Tipologia: CPL
Data firma: 8 febbraio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori-Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Ragusa
Fonte: consulentidellavororagusa.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Operai agricoli
Art. 4 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 5 Fase lavorativa
Art. 6 Lavori pesanti e nocivi
Art. 7 Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 8 Riassunzione
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 Riunioni in azienda
Art. 12 Permessi per formazione continua e permessi straordinari
Art. 13 Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 14 Permessi per corsi di recupero scolastico

 

Art. 15 Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
Art. 16 Dimissioni per giusta causa
Art. 17 Norme disciplinari operai agricoli
Art. 18 Rimborso spese
Art. 19 Struttura del contratto provinciale
Art. 20 Trattamento economico
Art. 21 Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 22 Salario per obiettivi
Art. 23 Orario di lavoro
Art. 24 Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Art. 25 Territorialità
Art. 26 Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli e florovivaisti
Art. 27 Decorrenza e durata del contratto
Art. 28 Norma di rinvio
Esclusività di stampa - Archivi contratti
Allegati


Contratto provinciale lavoro operai agricoli e florovivaisti per la provincia di Ragusa

L'anno 2013 il giorno otto del mese di febbraio presso i locali dell'Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura Ragusa, sita in via G. Spampinato, 4, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori - Confagricoltura Ragusa […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Ragusa […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Ragusa […] e la Flai - Cgil […], la Fai - Cisl […], la Uila - Uil […], si è stipulato e sottoscritto il presente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 2011, da valere nella Provincia di Ragusa ai sensi degli artt. 2, 90 e 91 del vigente CCNL.

Premessa
Con la stipula del contratto nazionale avvenuta il 25 maggio 2010, la contrattazione collettiva in agricoltura ha riconfermato la propria articolazione in due livelli, quello nazionale e quello provinciale, articolazione ribadita dal decentramento del rinnovo economico biennale. Il Contratto Provinciale si stipula quindi nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e tratta le materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
L'agricoltura ragusana è da diversi decenni il comparto principale dell'intera economia provinciale, con una grande vivacità delle aziende agricole ed un diffuso e qualificato indotto che, insieme, costituiscono la realtà più rilevante della attività produttiva del territorio.
Tuttavia, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, si continuano a scontare notevoli ritardi e difficoltà nel creare reddito e nel produrre quel valore aggiunto possibile nella filiera agro-alimentare della realtà provinciale.
Inoltre la lontananza dai mercati nazionali ed europei, i costi aggiuntivi a ciò connessi, la crisi dei mercati ortofrutticoli locali, l'abnorme aumento dei costi di fattori produttivi legati al prezzo del petrolio (carburanti, lubrificanti, teli di plastica, antiparassitari, anticrittogamici, fertilizzanti) e di materie prime (semi, talee, ecc. ), la grande difficoltà di commercializzazione dei prodotti, la persistente polverizzazione dell'impresa agricola, la mancanza di forti e valide strutture associative in grado di aggregare e qualificare l'offerta e contrastare il dominio della grande distribuzione organizzata e competere efficacemente sui mercati internazionali, le persistenti calamità atmosferiche, rappresentano una condizione di difficoltà tuttora presente.
In particolare negli ultimi anni e ancora con più forza in questo periodo si sono avvertiti, altresì, i riverberi di una situazione economica generale pesante e caratterizzata da una crisi prolungata che ha intaccato i redditi e le possibilità di consumo delle popolazioni.
Tutto ciò ha provocato crisi, perdite di reddito e conseguenze negative nella vita e nella attività delle aziende agricole e nei loro bilanci. In tale scenario il Contratto Provinciale di lavoro rappresenta una scelta, da parte delle Organizzazioni firmatarie dello stesso, di volere costruire una positiva dialettica tra le parti e così contribuire ad una inversione di tendenza dell'agricoltura locale per creare condizioni di maggiore occupazione e di maggiore redditività nel settore.
Il rinnovo del Contratto Provinciale rappresenta, inoltre, uno strumento fondamentale per salvaguardare i diritti dei lavoratori agricoli e consentire alle aziende di programmare concretamente l'attività e la produzione.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto di lavoro regola su tutto il territorio provinciale di Ragusa i rapporti di lavoro di cui all'art. 1 del CCNL 25 maggio 2010 per gli operai agricoli e florovivaisti.

Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse inerenti il rapporto di lavoro. Le parti, inoltre, attribuiscono all'ente Bilaterale Agricolo di Ragusa (CELAR) i seguenti compiti e le seguenti funzioni:
1. Prestazioni integrative per malattie, infortuni e maternità;
2. Ruoli e funzioni precedentemente affidate all'osservatorio provinciale;
3. Compiti in materia di pari opportunità, formazione e sicurezza;
4. Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
5. Traduzione in lingua, per i lavoratori migranti, in particolare, delle informazioni essenziali sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3 Operai agricoli
Sono operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro e dal presente Contratto Provinciale di Lavoro. Gli operai agricoli e florovivaisti, a secondo della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Art. 21 e 22 CCNL).

Art. 6 Lavori pesanti e nocivi
Le parti firmatarie ritengono tassativa l'esclusione dai lavori pesanti e nocivi delle lavoratrici in maternità, per le quali, nel periodo di gravidanza, vanno individuate diverse mansioni di utilizzo. Demandano all’Ente Bilaterale Agricolo di Ragusa previsto dall'art. 2 del presente CPL l'individuazione delle tipologie di lavori pesanti e nocivi e le eventuali limitazioni di orario e/o maggiorazioni salariali relative, secondo quanto previsto dall'art. 66 del CCNL vigente. La proposta come sopra formulata verrà sottoposta all'approvazione delle parti stipulanti il presente CPL.

Art. 7 Interruzioni e recuperi operai agricoli
In relazione a quanto previsto dall'art. 44 del CCNL vigente, il recupero per l'operaio a tempo indeterminato, ove si debbano recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di intemperie, avverrà nel rispetto delle leggi vigenti, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e di dodici ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della Legge 8 agosto 1972 n. 457.

Art. 9 Riposo settimanale
Agli operai agricoli è dovuto un riposo settimanale nei modi e nei termini previsti dall'art. 35 del vigente CCNL. Per gli operai addetti al bestiame e per quelli addetti a particolari mansioni, fermo restando il diritto al riposo settimanale di cui sopra, la regolamentazione è demandata all' Ente Bilaterale Agricolo di Ragusa (CELAR) che provvederà a formulare una proposta per l'approvazione alle parti stipulanti il presente CPL.

Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è attivato e regolato con le modalità di cui all'art. 17 del vigente CCNL. Le parti convengono che è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali con durata inferiore a quelle indicate nel richiamato art. 17 del vigente CCNL i lavoratori addetti alle seguenti attività:
• attività agrituristiche,
• attività zootecniche,
• attività di vendita di prodotti agricoli e trasformazione qualora connessa alla vendita stessa.
[…]

Art. 11 Riunioni in azienda
Fermo restando quanto previsto dall'art. 82 del vigente CCNL, le riunioni in azienda possono essere indette anche dalle provinciali firmatarie del presente CPL.

Art. 15 Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
A titolo indicativo ricorre "giusta causa di licenziamento" nei seguenti casi:
- grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell'azienda;
[…]
- danneggiamento doloso di beni aziendali;
- danneggiamento dovuto a grave negligenza;
[…]
- recidiva in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
[…]
- rissa o via di fatto all'interno dell'azienda;
- incitamento a disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, fatti salvi motivi di natura sindacale.
A titolo indicativo ricorre "giustificato motivo" di licenziamento nei seguenti casi:
[…]
- provato insufficiente rendimento del lavoratore;
[…]

Art. 17 Norme disciplinari operai agricoli
Fermo restando quanto previsto dal primo, secondo e quarto comma dell'art. 75 del vigente CCNL, si individuano le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste:
1. diffida in forma scritta: chi, senza giustificato motivo, ritardi l'inizio, sospenda o anticipi la cessazione dell'attività lavorativa;
2. sanzione fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) chi, per negligenza, arrechi danno non grave all'azienda quali a titolo esemplificativo l'abbandono di attrezzi di lavoro;
b) per recidività senza giustificato motivo, ritardi cessazione dell'attività lavorativa;
3. sanzione fino al massimo di due giorni di paga nei seguenti casi:
a) per abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro;
b) per danni gravi, addebitabili a negligenza del lavoratore, arrecati all'azienda, alle macchine aziendali ed al bestiame oltre, naturalmente al risarcimento del danno ove dovuto.
Nei casi di maggiore gravità delle predette infrazioni, ove ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro può disporre del licenziamento. […]

Art. 23 Orario di lavoro
Per quanto attiene all'orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 34 del CCNL.
La distribuzione dell'orario settimanale di 39 ore può essere articolata su cinque giorni di cui quattro di 8 ore e uno di 7 ovvero su sei giorni di 6 ore e trenta minuti.
Qualora nell'arco della settimana i giorni di lavoro espletati siano in misura inferiore a cinque, l'orario giornaliero di lavoro si intende di norma, per otto ore.
Un diverso svolgimento del calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, nei limiti delle norme previste dal CCNL, potrà essere concordato tra le parti a livello aziendale con accordi scritti e l'assistenza delle rispettive e Datoriali.
Durante il periodo delle campagne di raccolta e lavorazione dei prodotti, saranno possibili previo accordo tra le parti firmatarie del presente CPL, ai sensi del terzo comma dell’art. 34 del CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l'allargamento della base occupazionale.

Art. 24 Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 42 e 43 del vigente CCNL.

Art. 28 Norma di rinvio
Le parti concordano che per quanto non previsto dal presente contratto si demanda al vigente CCNL. Vengono comunque fatte salve le condizioni di maggior favore in atto eventualmente esistenti.