Tipologia: Ipotesi di accordo integrativo aziendale
Data firma: 23 settembre 1993
Validità: 23.09.1993 - 30.09.1996
Parti: Italjolly e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento Nazionale RSA
Settori: Commercio-Turismo, Jolly Hotels
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
1) Relazioni sindacali e diritto di informazione
2) Organizzazione del lavoro
3) Fungibilità professionale
4) Protocollo emergenza

 

5) Premio di produttività
6) Una tantum
7) Testo contrattuale
8) Formazione professionale
9) Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo integrativo aziendale

In data 23 settembre 1993, tra la Italjolly - Compagnia Italiana dei Jolly Hotels spa […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], e il Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali Jolly Hotels, nonché le strutture sindacali territoriali

Premesso
- che, in data 4/12/1992 la Compagnia ha presentato alle Organizzazioni Sindacali la documentazione informativa contenente i dati relativi all'andamento economico, alla forza lavoro occupata, nonché agli investimenti effettuati nell'ultimo triennio;
- che dal documento in questione si ricavano altresì le linee strategiche della Compagnia sul mercato interno ed internazionale, nonché i dati salienti dello scenario economico, caratterizzato da una congiuntura economica sfavorevole a livello mondiale;
- che, da allora ad oggi, tale fase si è ulteriormente aggravata e richiede, per essere adeguatamente fronteggiata, misure di emergenza volte da un lato a recuperare efficienza e produttività delle strutture alberghiere, dall'altro a migliorare il livello di coinvolgimento dei lavoratori, rendendoli partecipi degli sforzi prodotti dalla Compagnia per il superamento delle difficoltà in atto;
tutto quanto premesso, si conviene quanto segue:

1) Relazioni sindacali e diritto di informazione
- Le parti riconoscono essenziale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa, consolidare relazioni sindacali di buon livello, fondate sul riconoscimento delle reciproche, distinte funzioni;
- in particolare la Compagnia rivendica il pieno rispetto delle proprie prerogative di conduzione degli esercizi alberghieri e riconosce, d'altro canto, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie ed alle loro strutture periferiche, piena titolarità di rappresentanza degli interessi dei lavoratori.
Ciò premesso, le parti si impegnano ad adottare, nell'ambito dei reciproci rapporti, atteggiamenti improntati a coerenza con i principi sopra richiamati, nella consapevolezza che la sfida all'emergenza può essere vinta soltanto attraverso sforzi congiunti.
In tale contesto l'Azienda riconosce al diritto di informazione preventiva un ruolo fondamentale per una corretta gestione dei rapporti ai vari livelli.
a) informativa a livello nazionale
Le parti, onde attentamente monitorare le prospettive aziendali ed i relativi riflessi sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro, nonché altre tematiche inerenti la gestione del presente accordo, procedono all'istituzione di un "Comitato Paritetico".
Il suddetto Comitato sarà composto complessivamente di 6 membri, 3 per ciascuna delle parti.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti comunicheranno i nominativi dei Membri effettivi e degli eventuali membri supplenti.
Il Comitato paritetico si riunirà, in Roma, ordinariamente con cadenza semestrale, allo scopo di esaminare la situazione della Compagnia nel suo complesso, nonché eventuali, rilevanti modifiche di carattere organizzativo.
Il Comitato stesso potrà inoltre essere convocato (e dovrà riunirsi entro 10 giorni dalla motivata richiesta di una delle parti) ove si rendesse necessario rimuovere gravi momenti di criticità nei rapporti bilaterali o laddove sussistessero motivi urgenti, in particolare suscettibili di implicazioni negative sul piano occupazionale.
b) Informativa a livello periferico
L'andamento del lavoro e dei risultati economici conseguiti saranno oggetto di confronto trimestrale a livello di unità produttive anche ai fini della comunicazione delle rese di premio: nel corso di tali incontri verranno messi a disposizione delle RSA- nel rispetto del loro specifico ruolo - i dati relativi al fatturato, all'organico, al numero di presenze clienti e all'indice di occupazione delle camere.
Negli incontri periodici a livello di unità produttiva, le parti procederanno altresì alla pratica attuazione delle misure delineate al capo seguente in tema di flessibilità dell'organizzazione del lavoro.
Quanto sopra esaurisce il diritto all'informazione dei lavoratori, salvo nel caso in cui si renda necessario adottare rilevanti modifiche all'organizzazione del lavoro dell'unità produttiva, che comporti variazioni dell'orario di lavoro, dei turni di lavoro, delle mansioni e possibili ripercussioni sul tempo libero dei lavoratori.

2) Organizzazione del lavoro
Le parti riconoscono che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono essere finalizzati al miglioramento della qualità del servizio offerto alla clientela, ricercando possibili soluzioni atte a renderlo compatibile con il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Per realizzare tale obiettivo si conviene di sviluppare confronti a livello territoriale e/o per singolo albergo, per definire modelli organizzativi all'interno dei quali dovranno essere esaminate e risolte tutte le problematiche di riferimento.

4) Protocollo emergenza
Visto quanto in premessa dell'ipotesi di accordo, l'Azienda è impegnata a promuovere ogni iniziativa di carattere finanziario, commerciale, organizzativo, atto a rilanciare l'immagine e le qualificazione delle proprie strutture per recuperare quote di mercato e far fronte alla sempre più agguerrita concorrenza.
Per il proprio rilancio l'Azienda riconosce la validità di un più accentuato decentramento delle relazioni sindacali.
Tenuto conto di quanto sopra, nonché per contribuire al superamento della fase di emergenza, le Organizzazioni sindacali convengono con l'Azienda di definire il seguente piano straordinario di interventi:
a) nelle aree di Torino e Milano dove è più acuta la caduta della domanda con i conseguenti, contingenti problemi occupazionali, è prevista la flessibilità di utilizzo - presso altri alberghi della Compagnia siti sulla stessa piazza - di lavoratori o lavoratrici non utilizzati o sottoutilizzati nei rispettivi alberghi.
La Direzione dell'Albergo verificherà all'inizio di ogni mese con la RSA il numero dei lavoratori interessati alla mobilità su piazza, definendone nel contempo le condizioni di trasferimento temporaneo.
b) Orari di lavoro.
Si conviene che, previa verifica con la RSA, acquisita la disponibilità dei singoli lavoratori, quote dio lavoro straordinario potranno, in sostituzione del relativo pagamento, essere recuperate sotto forma di riposo compensativo.
In relazione all'art. 71 e fermo restando quanto altro previsto dal vigente CCNL Turismo si conviene che, per tutto il periodo di vigenza del presente protocollo, il numero delle settimane in cui potrà essere prestata un'attività lavorativa maggiore di 40 ore settimanali potrà essere portato a 10; viene conseguentemente portato a 20 il numero delle settimane di recupero previsto dal 4° comma dell'art. 71.
c) Decorrenza e durata
Questo protocollo di emergenza si intende valido a decorrere dalla data della sua firma con scadenza al 30 ottobre 1994.
Un mese prima della data indicata come scadenza, le parti procederanno ad una verifica.

7) Testo contrattuale
Vengono interamente richiamate e recepite nella presente contrattazione le pattuizioni contenute nei precedenti Contratti Integrativi Aziendali, stipulati con le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria in data 28/3/1980, 7/06/1983, 26/07/1988; al riguardo le parti si impegnano a procedere successivamente alla stesura di un unico testo contrattuale coordinato.