Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 24 ottobre 2019, n. 43532 - Operaio schiacciato tra due semirimorchi durante le operazioni di sbarco a terra. Termine per l'obbligo di revisione di tali veicoli


 

Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 28/03/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 15.1.2015 la Corte d'appello di Cagliari, per quanto qui d'interesse, ha confermato la sentenza in data 10.11.2011 del Tribunale di Cagliari che aveva condannato M.S. alle pene di legge per l'omicidio colposo di F.S., operaio deceduto la sera del 19.6.2006, mentre era impegnato nel porto di Cagliari nelle operazioni di derizzaggio e sbarco a terra dei semirimorchi imbarcati sulla motonave Adriatico della Compagnia Tirrenia che, proveniente da Napoli, era attraccata nel capoluogo sardo.
1.1. Con sentenza n. 3276 del 04/02/2016 la Corte di cassazione, Sez. 4, ha annullato la predetta sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari, evidenziando due punti non convincenti nella motivazione: l'omessa verifica sulla rottura del cavo del freno a mano del semirimorchio nonché sulla revisione dello stesso e l'omesso approfondimento del profilo della catena di gestione del rischio. Ha osservato che la Corte territoriale non solo aveva tratto, senza tuttavia spiegare adeguatamente il perché, "dalle concrete condizioni in cui si presentava il cavo del freno, cioè arrotolato sull'asse [...], la certezza che la rottura dell'impianto frenante fosse risalente nel tempo", ma anche, e soprattutto, aveva "totalmente omesso di approfondire l'aspetto relativo alla catena di gestione del rischio", non avendo verificato se l'imputato, che peraltro era titolare di un'impresa con numerosi dipendenti e che disponeva di un elevatissimo numero di automezzi, avesse o meno predisposto, ed in caso affermativo, in quali termini e al contempo se l'eventuale ripartizione dei compiti fosse connotata da efficienza o meno, una struttura verticale di controllo sullo stato dei veicoli. In definitiva, ha chiesto alla Corte territoriale di rivalutare i fatti "affinché dalla mera condizione di proprietario del veicolo, peraltro sottoposto a revisione sei mesi prima del fatto con esito positivo, non discenda, secondo un meccanismo che rischia di somigliare ad un automatismo probatorio, l'affermazione di responsabilità penale". Ha ulteriormente considerato del resto che il dubbio manifestato nella sentenza impugnata sulla veridicità della revisione senza indicare le ragioni giustificatrici della perplessità era sintomatico della debolezza della motivazione, laddove l'incertezza era ben superabile mediante gli opportuni accertamenti di fatto, preclusi al giudice di legittimità.
1.2. Con sentenza in data 31.1.2018 la Corte d'appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza impugnata.
2. Il ricorrente premette in fatto che in data 19 giugno 2006 nel porto di Cagliari, a bordo della motonave "Via Adriatico" della Compagnia di navigazione Tirrenia proveniente da Napoli, F.S. era morto schiacciato tra due semirimorchi durante le operazioni di sbarco; che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che il decesso si era verificato quando il trattore di proprietà della C.T.O. S.r.l. stava agganciando un semirimorchio per una serie di circostanze costituite dall'errata manovra del conducente del muletto, dal mancato funzionamento dei segnali acustici e luminosi, dal mancato inserimento degli appositi cunei sotto le ruote del veicolo, dall'inadeguata organizzazione del lavoro e dall'inefficienza del freno di stazionamento dell'autoarticolato di proprietà della Transisole S.r.l. di cui era amministratore unico.
2.1. Ricostruita la vicenda giudiziaria, con il primo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle carenze del piano di sicurezza ed all'affermazione di responsabilità. 
Innanzi tutto, il semirimorchio era stato sottoposto a revisione il 23.1.2006 con esito favorevole e sarebbe stato onere dell'Accusa dimostrare la falsità della revisione, mentre la Corte territoriale aveva confermato il giudizio di perplessità sul funzionamento, nonostante la Corte di cassazione avesse chiesto un'analisi più precisa sul punto; in secondo luogo, la sentenza impugnata aveva affermato che, anche se si fosse regolarmente effettuata la revisione, sussisteva comunque l'obbligo di sottoporre ad ulteriore verifica l'efficienza del veicolo stante l'uso intensivo dei mezzi.
Sul punto, precisa che i 275 semirimorchi di cui disponeva la sua società erano usati e sottoposti a manutenzione secondo le regole dei rispettivi costruttori e non era emerso nel processo che avessero meritato un'attenzione diversa per un'eventuale precoce usura degli impianti. Aggiunge che il freno era assimilabile ad un freno a mano di un normale autoveicolo comandato da un cavo d'acciaio contenuto in una guaina e che la rottura era da considerarsi un evento eccezionale, non conosciuta né conoscibile dal preposto alla manutenzione e comunque dall'amministratore unico di una società di capitali con 275 semirimorchi e personale per 37 unità, se non attraverso la segnalazione del conducente che, secondo il piano di sicurezza, era tenuto a comunicare i guasti del veicolo a lui affidato, con un apposito modulo a sua disposizione; il conducente era poi tenuto ad assicurarsi che il mezzo funzionasse perfettamente. A tal fine, ricorda che aveva dotato l'impresa di un documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in cui aveva contemplato espressamente quest'incombente a carico del conducente (controllo dell'impianto frenante e segnalazione delle eventuali anomalie di funzionamento). Contesta la parte della decisione in cui la Corte territoriale aveva dubitato a) che la rottura del cavo fosse stata eccezionale, b) che le regole di sicurezza fossero state portate a conoscenza degli autisti, c) che la misura della delega agli autisti del controllo routinario fosse adeguata.
Lamenta che la decisione era fondata su una concezione burocratica dell'attività d'impresa che non trovava riscontro neppure nei piani d'imprese del medesimo settore su cui era modellato il piano aziendale predisposto ed adottato dalla Transisole da tecnici di settore sulla base delle prescrizioni specifiche dell'attività di trasporto per conto terzi, all'epoca vigenti.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 374, comma 2, d.P.R. n. 547/1955 nonché del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore successivamente all'evento mortale. Ricorda che, oltre alle specifiche motivazioni tecniche, aveva segnalato di aver effettuato la revisione del veicolo circa sei mesi prima con esito positivo e che nel giudizio di rinvio, ammesse le nuove prove documentali, aveva offerto la dimostrazione che l'impresa era fornita di un efficace piano per la sicurezza. Tali documenti, unitamente a quanto emerso in giudizio, dovevano essere considerati sufficienti a mandarlo esente da colpe. Le due normative, che si erano avvicendate, si ponevano in sostanziale continuità, ma, sulla base della prima, vigente all'epoca dei fatti, il datore di lavoro era tenuto al rispetto di regole meno dettagliate di quelle previste dalla successiva. Ribadisce che i sistemi predisposti dalla Transisole, come la formazione dei lavoratori, la presenza di meccanici in sede e la revisione dell'automezzo erano di per sé idonei a garantire un elevato grado di sicurezza per i lavoratori, sicché la pretesa di una revisione settimanale dei veicoli sarebbe stata eccessiva alla luce della più incisiva regolamentazione, pretendendo l'assoluzione ad uno specifico dovere di tutela non previsto all'epoca di commissione dei fatti.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Si duole in particolare del fatto che non era stato apprezzato il risarcimento del danno intervenuto in fase di appello e non era stato valutato il minimo grado della colpa, il tutto anche considerati i risalenti precedenti penali, in particolare un incidente stradale giudicato dal Tribunale di Oristano con sentenza del 5.4.2004.
Con le ulteriori memorie ribadisce le difese svolte.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha affermato, escludendo ogni dubbio al riguardo, che il semirimorchio era stato revisionato con esito positivo il 23.1.2006.
Ciò nondimeno ha precisato che all'imputato non era stata contestata l'omessa revisione, bensì la violazione dell'art. 374, comma 2, d.P.R. n. 547/1955, perché non aveva mantenuto in buono stato di conservazione ed efficienza i freni del semirimorchio "Minerva", targato SA 08269, di proprietà della Trans Isole S.r.l., in relazione alle condizioni d'uso ed alla necessità della sicurezza del lavoro durante le fasi di trasporto e sbarco sulla motonave "Via Adriatico", ed ha ritenuto che, per l'uso intensivo dei veicoli non fosse sufficiente la mera revisione semestrale, ma fosse necessario un controllo capillare e costante con specifiche verifiche da effettuarsi a seconda del chilometraggio o a cadenze settimanali o mensili.
Ha quindi osservato che il documento di valutazione dei rischi di cui era dotata l'azienda, al punto 4.1. prevedeva che "l'autista prima di ogni partenza deve effettuare i controlli necessari ad assicurarsi il corretto stato del mezzo ed eventualmente deve segnalare tutte le anomalie al preposto" e che "i controlli consistono nella verifica della presenza o della funzionalità dei vari elementi che sono oggetto di ispezione". 
I Giudici hanno dubitato che tale regola sia stata portata all'attenzione degli autisti, senza però esplicitare le ragioni di tale sospetto, ed hanno ritenuto che comunque la prescrizione non fosse sufficiente a garantire l'effettiva protezione dal rischio, perché l'autista non era un meccanico e perché non era stato organizzato un controllo frequente da parte di professionisti specializzati, atto a monitorare costantemente il grado dell' efficienza dei veicoli in rapporto all'elevata intensità del loro uso. Hanno infine aggiunto che la rottura del cavo era risalente, in considerazione delle condizioni in cui era stato trovato.
Ritiene il Collegio che la motivazione resa non risponda alle prescrizioni della sentenza di annullamento con rinvio.
Ed invero, l'obbligo di revisione di questi veicoli è fissato dalla legge in sei mesi, sicché deve ritenersi che questo sia il tempo valutato dalla norma come congruo, sulla base delle conoscenze tecniche, per garantire la sicurezza di questi tipi di veicoli, il cui uso frequente è noto e tenuto già in conto dalla disciplina di settore. Né è emerso dagli atti che l'uso fosse, nella specie, eccezionale e straordinario.
Appurato l'adempimento dell'obbligo, la Corte territoriale ha opinato che lo stesso comunque non assicurasse l'effettività della tutela ed ha ipotizzato a tal fine a) che il documento dei rischi non fosse stato portato a conoscenza degli autisti, circostanza tuttavia non accertata nel processo, b) che, in ogni caso, la misura prescritta di delegare all'autista il controllo giornaliero fosse inidonea alla protezione, perché doveva essere preposto alla bisogna un meccanico esperto, circostanza tuttavia che non pare abbia un fondamento scientifico o sia il frutto di una regola tecnica, anche non codificata, sebbene condivisa dai professionisti del settore, bensì piuttosto sembra scaturire dal foro interno del Giudice.
In definitiva, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata rechi lo stesso vizio della precedente sentenza d'appello perché i Giudici non hanno spiegato in modo scientifico e razionale per quali motivi era necessario effettuare controlli più ravvicinati, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, e se era coerente con le prassi standardizzate delle società operanti nel medesimo settore, nonché esigibile, pretendere la presenza costante di meccanici per le verifiche di efficienza di tutti i mezzi in uso; inoltre, il fatto che l'autista non sia un meccanico non significa necessariamente che l'autista non abbia le competenze per sospettare l'esistenza di un problema e per gestirlo anche con l'ausilio di altri professionisti.
A tali fini la sentenza impugnata va annullata per consentire ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari di rendere una motivazione razionale e solida sui temi segnalati.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso, il 28 marzo 2019