Tipologia: Accordo lavoro agile
Data firma: 24 ottobre 2019
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2021
Parti: Banco BPM e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri Silcea Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Banco BPM
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Verbale di accordo Lavoro agile (c.d. “smart working”)

Milano, 24 ottobre 2019, tra il Banco BPM e la Delegazione di Gruppo Banco BPM delle OO.SS. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub

Premesso che:
- le parti richiamano i contenuti del capitolo 3.5 “Lavoro agile (cd. “smart working”)” del Contratto collettivo di secondo livello del Gruppo Banco BPM del 30.12.2017 e della lettera aziendale del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto “Smart working”;
- in aderenza a quanto sopra, è stata avviata, a partire dal 1° gennaio 2018, una fase di sperimentazione, della durata di due anni, che prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile sia da casa che presso i locali aziendali;
- in vista della scadenza di tale sperimentazione, le Parti confermano il reciproco interesse a proseguire l'esperienza avviata e a confermare l'impianto complessivo dell'accordo del 30 dicembre 2017, pur dandosi atto della necessità di apportare alcune modifiche alle modalità applicative del lavoro agile anche alla luce di recenti interventi legislativi.
Si conviene quanto segue:

Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Modifiche applicative
Le Parti confermano le previsioni del capitolo 3.5 “Lavoro agile (cd. “smart working”)” del Contratto collettivo di secondo livello del Gruppo Banco BPM del 30.12.2017 che, per quanto qui non disciplinato, costituisce la normativa di riferimento.
Di seguito sono indicati gli ambiti oggetto di modifica:
Criteri di priorità
In adempimento alla legge di bilancio 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 486), è prevista la necessità di accordare la precedenza nell'accoglimento delle richieste di lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero al personale dipendente con figli in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.
Pertanto, i criteri di priorità nell'assegnazione del lavoro agile vengono così ridefiniti:
1) lavoratrice madre il cui congedo di maternità ((ex astensione obbligatoria) ex art. 16 D.lgs. 151/2001 ha avuto termine da non oltre 3 anni o lavoratore/lavoratrice con figli disabili ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge 104/1992;
2) lavoratore padre il cui congedo di paternità (ex astensione obbligatoria) ha avuto termine da non oltre 3 anni;
3) gravi e comprovati motivi di salute per i quali non sia in atto una assenza per malattia;
4) stato di gravidanza;
5) maggiore distanza fra sede di assegnazione e residenza (intesa come dimora abituale);
6) priorità nell'inoltro della richiesta.
Luogo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile
La prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, sarà resa per un massimo di 2 giorni alla settimana da svolgere, a scelta del lavoratore, da casa o da locale aziendale.
Ampliamento della platea dei possibili destinatari
A far tempo dal 1° gennaio 2020 la platea complessiva di potenziali destinatari viene ampliata fino ad un massimo di 1.000 risorse.
Pasto meridiano
Ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in modalità lavoro agile presso locali del Gruppo non serviti da punti mensa sarà riconosciuto, per ogni giornata, il relativo buono pasto.
I lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in modalità lavoro agile presso locali del Gruppo serviti da punti mensa (Milano Piazza Meda e Via Massaua) potranno, per la singola giornata, scegliere di fruire del servizio mensa con addebito del relativo costo in sostituzione del buono pasto.
Non è invece prevista l'erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori che effettuano la propria attività di lavoro agile da casa.
Durata
Le Parti confermano la prosecuzione della sperimentazione per un ulteriore periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e prevedono un incontro di verifica entro il mese di dicembre 2020.
Resta inteso che, in caso di modifiche all'attuale CCNL del Credito in tema di lavoro agile nel periodo di validità del presente accordo, le Parti si incontreranno per valutare gli impatti della normativa nazionale e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie alla presente intesa.
Dichiarazione aziendale
Ferma restando la durata dell'accordo individuale relativa alla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in lavoro agile, normalmente prevista in 12 mesi, per il solo anno 2020 l'azienda procederà, verificato il permanere della compatibilità di mansione e salva diversa volontà dell'interessato:
- a prorogare al 31 dicembre 2020 i contratti in essere aventi scadenza differente,
- ad assegnare scadenza 31 dicembre 2020 ai contratti di nuova attivazione, fino a concorrenza del numero massimo di destinatari di cui al presente accordo.
Ciò al fine di consentire un allineamento delle scadenze utile ad una corretta applicazione dei criteri di priorità sopra individuati.