Legge 10 aprile 1981, n. 158
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
G.U. 29 aprile 1981, n. 116 - S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;
n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;
n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.
 

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 21 della convenzione n. 92, all'articolo 15 della convenzione n. 133 ed all'articolo 18 della convenzione n. 143.
 

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143, di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI
FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - SARTI - PANDOLFI - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: SARTI

CONVENTION 92 concernant le logement de l'equipage a' bord (revisee en 1949)
CONVENZIONE (n. 92) concernente gli alloggi dell'equipaggio a bordo (riveduta nel 1949)

CONVENTION (n. 133) concernant le logement de l'equipage a' bord des navires (dispositions complementaires)
CONVENZIONE (n. 133) sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari)

CONVENTION (n. 143) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'egalitè de chances et de traitement des travailleurs migrants
CONVENZIONE (N. 143) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti