PROTOCOLLO D'INTESA
tra

la Sede di Monza dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nella persona del Direttore Territoriale, Dr. Vittorio Tripi,
la Sede di Lecco dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nella persona del Direttore Territoriale, Dr. Moreno Cogliati

e

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, nella persona del Direttore Generale, Dr. Silvano Casazza
di seguito dette anche “le Parti”.
 

PREMESSO CHE

l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
il Piano regionale della prevenzione 2014/2018, approvato con Delibera di G.R. n. X/1104 del 20 dicembre 2013, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
l'art. 8 del D.Lgs. 81/2008, istitutivo del SINP, prevede l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale.
 

CONSIDERATO CHE

è interesse comune dell'ATS e dell'INAIL monitorare con attenzione e tempestività l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, onde promuovere una più mirata attività di prevenzione attraverso iniziative, anche congiunte, di comunicazione, di formazione, di controllo;
già da alcuni anni è in atto una collaborazione strutturata tra Enti ai vari livelli nel quadro dei progetti nazionali “Nuovi Flussi Informativi” e “Infortuni mortali” promossi da INAIL - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità e oggetto

di sviluppare, secondo i criteri operativi sotto elencati, attività integrate in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali oltre a quelle comprese in ambito di Comitato Provinciale ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 81/08:
• collaborazione, come da indicazioni regionali, nell'utilizzo di dati derivanti dai flussi informativi nazionali e regionali, promuovendo le necessarie sinergie nell'elaborazione dei dati;
• collaborazione nel monitoraggio degli infortuni mortali e gravi, come da indicazioni regionali e nazionali;
• collaborazione con riferimento al riconoscimento ed alla trattazione delle malattie professionali gravi (tumori) e/o significative dal punto di vista preventivo (malattie dell'arto superiore, da sovraccarico, etc);
• collaborazione nelle iniziative di formazione e informazione rivolte al mondo del lavoro e in generale su temi di rilevanza preventiva;
• collaborazione per varie progettualità in tema di prevenzione e sicurezza, anche rivolte al mondo della scuola.


Art. 2 Criteri operativi di sviluppo delle attività integrate

Infortuni mortali
In applicazione dei protocolli di progetto, vengono individuati i rispettivi referenti INAIL e ATS. L'ATS si impegna ad inviare la comunicazione tempestiva degli infortuni gravi e/o mortali ad INAIL con modalità analoga alla comunicazione già in essere per la Regione Lombardia e l'Ispettorato territoriale del lavoro.
I dati forniti riguarderanno: data evento, luogo di accadimento, settore e codice ATECO, mansione, rapporto di lavoro, sesso, data nascita, agente materiale e modalità di accadimento.
L'INAIL, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente all' ATS gli infortuni gravi e mortali di cui abbia notizia.
Malattie professionali
ATS ed INAIL si impegnano reciprocamente ad instaurare tavoli di lavoro periodici sulle malattie professionali, con cadenza annuale. Scopo di questi incontri sarà l'analisi congiunta dei casi mediante relazione dell'ATS sui cluster di settore e la comunicazione dell'ipotesi di derivazione eziologica con il lavoro individuata.
ATS si impegna a corredare le comunicazioni di cui sopra con l'esito degli accertamenti effettuati o comunque disponibili.
INAIL si impegna a comunicare entro fine anno ad ATS i casi riconosciuti al fine di poter rendicontare alla Regione Lombardia l'efficacia delle indagini svolte.
Il fine ultimo dei “Tavoli” sarà quello di giungere ad un indicatore di efficacia Provinciale (numero MP riconosciute/N. MP segnalate).
Collaborazione nelle iniziative di formazione e informazione
Le parti si impegnano a sviluppare le necessarie sinergie su percorsi formativi e informativi rivolti ai lavoratori e alla popolazione con riferimento ai rischi prioritari nel territorio, e più in generale agli obiettivi di promozione della sicurezza e della salute, in armonia con i progetti regionali e nazionali.
Sconti tariffari
L'INAIL ha la possibilità di concedere alle aziende che ne fanno richiesta gli sconti tariffari previsti in virtù degli accordi sanciti tra Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e Direzione Regionale INAIL (Prot. H1.2007.0051979 del 13/12/07) vista la disponibilità delle Linee Guida di indirizzo Regionali (art. 24 Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi) L'ATS collabora fornendo all'INAIL le informazioni presenti in archivio relative alla ditta richiedente lo sconto. In particolare potrà fornire una dichiarazione circa l'assenza o la presenza di procedimenti penali in corso o pregressi (senza dettagliarne il contenuto che risulta vincolato in Procura della Repubblica da segreto istruttorio) e documentare un'eventuale applicazione delle “buone pratiche” attuate dall'impresa richiedente.


Art. 3 Team di lavoro

Per la progettazione, attuazione e verifica delle singole progettualità in attuazione del presente protocollo verranno istituiti gruppi di lavoro multidisciplinari composti da 4 funzionari e professionisti degli enti stipulanti. Ognuno degli Enti partner contribuirà con le proprie risorse umane.


Art. 4 Aspetti economici

Il presente protocollo è a titolo non oneroso. Eventuali impegni economici a carico delle Parti per l'attuazione delle azioni previste al precedente art.1 sono demandati a specifiche convenzioni operative nelle quali verranno esplicitati dettagliatamente gli impegni, gli oneri, i costi e le modalità attuative.
 

Art. 5 Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 6 Codice Etico e di Comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute.
La violazione di Codici Etici e di comportamento da parte dei Contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.
 

Art. 7 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Monza e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Lecco come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Monza è riportata nell'allegato A, mentre per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Lecco è riportato nell'allegato B
 

Art. 8 Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.


Art. 9 Durata

Il protocollo ha validità di due anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa verifica delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.


Art. 10 Aspetti legali

Per tutte le eventuali controversie relative al protocollo che non si possano definire in via amministrativa, le Parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Monza.
Le Parti si impegnano alla riservatezza nel trattamento dei dati.
Il presente protocollo è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo applicabile agli atti convenzionali stipulati dall'INAIL con Enti territoriali e Strutture pubbliche e private ai sensi del parere dell' 8 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa che, ha chiarito che "dette convenzioni, (...) poste in essere nello svolgimento dell'attività istituzionale propria dell'Istituto, devono essere ricondotte nell'ambito applicativo della previsione di esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 1972”, per gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie


Letto approvato e sottoscritto


INAIL Monza Il Direttore Dr. Vittorio Tripi
INAIL Lecco Il Direttore Dr. Moreno Cogliati
ATS Brianza il Direttore Dr. Silvano Casazza


Fonte: inail.it