Categoria: 2004
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 aprile 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Sanità, S.S.N., PA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Errata Corrige
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni e diritti sindacali
Capo I - Obiettivi e strumenti

Art. 3 - Relazioni sindacali.
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
Capo II - Forme di partecipazione
Art. 5 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
Capo III - Prerogative e diritti sindacali
Art. 6 - Norma di rinvio.
Art. 7 - Coordinamento regionale.
Titolo III - Classificazione del personale
Capo I - Il sistema classificatorio.

Art. 8 - Conferma dei principi del sistema.
Art. 9 - Commissione paritetica per il sistema di classificazione.
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme disciplinari

Art. 10 - Clausole generali.
Art. 11 - Modifiche all'art. 28, CCNL 1 settembre 1995.
Art. 12 - Modifiche all'art. 29, CCNL 1 settembre 1995.
Art. 13 - Codice disciplinare.
Art. 14 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Art. 15 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
Art. 16 - Norme transitorie per i procedimenti disciplinari.
Capo II - Politiche di sviluppo e gestione del personale
Art. 17 - Obiettivi.
Art. 18 - Nuovi profili.
Art. 19 - Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale.
Art. 20 - Formazione ed ECM.
Capo III - Disposizioni varie
Art. 21 - Mobilità.
Art. 22 - Tempo parziale.
Art. 23 - Disposizioni particolari.
Parte II - Trattamento economico
Capo I - Trattamento economico
Art. 24 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale.
Capo II - Indennità
Art. 25 - Indennità per turni notturni e festivi.
Art. 26 - Indennità per l'assistenza domiciliare.
Art. 27 - Indennità SERT.
Art. 28 - Indennità del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS.
Capo III - Fondi
Art. 29 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
Art. 30 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
Art. 31 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
Art. 32 - Risorse per la contrattazione integrativa.
 Art. 33 - Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa.
Art. 34 - Norma di riequilibrio.
Art. 35 - Effetti dei nuovi stipendi.
Parte III - Norme finali e transitorie
Art. 36 - Norma finale.
Art. 37 - Disapplicazioni.
Tabella A
• Sviluppo della tabella a per fasce
Tabella B
• Prospetto n. 1 Trattamento economico iniziale (a decorrere dal 1 gennaio 2002)
• Prospetto n. 2 Trattamento economico iniziale (a decorrere dal 1 gennaio 2003)
Tabella C
• Prospetto n. 1 Categorie e posizioni economiche di sviluppo (importi annui lordi a decorrere dal 1 gennaio 2002)
• Prospetto n. 2 Differenza annua tra le fasce
Tabella D
• Prospetto n. 1 Categorie e posizioni economiche di sviluppo
• Prospetto n. 2 Differenza annua tra le fasce
Tabella E Valori annui lordi dell'indennità professionale specifica da corrispondere per 12 mensilità
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000)
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.
Art. 2 - Principi.
Art. 3 - Regali e altre utilità.
Art. 4 - Partecipazione ad Associazioni e altre Organizzazioni.
Art. 5 - Trasparenza negli interessi finanziari.
Art. 6 - Obbligo di astensione.
Art. 7 - Attività collaterali.
Art. 8 - Imparzialità.
Art. 9 - Comportamento nella vita sociale.
Art. 10 - Comportamento in servizio.
Art. 11 - Rapporti con il pubblico.
Art. 12 - Contratti.
Art. 13 - Obblighi connessi alla valutazione dei risultati.
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Dichiarazione congiunta n. 9
Dichiarazione congiunta n. 10
Dichiarazione congiunta n. 11
Dichiarazione congiunta n. 12
Dichiarazione congiunta n. 13
Dichiarazione congiunta n. 14
Dichiarazione a verbale Fials/Confsal
Dichiarazione a verbale. Federazione Sindacati Indipendenti.
Dichiarazione a verbale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del servizio sanitario nazionale (parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003)

In data 19 aprile 2004, alle ore 17.30, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 2002-2005 e al 1° biennio economico 2002-2003 del personale del Comparto Sanità tra le parti sottoindicate: Aran […] per i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria: Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Fpl, Fsi, Fials per i rappresentanti delle Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Usae, Confsal

Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.

1) Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 11(1) del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 18.12.02.
2) Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni e i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo CCNQ per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3) Nel testo del presente contratto, i riferimenti normativi al D.lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni (in particolare il D.lgs. 19.6.99 n. 229 come modificato e integrato dai Dd.lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati come "D.lgs. n. 502/92".
I riferimenti al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni sono riportati come "D.lgs. n. 165/01". Le leggi nn. 53/00, 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni sono confluite nel TU n. 151/01.
4) Il riferimento alle Aziende sanitarie e ospedaliere, alle ARPA e alle Agenzie, Istituti ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11(1) del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18.12.02 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
5) Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.

Titolo II - Relazioni e diritti sindacali
Capo I - Obiettivi e strumenti
Art. 3 - Relazioni sindacali.

1) Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7.4.99 e dal CCNL integrativo 20.9.01, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Capo II - Forme di partecipazione
Art. 5 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

1) Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2) In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3) Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2, CCNL 7.4.99 sono, pertanto, istituiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
(b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
(c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
(d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4) Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie.
5) In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 29, CCNL 7.4.99, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
(a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
(b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6) I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi.
7) Le aziende o enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività svolta.
8) I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

Capo III - Prerogative e diritti sindacali
Art. 7 - Coordinamento regionale.

1) Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40, D.lgs. n. 165/01, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative:
[…]
(b) alla realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
[…]
3) L'art. 6, comma 4, CCNL 7.4.99 dopo le parole "ed aggiornamento professionale" è integrato dal periodo "e sulla la verifica dell'entità dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, CCNL 7.4.99 (di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell'art. 4, CCNL 7.4.99 e ora, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del D.lgs. n. 229/99, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi".
L'ultimo periodo del comma è abrogato.
[…]

Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme disciplinari
Art. 13 - Codice disciplinare.

1) Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 55, D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
(a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
(b) rilevanza degli obblighi violati;
(c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
(d) grado di danno o di pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
(e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
(f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2) La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore della retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lett. c), CCNL 20.9.01 si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
[…]
(b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
(c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
(d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
(f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
(g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
[…]
5) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
(b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
(c) […] arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o terzi;
[…]
(g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri dipendenti o terzi;
[…]
(l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
(m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
6) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
(a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
(d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
(e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
(f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
[…]
7) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
(a) recidiva plurima, almeno 3 volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
[…]
(e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
(f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
(g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
8) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
(a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
9) Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da 6 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento ai principi da essi desumibili quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 28, CCNL 1.9.95, come modificato dal presente CCNL, nonché al tipo e alla misura delle sanzioni.
[…]

Capo II - Politiche di sviluppo e gestione del personale
Art. 20 - Formazione ed ECM.
1) In materia di formazione è tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7.4.99, che prevede la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502/92, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 5, CCNL 7.4.99.
2) L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e ss., art. 29 del contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3) Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater, D.lgs. n. 502/92. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4) Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
5) Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali.
Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6) Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee d'indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.
7) La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1.
Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa.
8) Per favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 22 e 23, CCNL integrativo 20.9.01.
9) Per garantire le attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 14/95, relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico 12.3.97.

Parte II - Trattamento economico
Capo II - Indennità
Art. 27 - Indennità SERT.

1) A decorrere dall'1.1.03, al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete un'indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:
2) […]
Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
[…]

Capo III - Fondi
Art. 29 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
1) Il fondo per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall'art. 38, comma 1, CCNL 7.4.99, è confermato a decorrere dall'1.1.02. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31.12.01. Sono, altresì, confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 38, comma 2.
[…]

Dichiarazione a verbale Fials/Confsal
[…]
Fials/Confsal prende atto del nuovo ruolo assunto dalle Regioni in materia di poteri d'indirizzo e di gestione dei fondi destinati alle ASL e Aziende ospedaliere per il personale del Servizio Sanitario Regionale.
A tale proposito dichiara, che le medesime Regioni, quando intendano assumere direttamente i compiti attribuiti ai "datori di lavoro", devono obbligatoriamente darne preventiva comunicazione e attivare le procedure di concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, prima di deliberare interventi che coinvolgono gli interessi dei lavoratori del settore e l'applicazione degli istituti normativi ed economici del CCNL del Comparto della Sanità.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Federazione Sindacati Indipendenti.

FSI, nel prendere atto della formulazione dell'art. 7, Coordinamento regionale, dell'ipotesi del CCNL comparto sanità sottoscritta in data odierna, formula espressa riserva relativamente alla formulazione dell'articolo in quanto ritenuto sbilanciato: infatti, a fronte di un forte potere di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa delle materie trattate in capo alle Regioni, le medesime hanno come unico obbligo la semplice informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

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(1)CCNQ 18 novembre 2002
Art. 11 Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.