DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE

(2014/113/UE)

 

Sito web Eur-Lex

 

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici («il comitato») è stato istituito con la decisione 95/320/CE (1) della Commissione al fine di valutare gli effetti di agenti chimici sulla salute dei lavoratori durante il lavoro. Il lavoro del comitato sostiene direttamente l’attività normativa dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Esso sviluppa conoscenze analitiche comparative di elevata qualità e garantisce che le proposte, le decisioni e la politica della Commissione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori siano basate su dati scientifici solidi.

(2) Il comitato assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale (LEP) per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici che vanno stabiliti a livello di Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (2) e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3) I membri del comitato scientifico sono esperti indipendenti, altamente qualificati, specializzati e scelti in base a criteri oggettivi. Essi sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione le raccomandazioni e i pareri necessari per l’elaborazione della politica dell’UE in materia di tutela dei lavoratori. La natura del contributo è tale che, senza, la Commissione non sarebbe in grado di raggiungere i suoi obiettivi di politica sociale di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Pertanto, oltre al rimborso delle spese, tali esperti indipendenti devono ricevere una remunerazione che sia proporzionata ai compiti specifici ad essi attribuiti.

(4) Il lavoro del comitato contribuisce effettivamente al miglioramento dell’ambiente di lavoro e quindi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, fornendo alla Commissione prove scientifiche sugli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tali prove sono indispensabili per consentire alla Commissione di realizzare gli obiettivi pertinenti di politica sociale dell’Unione. Di conseguenza il finanziamento delle sue attività deve essere incluso nella linea di bilancio destinata a finanziare iniziative nel campo delle politiche sociali e delle condizioni di lavoro.

(5) È inoltre opportuno migliorare la struttura e le procedure di lavoro del comitato.

(6) I membri del comitato devono essere selezionati mediante un invito a manifestare interesse in modo da garantire che la procedura rispetti i principi di pari opportunità e di trasparenza.

(7) Al fine di garantire la continuità e l’efficacia dei lavori del comitato, è opportuno che i membri nominati con la decisione 2009/985/UE (4) della Commissione rimangano in carica fino alla nomina dei nuovi membri del comitato.

(8) I pareri scientifici formulati su questioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori devono basarsi su principi etici di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza, quali esposti nella «Comunicazione della Commissione sulla raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti - Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori» (5), e vanno organizzati conformemente ai principi delle migliori pratiche di valutazione dei rischi.

(9) Poiché devono essere apportate modifiche sostanziali alla decisione 95/320/CE, per motivi di chiarezza è opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione,

 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

È istituito un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici («il comitato») al fine di valutare gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 2

Missione

1) La missione del comitato è fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, raccomandazioni o pareri in merito a qualsiasi questione riguardante la valutazione tossicologica delle sostanze chimiche per i loro effetti sulla salute dei lavoratori.

2) Il comitato, sentito il segretariato di cui all’articolo 5, paragrafo 3, adotta una metodologia per la determinazione dei limiti di esposizione professionale (LEP) e la rivede per tener conto di tutti i pertinenti fattori scientifici che attengono alla fissazione dei LEP. Provvede a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

3) Il comitato raccomanda, in particolare, limiti di esposizione professionale (LEP) basati su dati scientifici, secondo le definizioni di cui alle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE e comprendenti tra l’altro:

—  la media ponderata in un tempo di riferimento di 8 ore (TWA),

— i limiti per esposizioni di breve durata/limiti di escursione (STEL),

— i valori limite biologici/valori guida biologici (BLV/BGV).

I LEP sono integrati, se del caso, da ulteriori precisazioni che comprendono:

— la probabilità di assorbimento cutaneo,

— il potenziale sensibilizzante,

— le proprietà cancerogene.

Pertinenti precisazioni aggiuntive possono essere introdotte mediante modifiche del documento metodologico del comitato.

4) Qualsiasi raccomandazione di un LEP è documentata e illustrata in dettaglio mediante informazioni riguardanti i dati di base, una descrizione degli effetti critici, le tecniche di estrapolazione utilizzate e i dati sui possibili rischi per la salute umana. È inoltre segnalata la fattibilità del monitoraggio dell’esposizione a qualsiasi LEP proposto.

5) La Commissione può chiedere al comitato di svolgere altre attività relative alla valutazione tossicologica degli agenti chimici.

6) Il comitato individua l’eventuale mancanza di informazioni scientifiche specifiche che possono essere necessarie per la valutazione dei rischi chimici e ne informa la Commissione di conseguenza.

7) Il comitato individua le questioni prioritarie del momento relative agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute e ne informa la Commissione di conseguenza.

8) Su richiesta della Commissione, il comitato organizza seminari tematici finalizzati all’esame di dati e conoscenze scientifiche su agenti chimici o di questioni connesse alla sua metodologia. Questi seminari sono organizzati con il sostegno del segretariato del comitato.

9) Nell’esercizio delle sue funzioni il comitato, a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, si adopera per garantire la cooperazione con gli altri organismi pertinenti istituiti in applicazione del diritto dell’Unione, incluse le agenzie dell’Unione, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.

Articolo 3

Nomina dei membri del comitato

1) Il comitato è composto da un massimo di ventuno esperti selezionati da un elenco di candidati idonei istituito in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione. Inoltre nella pagina web in cui è pubblicato l’invito è inserito un link al registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro»).

I membri sono nominati a titolo personale dalla Commissione.

I membri sono selezionati sulla base della loro comprovata competenza ed esperienza scientifica, in considerazione dell’esigenza di garantire:

—  che siano rappresentate tutte le competenze scientifiche necessarie all’espletamento della missione, in particolare nei campi della chimica, della tossicologia, dell’epidemiologia, della medicina del lavoro e dell’igiene industriale, nonché le competenze generali in materia di fissazione dei LEP,

— una distribuzione geografica equilibrata dei membri del comitato.

2) A titolo informativo i nomi dei membri sono pubblicati nel registro e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

3) I membri nominati con la decisione 2009/985/UE a norma della decisione 95/320/CE rimangono in carica nel quadro della presente decisione fino alla nomina dei membri per un nuovo mandato secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Durata del mandato

1) La durata del mandato dei membri del comitato è di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo dell’incarico.

2) In caso di dimissioni di un membro del comitato prima del termine del triennio o qualora un membro sia assente da più di un terzo delle riunioni o per qualsiasi altro motivo non sia più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del comitato, il membro in questione può essere sostituito per la durata residua del mandato. In tal caso la Commissione nomina un nuovo membro scegliendolo nel precedente elenco di candidati in conformità alla procedura di cui all’articolo 3.

Articolo 5

Presidenza e segretariato del comitato

1) All’inizio di ogni mandato il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti. Questi tre membri costituiscono la presidenza del comitato («la presidenza»).

2) La presidenza è responsabile delle questioni procedurali interne del comitato e presiede le riunioni al fine di raggiungere un consenso scientifico sulle raccomandazioni e sui pareri da adottare.

3) La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato e dei suoi gruppi di lavoro e fornisce il sostegno amministrativo necessario per l’efficace funzionamento del comitato.

4) Il segretariato garantisce una cooperazione efficace del comitato con altri comitati scientifici e agenzie dell’Unione.

5) Il segretariato si adopera per individuare quanto prima le fonti potenziali di conflitti tra le raccomandazioni e i pareri del comitato e quelli di altri organismi istituiti conformemente alla normativa UE, comprese le agenzie dell’Unione, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.

Articolo 6

Gruppi di lavoro

1) Su richiesta della presidenza il comitato istituisce gruppi di lavoro formati da suoi membri, con l’accordo dei servizi della Commissione.

2) In base al mandato definito dal comitato, i gruppi di lavoro hanno il compito di discutere questioni specifiche che attengono ai lavori del comitato e di riferire sui risultati delle proprie deliberazioni. Tali gruppi di lavoro si sciolgono al termine del loro incarico.

Articolo 7

Riunioni plenarie del comitato e riunioni dei gruppi di lavoro

1) Il comitato adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti della Commissione.

2) Le riunioni plenarie del comitato si tengono di norma quattro volte l’anno.

3) La Commissione convoca e partecipa alle riunioni plenarie del comitato e convoca le riunioni dei gruppi di lavoro.

4) Il comitato e i suoi gruppi di lavoro si riuniscono di norma presso la sede della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono, tuttavia, tenersi altrove.

Articolo 8

Procedure e metodologia

1) Le deliberazioni del comitato attengono alle richieste della Commissione riguardanti la raccomandazione di un LEP per una sostanza specifica o per un gruppo di sostanze o qualsiasi altro parere scientifico («parere») richiesto dalla Commissione.

2) La Commissione, nel richiedere al comitato una raccomandazione o un parere a norma del paragrafo 1, può fissare il termine entro il quale essi devono essere forniti.

3) Il comitato, in particolare la presidenza, si adopera per formulare le proprie raccomandazioni o pareri sulla base di un consenso. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazioni. In assenza di consenso unanime, il comitato comunica alla Commissione le varie posizioni assunte nel corso delle deliberazioni.

4) Il comitato, con il sostegno del segretariato, provvede a che la sua metodologia rifletta i più recenti standard scientifici e trovi attuazione.

5) Fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza di cui all’articolo 9, paragrafo 3, la Commissione pubblica la metodologia aggiornata e le raccomandazioni e i pareri adottati dal comitato nella sezione del suo sito Internet dedicata al comitato.

Articolo 9

Principi etici

I membri del comitato si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad altri.

Essi rendono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e a dichiarare l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.

I servizi della Commissione prendono atto degli interessi dichiarati e si pronunciano sulla loro rilevanza.

Il comitato garantisce che le sue raccomandazioni e i suoi pareri presentino in modo chiaro la ratio seguita nel processo decisionale, secondo quanto delineato nella sua metodologia.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 12 della presente decisione, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza mediante i lavori del comitato, i seminari tematici, i gruppi di lavoro o altre attività collegate alla presente decisione.

All’inizio di ogni mandato i membri del comitato sottoscrivono una dichiarazione scritta di riservatezza.

Articolo 10


Osservatori ed esperti esterni

1) I servizi della Commissione invitano i paesi SEE/EFTA a proporre nominativi di scienziati per la partecipazione alle riunioni in veste di osservatori.

2) Se del caso, i servizi della Commissione possono invitare esperti scientifici esterni al comitato, che hanno competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del comitato o a un gruppo di lavoro su base ad hoc.

Articolo 11

Indennità speciali

1) I membri del comitato e gli esperti esterni invitati su iniziativa della Commissione hanno diritto a un’indennità speciale, sotto forma di un’indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro, pari a un massimo di 450 EUR. L’indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all’importo corrispondente a una mezza giornata di lavoro. Il versamento è effettuato in euro.

2) La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del comitato in base alle disposizioni applicabili (7). Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

3) L’articolo 11, paragrafo 1, entrerà in vigore solo alla data in cui i membri sono nominati per il prossimo mandato del comitato conformemente alla procedura di cui all’articolo 3.

Articolo 12

Trasparenza

1) La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti (ordini del giorno, verbali e osservazioni dei partecipanti) nel registro oppure mediante un collegamento dal registro verso un apposito sito web.

2) Qualora la pubblicazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è possibile derogare alla pubblicazione in base ad una valutazione caso per caso.

Articolo 13

Abrogazione

1) La decisione 95/320/CE è abrogata.

2) I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

 

 

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

 



(1) Decisione 95/320/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14).

(2) Direttiva
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(3) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(4) Decisione 2009/985/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativa alla nomina per un nuovo mandato dei membri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 98).

(5) COM(2002) 713 def. dell’11 dicembre 2002.

(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7) Decisione C(2007) 5858 della Commissione. Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti.

(8) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Tali deroghe sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.

 


Vai al documento in inglese - English version