Legge 10 aprile 1981, n. 157
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
G.U. 29 aprile 1981, n. 116 - S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;
n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;
n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;
n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970;
n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;
n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;
n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;
n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;
n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;
n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.
 

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 6 della convenzione n. 74, all'articolo 27 della convenzione n. 109, all'articolo 29 della convenzione n. 129, all'articolo 18 della convenzione n. 132, all'articolo 12 della convenzione n. 134, all'articolo 8 della convenzione n. 135, all'articolo 16 della convenzione n. 136, all'articolo 9 della convenzione n. 137, all'articolo 12 della convenzione n. 138 e all'articolo 8 della convenzione n. 139.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI
FORLANI - COLOMBO - FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: SARTI


CONVENTIONS  (N. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139)

CONVENZIONE N. 74 RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO
CONVENZIONE 109 CONVENZIONE CONCERNENTE I SALARI, LA DURATA DEL LAVORO A BORDO E GLI  EFFETTIVI (Riveduta nel 1958)
CONVENZIONE 129 CONVENZIONE CONCERNENTE L'ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA
CONVENZIONE 132 CONVENZIONE RELATIVA AI CONGEDI ANNUALI PAGATI (Riveduta nel 1970) (1)
(1)Adottata il 24 giugno 1970 con 213 voti contro 62, e 62 astenuti.
CONVENZIONE 134 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI MARITTIMI
CONVENZIONE 135 CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE
CONVENZIONE 136 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI INTOSSICAZIONE DOVUTI AL BENZENE
CONVENZIONE 137 CONVENZIONE SULLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DEI NUOVI METODI DI MANUTENZIONE NEI PORTI
CONVENZIONE 138 CONVENZIONE SULL'ETÀ MINIMA PER L'ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO
CONVENZIONE 139 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI PROFESSIONALI DOVUTI A SOSTANZE E AGENTI CANCEROGENI