Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 ottobre 2019, n. 28108 - Riconoscimento della malattia professionale. Rigetto del ricorso per vizio di motivazione non più deducibile


Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 31/10/2019

 

 

Rilevato

 

- che, con sentenza del 2 dicembre 2013, la Corte d'Appello di Messina, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Barcellona, rigettava la domanda proposta da F.R. nei confronti dell'INAIL e di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, avente ad oggetto il riconoscimento della malattia professionale contratta e della relativa rendita, con condanna al pagamento dei ratei;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non provato, in relazione all'esito dell'espletata CTU e dei chiarimenti successivamente resi, il nesso di causalità tra l'affezione sofferta e l'attività svolta, non potendo ritenersi che i successivi ruoli di assistente capo e sovrintendente di stazione lo esponessero ad un rischio più intenso rispetto a quello generico quanto all'evento ischemico acuto sofferto e che fosse certa la derivazione da stress dell'evento medesimo;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il F.R., affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l'INAIL;
- che il ricorrente ha poi presentato memoria;
 

 

Considerato
- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, n. 4, 158 e 161 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per non essersi astenuto, una volta designato membro del collegio e relatore della causa nel giudizio di appello, il giudice che, investito della causa in primo grado per aver il F.R. erroneamente indicato quale giudice competente il Tribunale di Messina, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale adito;
- che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'essere il convincimento espresso non adeguatamente giustificato in relazione alle risultanze istruttorie emerse e dalla stessa apprezzate, con particolare riferimento ai ritmi stressanti dell'attività svolta;
- che nel terzo motivo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è prospettato in relazione all'omessa considerazione dell'esito della prova testimoniale espletata in primo grado in relazione ai medesimi profili fattuali di cui al precedente motivo;
- che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'alt. 115 c.p.c., anche in relazione all'art. 61 191, 345, 441 c.p.c., nonché dell'art. 41 c.p., si imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto, in difetto della prova dell'efficienza causale determinante di un fattore estraneo all'attività lavorativa, del rilievo che a tal fine assumono, nel quadro del giudizio di ragionevole probabilità da operarsi con riguardo ad una malattia non tabellata, dati ulteriori, quali l'assenza di malattie preesistenti, idonei a fondare la presunzione che i fattori indicati abbiano operato quali concause della produzione dell'evento;
- che nel quinto motivo, posto sotto la rubrica "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al disposto di cui al d.lgs. n. 81/2008", si censura a carico della Corte territoriale il mancato rilievo attribuito al rischio per stress-lavoro correlato;
- che con il sesto motivo, nel denunciare ancora il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso in ordine all'incertezza circa l'origine da stress dell'evento morboso subito dal ricorrente, tenuto conto della valutazione medica del quadro clinico successivo come esito stabilizzato dell'evento ischemico occorsogli nello svolgimento dell'attività lavorativa; 
- che il primo motivo si rivela infondato, non solo in quanto non risulta nella fattispecie verificata l'ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51, comma 1, n. 4, cui fa riferimento il ricorrente, data dall'aver il giudice conosciuto della causa in altro grado di giudizio, per aver il giudice, qui membro del collegio e relatore della causa, investito di questa nell'occasione dell'erroneo deposito del ricorso presso il Tribunale di Messina, pronunciato esclusivamente sul difetto di competenza territoriale del Tribunale adito e dunque reso una decisione di mero rito, ma, altresì in base al decisivo rilievo per cui, per costante giurisprudenza (cfr, da ultimo Cass n. 21094/2017), un'eventuale violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è mai deducibile come motivo di nullità della sentenza dal medesimo emessa in sede di impugnazione, che, nella specie, non reca neppure l'allegazione del vano esperimento del rimedio della ricusazione per pretesa violazione dell'obbligo di astensione;
- che i successivi cinque motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano tutti inammissibili, per essere stati tutti ricondotti dal ricorrente ad un vizio di motivazione non più deducibile ai sensi del novellato art. 360 n. 5 e comunque inconfigurabile essendo le censure limitate alla confutazione del giudizio tecnico espresso dal CTU e recepito dalla Corte territoriale, per di più esclusivamente fondata sul dato meramente empirico di quella risultanza documentale;
- che, pertanto, il ricorso va rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 giugno 2019