Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 30 maggio 2000
Approvazione del modello di registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
Visti in particolare l'art. 6, comma 5, lettera m), che dispone l'obbligo di tenere a bordo delle singole unità navali il "Registro degli infortuni" nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori marittimi e l'art. 35, comma 3, lettera c), che dispone la sanzione per la violazione del predetto obbligo;
Visti altresì gli articoli 25, comma 2, e 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 271 del 1999 che prevedono l'approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione rispettivamente del modello di registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni;
Ritenuta l'opportunità di provvedere contestualmente all'approvazione del modello di "Registro degli infortuni" e della "Scheda di rilevazione statistica degli infortuni", nonché di indicare criteri e modalità per la tenuta e la compilazione degli stessi;
 

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro degli infortuni di cui all'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, é conforme al modello A allegato al presente decreto e riporta in copertina le note esplicative di cui all'allegato A.2.
2. Il registro di cui al comma primo é rilegato e numerato in ogni pagina, tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazioni o abrasioni; eventuali correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.
3. Il registro degli infortuni é presentato a cura dell'armatore all'Autorità marittima di iscrizione della nave per il visto di conformità, la data di vidimazione e la numerazione delle pagine, ed é conservato per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
 

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera m) e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1999, il registro é tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.
 

Art. 3.

1. La scheda per la rilevazione degli infortuni, di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è conforme al modello B, allegato al presente decreto.
2. Detto modello sarà utilizzato dall'Autorità marittima per la raccolta delle informazioni sugli infortuni finalizzata alla rilevazione statistica dei dati inerenti gli infortuni a bordo relativi al personale marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A del D.D. del 30 5 2000 - Registro degli infortuni (Art. 25 D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271)
ALLEGATO A.2 del D.D. del 30 maggio 2000 - NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI
a) Alla colonna 7 La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui e' avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.
b) Alla colonna 8 La natura e la sede della lesione devono essere annotate, in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.
c) Alla colonna 9 Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortuni previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e precisamente:
1) inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza superiore a tre giorni, oltre quello dell'evento;
2) inabilità permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
La registrazione delle conseguenze dell'infortunio deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa.
Qualora trattisi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato;
3) morte.


ALLEGATO B del D.D. del 30 maggio 2000 - Scheda rilevazione infortuni (Art. 26 D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271)