Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 ottobre 2019, n. 24982 - Epatite virale: consapevolezza e conoscibilità giuridica della malattia


 

"La consapevolezza da cui discende la conoscibilità giuridica della malattia si determina quando l'interessato sia venuto a trovarsi nelle condizioni di sapere che l'evento morboso lungo latente da cui sia stato colpito sia in atto e non al momento in cui di quello si manifesti una sintomatologia tale da indurre la percezione soggettiva dell'aggravarsi dello stesso".


 

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 07/10/2019

 

Fatto

 

- che, con sentenza del 16 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e rigettava la domanda proposta da S.P. nei confronti di INAIL avente ad oggetto la condanna dell'Istituto alla corresponsione della rendita per aver contratto, nel corso dell'attività lavorativa, una malattia professionale (epatite virale) dalla quale era derivata un'inabilità permanente del 25%;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto decorso il termine triennale di prescrizione per doversi ritenere accertato l'aver la S.P. maturato la consapevolezza dell'essere la malattia in atto già a far data dal 2006 ed escluso che all'epoca avesse ricevuto assicurazioni che il grado invalidante non avesse ancora raggiunto la soglia di indennizzabilità;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre la S.P., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INAIL;
 

 

CONSIDERATO
- che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, T.U. 1124/1965 e 2935 c.c., lamenta che il grado di conoscibilità giuridica della ricorrente in relazione alla malattia sofferta sia stato dalla Corte territoriale desunto sulla base di due presunzioni, la prima per cui la ricorrente si sarebbe accorta della gravita della malattia, la seconda per cui di questa ella non sarebbe stata edotta dal medico che aveva eseguito i controlli, privi di valenza decisiva, trattandosi nel primo caso di controlli di routine eseguiti allorché la ricorrente si trovava in buono stato di salute, la seconda in quanto le conoscenze mediche della ricorrente non consentivano di desumere dal referto la gravità della stessa;
- che il motivo risulta infondato dovendosi conformare all'accertamento operato dalla Corte territoriale, qui non fatto oggetto di specifica censura, per cui il controllo bioptico del marzo 2006 aveva consentito di accertare che la malattia fino a quel momento quiescente, era divenuta attiva, raggiungendo il grado indennizzabile non inferiore al 6% e convenire con il rilievo, parimenti svolto dalla Corte medesima, in piena conformità con il principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. 11.1.2008, n. 581, per cui la consapevolezza da cui discende la conoscibilità giuridica della malattia si determina quando l'interessato sia venuto a trovarsi nelle condizioni di sapere che l'evento morboso lungo latente da cui sia stato colpito sia in atto e non al momento in cui di quello si manifesti una sintomatologia tale da indurre la percezione soggettiva dell'aggravarsi dello stesso;
- che, pertanto, il ricorso va rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 giugno 2019