Tipologia: CIA
Data firma: 30 gennaio 1989
Validità: 01.01.1989 - 31.12.1991
Parti: Kodak e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl, CdA
Settori: Commercio, Kodak
Fonte: fisascat.it

Sommario:


Integrativo aziendale

Il giorno 30 gennaio 1989, in Milano, tra la Kodak spa […] e le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil e Fisascat-Cisl […], le OO.SS. Provinciali Filcams-Cgil [...], Uiltucs-Uil […], Fisascat-Cisl […] e i Consigli di Azienda di Cinisello, Roma e Marcianise […], viene stipulato il seguente Accordo Integrativo Aziendale, in applicazione di Quanto previsto dall'art. 17 - Titolo IV del vigente CCNL del Commercio 28 marzo 1987.

Occupazione
La situazione occupazionale e caratterizzata da una sostanziale stabilita della forza Lavoro complessiva come risultato della tendenza ad un migliore bilanciamento tra la componente occupazionale commerciale e quella dei servizi. Possibili evoluzioni della situazione occupazionale in chiave di sviluppo, saranno portate a conoscenza delle OO.SS. e C.d.A. nelle sedi ed alle occasioni concordate.
La dinamica relativa continuerà ad essere caratterizzata dall'utilizzo preferenziale di risorse interne verso posizioni di diversificazione professionale e di crescita, con conseguente investimento in attività di addestramento e riqualificazione, sul lavoro e formali.

Informazione - Organizzazione del lavoro
Le intese già consolidatesi e risalenti al C.I. del luglio 1981, integrate dalle nuove previsioni degli art. 16 e 17 - Titolo IV del CCNL 28.3.1987, dovranno consentire, anche al di fuori della cadenza annuale, l'esame preventivo con le OO.SS. ed il C.d.A. di processi rilevanti di ristrutturazione e di riorganizzazione che incidano o abbiano riflessi sull'occupazione nel complesso o riferita a specifici insediamenti e/o comportino mutamenti delle condizioni di lavoro degli addetti.
Si dà atto dell'avvenuto svolgimento, in questa fase negoziale, della sessione informativa annuale di cui al paragrafo che precede, nella quale sono state trasferite alle OO.SS. le conoscenze sull'andamento e le prospettive della Azienda, le tendenze occupazionali, la struttura dell'occupazione nel suo spaccato geografico e nella sua composizione Qualitativa, comparate all'anno precedente.

Mercato del lavoro - Contratti di Formazione e Lavoro
L'Azienda dichiara che i Contratti di Formazione e Lavoro sono di regola posti in essere in prospettiva di acquisizione di forza lavoro stabile. L'Azienda si impegna a fornire alle OO.SS. e C.d.A., in occasione degli incontri informativi che precedono, una dettagliata informazione sull'utilizzo quantitativo e sull'andamento dei Contratti di Formazione e Lavoro stipulati nel periodo considerato, in termini di loro dislocazione territoriale, di durata, di avvenuta trasformazione, anticipata o alla scadenza, in rapporti a tempo indeterminato. […]
Si dà atto che in questa sede e relativamente a tutta l'esperienza sin qui praticata, l'Azienda ha fornito ampia informazione sulla materia.

Orario di lavoro
Si conviene di attuare, nei confronti del personale che osserva orario "centrale", una ulteriore riduzione dell'orario dì lavoro, dalle attuali ore 39 e 1/2 settimanali a ore 38 e 1/2 settimanali. La riduzione di orario resta collocata nella giornata del venerdì, nella quale la prestazione lavorativa sarà pertanto di ore 6 e 1/2; in presenza di orario elastico formalizzato, l'inizio della fascia oraria di uscita del venerdì e anticipata alle ore 15.30.
A norma dell'art. 28, comma b) del vigente CCNL, la riduzione di orario si realizza attraverso assorbimento dall'esistente monte ore di permessi retribuiti, mantenendo un residuo di ore 32 di permessi retribuiti annuali.
Per i dipendenti turnisti il residuo di monte permessi retribuiti resta fissato, per la durata del presente contratto e per prestazioni lavorative da "turnista", in numero 56 ore annuali.
Viene concordata inoltre la facoltà, da esercitarsi tassativamente entro il 28.02.1989 e tacitamente rinnovato di anno in anno, di optare per la commutazione in permessi retribuiti di una o di ambedue le festività del 2 giugno e del 4 novembre, oggi soggette al trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica (pagamento).
Il calcolo del compenso per le ore straordinarie, verrà effettuato sulla base del nuovo orario di lavoro settimanale.
In relazione alla decorrenza dell'orario ridotto di 38 e 1/2, si conviene di accreditare al monte residuo di 32 ore annuali per il 1989 come sopra determinato, tante ore di permesso retribuito quante saranno le settimane di mancata applicazione dell'orario ridotto (per es. se l'orario ridotto di 38 e 1/2 entra in vigore il 01.02.1989, i permessi retribuiti per il 1989 saranno 36 ore).

Ambiente e salute
L'Azienda conferma di considerare obbiettivo prioritario la tutela della salute dei dipendenti, che persegue attraverso lo svolgimento di attività di studio e di prevenzione dei rischi lavorativi.
Condivide - considerata la pluralità di situazioni e di interessi e delle titolarità relative - la opportunità di istituire un comitato aziendale costituito da 3 rappresentanti dei lavoratori e da 3 responsabili aziendali coinvolti tecnicamente e funzionalmente, con lo scopo di riprecisare le aree di rischio, di proporre azioni. e misure adeguate e di monitorare la materia.
I rappresentanti dei lavoratori potranno avvalersi, all'occorrenza, della assistenza di esperti esterni.
Il comitato si riunirà con cadenza trimestrale, a partire dal febbraio 1989. I risultati emersi e le eventuali divergenze saranno gestite in sede istituzionale tra Azienda e C.d.A.

Diritti sindacali
Si stabilisce che le riunioni del Comitato Salute e Ambiente e del Comitato Controllo Mensa sono a carico dell'Azienda e pertanto non vanno sottratte dal monte ore sindacale.

Parte economica
Mensa

L'Azienda, per consentire, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, l'esercizio del controllo sulla qualità del servizio, si impegna a fornire il capitolato d'appalto relativo al contratto in essere, depurato dei dati non pertinenti.