Tipologia: Testo unico contrattuale
Data firma: 16 settembre 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2007
Parti: Danka Italia/Unione del Commercio Turismo e servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento Nazionale RSU/RSA
Settori: Commercio-Servizi, Danka
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Ruoli e compiti del livello nazionale e dei livelli decentrati
Art. 3 Funzionamento delle relazioni sindacali
Allegato alla Dichiarazione Congiunta dell'Articolo 3
Art. 4 Formazione
Art. 5 Ambiente e sicurezza
Art. 6 Previdenza integrativa Fondo Fonte
Art. 7 Assistenza sanitaria integrativa al S.S.N.
Art. 8 Polizza infortuni
Art. 9 Orario di lavoro - Orario flessibile - Ambito di applicazione- Regolamentazione

 

Art. 10 norme e procedure in tema di: Straordinari - Permessi - Assenze per ragioni di servizio - Ferie - Rol - Congedi
Art. 11 Norme e procedure in tema di trasferimenti e missioni
Art. 12 Mensa
Art. 13 Malattia
Art. 14 Gestione auto
Art. 15 Retribuzione
Art. 16 Premio di risultato
Art. 17 Clausole e disposizioni finali
Art. 18 Decorrenza e durata


Testo Unico Contrattuale

L'anno 2003, il giorno 16 del mese di settembre, tra Danka Italia spa […], assistita dalla […] Unione del Commercio Turismo e servizi della Provincia di Milano […] e Filcams - Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], Fisascat - Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) […], Uiltucs - Uil (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA Aziendali […]
Visti
- L' Accordo Nazionale Integrativo Aziendale per i lavoratori della Danka Italia spa del 1°Ottobre 1998,
- Il Verbale di Accordo Integrativo Aziendale del 5 Giugno 2003,
Si è stipulato il Presente Testo Unico Contrattuale da valere per tutti i dipendenti di Danka Italia spa, che annulla e sostituisce il precedente testo sottoscritto in data 28 /07/2003

Premessa
L'evoluzione strutturale e qualitativa registratasi in particolare negli ultimi tempi, ha consentito alla Danka Italia il conseguimento di una significativa presenza sul mercato quale fornitore indipendente (non legato ad alcun produttore) di macchine ed attrezzature per ufficio (fotocopiatrici, fax, stampanti, ecc.) e della relativa assistenza tecnica.
La Danka Italia fa parte del Gruppo Internazionale di società che fanno capo alla “Danka Bussiness System” con sede a St. Petersburg in Florida (USA).
La Danka Italia ha la propria sede centrale in Novegro di Segrate (MI) e conta sedi periferiche a Forlì, Firenze, Genova, Roma e Torino; l'organico, alla data di stipula del presente Accordo è di 206 unità (compresi i dirigenti, contratti a termine, CFL).
Dopo un periodo di assestamento societario e organizzativo in cui la Società ha, peraltro, condotto una politica di acquisizioni (Infotec, ramo d'azienda Kodak, Bassilichi, Daco ecc.), la Danka ha sviluppato la propria attività in un mercato fortemente competitivo che richiede una adeguata capacità di offerta anche sul terreno delle soluzioni informatiche in linea con il progresso tecnologico, nonché di servizi aggiuntivi atti sia a meglio qualificare il proprio “business” commerciale, sia ad affermare l'immagine della Società.
Sotto il profilo sindacale è da mettere in rilievo che fin dal principio della sua costituzione, la Danka Italia e le OO.SS. hanno dato avvio ad una relazione sindacale, che ha consentito una gestione corretta delle problematiche del personale anche in momenti cruciali della vita aziendale.
Nel quadro di questa relazione sindacale, le Parti vengono chiamate oggi a definire un equilibrato assetto delle condizioni economico/normative del personale Danka tenuto conto delle diversificazioni che si sono determinate a seguito delle acquisizioni di società aventi regimi contrattuali e salariali diversi: di qui l'esigenza ed il presente atto ne sancisce la volontà delle parti, di pervenire alla stipula di un accordo di armonizzazione che, oltre a dare le necessarie risposte d'ordine contrattuale circa le condizioni d'impiego del personale, ne favorisce l'integrazione nella rinnovata identità unitaria della Società.
Il presente Accordo rientra altresì nel contesto di quanto convenuto tra le parti sociali ed il governo italiano con il “Protocollo 23/7/1993”, che di quanto previsto in materia di secondo livello di contrattazione dal vigente CCNL “Terziario della Distribuzione e dei Servizi”. In tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22/9/1994 relativa ai Comitati Aziendali europei.
Pertanto l'attivazione di quanto sopra non solo consolida il valore della “Relazione Sindacale” quale riferimento essenziale nella gestione pratica delle problematiche, ma attraverso il miglioramento delle norme e procedure esistenti nei precedenti accordi viene rafforzato il metodo del confronto che, ai vari livelli, in particolare quello decentrato, è indispensabile per governare i processi di riorganizzazione, di decentramento e sviluppo della Danka Italia.
Gli impegni di cui sopra, fermo restando le rispettive autonome prerogative, sono alla base della comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l'eventuale conflittualità fra le parti.
Il modello di “relazioni sindacali” di preventivo coinvolgimento viene pertanto riconfermato come sistema idoneo alla gestione mirata e dinamica dell'accordo raggiunto.
Tale accordo essendo anche il risultato della collazione dei testi contrattuali precedentemente sottoscritti ai vari livelli, con le società oggi facenti parte di Danka assume la veste di “Testo Unico Contrattuale Nazionale”.
Tale “Testo Unico Contrattuale Nazionale” così come di seguito definito, dovrà intendersi risolutivo all'esercizio del diritto alla contrattazione decentrata di 2° livello, da valersi per la sua vigenza per tutti i lavoratori dipendenti da Danka Italia spa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nell'arco di validità del presente Testo Unico Contrattuale, verificheranno la possibilità di estenderlo, con le opportune gradualità, anche ai dipendenti delle società DaCo srl e Danka SR, società facenti parte del Gruppo Danka in Italia.
Tutto ciò premesso si conviene:

Art. 1 Sistema di relazioni sindacali
Al fine di migliorare e consolidare il modello di “Relazioni sindacali” praticato in precedenza con Danka Italia ed allo scopo di armonizzare l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in “Premessa” e con quanto in materia è previsto dal vigente CCNL viene definito un modello di “Relazioni sindacali” (Livello Nazionale - Livello Decentrato) senza che ciò comporti una duplicazione di competenze né oneri aggiuntivi per la Società.
Tale modello, come di seguito riportato, è finalizzato al pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti ai vari livelli di competenza per le materie previste per ogni livello, valorizzando il livello di confronto decentrato per la gestione e la contrattazione delle materie ad esso assegnate, alla luce dei processi di sviluppo e innovazione in atto nella società.
A) Livello nazionale
A1) Diritti informativi preventivi

Di norma nel mese di marzo di ogni anno, l'Azienda fornirà le informazioni preventive in forma relazionale e riassuntive concernenti:
• Le strategie generali, lo sviluppo, gli investimenti, le innovazioni tecnologiche/organizzative;
• L'andamento economico;
• Le politiche occupazionali;
• Le politiche commerciali;
• La politica e sviluppo delle risorse umane (formazione);
• Le politiche organizzative;
• Il quadro degli interventi in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro.
A2) Diritti informativi consuntivi
In tale contesto l'Azienda fornirà in sede nazionale, in forma sintetica e riassuntiva di norma nel mese di settembre, informazioni sugli andamenti consuntivi dell'anno precedente concernenti:
• Lo sviluppo e gli investimenti realizzati, sia legati a nuove unità aziendali che a ristrutturazione;
• Le innovazioni tecnologico/organizzative realizzate:
• L'andamento economico, il Bilancio di Esercizio;
• Gli organici, articolati per tipologie; complessivamente per filiali.
• Gli orari effettuati.
• I risultati della formazione
• Esame dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, in quanto costituito.
A3) Modulistica
Al fine di favorire la conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 1 lettere A1), A2), verrà predisposta, a cura dell'azienda, una scheda informativa con l'obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni, eventualmente integrata successivamente.
B) Livello decentrato
B1) Diritti di informazione

Di norma a livello decentrato si terranno con cadenza annuale incontri preventivi e consuntivi tra l'Azienda e lo Organizzazioni sindacali territoriali interessate, per una informativa sui risultati circa l'andamento delle politiche di sviluppo e commerciali, le relative implicazioni occupazionali afferenti le filiali di competenza e sulla formazione svolta.
Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite a livello locale per significative unità produttive.

Art. 2 Ruoli e compiti del livello nazionale e dei livelli decentrati
Per questi livelli su richiesta di una delle due parti la Danka e le rispettive RSU/RSA unitamente alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio, si incontreranno per affrontare e definire a partire dagli accordi in vigore, materie e problemi relative a:
A. Livello nazionale
• Sistema delle informazioni di cui al precedente articolo;
• Contrattazione CIA;
• Gestione dei diritti sindacali;
• Definizione dei parametri e del meccanismo del salario variabile.
• Ambiente salute e sicurezza: tali materie saranno centralizzate e/o trattate a livello di singola unità produttiva in specifici casi particolari.
B. Livello decentrato (territoriale o di unità produttiva)
• Organizzazione del lavoro;
• Distribuzione orario di lavoro, turni e nastri orari, eventuali modifiche da intraprendere;
• Verifica e controllo degli orari concordati, come desunti da strumenti di rilevazione in uso;
• Utilizzo degli impianti e programmazione dell'attività lavorativa;
• Mercato del lavoro, tipologie contratti e loro utilizzo (cfl, part time, contratti a termine, ecc.), problematiche relative a gestione trasferte e trasferimenti;
• Quanto espressamente delegato dal CCNL vigente e/o dal “Testo Unico Contrattuale Nazionale”;
• Utilizzo dei parametri definiti a livello nazionale, in relazione al contesto locale.
Resta inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che il sopra citato impianto di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e quindi la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti,
si impegnano congiuntamente ad incontrarsi al livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche e concordare le soluzioni più idonee.

Art. 3 Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obiettivi dichiarati in “Premessa” nonché per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di “relazioni sindacali” così come definito ai precedenti articoli, vengono istituiti i seguenti strumenti: Il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA. - Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità
Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norma di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti con il presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale” hanno ulteriormente convenuto sull'opportunità di definire la composizione degli strumenti, di stabilire i compiti del “Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità” e di disciplinare le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti. Pertanto a partire dalla data di decorrenza del presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale”, i componenti, i compiti e le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti risulteranno essere quelle sotto riportate alle lettere a), b), c), c1), c2), c3) e alla Dichiarazione Congiunta riportata a chiusura del presente articolo.
a) Coordinamento nazionale delle RSU/RSA
Viene istituito il coordinamento nazionale delle RSU/RSA composto da 6 delegati che saranno designati dalle OO.SS. nazionali firmatarie del presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale, i cui nominativi, compresi tra quelli eletti nelle RSA/RSU locali, saranno comunicati alla direzione Danka Italia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale”
b) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna, le parti convengono di realizzare interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il “Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità” composto da due componenti, di cui uno designato dalla Danka Italia spa e uno dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il “Gruppo” costituisce lo strumento che ha il compito di:
- Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
- Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul Lavoro. In questo senso il “Gruppo”, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata che nella loro attuazione.
Per lo svolgimento dei lavori del “Gruppo” la Danka Italia metterà a disposizione presso la propria Sede di Milano un’apposita sala di riunioni.
Il “Gruppo”, annualmente, riferirà sulla attività svolta alle parti stipulanti il presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale”
c) Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti […]
Dichiarazione congiunta
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, Danka, in occasione delle riunioni formalmente convocate dalle OO.SS. nazionali per l'espletamento dell'attività sindacale così come convenuto allo stesso articolo 3 lettera b3) sosterrà a suo completo carico, previa presentazione di ricevute di spesa e comunque fino ad un massimo di € 587 per ogni giornata di attività, le spese di vitto e viaggio sostenute complessivamente dai delegati componenti il coordinamento nazionale delle RSU/RSA.
Resta fermo, in occasione degli incontri richiesti dalla Direzione, l'impegno della Danka a sostenere, previa presentazione di ricevute, le spese di vitto e viaggio sostenute complessivamente dai delegati componenti il coordinamento nazionale delle RSU/RSA presenti all'incontro e comunque fino ad un massimo di € 587 per ogni giornata di attività
L'importo sarà annualmente rivalutato del tasso di inflazione reale.
Al fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale”, le parti si impegnano a realizzare e rendere disponibile una bacheca elettronica aziendale denominata (Notizie Sindacali).
In attesa di tale realizzazione, per lo scambio delle informazioni tra le varie strutture sindacali, Danka consentirà ai rappresentanti sindacali l'utilizzo dei Fax aziendali e delle caselle di Posta Elettronica, che ad oggi risultano essere quelli riportati nello specifico allegato.
Resta inteso che eventuali aggiunte o variazioni di quanto riportato nell'allegato, saranno tempestivamente comunicate dalle strutture interessate, al fine di consentire il necessario aggiornamento.

Art. 5 Ambiente e sicurezza
Con riferimento al Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e la logica tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, come contenuti nel Decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai “rappresentanti della Sicurezza” che sono stati eletti e sono operativi da oltre un anno:
• Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.L. 626, il Rappresentante della Sicurezza avrà a disposizione i permessi, così come previsto dall'accordo interconfederale del settore terziario del 18/11/1996, applicativo del D.Lgs 626/94;
• Il rappresentante alla sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19 comma l del D.L.gs 626, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro. Tale formazione si
svolgerà utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti al comma precedente;
• Riunioni periodiche: in applicazione dell'art. 1 del D.L 626, le riunioni periodiche potranno essere convocate anche dal delegato alla sicurezza, qualora si presentino motivate situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.

Art. 9 Orario di lavoro - Orario flessibile - Ambito di applicazione- Regolamentazione
A) Orario di lavoro
L'orario di lavoro è regolamentato secondo quanto previsto dal CCNL vigente con le specificazioni appresso previste in funzione delle varie necessità operative insite nelle mansioni “interne ed esterne” e delle diverse realtà locali.
In ogni caso ai sensi delle leggi vigenti, convenzionalmente l'orario di lavoro sarà distribuito settimanalmente su cinque giorni, dal lunedì al venerdì', con un orario giornaliero di base compreso nella fascia dalle ore 8.30 alle ore 17.30
B) Orario flessibile
Premesso che la durata della prestazione lavorativa giornaliera rimane di otto ore con un intervallo meridiano non retribuito fissato in 45 minuti per i lavoratori interni e di 1 ora per i lavoratori esterni, le parti convengono di adottare un orario a flessibilità giornaliera nella misura di 45 minuti (Ingresso Mattino - Uscita Sera) con compensazione mensile.
In tale caso, ad eccezione del personale Tecnico e del personale di vendita, il lavoratore potrà liberamente scegliere quando iniziare e quando terminare il lavoro giornaliero all'interno della fascia flessibile nell'arco mensile.
Resta inteso che la Direzione ed i responsabili di settore o reparto, quando sia necessario per l'attività aziendale, hanno la facoltà di limitare il tempo di flessibilità giornaliera dandone comunicazione preventiva almeno di 24 ore.
• Nell'ambito dell'applicazione dell'orario flessibile, le ore che superano l'orario contrattuale mensile non saranno conteggiate come regolari straordinari; è invece considerato lavoro straordinario quello svolto al di fuori della fascia lavorativa giornaliera flessibile, se autorizzato preventivamente dal superiore e successivamente confermato, in forma scritta, dall'interessato alla Direzione del Personale.
• I permessi per motivi personali rientranti nella fascia oraria di base, dovranno essere richiesti per mezzo dell'apposito modulo aziendale, firmato preventivamente per autorizzazione dal proprio superiore e consegnato all'Ufficio del Personale.
All'atto del rientro dal permesso, l'interessato dovrà provvedere a segnare l'ora sul predetto modulo presso l'Ufficio del Personale.
Per il personale operante all'esterno la sopracitata richiesta dovrà essere gestita tramite la segreteria di filiale oppure dall'Ufficio del Personale della sede.
• Le ore di permesso saranno computate in rapporto alle ore effettive di assenza durante la fascia oraria di base, mentre le ore di assenza relative ad eventuali
permessi di recupero dovranno essere recuperate nell'arco dello stesso mese in cui si è verificata l'assenza.
Eventuali permessi a recupero richiesti il lunedì' mattina, il venerdì pomeriggio o comunque subito prima o dopo le festività infrasettimanali, ferie e rol, saranno considerati come non retribuiti.
C) Ambito di applicazione
Tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative delle diverse unità produttive, le parti hanno convenuto sull'opportunità che l'orario flessibile trovi applicazione, in via generale, come in appresso regolamentato. Eventuali deroghe a tale regolamentazione Nazionale saranno oggetto di specifici accordi applicativi a livello decentrato.
D) Regolamentazione orario flessibile
D1) Impianto orario flessibile (personale amministrativo sede di Novegro)

L'impianto “orario flessibile” calcola i tempi di presenza di ogni singolo lavoratore, la registrazione delle presenze avviene attraverso un tesserino magnetico (badge) contenente un codice identificativo del lavoratore, ogni timbratura associa al dipendente l'orario di ingresso o di uscita. Successivamente questi vengono trasferiti sul personal computer e resi disponibili con un tabulato distribuito ai singoli lavoratori.
Per le ore non recuperate da trattenere (sulla base dei cartellini presenza) i responsabili dell'esatta rilevazione dei tempi saranno i singoli lavoratori, in caso di loro assenza la rilevazione delle presenze sarà effettuata dal proprio superiore che firmerà per approvazione ogni singola rilevazione dei tempi, riservandosi l'Amministrazione del Personale ogni verifica al riguardo.
D2) Regolamentazione per l'applicazione in via sperimentale dell'orario di lavoro flessibile con compensazione mensile per il personale di servizio interno di Novegro, Roma, Torino, Firenze, Genova.

Dal lunedì al venerdì

Mattino

Pomeriggio

Entrata

Dalle

8.30

13.15

 

Alle

9.15

14.00 / 14.15

Uscita

Dalle

12.30

17.15

 

Alle

13.15

18.00 / 18.15

Fascia base di presenza 9.15 - 12.30 / 14.00 - 1 7.15

La flessibilità è fissata in 45 minuti di elasticità in più o in meno, fermo restando la pausa non retribuita prevista per l'intervallo del pranzo, che rimane fissata in un periodo minimo di 45 minuti.
La fascia di presenza obbligatoria potrà essere variata in funzione delle esigenze tecnico-produttive locali.
Ciascun lavoratore provvede al termine dell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a trascrivere sull'apposito modulo i seguenti dati:
• ore effettivamente lavorate
• ore supplementari preventivamente autorizzate
• assenza per ferie
• assenze per ROL
• assenze per malattia
• assenze per permessi o per altri motivi da specificare
• ore non recuperate da trattenere (sulla base dei cartellini presenza)
• firma del lavoratore
Responsabili dell'esatta rilevazione dei tempi sono i singoli lavoratori, in caso di assenza la rilevazione delle presenze sarà effettuata dal proprio superiore, il diretto superiore firmerà per approvazione ogni singola rilevazione dei tempi, riservandosi l'Amministrazione del Personale ogni verifica al riguardo.
D3) Regolamentazione per l'applicazione dell'orario di lavoro per assistenti tecnici / ispettori tecnici (attività nella propria zona di competenza e missioni brevi)
L'inizio dell'orario di lavoro avverrà presso il cliente (primo intervento del giorno) con pausa pranzo non retribuita fissata in 1 ora.
Al termine della propria attività giornaliera, il lavoratore avviserà tempestivamente il WCO comunicando l'orario di chiusura dell'ultimo intervento.
Eventuali ore a debito o a credito del tecnico da recuperare nel mese e in Field saranno portate a nuovo nel mese successivo nella misura massima di 4 ore.
Ciascun lavoratore provvede al termine dell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a trascrivere sull'apposito modulo i seguenti dati:
• ore effettivamente lavorate
• ore supplementari preventivamente autorizzate
• assenza per ferie
• assenze per ROL
• assenze per malattia
• assenze per permessi o per altri motivi da specificare
• ore non recuperate eccedenti le 4 ore da trattenere
• firma del lavoratore
Responsabili dell'esatta rilevazione dei tempi sono i singoli lavoratori, in caso di assenza la rilevazione delle presenze sarà effettuata dal proprio superiore, il diretto superiore firmerà per approvazione ogni singola rilevazione dei tempi, riservandosi l'Amministrazione del Personale ogni verifica al riguardo.
D4) Regolamentazione per l'applicazione dell'orario di lavoro per i capi filiale capi gruppo - venditori diretti - ispettori commerciali - ispettori tecnici indiretti.
Inizio ore 8.30 - 9.15 presso il cliente oppure presso la sede/filiale seguendo l'orario di lavoro del personale addetto al servizio interno della propria filiale.
Sono fatte salve le specificità delle attività degli ispettori commerciali e dei tecnici indiretti.
Tenendo conto della flessibilità in funzione dell'esigenza dei clienti è comunque richiesta una prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore.

Art. 10 norme e procedure in tema di: Straordinari - Permessi - Assenze per ragioni di servizio - Ferie - Rol - Congedi
A) Straordinari
Le ore prestate oltre l'orario di lavoro dovranno essere preventivamente autorizzate.
[…]
B) Permessi […]
C) Assenze per ragioni di servizio […]
D) Ferie […]
E) ROL […]
F) Congedi

Per tutto il personale interno ed esterno si applica quanto previsto in materia dalle norme riguardanti i “Congedi Parentali” di cui alla legge 53/2000, D.M. 27/8/2000, D.Lgs 151/2001.