Tipologia: CIA
Data firma: 5 luglio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Fiere di Parma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, Fiere di Parma
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Relazioni Sindacali / Informazioni
Diritti sindacali
Ambiente di lavoro
Mercato del lavoro
Organizzazione del lavoro
Formazione
Trasporto
Trasferte
Contributo mensa
  Permessi per visite mediche e/o esami clinici
Part-time post maternità
Scatti di anzianità
Malattia e infortuni
Premi di nuzialità e natalità
Previdenza integrativa
Terzo elemento
Premio di produttività
Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale, Parma, 05 luglio 2005

Oggi, 05/07/2005 presso la sede delle Fiere di Parma spa, tra le Fiere di Parma spa […] e i dipendenti, rappresentati dalla RSA […] assistita dalla Filcams-Cgil […], dalla Fisascat-Cisl […] e dalla Uiltucs-Uil […], si concorda quanto segue:

Relazioni Sindacali / Informazioni
L’Azienda, nell’ottica di quanto previsto dal CCNL e dagli integrativi aziendali, si impegna a fornire alle RSU/RSA e alle OO.SS. le informazioni relative a:
1. programmi di sviluppo;
2. piani di ristrutturazione e/o riorganizzazione che comportino ricadute su occupazione e professionalità;
3. informativa su bilancio preventivo e piano di lavoro annuale
4. bilancio consuntivo dell’anno precedente
5. appalti: modalità di assegnazione e tipologie di servizi assegnati
6. politiche occupazionali e mercato del lavoro

Diritti sindacali
I lavoratori part-time che parteciperanno alle assemblee fuori orario di lavoro avranno riconosciuto il diritto al recupero orario equivalente alla durata dell’assemblea.

Ambiente di lavoro
L’azienda ha provveduto a stilare la relazione dei rischi in ottemperanza alla legge 626/94 e si conferma che per quanto attiene il personale che utilizza i videoterminali in modo continuativo si è provveduto a istituire la sorveglianza sanitaria. In ogni caso entro il 2005 va aggiornata, con coinvolgimento dell’RLS, la valutazione dei rischi in quanto sono intervenute modifiche nell’ambito degli ambienti di lavoro (nuove postazioni non esistenti in precedenza) e riviste alcune posizioni dei lavoratori addetti ai videoterminali per la sorveglianza sanitaria

Mercato del lavoro
L’azienda conferma che lo strumento privilegiato per rispondere alle esigenze di reclutamento del personale è il contratto a termine. […]
Attualmente il contratto a somministrazione a tempo determinato non è uno strumento utile alle esigenze espresse dall’azienda.
Pertanto nell’eventualità in cui si dovesse farvi ricorso, il tema verrà ripreso in maniera preventiva nel confronto sindacale.
Si conviene che la forma contrattuale del part-time verticale risponde all’esigenza della riduzione delle situazioni di precariato e nello stesso tempo alle esigenze di impiego di personale da parte dell’azienda in momenti di maggiore intensità del lavoro legate alla preparazione e allo svolgimento degli eventi fieristici.

Organizzazione del lavoro
Nel presente articolo vengono ricomprese le tematiche relative agli orari di lavoro sia per quanto attiene la modalità di svolgimento che la regolamentazione degli istituti quali riposi, straordinari - supplementari, elasticità orario giornaliero, pause, orario estivo, ferie, classificazione, organici.
Sempre nell’ambito dell’organizzazione del lavoro le parti convengono di attivare momenti specifici di confronto sull’organizzazione del lavoro, sugli organici e sulla classificazione allo scopo di verificare le situazioni in atto e individuare le priorità in cui intervenire per favorire al meglio le potenzialità delle risorse umane.
• Orari di lavoro
Si concorda che a far data dal 01/09/2005 vengono armonizzate le diverse tipologie di orario, confermando che il nastro orario giornaliero diventerà per tutto il personale il seguente:
8,30/13,00 - 14,30/18,00 superando cosi quanto preesistente.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo specifiche esigenze dì servizio a cui si rimanda ai punti successivi. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le ricorrenze festive riconosciute per legge;
• Elasticità orario giornaliero
Nell’ambito dell’orario di apertura dell’azienda è consentita una elasticità (rif. flessibilità precedenti contratti) negli orari di inizio e fine della prestazione lavorativa di minuti trenta giornalieri. Tale elasticità deve essere compensata nello stesso giorno e può essere applicata alla ripresa dell’orario pomeridiano o fine orario di lavoro.
Si concorda che a distanza di un anno dall’entrata in vigore del nuovo meccanismo si farà una verifica del funzionamento.
• Straordinari-supplementari
[…]
Il lavoratore che farà richiesta, potrà godere per le ore prestate in lavoro straordinario/supplementare di riposi compensativi pari alle ore aggiuntive effettuate con il conseguente pagamento della sola maggiorazione prevista.
L’Azienda per l’appartenenza al comparto fieristico è soggetta, in occasione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche o di altre manifestazioni comunque organizzate e/o ospitate, nonché in occasione delle fasi preliminari (preparazione, allestimento, ecc.) e successive (disallestimento, smobilizzo, ecc.), a ricorrere in maniera particolare al lavoro supplementare e straordinario, feriale e festivo, al fine di fronteggiare le necessità imposte dalle punte di lavoro ed assicurare la piena funzionalità del servizio e la totale assistenza alla clientela, oltre ad applicare quanto sopra previsto, si conviene che verranno trasmessi con cadenza semestrale alla RSA/RSU e/o alle OOSS firmatarie, i dati relativi alle ore straordinarie/supplementari individuali effettuate nel semestre di riferimento.
Stante la nuova normativa in materia di orari di lavoro, L. 66/03, ai lavoratori deve essere garantito il riposo di 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore giornaliere, così come vanno garantite 24 ore di riposo ogni 7 giorni di regola coincidenti con la domenica da cumulare al riposo giornaliero (Totale 35 Ore).
Se per motivi legati alle manifestazioni fieristiche, dovesse essere effettuato il lavoro in domenica deve esserci la condizione che ai lavoratori siano garantiti riposi compensativi equivalenti.
• Orario estivo
Come già previsto nell’accordo del 2000 si conferma la possibilità di riduzione dell’orario nel mese di luglio compatibilmente allo sviluppo dell’attività fieristica, previo confronto tra le parti sottoscrittrici del presente CIA.
• Pause
Le parti concordano che, per il personale coinvolto nelle varie manifestazioni fieristiche, venga applicato un orario giornaliero con una pausa minima di 30 minuti per la consumazione del pasto. Tale pausa non richiederà la timbratura nel caso in cui il personale fosse impossibilitato per effetto dello svolgimento della propria attività. In ogni caso il lavoratore dovrà comunicare la durata della pausa e l’orario di effettuazione alla direzione e ufficio personale.
• Ferie […]
• Classificazione […]
• Organici

Le parti convengono di attivare momenti specifici di confronto, di norma all’inizio dell’anno in concomitanza alla presentazione del piano di lavoro, sugli organici relativamente ai ritmi, carichi di lavoro e sulla classificazione allo scopo dì verificare le situazioni in atto e individuare le priorità in cui intervenire per favorire al meglio le potenzialità delle risorse umane stabilendo anche l’inserimento di nuovo personale utile a definire una buona organizzazione del lavoro.

Contributo mensa
Confermando che nei periodi in cui i lavoratori svolgono l’orario di lavoro spezzato, l’Azienda riconosce la copertura del costo pasto come sotto definito.
La copertura viene effettuata attraverso convenzioni con una serie di mense, ristoranti […]
Si concorda che durante le manifestazioni fieristiche i lavoratori potranno consumare il pasto presso le strutture di ristorazione interne alla Fiera per la quale la Direzione dovrà aggiornare la convenzione e successivamente comunicarlo alle rappresentanze sindacali.

Permessi per visite mediche e/o esami clinici
Dalla stipula del presente contratto ai lavoratori verranno riconosciute 2 ore di permesso retribuito al trimestre per effettuare visite mediche e/o esami clinici che siano coincidenti con l’orario di lavoro. Per il riconoscimento di tali permessi il lavoratore dovrà presentare modulo di autocertificazione relativo al giorno e orario in cui dovrà sostenere la visita o l’esame e successivamente consegnerà modulo rilasciato dalla struttura sanitaria con la conferma di quando vi si è recato.

Part-time post maternità
Le parti concordano di applicare l’art. 57/bis del vigente CCNL anche nel caso in cui l’azienda occupi un numero di dipendenti inferiore a 30.