, avuto riguardo alla complessa normativa di Legge e alle sue concrete modalità d'applicazione in sede locale.
Le predette squadre di intervento territoriali possono essere perciò formati da una o più fra le componenti seguenti:
- lavoratori in possesso di specifica esperienza professionale, quali, ad esempio, macellai, banconieri salumieri, addetti alla raccolta ed alla promozione del Prestito Sociale, occupati sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato, titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
- lavoratori di più recente assunzione, sia con contratto a tempo determinato, che a tempo indeterminato, titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
- lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo parziale "annuo" o "ciclico" (sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato), caratterizzati dall'alternanza - nel corso dell'anno - di periodi non lavorati con periodi lavorati e/o di periodi lavorati con diverso regime di orario settimanale di lavoro.
Elementi caratterizzanti dei membri di tali squadre di intervento sono la variabilità non programmata della sede di lavoro, delle modalità di effettuazione delle prestazioni e delle stesse mansioni: esse vengono assegnate in relazione alla riconosciuta necessità di garantire - da un lato - uno stabile e predeterminato livello di servizio alla clientela e - dall'altro - condizioni di lavoro per la generalità del personale, rispondenti agli standard pattuiti, nel rispetto degli obiettivi di efficienza assegnati all'unità organizzativa.
A fronte delle predette condizioni di lavoro - che configurano elementi di disagio - agli stessi lavorativi stabilmente impiegati nelle squadre di intervento - e limitatamente al periodo interessato da tale modalità di utilizzo - viene riconosciuta la corresponsione di un'indennità mensile, per 12 mensilità annue, di lire 40.000 per il personale a tempo pieno. Detto trattamento sarà opportunamente riproporzionato per il personale con contratto a tempo parziale ed alle ore effettivamente svolte.
Inoltre, agli stessi lavoratori stabilmente impiegati nelle squadre di intervento viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio qualora la distanza tra il domicilio effettivo e la sede ove viene effettuata la prestazione sia superiore ai 10 chilometri. Tale rimborso - che prevede in ogni caso la "franchigia" per la predetta distanza, moltiplicata per i diversi percorsi ripetuti nella giornata - viene riconosciuto a presentazione dei relativi giustificativi di spesa per il trasporto pubblico. A fronte di esigenze organizzative imprescindibili, che fossero totalmente incompatibili con l'impiego del mezzo pubblico di trasporto, verrà riconosciuta - di volta in volta - l'applicabilità dell'indennità chilometrica e degli eventuali rimborsi dei pedaggi autostradali, secondo la normativa e le tariffe aziendali in vigore.
Nell'ambito della programmazione della struttura "ottimale" di ciascuna unità organizzativa, trovano graduale, coerente ed equa soluzione (avuto riguardo alle priorità previste dalle vigenti norme di Legge e di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) le problematiche inerenti:
- la tendenziale definizione di una sede lavorativa fissa in luogo della variabilità e/o pluralità della stessa (ferma restando la normale mobilità tra sede e sede e tra mansione e mansione, oltre alla promiscuità e/ variabilità delle mansioni stesse), nel rispetto delle eventuali diverse opzioni ed eccezioni individuali;
- la tendenziale definizione di un orario di lavoro stabile per il personale con contratto a tempo parziale dall'assunzione (ad es. mediante
la "fissazione" di sede e mansione per chi proviene dai cosiddetti "polmoni" territoriali);
- il tendenziale avvicinamento della sede di lavoro al domicilio;
- il tendenziale soddisfacimento delle richieste di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa e delle richieste eventuali di modifica degli orari individuali a tempo parziale.
Il livello di contrattazione di quanto sopra indicato è quello territoriale: esso deve avvenire nell'ambito dei parametri e criteri contrattati a livello aziendale.
L'informazione e la verifica dei dati e delle situazioni di partenza e di prospettiva e l'informazione e verifica sull'attuazione di quanto qui previsto - in stretta connessione con le tematiche del mercato del lavoro - vengono esercitati dall'organismo regionale previsto nelle intese sulle relazioni sindacali, attraverso le sue articolazioni territoriali.

Orario di lavoro
Nel corso del 1993, entro il 30/06, sarà attivato il confronto territoriale, volto a verificare l'estensibilità ad altre realtà organizzative - secondo i canoni consolidati nella maggior parte dei punti di vendita - delle cosiddette "5 mezze giornate" di riposo infrasettimanale.
L'obiettivo sopra indicato verrà perseguito nell'ambito di quel processo di cambiamento, che è stato individuato nella programmazione contrattata territorialmente della struttura "ottimale" dei punti di vendita, con particolare riferimento al numero e alla distribuzione "certa" degli orari di lavoro del personale a part-time.
Le modalità di utilizzo delle "pause" nell'ambito dell'orario di lavoro considerato effettivo e retribuito, concordate in alcuni territori in occasione della contrattazione delle modalità di applicazione della riduzione d'orario su base settimanale, saranno estese a tutta l'azienda.
E' prevista la graduale installazione, in tutti i punti di vendita, del sistema computerizzato di rilevazione delle presenze mediante "badge" magnetico; nel caso che detta installazione subisca dei ritardi, si provvederà comunque, entro il 1993, all'installazione dei sistemi a timbratura di scheda individuale cartacea ("cartellino").

Part-time
L'accesso dal part-time al tempo pieno e viceversa si baserà su un sistema a "griglia" di priorità, che - omogeneo con la programmazione contrattata territorialmente su indicata e nell'ambito dei bacini di mobilità a suo tempo definiti, fermi restando i criteri preavvisi dalla Legge e dal CCNL - farà riferimento agli elementi seguenti:
a) esigenze della lavoratrice madre e del lavoratore padre con figli entro i tre anni d'età;
b) esigenze di carattere familiare, riconducibili alla materia già trattata nelle "questioni sociali";
c) esigenze di studio;
d) data della domanda;
e) anzianità di servizio;
f) qualifica professionale.
Per le richieste sub a), per le quali il CCNL prevede la temporaneità definita della durata, le eventuali assunzioni, "integrative" delle ore venute meno per la concessione del part-time, saranno a tempo determinato e allo scopo si prevede un'ipotesi specifica di utilizzo della legge 56/1987.
Periodicamente a livello territoriale saranno esaminati i dati relativi alle richieste di trasformazione pervenute e a quelle evase nell'anno precedente.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale è compresa nell'articolazione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 38 del vigente CCNL: essa verrà attuata con modalità, che salvaguardino - da una parte - la razionale utilizzazione dei fattori produttivi e - dall'altra parte - la professionalità dei lavoratori. Salvo diversa, espressa volontà delle parti, la prestazione giornaliera sarà - in linea di massima - non inferiore alle quattro ore giornaliere, fermo restando le modalità pattuite e/o di fatto in essere alla data del presente accordo.
[…]
Tenuto conto dell'esiguo numero dei casi presenti in Azienda, per le lavoratrici ed i lavoratori vicini al raggiungimento dell'età pensionabile, si conferma la concreta disponibilità aziendale a trasformare negli ultimi cinque anni il rapporto di lavoro dal tempo parziale al tempo pieno, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. Al fine di attivare detta disponibilità, la lavoratrice / il lavoratore interessata/o dovrà esplicitare formalmente ed in via irrevocabile la scelta tra le eventuali diverse opzioni di pensionamento (35 anni di contribuzione, oppure 55 o 60 o 62 o 65 anni d'età).

Rinnovo Tessera Sanitaria
La Cooperativa si impegna a rimborsare per il rilascio o il rinnovo della tessera sanitaria il 50% delle spese sanitarie sostenute dal dipendente.

Soste
Nel corso dell'effettuazione dell'orario giornaliero nei Punti di Vendita, verrà concordata tra Capo Negozio e RSA la modalità di godimento di una sosta retribuita così articolata:
fino a 5 ore di lavoro sosta di 10 Minuti
oltre la 5° e fino alla 60 ora di lavoro sosta di 15 Minuti
dalla 6° ora di lavoro sosta di 20 Minuti
In ogni caso è escluso il godimento della sosta in fasce orarie "critiche" dal punto di vista del servizio alla clientela.

Pulizie
La Cooperativa procederà ad uno studio di fattibilità di interventi di sanificazione nei reparti deperibili dei negozi ed in particolare della Macelleria che siano comunque compatibili con l'organizzazione del lavoro e la composizione dell'organico netto di tali reparti.

Vestiario
Disponibilità della Cooperativa a verificare se le dotazioni annuali di vestiario siano migliorabili compatibilmente con le esigenze dei lavoratori e di contenimento dei costi di tali indumenti.

Ambiente di lavoro (Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori)
Impegno da parte di Coop Liguria ad attuare tutte le iniziative necessarie a realizzare concretamente le intese raggiunte a livello nazionale ed in particolare degli artt. 16 e 17 del CCNL stipulato in data 20.12.90 (Allegati al presente documento).
L'ambiente di lavoro dovrà trovare altresì adeguata collocazione anche nel capitolo Relazioni sindacali - diritti di Informazione nell'accordo integrativo aziendale che si andrà a rinnovare.
Comunque il confronto tra le parti del 23 marzo u.s., ha già individuato tre materie di fattori ambientali che vanno esaminati per la tutela e la difesa della salute dei lavoratori.
Video terminali: si è valutata la necessità di sottoporre in via preventiva nel momento dell'assunzione e poi periodicamente (almeno una volta all'anno) nello svolgimento dell'attività lavorativa a visita oculistica i lavoratori addetti in via continuativa all'utilizzo dei videoterminali.
Inoltre si conferma per questi lavoratori la necessità di attuare periodiche pause con utilizzo in altre mansioni.
Qualora ciò non sia organizzativamente possibile, per i lavoratori che svolgono interamente la loro prestazione lavorativa giornaliera e a tempo pieno su video terminali, la Cooperativa si impegna a ricercare soluzioni idonee ad alleviare eventuali disagi derivanti dalla continuità della prestazione a video terminale.
Consentire infine alle lavoratrici in stato di gravidanza di venire dispensate dall'utilizzo continuativo del videoterminale nel rispetto delle norme di Legge e di Contratto.
Si dà atto che la Cooperativa ha già provveduto a dotare tutti i video terminali di appositi filtri ottici.
Altre iniziative in materia potranno essere concordate tra Azienda, OO.SS. e RSA con eventualmente la richiesta di consulenza da parte dei Servizi di Igiene e Sicurezza degli ambienti di lavoro delle unità sanitarie locali competenti.
Lavorazioni a freddo: i lavoratori adibiti a mansioni da svolgere in maniera continuativa in ambienti soggetti a refrigerazione costante, saranno dotati di tutti gli indumenti e quant'altro utile a ridurre il disagio lavorativo. Infine in via sperimentale, anche per acquisire congiuntamente maggiori informazioni su tale materia, i lavoratori di cui sopra potranno essere sottoposti a visite periodiche specifiche (almeno una volta all'anno), oltre a quella necessaria per il rinnovo della tessera sanitaria.
Lavoratori adibiti ad operazioni di registrazione incassi: In alcuni grandi punti di vendita si è già concordato dopo una permanenza in cassa continuativa per più di 4 ore e mezza una interruzione temporanea, nel corso della quale il lavoratore viene adibito ad altre mansioni.
Tale accorgimento, con un margine di variabilità tra le 4,30 e le 5,00 ore di permanenza in cassa, individuando negozio per negozio, soluzioni coerenti con le esigenze dei lavoratori e dell'azienda dovrà essere estesa gradualmente ai rimanenti punti di vendita della Coop Liguria.
Le parti convengono inoltre di istituire, con validità di durata pari a quella dell'accordo integrativo aziendale, un comitato paritetico composto da membri con la finalità di esaminare gli aspetti connessi alla igiene e sicurezza sul lavoro.
Tale comitato potrà redigere proposte di adozione di strumenti ed attrezzature antinfortunistiche e sulle modalità di un loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori.
Si conviene infine che qualora vengano individuate situazioni di disagio ambientale nocive per la salute dei lavoratori il comitato sottoporrà al confronto tra le parti proposte atte a:
1) predisporre gli strumenti idonei a rimuovere le situazioni ambientali suddette, nell'ambito della realtà strutturale ed organizzativa aziendale;
2) promuovere l'attuazione di accertamenti medici, in collaborazione con i Servizi di Igiene e Sicurezza sul lavoro delle USL competenti, per il personale interessato all'area di nocività eventualmente individuata.
3) Formulare altre proposte in materia di miglioramento dell'ambiente di lavoro compatibili con l'equilibrio gestionale economico dell' unità interessata.

Azioni positive per le pari opportunità
Si valuta che il CCNL per dipendenti da Cooperative di Consumo del 20.12.1990 nella formulazione dei vari istituti contrattuali non contiene né direttamente, né indirettamente dizioni tali da costituire atti discriminatori nei confronti dell'uno o dell'altro sesso.
Inoltre le iniziative concordate nel CCNL nel titolo "Azioni positive per le pari opportunità agli artt. 21 e 22, sono nel panorama contrattuale generale, tra le più avanzate positivamente nel mondo del lavoro italiano.
A livello aziendale, la Coop Liguria si impegna a rivedere, in coerenza a quanto sopra, in particolare i metodi di reclutamento e selezione del personale ed a eliminare, nel caso che esistano, richieste di informazione che possano essere interpretate come elementi discriminatori nei confronti delle persone di sesso femminile.

Rientro al lavoro dopo l'Astensione obbligatoria e/o Facoltativa per Maternità
Ai sensi del punto 5 dell'art. 31 del CCNL compatibilmente con le esigenze aziendali il lavoratore che intenda effettuare la prestazione lavorativa a tempo parziale per i primi due anni di vita del bambino dovrà inoltrare tale richiesta almeno un mese prima della ripresa al lavoro. In casi particolarmente difficili per il lavoratore è da valutarsi di volta in volta la disponibilità a prorogare di un altro anno il contratto part-time.
Ai sensi del punto c) dell'art. 33 possibilità di assunzioni per integrazione riferite ai lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 31 del CCNL.
Per le lavoratrici o i lavoratori che, al rientro al lavoro dopo lunghi periodi di assenza, trovassero obiettive difficoltà al reinserimento saranno attuati specifici programmi formativi per consentire una loro pronta riqualificazione nell'attività lavorativa e negli iter di carriera.

Commissione paritetica
Viene costituita ai sensi del punto 2 dell'art. 21 del CCNL, la commissione paritetica a livello aziendale per le azioni positive per le pari opportunità.
Oltre ai compiti definiti a livello nazionale da attuare a livello aziendale la commissione dovrà elaborare due specifici progetti di formazione professionale per uno del quali richiedere, ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991 art. 2, di essere ammessi al rimborso degli oneri connessi all'attuazione del suddetto progetto, e per l'altro direttamente attuata dalla Coop Liguria nell'ambito dei programmi formativi aziendali.

Dati Aziendali
Per la durata dell'Accordo Integrativo Aziendale, per favorire l'attività della commissione paritetica, e per valutare più attentamente l'evolversi delle azioni positive, saranno forniti dati semestrali specifici sull'evolversi dell'occupazione femminile in Coop Liguria.

Molestie
Ad integrazione dell'Art. 22 del CCNL le parti convengono di assumere il testo della raccomandazione CEE del 27.11.1991 che si allega in appendice e concordano di portarlo a conoscenza dei lavoratori e di adottare azioni congiunte per determinare comportamenti coerenti con il contenuto del documento stesso.