PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
 

l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato “INAIL”), con sede in Campobasso, Via Insorti d’Ungheria, n. 70 ***, nella persona del Direttore Regionale Molise Don. Rocco Mario Del Nero, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Molise-Sede Locale Campobasso

E

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca - ARSARP con sede legale e domicilio fiscale a Campobasso, via G. Vico n. 4 ***, nella persona del Commissario Straordinario, dott.ssa Gabriella SANTORO, domiciliata per la sua carica presso l’ARSARP;

Definite le “Parti”
 

PREMESSO

• che il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
• che il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, 10 e 11 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale. con compiti di informazione, formazione, assistenza e promozione della cultura della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alia tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’ISPESL e l’IPSEMA, attribuendone le funzioni all’INAIL, quale unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• che l’INAIL agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014 e prorogato al 2019) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
• che il Piano regionale della prevenzione 2014-2018, approvato con Decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad Acta n. 44 del 30.06.2016, prorogato al 2019. prevede l’attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• che l’art 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP), struttura tecnico-operativa della Regione, istituita con Legge Regionale n. 4 del 26.03.2015, svolge e promuove attività di sviluppo per le aree rurali, per l’agricoltura, l’agroalimentare, le foreste e la pesca, per la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica;
• che l’ARSARP. nell’ambito dei propri compiti istituzionali, intende promuovere seminari di aggiornamento rivolti agli operatori agricoli nei settori di riferimento, anche in collaborazione con altri enti operanti sul territorio;
• che le parti condividono gli obiettivi della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli con particolare riferimento all'aspetto della prevenzione e della formazione dei lavoratori contro gli infortuni e le tecnopatie, nonché della tutela prevenzionale dei lavoratori stessi;
• che le due parti presentano interessi comuni rilevanti nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo della Regione Molise;
 

CONSIDERATO

• che sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
• che il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
• che le parti, per la realizzazione dei propri obiettivi, hanno il comune interesse a instaurare rapporti di collaborazione utili a sostenere le attività prevenzionali. attraverso la formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della sicurezza;
• che è obiettivo comune la condivisione, la gestione ed il miglioramento delle banche dati sulla sicurezza del lavoro:
 

RITENUTO CHE

• in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte, rivolte al raggiungimento delle finalità prefissate dal presente Protocollo, la sinergia tra l’INAIL e l’ARSARP, che hanno deliberato l’adesione, costituiscono una modalità funzionale per un'efficace azione prevenzionale. in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro in campo agricolo;
• le Parti, con il presente Protocollo, ritengono utile cd opportuno sistematizzare le relazioni, per un’efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso.
 

L’INAIL - DIREZIONE REGIONALE MOLISE-SEDE LOCALE CAMPOBASSO E L’ARSARP - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità della collaborazione

Le Parti, in attuazione degli obiettivi istituzionali indicati in premessa, si impegnano a promuovere, sviluppare e diffondere la cultura della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per un’efficace azione di prevenzione e conseguente riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatie nel settore agricolo.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione, con azioni di divulgazione e sensibilizzazione (organizzazione di seminari, giornate informative, convegni, pubblicazioni), anche in collaborazione e con il coinvolgimento di altri Enti o strutture operanti sul territorio nella specifica materia.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d’intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative progettuali concordate.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 5
Impegni delle Partì

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nei presente atto, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo dei progetti di cui agli Accordi attuativi.
Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 4 del presente atto.
 

Art. 6
Tavolo tecnico di coordinamento

Per l’implementazione delle attività utili al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo, è istituito, presso l’INAIL-UOT di Campobasso, un tavolo tecnico che individuerà, di volta in volta; le attività necessarie per il perseguimento degli obiettivi oggetto del Protocollo. I componenti del predetto tavolo saranno individuati, in virtù della materia di competenza, dalle singole pani, in numero non inferiore a due unità (un titolare e un supplente).
 

Art. 7
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzalo dall’altra Pane per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Pane proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte do contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all’art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivali saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurala con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuatisi di cui all'art .4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, fruito dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli Accordi attuativi.
 

Art. 8
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e di ARSARP saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria do estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 9
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente arto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 "e s.m.i.. esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 10
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Accordi attuativi già raggiunti alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 11
Dorato

Il presente Protocollo d’intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e latta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 12
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Campobasso.
 

Art. 13
Registrazione

Il presente protocollo è redatto in due copie in originale.
Ogni firmatario si farà carico degli adempimenti fiscali e della registrazione in caso d'uso, in base alla vigente normativa in materia.

Campobasso 23 ottobre 2019
 

Per l’ARSARP - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Gabriella SANTORO

Per l'INAIL Direzione Regionale Molise-Sede locale Campobasso
Il Direttore Regionale
Dott. Rocco Mario DEL NERO


Fonte: inail.it