Provincia Autonoma Trento
Legge Provinciale 30 ottobre 2019, n. 11
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di progettazione olimpica
B.U.R. 31 ottobre 2019, n. 44 - S.S. n. 1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:
 

Art. 1
Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento".
 

Art. 2
Modificazioni dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori,";
b) le parole: "stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".
2. Nel comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto".
3. Nel comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "quando l'amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei casi in cui il bando di gara escluda motivatamente l'applicazione di questa norma, in considerazione delle tipologie di prestazioni previste nel contratto".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Nei casi previsti dal comma 4 l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti a una data antecedente la scadenza del precedente contratto di appalto, individuata dagli atti di gara. E' fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.
4 ter. Nei casi previsti dal comma 4, se le prestazioni oggetto del nuovo appalto si differenziano, per aspetti qualitativi o quantitativi, da quelle del precedente e ciò comporta l'impiego di un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'aggiudicatario effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, individuato nei documenti di gara. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma l'aggiudicatario uscente, l'aggiudicatario entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
4 quater. Nei casi previsti dal comma 4, le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
4 quinquies. In relazione a quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici formulano i capitolati speciali di appalto con contenuti e misure idonei a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali godute dal personale impiegato nel servizio di appalto, salvo situazioni di obiettiva necessità relative al perseguimento del pubblico interesse. Nel determinare l'importo a base di gara le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dell'incidenza economica dell'obbligo di assunzione del personale.
4 sexies. La clausola sociale prevista dal comma 4 è inserita negli atti di gara degli appalti ad alta intensità di manodopera; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori casi in cui è obbligatorio l'inserimento della clausola, nonché i casi in cui il suo inserimento è facoltativo, anche con riguardo ad appalti ad alta intensità di manodopera se la clausola non può essere inserita in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Con deliberazione della Giunta provinciale, inoltre, possono essere stabiliti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies, nonché direttive per il monitoraggio dell'osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti, anche con riguardo a contratti già in corso. La deliberazione è approvata sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori e previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
4 septies. Nell'ambito dell'attività di programmazione degli affidamenti le amministrazioni aggiudicatrici effettuano un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera.
4 octies. Per i fini di quest'articolo, nei contratti di appalto è inserita una clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di questo comma individuando, in particolare, le informazioni, le modalità e i termini perentori entro cui esse devono essere fomite, nonché i criteri per l'individuazione negli atti di gara della data a cui devono riferirsi le predette informazioni."
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Questo articolo si applica anche alle concessioni di servizi.
5 ter. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento statale con riguardo al trasferimento d'azienda."
 

Art. 3
Partecipazione della Provincia autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e parailimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di progettazione olimpica

1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di progettazione olimpica, assicurando d'intesa con gli altri enti partecipanti, il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi, secondo quanto definito dal Dossier di candidatura e dalla Carta olimpica.
2. La Provincia concorre alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività degli organismi di cui al comma 1, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività, definiti d'intesa tra gli enti partecipanti.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 500.000 per l'anno 2020, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).
 

Art. 4
Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione dell'articolo 2 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti).
 

Art. 5
Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono stati pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
2. L'obbligo di fornire le informazioni previsto dall'articolo 32, comma 4 octies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.
 

Art. 6
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 ottobre 2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti