CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS DEL 1977 SULLA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA
Traduzione non ufficiale
 

Protocollo del 1993 riferentesi alla Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle Navi da Pesca, 1977 le parti contraenti il presente protocollo,

Riconoscendo l'importante contributo che può essere dato alla Convenzione Internazionale della Navi da Pesca del 1977, alla sicurezza delle navi in generale e alla sicurezza delle navi da pesca in particolare,
Ammettendo tuttavia che l'applicazione di alcune disposizioni della Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle Navi da Pesca del 1977 ha causato difficoltà a numerosi Stati sotto la cui bandiera navigano importanti flotte pescherecce, e che ciò ha impedito l'entrata in vigore della Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle Navi da Pesca del 1977, e, conseguentemente, l'applicazione delle regole in essa contenute,
Desiderando stabilire di comune accordo le norme pratiche di sicurezza più elevate applicabili alle navi da pesca da parte di tutti gli Stati interessati,
Considerando che il mezzo migliore per raggiungere tale obiettivo sia la conclusione di un Protocollo riferentesi alla Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle Navi da Pesca del 1977,
 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Obblighi generali.

1. Le parti contraenti il presente Protocollo s'impegnano a dare effetto alle disposizioni:
a) degli articoli del presente Protocollo; e
b) delle regole contenute nell'allegato alla Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle Navi da Pesca del 1977 (in appresso denominata la «Convenzione»), fatte salve le modifiche stabilite nell'allegato al presente Protocollo.
2. Gli articoli del presente Protocollo e le regole dell'allegato alla Convenzione vanno, fatte salve le modifiche stabilite nell'allegato al presente Protocollo, letti e interpretati come un singolo strumento.
3. L'allegato al presente Protocollo costituisce parte integrante del Protocollo e ogni riferimento al Protocollo costituisce al tempo stesso un riferimento al suo allegato.
 

ARTICOLO 2
Definizioni.

Ai fini del presente Protocollo, salvo espresse disposizioni contrarie:
a) il termine «Parte» indica uno Stato nei cui confronti il presente Protocollo è entrato in vigore;
b) l'espressione «nave da pesca» o il termine «nave» indicano qualsiasi imbarcazione utilizzata a titolo commerciale per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi e altre risorse marine viventi;
c) il termine «Organizzazione» indica l'«Organizzazione Marittima Internazionale»;
d) l'espressione «Segretariato Generale» indica il Segretariato Generale dell'Organizzazione;
e) il termine «Amministrazione» indica il Governo dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;
f) il termine «Regola» indica le norme contenute nell'allegato alla Convenzione, modificato dal presente Protocollo.
 

ARTICOLO 3
Applicazione.

1. Il presente Protocollo si applica alle navi da pesca in attività, incluse le navi che effettuano il trattamento del proprio pescato, autorizzate a battere bandiera di una delle Parti.
2. Le disposizioni dell'allegato non si applicano alle navi utilizzate esclusivamente:
a) per fini sportivi o ricreativi
b) per il trattamento del pesce e di altre risorse viventi marine;
c) per fini di ricerca o di addestramento; o
d) per il trasporto del pesce.
3. Salvo espresse disposizioni contrarie, le disposizioni dell'allegato si applicano alle navi da pesca con una larghezza pari o superiore ai 24 metri.
4. Nel caso in cui venga previsto in un capitolo un limite di lunghezza superiore ai 24 metri, ai fini dell'applicazione del suddetto capitolo, l'Amministrazione stabilisce quali disposizioni di tale capitolo debbano, in parte o in toto, applicarsi a navi da pesca con lunghezza pari o superiore ai 24 metri, ma inferiore al limite previsto per la lunghezza nel suddetto capitolo, e autorizzate a battere la bandiera di una delle Parti, considerando il tipo, la dimensione e il funzionamento della suddetta nave.
5. Le Parti s'impegnano a stabilire, conferendo alla questione massima priorità, norme uniformi che l'Amministrazione dovrà applicare alle navi da pesca di cui al paragrafo 4) che operino nella medesima Regione, considerando le pratiche utilizzate, la natura protetta e le condizioni climatiche di tale Regione. Tali norme regionali uniformi devono essere comunicate all'Organizzazione affinché le altre Parti ne siano informate.
 

ARTICOLO 4
Certificazione e controllo statale al porto.

1. Ogni nave, se si trova in un porto di un'altra Parte, è tenuta ad avere un certificato, rispondente alle disposizioni delle regole a cui è soggetta, il quale deve essere controllato da funzionari debitamente autorizzati dal Governo della suddetta Parte. Tale controllo è volto ad accertare la validità del certificato, rilasciato ai sensi delle disposizioni contenute nelle regole pertinenti.
2. Tale certificato, se valido, deve essere accettato, a meno che non esistano valide Regioni per ritenere che lo stato della nave o del suo armamento non corrisponda sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato o che la nave e il suo equipaggiamento non siano conformi alle disposizioni contenute nelle regole pertinenti.
3. Date le circostanze di cui al paragrafo 2) o nel caso in cui un certificato sia scaduto o non sia più valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare le misure necessarie a impedire la navigazione della nave in questione fino a quando essa non sia in grado di navigare o di lasciare il porto al fine di raggiungere il cantiere adatto per le riparazioni, senza rischio per la nave o le persone a bordo.
4. Nel caso in cui tale controllo dia adito a un intervento di qualsiasi tipo, il funzionario incaricato del controllo deve informare immediatamente il Console, tramite comunicazione scritta, o, in sua assenza, il rappresentante diplomatico più prossimo dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze per cui è stato ritenuto necessario intervenire. Inoltre, saranno notificati anche gli ispettori nominati e le organizzazioni riconosciute responsabili per il rilascio dei certificati. L'Organizzazione sarà informata dei fatti afferenti l'intervento.
5. Se l'autorità pubblica portuale in questione non è in grado di adottare le misure di cui al paragrafo
3) o se la nave è stata autorizzata a proseguire fino al successivo porto di scalo, la suddetta autorità pubblica portuale deve notificare tutte le informazioni riguardanti la nave alla Parte di cui nel paragrafo 4) e alle autorità del successivo porto di scalo.
6. Nell'effettuare un controllo ai sensi del presente articolo, devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per evitare di trattenere o ritardare indebitamente la nave. Se una nave è indebitamente trattenuta o subisce un ritardo, essa ha diritto a un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da lei subito.
7. Nei confronti di navi di Stati non aderenti al presente Protocollo, le Parti devono applicare le prescrizioni del presente Protocollo atte a garantire che tali navi non vengano trattate in modo più favorevole.
 

ARTICOLO 5
Forza maggiore.

1. Una nave che non sia soggetta alle disposizioni del presente Protocollo o che non sia tenuta a essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni del presente Protocollo al momento della sua partenza per un qualsiasi viaggio, non deve essere costretta a conformarsi a tali disposizioni a motivo di un qualsiasi cambiamento di rotta dall'itinerario previsto, ove tale cambiamento sia dovuto a condizioni metereologiche avverse o a qualsiasi altra causa di forza maggiore.
2. Per determinare se una nave è soggetta a una qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo, non viene tenuto conto delle persone che si trovano a bordo per causa di forza maggiore o a seguito dell'obbligo che incombe su tale nave di trasportare naufraghi o altre persone.
 

ARTICOLO 6
Comunicazione di informazioni.

1. Le Parti s'impegnano a comunicare all'Organizzazione:
a) il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti e altri strumenti promulgati sulle diverse questioni rientranti nel campo di applicazione del presente Protocollo;
b) un elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in questioni relative alla progettazione, alla costruzione ed all'equipaggiamento delle navi, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo; e
c) un numero sufficiente di modelli dei certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
2. L'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni comunicazione ricevuta in virtù del comma a) del paragrafo 1) e invia loro tutte le informazioni che le sono state comunicate ai sensi dei commi b) e
c) del paragrafo 1).
 

ARTICOLO 7
Incidenti occorsi a navi da pesca.

1. Ogni Parte s'impegna a svolgere un'inchiesta relativamente a ogni incidente occorso a una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni del presente Protocollo, quando essa giudichi che tale richiesta possa aiutare a stabilire quali modifiche convenga apportare al presente Protocollo.
2. Ogni Parte s'impegna a trasmettere all'Organizzazione tutte le informazioni pertinenti relative ai risultati di tale inchiesta in vista della loro diffusione a tutte le Parti. Nessun rapporto o raccomandazione dell'Organizzazione basato su tali informazioni deve rivelare l'identità o la nazionalità delle navi in causa o imputare in alcun modo la responsabilità di tale incidente a una nave o a una persona o lasciare presumere la loro responsabilità.
 

ARTICOLO 8
Altri trattati e interpretazione.

Nessuna disposizione nel presente Protocollo pregiudica le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato in relazione al diritto del mare e alla natura e all'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera.
 

ARTICOLO 9
Firma, ratifica, accettazione, approvazione.

1. Il presente Protocollo resta aperto presso la sede dell'Organizzazione, per la firma, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 e resta in seguito aperto per l'adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti del presente Protocollo mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b) firma con riserva di ratifica, accettazione o appropriazione, seguita da ratifica, accettazione e approvazione; oppure c) adesione.
2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento a tale effetto presso il Segretariato Generale.
3. Ogni Stato che ha firmato il presente Protocollo senza riserva di ratifica, accettazione, approvazione o ha depositato gli strumenti necessari di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità con il presente articolo, trasmetterà al Segretariato Generale, al momento del deposito del suddetto strumento ed entro la fine di ogni anno, le informazioni sul numero complessivo di navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri, autorizzate a battere bandiera dello Stato in questione.
 

ARTICOLO 10
Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale almeno quindici Stati, di cui l'ammontare complessivo delle flotte da pesca non sia inferiore a 14.000 unità di lunghezza pari o superiore a 24 metri, abbiano sia firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, sia depositato gli strumenti necessari di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformità alle disposizioni dell'articolo 9.
2. Per gli Stati che abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo aver soddisfatto i suddetti requisiti per l'entrata in vigore ma prima della data dell'entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto dalla data di entrata in vigore del Protocollo o tre mesi dopo la data di deposito del suddetto strumento, se quest'ultima data è posteriore.
3. Per gli Stati che abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data in cui è entrato in vigore il presente Protocollo, il presente Protocollo avrà effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento.
4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato successivamente alla data in cui siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 11 per l'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo si applica al testo modificato del Protocollo.
 

ARTICOLO 11
Emendamenti.

1. Il Protocollo può essere modificato mediante una delle due procedure definite nel presente articolo.
2. Emendamenti previo esame da parte dell'Organizzazione:
a) Ogni emendamento proposto da una delle Parti viene sottoposto al Segretariato Generale, e da questi comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi prima del suo esame.
b) Ogni emendamento proposto e reso noto secondo la precedente procedura viene sottoposto all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione.
c) Le Parti, siano esse membri dell'Organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai lavori svolti dal Comitato della sicurezza marittima ai fini dell'esame e dell'adozione di emendamenti.
d) Gli emendamenti vengono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato allargato della sicurezza marittima conformemente al comma c) del paragrafo 2) (in appresso denominato «Comitato allargato della Sicurezza marittima») a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento della votazione.
e) Gli emendamenti adottati in conformità al comma d) del paragrafo 2 sono comunicati a tutte le Parti dal Segretariato Generale.
f)
i) Un emendamento a un articolo è considerato adottato alla data in cui viene dai due terzi delle Parti.
ii) Un emendamento all'allegato è considerato adottato:
aa) al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione; oppure
bb) al termine di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore a un anno, ove venga così deciso al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato allargato della sicurezza marittima. Tuttavia, se, durante il periodo così specificato, più di un terzo delle Parti o le Parti il cui numero complessivo di navi da pesca non è inferiore al sessantacinque per cento del numero di navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri di tutte le Parti, notificano al Segretariato Generale di sollevare un'obiezione contro tale emendamento, quest'ultimo si ritiene non accettato.
g)
i) Un emendamento a un articolo entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è stato accettato, ed entra in vigore, nei confronti di qualsiasi altra Parte che lo accetti dopo tale data, sei mesi dopo la data di accettazione da parte di detta Parte.
ii) Un emendamento all'allegato entra in vigore per tutte le Parti, salvo quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformità alla lettera f)ii) e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui l'emendamento è stato accettato. Tuttavia, anteriormente alla data stabilita per l'entrata in vigore di un emendamento, ogni Parte può notificare al Segretariato Generale che non darà effetto all'emendamento per un periodo non superiore a un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se così viene determinato da una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti nel Comitato allargato della sicurezza marittima al momento dell'adozione dell'emendamento.
3. Emendamento da parte di una Conferenza:
a) Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti al presente Protocollo.
b) Ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato per accettazione a tutte le Parti del Segretariato Generale.
c) A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento è considerato accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste dai rispettivi commi f) e g) del paragrafo 2), a condizione che i riferimenti al Comitato allargato della sicurezza marittima in tali commi siano considerati riferimenti alla Conferenza.
4.
a) Una Parte, che abbia accettato un emendamento all'allegato che è entrato in vigore, non è tenuta a estendere il beneficio del presente Protocollo per quanto riguarda un certificato rilasciato a una nave battente bandiera di uno Stato il cui governo abbia, conformemente alle disposizioni della lettera f)
ii) del paragrafo 2) del presente articolo, sollevato un'obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a punti previsti dall'emendamento in questione.
b) Una Parte, che ha accettato un emendamento all'allegato che è entrato in vigore, deve estendere il beneficio del presente Protocollo ai certificati rilasciati a una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretariato Generale dell'Organizzazione, in conformità alle disposizioni della lettera g) ii) del paragrafo 2) del presente articolo, di non volere dare effetto a tale emendamento.
5. Salvo disposizione espressa contraria, ogni emendamento al presente Protocollo che riguardi la struttura della nave è applicabile soltanto alle navi, alla data di entrata in vigore della modifica o successivamente:
a) la cui chiglia è stata impostata; oppure
b) di cui è iniziata una costruzione identificabile con una nave specifica; oppure
c) di cui è iniziato il montaggio, incluse almeno 50 tonnellate o l'uno per cento del peso stimato del materiale strutturale complessivo, ove quest'ultimo valore sia inferiore.
6. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa a un emendamento od ogni notifica comunicata ai sensi della lettera g) ii) del paragrafo 2 devono essere comunicate per iscritto al Segretariato Generale. Quest'ultimo informerà tutte le Parti di tale comunicazione e della data in cui è stata ricevuta.
7. Il Segretariato Generale informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in virtù del presente articolo, nonché della data in cui esso entra in vigore.
 

ARTICOLO 12
Denuncia.

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui il Protocollo stesso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.
2. La denuncia si effettua con una notifica per iscritto all Segretariato Generale.
3. Una denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui essa è stata ricevuta da parte del Segretariato Generale o al termine di un periodo più lungo che può essere eventualmente specificato nella notifica.
 

ARTICOLO 13
Deposito e registrazione.

1. Il presente Protocollo viene depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione (d'appresso denominato il Depositario).
2. Il Depositario: a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o aderito ad esso: i) di ogni nuova firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme alla relativa data; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo insieme alla data in cui tale strumento è stato ricevuto e la data a cui la denuncia ha effetto; b) rimette copia certificata conforme del presente Protocollo ai governi che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito.
3. All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Deposito trasmetterà una copia certificata conforme di esso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
 

ARTICOLO 14
Lingue.

Il presente Protocollo è redatto in un solo esemplare, nelle lingue araba, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno apposto la propria firma al presente Protocollo.

Fatto a Torremolinos il due di aprile del millenovecentonovantatre.
 

Modifiche all'allegato e alle Appendici dell'allegato della Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla Sicurezza delle Navi da Pesca, 1997
(I - II - III)


Allegata alla legge 17 dicembre 1999, n. 511