Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 12 novembre 2019, n. 29321 - Bancario addetto alla cassa: mancanza di prova dell'origine professionale della malattia professionale


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 12/11/2019

 

 

Rilevato
che con sentenza in data 12 luglio- 3 agosto 2017 numero 281 la Corte d'Appello di Caltanissetta riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, rigettava la domanda proposta da M.M.DC. nei confronti dell'INAIL per il conseguimento delle prestazioni per malattia professionale;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il consulente nominato nel grado di appello, dopo avere formulato la diagnosi di «sindrome da conflitto subacromiale con calcificazione burso tendinea a sinistra in soggetto con cervicoartrosi», aveva affermato che la patologia non era dipendente, neppure come concausa, dall'attività di lavoro svolta ma che si trattava di una patologia degenerativa osteoarticolare, peraltro già presente in altri settori del sistema scheletrico».
Il c.t.u. aveva evidenziato come le modalità lavorative (bancario addetto alla cassa) non erano tali da richiedere un dispendio energetico significativo né come frequenza di azioni né sotto il profilo della possibilità di recupero tra un'azione lavorativa e la successiva. In particolare, i fattori di rischio in grado di indurre una patologia da movimentazioni ripetitive degli arti superiori venivano considerati dall' «indice sintetico di esposizione», che scaturiva dal rapporto tra il numero giornaliero di azioni svolte con gli arti superiori in compiti ripetitivi ed il corrispondente numero di azioni raccomandate. 
Nella attività di sportellista bancario per esperienza comune mancava la frequenza elevata dell'atto (non inferiore ad uno per minuto); per ogni operazione era richiesto un tempo tecnico non inferiore al 2/3 minuti, non tutte erano operazioni semplici e vi erano anche le altre attività. Mancava anche l'impiego di forza fisica nè veniva in rilievo la mancanza di riposo tra le operazioni. Infine, non si ravvisavano nel caso in esame posture inadeguate e movimenti Incongrui degli arti superiori, con riferimento ad operazioni di sollevamento con la mano sinistra dal piano di lavoro di un documento o di denaro contante e di consegna all'utente.
Il consulente aveva evidenziato come le due consulenze assunte nel primo grado non potevano essere Indicative, non contenendo alcun riferimento scientifico valido.
Le conclusioni del c.t.u. erano adeguatamente motivate e dovevano essere condivise;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso M.M.DC., articolato in due motivi (rubricati erroneamente come 3), cui ha opposto difese l'INAIL con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale— al sensi dell'articolo 380 bis codice di procedura civile;
che la parte ricorrente ha depositato memoria;
 

 

Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
- con il primo motivo— al sensi dell'articolo 360 numero 4 codice di procedura civile— nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 434, 436 bis, 348 bis, comma uno, codice procedura civile.
Con il motivo si denunzia il mancato accoglimento della preliminare eccezione di mancanza di specificità del motivi di appello. Il ricorrente ha dedotto che il ricorso in appello dell'INAIL non consentiva di Individuare le ragioni e le argomentazioni della sentenza del Tribunale Impugnate e la loro rilevanza al fini della decisione, in quanto non erano stati Individuati i capi o i punti della sentenza di primo grado impugnati.
Si assume, altresì, la nullità della sentenza e del giudizio per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non meritevole di accoglimento la ulteriore eccezione preliminare volta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello per manifesta infondatezza, ai sensi degli articoli 348 bis e 436 bis cod.proc.civ.; secondo l'assunto del ricorrente le suddette norme procedurali imporrebbero che l'appello confuti dettagliatamente le ragioni sottese alla sentenza oggetto di gravame, fondandosi su considerazioni logico giuridiche talmente forti da rimettere in discussione i capi della sentenza impugnati;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 4 codice di procedura civile— nullità sentenza per motivazione apparente e/o omessa, violazione dell'articolo 132, comma due, numero 4 e dell'articolo 111, comma sei, codice di procedura civile (rectius: 111, comma sei, Cost).
Il ricorrente ha lamentato che la sentenza impugnata si limitava a motivare per relationem alle valutazioni del c.t.u., non rendendo percepibili le ragioni della decisione.
Si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto argomentare rispetto al fatto che le conclusioni del c.t.u. erano contraddittorie con le premesse, che in ambito generale indicavano il rischio lavorativo sotteso alla modalità di lavoro «a cicli con movimenti e sforzi ripetuti».
Ha esposto di avere censurato nella note critiche detta contraddittorietà, in quanto tutte le circostanze ritenute rilevanti nella relazione dal ctu ai fini del riconoscimento della malattia professionale erano state allegate e documentalmente provate. Il CTU aveva omesso di esaminare la documentazione fotografica (allegati 13- 14 del fascicolo di primo grado) dalla quale emergeva: la postazione di lavoro non ergonomica; la postura scorretta che di conseguenza egli era costretto ad assumere; i quotidiani e ripetuti movimenti compiuti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, prevalentemente a carico della spalla sinistra, essendo egli mancino.
Si assume che il consulente d'ufficio sarebbe pervenuto ad una valutazione medico-legale diversa ove avesse preso in esame sia la memoria difensiva in appello che la precitata documentazione.
Nelle note critiche veniva altresì evidenziato che le osservazioni all'elaborato peritale trovavano conferma nelle relazioni tecniche dei due CTU nominati in primo grado e nella relazione del proprio consulente di parte.
Si eccepiva, altresì, l’omessa contestualizzazione delle considerazioni medico-legali e, dunque, l'eccessiva genericità delle stesse, che erano rivolte al profilo professionale piuttosto che al caso esaminato: il CTU faceva riferimento alle modalità lavorative osservabili in qualsiasi operatore bancario addetto alle casse ed anche nei lavoratori degli ipermercati senza contestualizzare la propria situazione ed in particolare: la postura incongrua giornalmente tenuta in movimenti frequenti e ripetuti, i tempi di recupero brevissimi, il fatto che l'attività lavorativa era svolta da numerosi anni sempre nelle stesse condizioni.
L' errore nel quale era incorso il CTU e, per l'effetto, la sentenza consisteva nell'aver omesso di considerare che il «morbo di duplay» rientrava tra le malattie tabéllate come di origine professionale, circostanza rispetto alla quale nell'elaborato peritale si affermava che il principio della presunzione legale di origine non valeva quale esenzione del medico legale dalla valutazione circa l'adeguatezza del rischio a produrre l'effetto.
La affermazione contenuta in sentenza, riproduttiva dell' elaborato peritale, secondo cui la patologia non aveva carattere professionale ma natura degenerativa da cause naturali era totalmente carente di supporto esplicativo, tanto più considerando che a seguito dell'inserimento delle patologie muscolo-scheletriche tra le malattie tabéllate— giusta decreto ministeriale 9 aprile 2008— anche per la «tendinite calcifica o morbo di DUPLAY» vigeva la presunzione legale di origine.
La stessa conclusione era altresì erronea, considerando che, ove si fosse trattato di patologia degenerativa, sarebbero state pregiudicate entrambe le spalle e non solo quella sinistra ovvero quella impiegata prevalentemente nello svolgimento dell'attività lavorativa.
La stessa Corte d'appello, ritenendo fondati i rilievi critici di parte, aveva disposto il richiamo dei CTU per integrare la propria relazione ed in tale occasione questi si era limitato a ribadire le argomentazioni svolte in sede di redazione della consulenza.
La corte d'Appello nell'aderire alle conclusioni del CTU aveva omesso di fornire la dettagliata motivazione che si imponeva quando il CTU si discostasse immotivatamente dalle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio precedentemente nominati.
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che, invero:
- quanto alla violazione dell'articolo 434 cod.proc.civ. dedotta con il primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte, con l'arresto del 16/11/2017, n. 27199 hanno chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Questa Corte (Cass., sezione II, 19 marzo 2019 nr. 7675) ha ulteriormente specificato il principio enunciato dalle Sezioni Unite nel senso che « non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione— (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali)— di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata».
Ne consegue che l'INAIL ha validamente introdotto l'appello assumendo la mancanza di prova dell'origine professionale della malattia e deducendo la erroneità ed illogicità delle considerazioni svolte sul punto dai ctu del primo grado, avendo in tal modo individuato tanto i punti della sentenza di primo grado impugnati che le ragioni della impugnazione. Per le medesime considerazioni neppure si ravvisa violazione del combinato disposto degli articoli 436 bis e 348 bis.
Parimenti infondata è la censura di violazione dell'obbligo di motivazione formulata con il secondo motivo. Il giudice del gravame ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto la natura professionale della malattia, esponendo anzi puntualmente il percorso logico, fondato su valutazioni medico legali relative: alla mancata integrazione della frequenza delle azioni ripetitive idonea a cagionare la malattia diagnosticata, al mancato impiego di forza fisica, alla assenza di posture inadeguate e movimenti incongrui degli arti superiori.
La censura, piuttosto che dedurre una effettiva carenza motivazionale, contesta le evidenziate considerazioni contrapponendovi un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, corrispondente alle proprie aspettative. In questo modo introduce in questa sede una non-consentita richiesta di riesame del merito.
Né a diverse conclusioni induce il rilievo della diversità degli esiti delle due consulenze svolte nel primo grado. 
Sotto questo profilo la sentenza avrebbe potuto al più essere censurata con la deduzione di un vizio di motivazione ovvero, secondo il vigente testo dell'artlcolo 360 nr.5 cod.proc.civ., allegando specificamente un fatto dotato di valenza decisivo, posto a base dalle consulenze del primo grado e risultante dagli atti, non esaminato dalla sentenza Impugnata;
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- al sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Al sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 giugno 2019