Tipologia: CIA
Data firma: 16 settembre 2019
Validità: 16.09.2019 - 31.12.2022
Parti: Sara Assicurazioni, Sara Vita e RSA: First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Sara
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Ambito di applicazione
Capitolo primo Orario di lavoro

Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Orario di lavoro a turni
Art. 3 - Rapporti e orario di lavoro a tempo parziale
Art. 4 - Tolleranza nell'osservanza dell'orario di lavoro su schemi rigidi
Art. 5 - Permessi
Art. 6 - Permessi speciali a lavoratori studenti
Art. 7 - Recuperi di periodi di lavoro attinenti permessi non motivati fruiti dal personale che osserva un orario di lavoro articolato su schemi rigidi
Art. 8 - Modalità per il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite
Art. 8 bis - Cessione a titolo gratuito di ferie e permessi “solidali"
Art. 9 - Utilizzazione in via collettiva dei permessi relativi a festività abolite
Art. 10 - Aspettativa
Capitolo secondo Indennità al personale
Art. 11 - Buoni pasto
Art. 12 - Indennità di turno
Art. 13 - Indennità varie
Art. 13 bis - Assegno ad personam sostitutivo delle indennità speciali cessate
Art. 14 - Indennità per la reperibilità
Art. 15 - Riconoscimenti a lavoratori studenti
Art. 16 - Integrazione del tfr in caso di risoluzione del rapporto da parte del dipendente con un’anzianità tra il 20° e il 25° anno di servizio
Art. 17 - Divise autisti
Capitolo terzo Trasferte e missioni
Art. 18 - Trattamento di trasferta e di missione temporanea
Art. 19 - Rimborso spese chilometrico per trasferte extraurbane
Art. 19 bis - Auto aziendale
Capitolo quarto Previdenza ed assistenza integrativa
Sezione prima - Previdenza complementare

Art. 20 - Adesione e contribuzione alla forma pensionistica
Art. 21 - Modalità di contribuzione
Art. 22 - Rapporti di lavoro a termine
Art. 23 - Coperture accessorie - caso morte e invalidità permanente da malattia
Sezione seconda - Assistenza integrativa
Art. 24 - Infortunio rischio professionale ed extraprofessionale
Sezione terza - assistenza sanitaria
Art. 25 - Assistenza sanitaria impiegati sino al 6° livello

 

Art. 25 bis - Assistenza sanitaria 6° livello quadri
Art. 26 - Assistenza sanitaria funzionari
Capitolo quinto Agevolazioni per i dipendenti

Art. 27 - Prestito per l'acquisto della prima casa di abitazione
Art. 28 - Assegnazione di alloggi in locazione ai dipendenti
Art. 29 - Prelazione del dipendente in caso di vendita frazionata dell'immobile di proprietà della società
Art. 30 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Altri prestiti
Art. 32 - Cessioni di stipendio, prestiti bancari o scoperti di conto corrente
Art. 33 - Polizze personali stipulate dai dipendenti con la società
Art. 34 - Assunzione dei figli o coniuge dei dipendenti
Art. 35 - Mobilità
Capitolo sesto
Sezione prima - Area produttività

Art. 36 - Produttività aziendale
Art. 37 - Uso di strumenti informatici
Art. 38 - premio aziendale consolidato Sara (pacs)
Art. 39 - premio di produzione variabile annuo (premio di risultato)
Sezione seconda - Welfare aziendale

Art. 39 bis - Piano “Sara family welfare”
Art. 39 ter - Percorso “Sara employability”
Capitolo Settimo Temi programmatici
Art. 40 - Informazione
Art. 41 - Istruzione e qualificazione professionale
Art. 42 - Pari opportunità
Art. 43 - Mobbing - bossing
Art. 44 - Tutela della salute
Art. 45 - Smoking policy
Art. 46 - Strumenti economici ed informatici in dotazione alle RSA
Decorrenza e durata
Allegati al contratto
Allegato nr. 1 - Orario di lavoro
Allegato nr. 2 - Orario di lavoro part time
Allegato nr. 3 - Premio di produzione variabile annuo (pdr)
Allegato nr. 4/a - Check up donna
Allegato nr. 4/b - Check up uomo
Allegato nr. 5 - Questionario di valutazione della qualità dei servizi offerti dal network sanitario convenzionato b.a./Sara per effettuare il check up aziendale previsto dal vigente CIA
Allegato nr. 6 - Modello di variazione dei familiari assicurati
Allegato nr. 7 - Spese ammissibili a welfare aziendale
Accordi allegati
Accordo smart working Sara -17.1.2018
Verbale di accordo festività soppresse - 8.5.2000


Contratto Collettivo Integrativo Aziendale - Ipotesi d'intesa 16 settembre 2019

Il giorno [16 settembre 2019] in Roma Sara Assicurazioni spa e Sara Vita spa […], e la Rappresentanza Sindacale Aziendale First - Cisl […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fisac - Cgil […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fna […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Snfia […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Uilca […], convengono e stipulano il seguente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Ambito di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale è stipulato ai sensi dell'art. 82 vigente CCNL Ania e si applica al Personale dipendente appartenente alle società appartenenti al Gruppo Sara denominate:
Sara Assicurazioni spa
Sara Vita spa
Alcune disposizioni previste dal seguente contratto, ovvero gli artt. 20, 21, dal 23 al 29, 31, 32, 38, 39, 39BIS, 39TER non sono applicabili al personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, salvo espressa previsione o in caso di trasformazione a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.

Capitolo primo Orario di lavoro
Art. 1 - Orario di lavoro

Il Personale osserva l'orario di lavoro, stabilito dalle Società d'intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, secondo l'articolazione di cui all'allegato n. 1) e le modalità di cui appresso.
Il Personale interno, che presta servizio presso gli Uffici di Direzione (eccettuato quello assoggettato all'osservanza di turni e quello con contratto a tempo parziale, rispettivamente di cui ai successivi artt. 2 e 3), attua un orario in forma flessibile disciplinato come segue.
Per quanto concerne l'orario di lavoro, i Funzionari si atterranno alle normative previste dal presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, in quanto a loro applicabili.
A) Flessibilità
L'ampiezza delle fasce di flessibilità è di 90 minuti rispetto all'orario ufficiale di inizio e di termine nell'ambito della medesima giornata; entro tali fasce ciascun dipendente potrà scegliere giornalmente l'inizio ed il termine dell'orario di lavoro.
Al termine del periodo di allattamento è prevista una flessibilità in ingresso dalle 8 alle 10 e con uscita invariata della durata massima di 6 mesi; la decorrenza di tale periodo potrà essere decisa dal dipendente entro il secondo anno di vita del bambino; il periodo di flessibilità non potrà essere frazionato e terminerà improrogabilmente al compimento del secondo anno di vita del bambino; il recupero complessivo dovrà essere effettuato nell'arco del secondo anno di vita del bambino.
È prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro per una o più pause giornaliere complessivamente - nella giornata - per massimo 25 minuti (frazionabili al minuto) dal lunedì al venerdì, digitando alla marcatempo il codice 36 in entrata e in uscita. Tali assenze andranno recuperate all'interno delle fasce di flessibilità al termine della medesima giornata oppure, in alternativa, nell'arco dell'anno solare. Il superamento di detti limiti (25 minuti giornalieri) sarà considerato ritardo e comporterà la corrispondente trattenuta in busta paga. Nei casi di reiterati ritardi, l'azienda potrà ricorrere alla normativa prevista dagli artt. 26 e seguenti, CCNL Ania vigente.
In pari data, l'art. 4 del verbale di accordo “Controllo accessi e pausa colazione” del 15.3.2002 è abrogato.
La flessibilità rimane esclusa individualmente nei giorni di assenza, anche parziale, del Dipendente per:
a) mezza giornata di ferie;
b) permessi che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all'inizio dell'orario di lavoro ad esclusione dei permessi per donazione sangue (con applicazione dell'orario flessibile in caso di mancata donazione che comporti il rientro in servizio), dei permessi per servizio e dei permessi sindacali che interessino l'inizio dell'orario di lavoro per i quali permane la flessibilità in uscita;
c) in via generalizzata, in caso di manifestazioni sindacali (assemblee, scioperi o simili) che interessino - anche parzialmente - la fascia di flessibilità all'inizio dell'orario di lavoro.
Il recupero di debiti di flessibilità è consentito, eccetto che nella giornata del venerdì, anche oltre la fascia di flessibilità in uscita, per scorrimento e con il limite massimo delle 10 ore giornaliere di lavoro.
La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell'arco dell'anno solare.
Entro il limite delle 12 ore sarà possibile riportare all'anno successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità dell'anno precedente.
Le eventuali ulteriori eccedenze per ciascun anno, non sono né monetizzabili se a credito del Dipendente, né recuperabili se a debito del medesimo; pertanto, in tale caso formeranno oggetto di corrispondente trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni del mese di Marzo dell'anno successivo a quello in cui si è determinata l'eccedenza. Ciò tuttavia non esime tutti i dipendenti dall'obbligo di offrire le proprie prestazioni per le quantità di orario prescritte dall'art. 95 del vigente CCNL Ania.
La presenza al lavoro è obbligatoria durante l'orario non compreso nelle fasce di flessibilità.
Non sono ammesse compensazioni con ferie, permessi spettanti in sostituzione delle festività abolite, permessi individuali retribuiti, prestazioni di lavoro straordinario.
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario vanno effettuate secondo le disposizioni di cui al successivo capo B).
Il personale interno, che presta servizio presso gli Uffici di Direzione e che è assoggettato alla osservanza di turni, attua un orario di lavoro articolato secondo gli accordi vigenti.
Il Personale esterno osserva l'orario di lavoro previsto dall'art. 95 punto 1, lettera a) del vigente CCNL Ania, ferme le precisazioni di cui alla “nota a verbale” in calce al primo capoverso della lettera A del citato articolo.
B) Lavoro Straordinario - Banca Ore
Il dipendente autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario è tenuto a svolgere le ore ordinarie giornaliere di lavoro e successivamente ricorrere alle ore di straordinario (Legge 66/2003). Il dipendente autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario, deve osservare l'intervallo minimo stabilito dalle Società rispetto al termine individuale del lavoro ordinario come risultante in sede di rilevazione presenze; per la giornata del venerdì l'intervallo minimo è di trenta minuti.
I lavoratori possono consultare, tramite l'Intranet Aziendale, un riepilogo della propria posizione che evidenzia le timbrature e la conseguente posizione nella banca ore.
Le prime 50 ore annue di straordinario confluiscono nella banca ore e saranno recuperate secondo le disposizioni degli artt.103 e 109 del vigente CCNL Ania.
Nota a verbale
Sensibili al tema, le Parti convengono di incontrarsi laddove dovessero sorgere delle reali necessità organizzative in merito al lavoro straordinario. In quella occasione si converrà, tra le soluzioni più adeguate, se azionare il seguente strumento:
1) Banca Ore: nel quale confluiranno le prime 50 ore, così come previsto dall'art. 109, vig. CCNL Ania;
2) Straordinario: nel quale confluiranno le successive 40 ore, liquidate secondo artt. 104 e segg., vig. CCNL Ania;
3) Plafond Sara: nel quale confluiranno le successive 50 ore eccedenti a quelle ordinarie (limite massimo annuale previsto dall'art. 103, vig. CCNL Ania); in tal caso, le ore e la relativa maggiorazione verranno accantonate per 12 mesi (a partire dalla data della prima ora confluita) in un apposito contatore al fine di essere usufruite sotto forma di relativi permessi; al termine dei 12 mesi, le ore in giacenza non recuperate verranno liquidate con la relativa maggiorazione.
Il Plafond Sara può essere attivato solo previo consenso del lavoratore.
C) Attività Esterna
In caso di attività svolta all'esterno delle sedi aziendali, che comporti l'uscita anticipata per motivi di servizio o l'assenza dell'intera giornata, l'orario di lavoro è convenzionalmente ripristinato nella formulazione rigida.
Esigenze organizzative che richiedessero nuove e/o ulteriori articolazioni dell'orario di lavoro saranno prospettate alle OO.SS. per la definizione di uno specifico accordo che regolamenti la materia.
Nota a verbale
In relazione a quanto previsto dall’art. 41 del vigente CCNL Ania e compatibilmente con le esigenze di lavoro, i Dipendenti iscritti ad organizzazioni di volontariato potranno usufruire a richiesta di forme di flessibilità di orario previste dall'art. 17 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 2 - Orario di lavoro a turni
I Dipendenti attualmente assoggettati alla osservanza di turni di lavoro sono gli autisti.
Per detti Dipendenti l'orario, distribuito in due turni con rotazione settimanale alterna, è articolato come segue:
a) antimeridiano, dal lunedì al venerdì,
b) pomeridiano, dal lunedì al venerdì con termine non oltre le ore 21'00.
Nei giorni semifestivi i turni sono unificati al mattino.
Potranno essere stabiliti turni anche per altre categorie di Dipendenti; in tal caso, con modalità da concordarsi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 3 - Rapporti e orario di lavoro a tempo parziale
[…]
3) Passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
I Dipendenti in servizio a tempo pieno - esclusi quelli previsti al secondo comma del presente punto 3) - potranno chiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale per motivi personali con la precedenza per coloro che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano necessità di assistere parenti stretti ai sensi della L. 53/2000 (genitori, figli, coniuge, eventuali altri congiunti conviventi) affetti da infermità grave di carattere permanente o comunque a lunga degenza;
b) abbiano necessità di assistere figli di età inferiore agli anni 17 compiuti;
c) intendano dedicarsi al proseguimento degli studi (fino al conseguimento della prima laurea).
A parità di condizioni viene riservata la precedenza ai lavoratori con maggiore anzianità di servizio.
Non è consentito il passaggio al tempo parziale ai Dipendenti:
a) con orario di lavoro articolato in turni;
b) con anzianità di servizio inferiore a 18 mesi.
La durata del lavoro a tempo parziale dovrà essere precisata nella richiesta e non potrà comunque essere inferiore a 2 anni.
L'accoglimento delle richieste di passaggio al tempo parziale resta subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche ed organizzative aziendali, e in ogni caso il numero complessivo dei Dipendenti ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non potrà eccedere il 15% del numero complessivo dei Dipendenti in servizio esclusi quelli di cui al secondo comma del presente punto 3); per Sara Vita la percentuale di lavoratori a tempo parziale rispetto alla forza lavoro è del 15% e comunque non potrà superare le tre unità.
In caso di accoglimento della richiesta, da comunicarsi dalla Società all'interessato entro un mese dalla ricezione della stessa, la trasformazione dell'orario dal tempo pieno al tempo parziale sarà attuata, se possibile, entro il primo giorno del mese successivo.
All'atto del ritorno al tempo pieno il Dipendente potrà essere adibito a mansioni diverse, purché equivalenti e/o assegnato ad altro settore di lavoro, con mansioni equivalenti, nell'ambito della stessa località.
Il Dipendente potrà chiedere di posticipare il rientro al tempo pieno, precisandone la data, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza prefissata, purché permangano le motivazioni personali addotte per la richiesta iniziale. Le domande saranno accolte ove non ostino esigenze tecniche od organizzative aziendali.
È ammessa più di una proroga compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'Azienda.
Il Dipendente potrà chiedere, con preavviso di almeno tre mesi, di anticipare il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno solo nel caso in cui sia venuta meno la situazione per la quale era stato accordato il lavoro a tempo parziale, ferme restando le condizioni di accoglimento di cui sopra.

Art. 7 - Recuperi di periodi di lavoro attinenti permessi non motivati fruiti dal personale che osserva un orario di lavoro articolato su schemi rigidi
Limitatamente al Personale che osserva un orario di lavoro articolato su schemi rigidi il recupero dei periodi di lavoro attinenti la fruizione di permessi non motivati avrà luogo per durate non inferiori ad un'ora né superiori a tre ore e trenta minuti al giorno, secondo le disposizioni che saranno rese note ai Dipendenti interessati dal Dirigente del settore di appartenenza, tenuto conto delle esigenze di lavoro.
Il recupero deve comunque essere ultimato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato l'obbligo di effettuare il recupero medesimo.
Qualora il Dipendente ne faccia segnalazione sul modulo di richiesta del permesso, come pure in qualunque altro caso di mancato recupero entro il termine suddetto, sarà effettuata la corrispondente trattenuta sullo stipendio.

Capitolo secondo Indennità al personale
Art. 13 - Indennità varie

1) Indennità Locali disagiati
Al Personale che presta servizio continuativo in locali disagiati è riconosciuta, una indennità annua […]
Nota a verbale
Circa la definizione di locale disagiato si rimanda agli organi aziendali competenti in materia (attualmente l'Ufficio Sicurezza e Ambiente).
2) Indennità di Locomozione […]

Art. 14 - Indennità per la reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione di lavoro mediante il quale il lavoratore interessato si rende disponibile alla Direzione per sopperire ad esigenze non prevedibili ed assicurare il ripristino, la continuità, la funzionalità e la sicurezza dei servizi aziendali.
Attualmente le figure professionali interessate dalla reperibilità sono le figure inserite nelle aree dei Sistemi Informativi e Autisti di Direzione.
L'istituto è regolato secondo quanto disposto dall'art. 108 vigente CCNL Ania.
A) Reperibilità strutturale
1. Periodo di lavoro interessato

Il periodo interessato si basa sulla seguente articolazione settimanale:
a) dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 23.00;
b) il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
c) la domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
2. Trattamento economico
2.1) Indennità di reperibilità:
per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di una eventuale chiamata da parte dell'Azienda in quanto collocato in reperibilità, l'Azienda gli riconoscerà un compenso, di natura retributiva, […]
In caso di reperibilità nei giorni prefestivi e festività nazionali l'indennità è maggiorata […]
2.2) Indennità di intervento: le ore di intervento effettuato, comprese quelle cd “da remoto”, rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno retribuite come di seguito:
d) in caso di chiamata telefonica verranno riconosciuti 60 minuti forfetari per la soluzione del problema […]
e) nel caso in cui la chiamata non si concluda entro i primi 60 minuti, si procederà al riconoscimento di altri 30 minuti e così successivamente fino alla soluzione del problema;
f) in caso di rientro in sede, verranno riconosciuti al Lavoratore 90 minuti forfetari per il raggiungimento della sede di lavoro più il tempo necessario alla risoluzione del problema […]
g) in aggiunta alle indennità dovute l'Azienda compenserà ogni chiamata, seguita da intervento effettivo […]
B) Reperibilità occasionale
1. Trattamento economico - Indennità di intervento

Nel caso eccezionale in cui un lavoratore, non interessato da reperibilità, venisse contattato direttamente per una assistenza telefonica o per il rientro nella sede di lavoro, verranno riconosciute le ore di intervento effettuato, comprese quelle c.d. "da remoto”, le quali rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e verranno retribuite come di seguito:
a) in caso di chiamata telefonica verranno riconosciuti 90 minuti forfetari per la soluzione del problema […]
b) nel caso in cui la chiamata non si concluda entro i primi 90 minuti si procederà al riconoscimento di altri 45 minuti e così successivamente fino alla soluzione del problema;
c) in caso di rientro in sede, verranno riconosciuti al Lavoratore 90 minuti forfetari per il raggiungimento della sede di lavoro più il tempo necessario alla risoluzione del problema (con un minimo di 120 minuti) […]
d) in aggiunta alle indennità dovute l'Azienda compenserà ogni chiamata, seguita da intervento effettivo […]
2. Modalità d'intervento
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l'Azienda s'impegna ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di Lavoratori possibile, dando la precedenza a coloro che ne abbiano avanzata richiesta.
Nessun lavoratore inquadrato nella c.d. reperibilità strutturale (Sistemi Informativi/Autisti di Direzione) può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL Ania.
Al fine di garantire l'efficienza ed efficacia dello strumento e consentire al Lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'Azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate (es: smartphone; connessione ADSL, videocellulare UMTS, PC portatile ecc.) per evitare che il Lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il Lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte in tempo congruo all'intervento, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 60 minuti dalla chiamata; dovrà inoltre informare l'Azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato a intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui agli artt. 26 e seguenti vigente CCNL Ania.
[…]

Capitolo settimo Temi programmatici
Art. 40 - Informazione

Valutata la sempre crescente importanza che assume una informazione preventiva, coinvolgente e rapida nel processo di profondo rinnovamento delle relazioni interne, nel quale sono oggi coinvolte le Società Sara Assicurazioni e Sara Vita, la Direzione Aziendale si impegna a valorizzare i momenti di interazione con le rappresentanze dei Lavoratori.
A tale scopo:
a) nel corso di ciascun semestre e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (informativa semestrale) ed il 15 marzo dell'anno successivo (informativa di bilancio), la Direzione effettuerà incontri con le RSA per fornire informazioni di carattere generale in merito all'andamento delle Società Sara Assicurazioni spa e Sara Vita spa con particolare riferimento alle problematiche riguardanti i Lavoratori, anche in ordine alla organizzazione del lavoro, all'applicazione dei contratti vigenti, nonché ai programmi di formazione;
b) entro il 15 novembre di ogni anno la Direzione fornirà i dati relativi ai bilanci semestrali delle suddette Società;
c) altri incontri saranno indetti, a scopo di informazione preventiva, ogni qualvolta intervenissero modificazioni significative nell'ambito delle competenze attribuite a ciascun settore di lavoro;
d) debbano essere fornite notizie sul Piano Industriale o su iniziative che potrebbero avere un impatto significativo sul bilancio presente e futuro delle suddette Società;
e) debbano essere comunicate alle RSA, significative modificazioni di tipo organizzativo o razionalizzazioni.
La data di ciascun incontro sarà comunicata con congruo anticipo alle RSA, le quali potranno far pervenire alla Direzione, in tempo utile, un elenco degli argomenti di pertinenza da loro proposti.
In occasione di ogni incontro le RSA potranno peraltro esprimere valutazioni ed indicazioni intese a contribuire alla migliore soluzione dei problemi trattati.
Potranno inoltre essere indette, in orario di lavoro e con la partecipazione di una delegazione RSA ristretta, riunioni di settore dei dipendenti ogni qualvolta intervenissero modificazioni di significativo rilievo nelle procedure di lavoro.
È altresì facoltà delle RSA rappresentare alla Direzione, anche al di fuori degli incontri previsti nei commi precedenti, problemi e richiedere notizie specifiche in materia di:
a. organizzazione di corsi aziendali di formazione e di partecipazione dei Lavoratori agli stessi;
b. domande di rotazione delle mansioni ed accoglimento delle medesime;
c. trasferimenti dei Lavoratori;
d. inquadramenti;
e. problemi attinenti al turn over;
f. prepensionamenti;
g. assunzioni con contratti a termine;
h. straordinari;
i. sistemi premianti e valutazioni prestazioni.
Nota a verbale n. 1
A richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, la Società, allorché siano tenute riunioni di lavoro in ambienti siti fuori degli uffici aziendali, consentirà che nei medesimi ambienti siano svolte relazioni sindacali, sempre compatibilmente con la relativa disponibilità e in ogni caso solo al termine delle riunioni di lavoro.
Nota a verbale n. 2
Si istituisce una commissione ristretta con il compito di esaminare le problematiche relative ai Centri Liquidazione Danni che si riunirà almeno una volta l'anno. I costi relativi al trasferimento dei Rappresentanti Sindacali della Direzione Rete Liquidativa, un rappresentante per Sigla Sindacale, sono a carico dell'Azienda.
Nell'ambito di dette riunioni paritetiche, le OO.SS. si impegnano a costituire, per ciascuna O.S., una rappresentanza composta da massimo 2 rappresentanti (compreso il rappresentante della Direzione Rete Liquidativa).
Nota a verbale n. 3
Si istituisce una commissione ristretta con il compito di esaminare le problematiche relative alla Direzione Vendite che si riunirà almeno una volta l'anno. I costi relativi al trasferimento dei Rappresentanti Sindacali della Direzione Vendite, un rappresentante per Sigla Sindacale, sono a carico dell'Azienda.
Nell'ambito di dette riunioni paritetiche, le OO.SS. si impegnano a costituire, per ciascuna O.S., una rappresentanza composta da massimo 2 rappresentanti (compreso il rappresentante della Direzione Vendite).
Nota a verbale n. 4
Ciascuna O.S. informerà tempestivamente la Direzione Aziendale in caso di cambiamenti della composizione della RSA (ferme restando le norme in merito di cui all'all. 12 del vigente CCNL Ania). Comunque, all'inizio di ogni anno (di norma nel mese di gennaio), ciascuna O.S. confermerà via mail alla Direzione Aziendale i nominativi della composizione della RSA.

Art. 42 - Pari opportunità
Le parti concordano sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza quantitativa e qualitativa del Personale femminile in Azienda e ciò in armonia con le attuali disposizioni di legge. Le riunioni della Commissione avverranno con cadenza semestrale.
Nota a verbale
Le parti ribadiscono l'importanza della commissione mista composta per la Società da 3 rappresentanti e per le RSA da un esponente per ciascuna di essa con gli incarichi da assolvere secondo quanto previsto dall'allegato n. 15 del vigente CCNL Ania.

Art. 43 - Mobbing - Bossing
Le parti riconoscono la rilevanza delle problematiche relative al mobbing nell'ambito dell'attività lavorativa e l'opportunità di azioni volte all'informazione, alla prevenzione ed alla tutela rispetto ad un fenomeno che oltre a danneggiare l'integrità psico-fisica dei lavoratori si potrebbe tradurre anche in un aumento dei costi per l'Azienda.
Per quanto riguarda la normativa, le parti si impegnano a recepire e a dare attuazione alla legislazione in materia e all'art. 51 del Vigente CCNL Ania.
In questo quadro opererà la Commissione paritetica aziendale, costituita a norma del CIA 15.03.2002. che si riunirà con le modalità previste dal relativo regolamento.
In ogni caso le parti, per la soluzione dei casi, o altri pareri consultivi, potranno rivolgersi all'Osservatorio Nazionale Paritetico sul Mobbing di all'art. 51 del Vigente CCNL Ania.
Nell'ambito di dette riunioni paritetiche, le OO.SS. si impegnano a costituire, per ciascuna O.S., una rappresentanza composta da massimo 2 rappresentanti.

Art. 44 - Tutela della salute
Ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro”, la Società sottoporrà ogni anno, a proprie spese e a richiesta degli interessati:
a) a visita medica oculistica i Dipendenti che:
i. operano in via non prevalente su apparecchiature elettroniche con video;
ii. svolgono le prestazioni lavorative in ambienti ubicati in piani interrati ed illuminati solo artificialmente, gli uni e gli altri purché documentino di essere affetti da disturbi alla vista;
b) a visita audiometrica i Dipendenti che:
i. abitualmente utilizzano l'attuale fotocopiatrice munita di fascicolatore;
ii. continuativamente sono addetti alle attuali stampanti del Settore "Elaborazione dati" della Direzione Sistemi Informativi;
c) a visita medica oculistica e a visita audiometrica, i Dipendenti addetti alla guida di automezzi della Società.
Ai Dipendenti sottoposti alle visite specialistiche di cui sopra sarà consegnato il relativo referto.

Art. 45 - Smoking policy
Alla luce del divieto di fumo istituito dalle nuove normative, le parti, qualora dovessero insorgere problemi relativamente ai dipendenti fumatori, attiveranno la commissione per esaminare i problemi e proporre soluzioni.

Art. 46 - Strumenti economici ed informatici in dotazione alle RSA
In un clima di buone e corrette relazioni sindacali, l'Azienda, cosciente dell'importanza che riveste la tempestività dell'informazione tra Lavoratori e loro Rappresentanti, mette a disposizione uno spazio sul portale intranet “Mondo Sara” come bacheca sindacale informatica per sigla. Nella stanza sindacale viene riconfermata la dotazione di un fax ed un PC con relativa stampante.
Vigono, naturalmente anche per le OO.SS., le stesse regole circa l'attuale pubblicazione dei documenti aziendali, ovvero: almeno 24 ore prima il documento (possibilmente già in formato elettronico) dovrà essere messo a disposizione del Comitato di Redazione del portale intranet che provvederà a renderlo conforme agli standard informatici utili per la pubblicazione entro le 24 ore successive (escludendo ovviamente fini censori).
Gli oneri derivanti dall'eventuale presenza di Rappresentanti Aziendali delle Reti Esterne, delegati a rappresentare i lavoratori in una delle commissioni previste dal CIA, sono a carico dell'Azienda per un massimo di un rappresentante esterno per sigla sindacale.
Lo stesso trattamento è previsto nei casi di assemblee di lavoratori indette presso gli uffici periferici delle Reti Esterne.
La Società concede l'utilizzo della posta elettronica per informativa sindacale esclusivamente interna. Ciascuna sigla sindacale avrà a disposizione un account di posta elettronica @sara.it con l'abilitazione di un amministratore.
Ciascuna O.S. si impegna, prima della firma del presente CIA, a fornire il nominativo dei responsabili dell'utilizzo dell'account che saranno quindi anche gli unici amministratori.
Le mail potranno essere inviate anche da altri user - sotto la responsabilità dell'amministratore su definito - e non potranno contenere allegati superiori ai 500 kbyte. Ciascun referente di O.S. sarà considerato responsabile del corretto utilizzo dello strumento.
In caso di gravi e/o reiterati addebiti per cattivo e/o improprio utilizzo, l'Azienda si riserva di adottare i provvedimenti del caso.

In sede di rinnovo del presente CIA, le Parti hanno condiviso i seguenti emendamenti ai due successivi accordi in vigore:
Accordo Smart Working Sara - 17.1.2018
Fermo restando il subordine dell'accoglimento delle richieste alla compatibilità con le esigenze tecniche e organizzative aziendali, la prestazione lavorativa in regime di SW dovrà attenersi alle seguenti regole:
1) massimo 2 giorni di SW a settimana;
2) massimo 6 giorni di SW al mese;
3) almeno 1 giorno a settimana tutti i dipendenti in SW del medesimo ufficio dovranno essere presenti presso la propria sede di lavoro.
Invariato il resto.
LCS