Categoria: Giurisprudenza sul d.lgs.n. 231/2001
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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2019, n. 44399 - Infortunio mortale di un tecnico durante la cd. fase di messa a punto del macchinario. Responsabilità dell'AD della società produttrice e responsabilità amministrativa ex. d.lgs.231


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TORNESI DANIELA RITA Data Udienza: 17/04/2019

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2015 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, all'esito del rito abbreviato, dichiarava P.L., amministratore delegato della società System Logistic s.p.a., responsabile dei reati di cui agli artt. 589, comma 2, cod. pen., 70 e 87 d.lgs. n. 81/2001 (ndr. 2008) e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione.
Condannava altresì il P.L. e la predetta società, in persona del legale rappresentante prò tempore, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite M.I. - convivente more uxorio del S., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie S.A. e M.G. -, S. MT. e S. P., rispettivamente sorella e fratello della vittima, da liquidarsi in separata sede disponendo il pagamento di una provvisionale in loro favore.
Dichiarava altresì la predetta società, in persona del legale rappresentante, responsabile dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 septies, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 ed applicava la sanzione pecuniaria di euro 140.000 corrispondente a n. 350 quote da euro 400 ciascuna.
1.1. Il giudice di primo grado, dopo avere premesso che la società System Logistics s.p.a. è produttrice di impianti per la gestione e l'immagazzinamento di componentistica industriale, tra cui i magazzini verticali automatici costituiti da una struttura chiusa a forma di scaffalatura dotata di ripiani mobili, procedeva alla seguente ricostruzione dei fatti coerentemente alle risultanze probatorie acquisite.
Veniva ritenuto comprovato che le attività di installazione, assistenza, manutenzione e riparazione di detti macchinari presso i clienti acquirenti erano state affidate in subappalto alla ditta Mecctronic la quale era in grado di gestire gli interventi ordinari. Tali operazioni comprendevano anche l'effettuazione della verifica della funzionalità degli stessi che veniva normalmente eseguita tramite il programma di controllo c.d. "test completo" consistente nella simulazione di un comando di chiamata e di restituzione di tutti i ripiani mobili presenti nel magazzino della durata di alcuni minuti tale da consentire il controllo della corretta mobilità di tutti i cassetti individuando eventuali anomalie o errori di montaggio. La possibilità di fermare il test era prevista da una consolle di comando posta in posizione remota e l'azionamento del relativo pulsante non determinava l'arresto immediato del macchinario il quale proseguiva i movimenti per alcuni secondi cioè per il tempo necessario a riposizionare nella scaffalatura i cassetti.
Il giorno 6 febbraio 2013, verso le ore 14.00, i dipendenti della ditta Mecctronic C.C. e C.A. si erano recati presso la società Fral s.r.l. che aveva acquistato due magazzini automatici modello Modula Sintesi per effettuarne il montaggio. Durante l'esecuzione del predetto test sul macchinario a cassetti verticali matricola MI 2S72017 i predetti avevano rilevato la presenza di un rumore ritmico proveniente dalla parte inferiore sinistra della macchina ove si trova anche il gruppo albero motore che comanda il lift, e cioè il sistema di salita e discesa dei cassetti. Non riuscendo ad individuare la causa esatta del rumore veniva contattata la casa costruttrice per sollecitare l'intervento di uno dei tecnici preposti alla gestione di tali problemi. La società System Logistics inviava sul posto il dipendente S.C., con mansioni di addetto all'assistenza, per verificare le cause del malfunzionamento. Il S. aveva iniziato la verifica assieme ai due tecnici della Mecctronic procedendo alla riattivazione del test completo che consentiva di constatare la persistenza del rumore. A questo punto il S. toglieva la paratia dal riparo laterale sinistro del macchinario svitando le due viti che lo tenevano fissato alla macchina mentre il C.C., su disposizione del S., si recava alla consolle di comando per premere il pulsante di stop test. Poco dopo i due tecnici si rendevano conto che la macchina si era bloccata senza avere completato il ciclo, raggiugevano così il lato sinistro della macchina e constavano che il S. era inginocchiato sul pavimento con la testa incastrata tra un elemento fisso del magazzino e la struttura che fa muovere i cassetti; a seguito di tale evento la persona offesa riportava lesioni mortali.
Il Tribunale di Vicenza perveniva al convincimento della fondatezza della prospettazione accusatoria con la quale erano addebitati al P.L., oltre a profili di colpa generica attinenti all'avere ignorato i segnali di pericolo provenienti da un infortunio mortale di altro lavoratore avvenuto con analoghe modalità nell'anno 2005 su una macchina identica, diversi profili di colpa specifica. A tale ultimo riguardo gli si rimproverava, in particolare, la mancata adozione delle cautele che rendevano il macchinario non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza 1.2.5 in relazione ai punti 1.6.1., 1.6.2., 1.7.4.2 K dell'allegato I della Direttiva Macchine 2006 n. 42/CE consistenti:
a) nel fatto che il test completo sulla macchina era operativo solo con la modalità "automatica" di funzionamento;
b) nella omessa predisposizione di un sensore idoneo a bloccare il funzionamento della macchina nel caso di apertura della paratia che ne copre le parti in movimento sulla quale erano semplicemente posizionate due viti a croce agevolmente rimovibili con un cacciavite consentendo così di accedere alle parti in movimento della macchina; 
c) nella mancanza, in alternativa, di una protezione legata al rilevamento anche minimo dello sbilanciamento delle fasi sull'inverter, cautela questa che avrebbe impedito la violenta caduta del cassetto in movimento dando il tempo a S. di ritrarre istintivamente il capo all'indietro non appena sfiorato dal cassetto, ove viaggiante a ridotta velocità;
d) nella realizzazione di un magazzino verticale con i comandi di messa in moto della macchina attraverso un sistema di rete informatica che consentiva l'avvio della macchina ad opera di altro lavoratore da postazione remota e, quindi, con il rischio di avviamenti o di innesti accidentali;
e) nell'impossibilità di eseguire il test di funzionamento senza sicurezza migliorata (ad es., mediante comandi ad impulsi, comandi a pressione mantenuta, a velocità ridotta);
f) nell'assenza di un segnale acustico da attivarsi a cura del lavoratore addetto alla postazione remota e tale da avvisare l’operatore addetto alla esecuzione del test delle sue iniziative, scongiurando così pericolosi avanzamenti della sua lavorazione.
L'infortunio veniva ricondotto alla negligente omissione delle misure di sicurezza da parte del P.L., nella qualità di datore di lavoro, cui veniva rimproverato, nella qualità di garante, di non avere adottato i dispositivi idonei ad assicurare un'adeguata protezione del lavoratore tale da precluderne l'accesso fisico al macchinario in movimento; né, ai fini dell'esonero di responsabilità, veniva ritenuta rilevante la circostanza che il S. avesse improvvidamente rimosso una delle paratie svitando le viti apposte su di essa, trattandosi di condotta non esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.
Inoltre la System Logistic s.p.a. veniva dichiarata responsabile ai sensi dell'art 25 septies, comma 2, d.lg.vo n. 231/2001 per la mancata adozione del modello organizzativo previsto dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 e dall'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riguardo ai punti a) ed e) del comma 1, rappresentando che il reato presupposto addebitato al P.L. era stato commesso nell'interesse della predetta società.
2. La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 30 novembre 2017, ha revocato le statuizioni civili nei confronti della System Logistic s.p.a. rappresentando che essa era stata citata in giudizio esclusivamente nella qualità di responsabile della violazione amministrativa confermando, nel resto, la pronuncia di condanna di primo grado. 
3. P.L. e la System Logistics s.p.a., a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza.
4. P.L. eleva i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge sostenendo l'inapplicabilità nel caso in esame del d.lgs. n. 17/2010 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine) ed in particolare i precetti contenuti ai punti 1.2.5 e 1.6.2 dell’allegato 1) destinati ai fabbricanti/progettisti di macchine nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 in quanto la macchina su cui stava operando l’infortunato si trovava ancora nella fase di installazione prima del collaudo e non era stata ancora posta nella disponibilità dell' utilizzatore finale.
Assume che, a sostegno di tale prospettazione, depone la nota del 20 gennaio 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico si era espresso sulla vicenda inerente alla segnalazione di una presunta non rispondenza alla Direttiva Comunitaria 2006/42/CE di un analogo macchinario evidenziando che "la Direttiva Macchine non si applica alle macchine prima che siano messe in servizio".
Osserva inoltre che l’operazione di manutenzione/regolazione che il S. si era apprestato ad eseguire doveva essere eseguita a macchina ferma, talché veniva ritenuto inconferente il richiamo da parte della Corte distrettuale ai punti 1.2.5 e 1.6.1 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 17/2010 le cui disposizioni presuppongono che gli interventi di manutenzione e talune operazioni di regolazione o messa a punto debbano essere fatte con la macchina in moto.
Ed ancora, denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione alla affermazione concernente la necessità di un sensore idoneo a bloccare il funzionamento della macchina posto che né il punto 1.2.5 (per quanto inapplicabile al caso di specie), né la Direttiva Macchine contemplano la necessità che un riparo fisso sia dotato di un "sensore di bloccaggio".
4.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge rappresentando che nella fattispecie in esame non trovano applicazione gli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 81/2008 bensì l'art.71 della medesima normativa il cui comma 7 delimita il perimetro della condotta cautelare esigibile dal datore di lavoro nelle ipotesi, come quella per cui è processo, in cui si tratti di attrezzature cui non è applicabile la Direttiva Macchine e che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici. Sostiene che in tale fase nella quale il pieno presidio tecnologico non può essere garantito a causa della peculiare fase dell’attività che deve essere svolta, come quella di installazione su una macchina non ancora messa in servizio, la 
normativa nazionale onera il datore di lavoro di garantire che il personale operante sia altamente qualificato per svolgere i compiti e sia pienamente reso edotto dei rischi cui è esposto. Evidenzia che nel caso di specie tali obblighi risultano pienamente adempiuti posto che il S. era addetto all'assistenza dal 7 febbraio 2001 e da lungo tempo si occupava proprio dell'attività di formazione sia degli installatori della società System Logistic che delle ditte appaltatrici, come anche dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta in corso di giudizio; inoltre rivestiva il ruolo di "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" ed aveva attivamente partecipato alla redazione del manuale contenente le corrette procedure di installazione, contribuendo alla predisposizione di linee guida tese alla tutela del personale operante nelle fasi di installazione/manutenzione /collaudo delle macchine.
4.3. Con il terzo motivo denuncia I' inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43 e 589 cod. pen. in quanto la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di omicidio colposo omettendo di verificare la concreta esigibilità del rispetto della regola cautelare che si assume violata tenuto conto della complessa organizzazione aziendale composta da circa 1.700 dipendenti e la ripartizione di mansioni e di ruoli presenti all'interno della stessa.
4.4. Con il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito di decisività e per avere travisato gli elementi probatori acquisiti.
Evidenzia in proposito che all'epoca dell'Infortunio verificatosi nell'anno 2005 non era amministratore di System Logistics s.p.a. e che il relativo procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria senza che fosse impartita alcuna prescrizione sulla macchina; d'altra parte, al momento dell'assunzione dell'incarico si era fatto carico di riorganizzare completamente la divisione MODULA impartendo le precise direttive per implementare nel miglior modo possibile la sicurezza delle fasi dell'installazione di tale macchinario che veniva attuata con la redazione del documento di valutazione dei rischi nel quale era espressamente previsto per la mansione degli "installatori il rischio " contatto con organi in movimento del MODULA" ed aveva ottenuto dall'ente TUV Rheinland la certificazione del relativo manuale di installazione.
Tale complessa attività, risultato di una chiara e rigorosa politica aziendale sui temi della sicurezza non poteva che indurlo, nei limiti della propria sfera di responsabilità sostanzialmente di natura organizzativa, a riporre un legittimo affidamento sul fatto che fosse stato fatto tutto il possibile per governare il rischio connesso alle operazioni di installazione dei magazzini MODULA.
Inoltre la documentazione acquisita attesta il profilo professionale del S., quale operatore formato e a sua volta formatore e n quanto tale deputato alla verifica sui cantieri del rispetto proprio di quelle misure di quelle procedure di sicurezza che egli ebbe a disattendere in occasione dell'infortunio.
4.5. Con il quinto motivo eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett.e) n. 1 cod. proc. pen. chiedendo la riformulazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze con prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante con riduzione della pena nei limiti di conversione con la corrispondente pena pecuniaria.
5. Con i motivi nuovi depositati in data 28 marzo 2019 P.L., a mezzo del difensore di fiducia, nello sviluppare ulteriormente i motivi di ricorso, eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 40 cpv. e 589 cod. pen. e per mancanza di motivazione in punto di individuazione della riorma cautelare dalla quale avrebbe dovuto derivare l’obbligo giuridico di evitare l'evento ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen. .
Specifica che le regole cautelari indicate ai punti d) ed f) del capo di imputazione si sostanziano in prescrizioni esclusivamente tecniche del tutto inconferenti perché volte ad evitare i rischi derivanti da avviamenti accidentali della macchina ed inoltre risultano privi di tipicità anche i profili di colpa specifica di cui ai punti a), c) ed e). Sostiene inoltre l'infondatezza del profilo di colpa generica contestato.
Inoltre eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 17/2010 e per travisamento delle prove costituite dalla comunicazione inviata in data 20 gennaio 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società System Logistics s.p.a. e dalla certificazione rilasciata in data 24 gennaio 2012 dall'Ente esterno di Certificazione TUV Rheinland.
6. La società System Logistics s.p.a., in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore di fiducia, eleva i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo denuncia l'inosservanza e/ o erronea violazione di legge in relazione agli artt. 589 cod. pen., 70, 71 e 87 del d.lgs. n. 81/2008, 5, 8 e 25 septies, d.lgs. n. 231/2001 contestando anche le statuizioni di condanna pronunciate nei confronti di P.L. nonché la carenza e manifesta illogicità motivazionale anche in ragione della mancata risposta alle censure difensive formulate nell'atto di appello.
Precisa, quanto ai profili di colpa generica contestati, che:
- il P.L. aveva assunto il ruolo di amministratore delegato a distanza di tre anni dall'Infortunio avvenuto nel 2005 che peraltro non era significativo sotto il profilo della sicurezza della macchina posto che il relativo procedimento penale iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena si era concluso, conformemente alla conclusioni dello SPESAL dell’ALISL di Modena, con il decreto di archiviazione con il quale era stato riconosciuto che l'incidente era dovuto ad uno sconsiderato comportamento del dipendente escludendo qualsiasi profilo di responsabilità in capo al datore di lavoro, stante la mancata violazione di norme antinfortunistiche;
- lo stesso SPESAL nell'occasione non aveva formulato alcuna osservazione rispetto alla macchina, ritenendola conforme alle disposizioni legislative vigenti;
- nonostante ciò il P.L. aveva in primis disposto una completa riprogettazione della macchina MODULA al fine di aumentare il livello di sicurezza della stessa incaricando poi un tecnico specializzato di operare una rilevazione aggiornata dei profili di rischio connessi all'uso della macchina che erano stati trasfusi nel documento di valutazione dei rischi in vigore all'epoca del sinistro che coinvolse il S., nonché nei manuali d'uso, di installazione e di messa in servizio e manutenzione che erano stati aggiornati con l'indicazione analitica di tutte le procedure necessarie per fronteggiarli;
- sempre su iniziativa del predetto imputato la macchina ed i predetti manuali erano poi stati fatti certificare da un primario ente indipendente di certificazione (TUV Rheinland), che aveva attestato la conformità degli stessi alla vigente normativa, anche europea, in materia di sicurezza ed, in particolare, alla c.d. Direttiva Macchine e al suo allegato 1, a cui si riferisce il capo di imputazione;
- sotto la gestione del P.L. l'installazione e l'uso della macchina erano stati subordinati alla frequentazione da parte dei dipendenti di specifici corsi di formazione, il cui superamento era divenuto necessario al fine di poter ottenere l'abilitazione ad operare sulla macchina;
- erano stati infine istituiti controlli interni per verificare il pieno rispetto di tutte le procedure e le precauzioni istituite per l'uso della macchina.
Peraltro, in tale contesto, il S. era il dipendente più qualificato rispetto all'installazione e alla manutenzione della macchina MODULA tanto da avere contribuito alla redazione dei manuali e svolgeva le funzioni di istruttore degli aspiranti installatori, oltre ad essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Quanto ai profili di colpa specifica, rappresenta che nell'atto di appello integrativo si evidenziava che il capo di imputazione individua quale norma cautelare violata la Direttiva 2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine), recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 17/2010 che ne replica il contenuto, in relazione agli artt. 70 e 87 del d.lgs. n. 81/2008, che però è inapplicabile nel caso in esame, difettando l'imprescindibile presupposto dell'avvenuta immissione sul mercato e/o della messa in servizio.
Inoltre sottolinea l'erroneità del riferimento all'art. 70 del d.lgs. n. 81/2008 che è stato impropriamente richiamato afferendo solo alla conformità delle "attrezzature di lavoro" mentre la macchina MODULA SYIMTESI non era qualificabile come tale.
Anche l'adozione di un sensore di blocco non è una cautela necessaria posto che lo stesso decreto prevede la possibilità che alcune operazioni siano compiute a macchina in movimento.
Inoltre sostiene che la condotta tenuta dal S., tecnico di grande esperienza ed altamente competente per avere personalmente predisposto le procedure di installazione della medesima e assunto uno specifico incarico (e la correlativa posizione giuridica di garanzia) per la formazione degli installatori e degli utilizzatori dei macchinari MODULA è imprevedibile perché radicalmente contrastante con le prescrizioni in materia di sicurezza trasfuse nel manuale di installazione e manutenzione e, soprattutto, impartite alla generalità degli operatori abilitati ad operare su di essi nell'ambito dei corsi di formazione voluti dallo stesso imputato.
6.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 25 septies, d.lgs. n. 231/2001, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata responsabilità dell'ente per il reato di omicidio colposo accertato a carico del suo esponente apicale.
Rappresenta di avere sottolineato, sin dall'atto di appello, che la sentenza di primo grado fondava la responsabilità dell'ente su un mero errato automatismo incentrato sulla ravvisata responsabilità penale del P.L., pur a fronte di elementi di prova decisivi che escludono la sussistenza di una deliberata violazione della normativa cautelare.
Ed invero l’amministratore delegato, lungi dall’aver attuato o anche solo caldeggiato una politica aziendale finalizzata al risparmio dei costi in materia di sicurezza, si era validamente adoperato per migliorare gli standards antinfortunistici della macchina in questione.
Sostiene che non è ipotizzabile un risparmio di costi, quale frutto di una specifica e consapevole politica aziendale riconducibile alle scelte o alle direttive dell'amministratore delegato diretta a privilegiare gli interessi economici e il perseguimento del massimo profitto rispetto alla tutela della sicurezza dei lavoratori.
Contesta inoltre la motivazione posta a sostegno dell'asserito vantaggio dell'ente.
7. Con memoria difensiva depositata in data 27 febbraio 2019 la parte civile S. P., a mezzo del difensore di fiducia, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza.
8. Con memoria difensiva depositata l'I aprile 2019 la System Logistics s.p.a. ha ribadito la insussistenza dei presupposti per la integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono infondati.
2. I primi quattro motivi proposti da P.L., oltre ai motivi aggiunti depositati in data 28 marzo 2019, e il primo motivo articolato dalla System Logystics s.p.a. vengono esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi.
3. Al riguardo risulta assorbente considerare quanto segue.
Va in primo luogo evidenziato che l'infortunio è avvenuto successivamente all'installazione del macchinario presso lo stabilimento della società acquirente Fral s.p.a. mentre erano in corso le operazioni di verifica del suo funzionamento, ovvero durante la c.d. fase di messa a punto.
Tali incombenti erano stati delegati a dipendenti di una ditta esterna, la Mecctronic s.r.L e il S., manutentore della società fabbricante System Logistics s.p.a. era stato chiamato perché durante il c.d. test ciclo (come definito dal fabbricante nel manuale istruzioni) era stato avvertito un rumore ciclico metallico di cui risultava incomprensibile la causa.
La Corte distrettuale, dopo aver premesso che tale fase di vita del macchinario deve essere rispettosa dei requisiti essenziali di sicurezza contenuti nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e recepiti nel d.lgs. n. 17/2010, ha conseguentemente ravvisato a carico del P.L., nella sua qualità di garante, la violazione di tali disposizioni, oltre che delle previsioni di cui agli artt. 69 e segg. del d.lgs. n. 81/2008 in quanto l'attrezzatura di lavoro presentava una zona pericolosa per la quale il datore di lavoro non aveva predisposto le necessarie cautele.
Tale decisione risulta pienamente conforme alla normativa in materia posto che dalla Direttiva Macchina 2006/42/CE si evince chiaramente che il concetto di messa in servizio è correlato alle "operazioni richieste affinché la macchina possa poi funzionare ed essere utilizzata in condizioni di sicurezza" ovvero a quelle che si effettuano presso la sede dell'utilizzatore al fine di consentirne l'uso sicuro o, più in generale, ogni "relazione materiale" con la macchina che deve avvenire in condizioni di sicurezza, il che si realizza quando esse sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Ne consegue che in tale fase il fabbricante avrebbe dovuto apprestare al macchinario gli accorgimenti previsti dai punti 1.2.5, 1.6.1 e 1.6.2. della Direttiva Macchine.
In particolare il punto 1.2.5 recita " Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un'azione continuata, autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze, impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante un'azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina. Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura. Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi su cui agisce.
Il punto 1.6.1. stabilisce: I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma. Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza.
Il punto 1.6.2. prevede che la macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina. 
Orbene, in applicazione di tale normativa, la macchina avrebbe dovuto garantire all'operatore il controllo completo della stessa mediante dispositivi ad azionamento mantenuto azionati direttamente dal medesimo e non invece da terze persone collocate in posizioni remote dalle quali non vi è una completa visibilità. Inoltre si sarebbero dovuti inserire su tali macchinari, nei quali la maggior parte degli interventi vengono effettuati accedendo ad essi previa rimozione dei ripari laterali in PVC, i dispositivi di interblocco tali da impedire l'avvio di funzioni pericolose fin quando i ripari sono chiusi e consentirne l'arresto al momento dell'apertura.
Del resto la prevedibilità dell'evento era comprovata dal precedente analogo infortunio mortale avvenuto nel 2005 a nulla rilevando che all'epoca il P.L. non rivestisse la carica di amministratore delegato della System Logistics s.p.a. mentre, d'altro canto, risultano inconferenti i richiami alle misure di sicurezza introdotte su sua iniziativa in quanto non dirette a scongiurare gli infortuni del genere di quello accaduto.
Alla stregua delle predette considerazioni non si ravvisano nemmeno i dedotti vizi motivazionali per travisamento delle prove posto che la certificazione rilasciata dall'ente esterno TUV Rheinland in data 24 gennaio 2012 ha un contenuto del tutto generico mentre la comunicazione inviata dal Ministero dello Sviluppo economico in data 20 gennaio 2014 alla System Logistics s.p.a. si limita a ribadire il principio dell'inapplicabilità della Direttiva Macchine alle macchine prima che esse siano messe in servizio.
Inoltre la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale non può considerarsi atto abnorme il compimento da parte del lavoratore di un'operazione che, pure imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4 n. 7955 del 10/10/2013 - dep. 2014 -, Rv. 259313).
L'abnormità del comportamento del lavoratore può infatti apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia.
Sul punto, è stato correttamente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente della stessa organizzazione del lavoro.
4. Il quinto motivo proposto dal P.L. è aspecifico.
Al riguardo è sufficiente sottolineare che la Corte distrettuale ha implicitamente rigettato il generico motivo di gravame attinente al trattamento sanzionatorio confermando l'entità della pena inflitta dal giudice di primo grado il quale, con congrua motivazione, aveva ritenuto concedibili le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, in ragione della incensuratezza del P.L. e del suo mancato coinvolgimento nel precedente infortunio sul lavoro accaduto nel 2005 nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. alla luce del pur parziale risarcimento dei danni subiti dalle parti civili.
5. Quanto al secondo motivo proposto dalla System Logistics s.p.a. si premette che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di responsabilità amministrativa dell'ente, che la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli incombendo, tuttavia, sull'ente l'onere - con effetti liberatori - di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n. 38343/2014, Rv. 261112).
Inoltre viene ravvisato l'interesse dell'ente nell'ipotesi in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa e ricorre la sussistenza del vantaggio quando la mancata osservanza della normativa cautelare consente un aumento della produttività (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Rv. 268066).
Orbene, la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto in quanto, dopo aver accertato che la s.p.a. System Logistics, al momento dell'infortunio del S., non aveva realizzato il modello organizzativo in conformità al d.lgs. n. 231/2001, ha ritenuto, con argomentazioni congrue, la sussistenza dell'interesse della società a non adottare i predetti sistemi di sicurezza in ragione delle implicazioni in tema di spese suppletive e della necessità di provvedere ai relativi studi di fattibilità e del conseguente vantaggio dell'ente consistente nella maggiore competitività del prezzo di mercato di detti macchinari in quanto non gravati da tali ulteriori costi.
6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 17/04/2019