Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 ottobre 2019, n. 27728 - Responsabilità del coordinatore della sicurezza che omette di verificare l'impresa appaltatrice. Garanzia assicurativa


Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 29/10/2019

 

 

Rilevato
1. Che la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado nel resto confermata, ha quantificato il risarcimento del danno dovuto a V.C., per l'infortunio lavorativo occorso in data 6.3.2006, in € 358.228,00 oltre interessi legali sull'importo devalutato ricondotto al valore della data dell'infortunio e via via rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT; ha rideterminato le spese legali di primo grado in € 11.971,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
1.1. che in particolare il giudice di appello ha confermato la responsabilità solidale dell'appellante C.M. (tenuto unitamente a M.M., appaltatore dei lavori) per avere questi, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, secondo l'incarico conferito dalla committente Cooperativa Edificatrice Garibaldina, omesso di verificare, tramite opportune azioni di controllo, l'applicazione da parte della impresa appaltatrice dei lavori delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 5 lett. a), d.lgs. n. 494 del 1996; ha determinato, in applicazione delle tabelle di Milano dell'anno 2014, e quindi, in valore capitale attuale, che il danno per invalidità permanente conseguente all'infortunio lavorativo di V.C. ammontava a € 414,544,00 con rideterminazione del danno differenziale in € 358.228,00; ha confermato il rigetto della domanda di garanzia avanzata dal C.M. nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. stante l'inadempimento doloso da parte di questi all'obbligo di avviso della società assicuratrice ai sensi dell'art. 1915, comma 1, cod. civ.;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.M. sulla base di quattro motivi; Spa Generali Italia quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo di Assicurazioni generali s.p.a. ha depositato controricorso;
2.1. che entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.l. cod. proc. civ. ;
 

 

Considerato
1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 329 cod. proc. civ., dell'art. 40 cod. pen. e dell'art. 1915 cod. civ. in relazione all'art. 1913 cod. civ., censurando, in sintesi, l'accertamento della responsabilità solidale di esso C.M. in relazione all'infortunio in controversia;
2. che con il secondo motivo deduce, ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 329 cod. proc. civ., dell'art. 40 cod. pen. e dell'art. 1915 cod. civ. in relazione all'art. 1913 cod. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Censura la sentenza impugnata per avere ravvisato nella mancata comunicazione dell'avviso all'Assicurazione Generali s.p.a. un inadempimento doloso con conseguente perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915.cod. civ..
3. che con il terzo motivo deduce, ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 329 cod. proc. civ., e dell'art. 1915 cod. civ., in relazione all'art. 1913 cod. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la sentenza impugnata escluso che la compagnia avesse fornito al prova del pregiudizio subito per effetto della omissione dell'avviso. Assume che anche a voler ritenere un'inosservanza dell'obbligo di dare comunicazione dell'avviso ciò non implicava la perdita della garanzia assicurativa occorrendo verificare se detta inosservanza avesse avuto carattere doloso o colposo, ipotesi quest'ultima nella quale non si verifica la perdita della garanzia assicurativa ma solo una riduzione della indennità prevista in ragione del pregiudizio derivato alla società assicuratrice a causa del ritardo nella comunicazione del sinistro, pregiudizio in concreto non verificatosi. Assume, inoltre, che la parte onerata non aveva fornito alcuna prova del pregiudizio e del dolo;
4. che con il quarto motivo deduce, ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1913 e 1915 cod. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Censura la sentenza impugnata per avere trascurato di considerare che dal ritardo nella comunicazione non era derivato alcun pregiudizio per la società assicuratrice e che la condotta di esso assicurato era stata conforme a buona fede o, al più, negligente ma non dolosa e volontaria;
5. che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.l. cod. proc. civ. parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alle censure formulate con il primo ed il secondo motivo (memoria, pag. 2, penultimo cpv);
6. che i motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di garanzia spiegata dal C.M. nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. in ragione del comportamento doloso del primo all'obbligo di dare tempestivo avviso alla società assicuratrice ai sensi dell'art. 1915, comma 1, cod. civ.; l'assicurato aveva, infatti, denunziato il sinistro, verificatosi il 6 marzo 2006, solo in data 31 gennaio 2008. Ha ulteriormente puntualizzato che, come chiarito dal giudice di legittimità, la configurabilità come dolosa della condotta inadempiente implicante la perdita della garanzia assicurativa non richiedeva lo specifico intento fraudolento di creare un danno all'assicuratore ma solo la consapevolezza dell'obbligo di denunzia e la volontarietà dell'omissione; nello specifico, come rilevato dal giudice di prime cure, le circostanze di fatto acquisite e cioè l'essere la denunzia stata presentata alla società assicuratrice solo in data 31.1.2008 a fronte di un sinistro verificatosi il 6.3.2006, l'essere il C.M. stato identificato dalla polizia giudiziaria già in data 7 marzo 2006 come persona nei cui confronti venivano svolte le indagini, il carattere individuale e non collettivo della polizza, la previsione nella stessa contemplata della possibilità di recesso dell'assicuratore in caso di denunzia di sinistro, deponevano nel senso della sussistenza dell'inadempimento doloso del C.M. per consapevolezza dell'obbligo di denunzia e volontarietà della relativa omissione;
6.1. che tale accertamento non risulta validamente censurato dal ricorrente il quale non individua alcun fatto storico, nel senso chiarito da Cass. Sez. Un. n.8053 del 2014, il cui omesso esame avrebbe determinato una diversa ricostruzione, in termini di conformità a buona fede o di mera negligenza, nella condotta omissiva del C.M.. Tale fatto non potrebbe individuarsi, come sembra opinare il ricorrente, nella pretesa assenza di pregiudizio per la società assicuratrice derivato dal ritardo nella comunicazione posto che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ciò che rileva al fine della configurabilità della condotta dolosa è solo la consapevolezza dell'obbligo e la volontarietà della omissione laddove l'assenza di pregiudizio per l'assicuratore rileva, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 cod. civ. solo in ipotesi di condotta colposa dell'assicurato;
6.2. che, pertanto, la sentenza impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (Cass. n. 13355 del 2015, Cass. n. 17088 del 2014, Cass. n.3044 del 1997);
7. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;
8. che le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;
9. che ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso ;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 11 settembre 2019