Categoria: 2004
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 19 novembre 2004
Validità: 19.11.2004 - 31.12.2007
Parti: Match Point e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento RSU/RSA
Settori: Commercio, Match Point
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU/RSA
Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 5 - Modalità di costituzione delle RSU e modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
Art. 6 - Modalità di comunicazione delle informazioni
Art. 7 - Formazione
Art. 8 - Mercato del lavoro

 

Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 11 - Previdenza integrativa
Art. 12 - Mensa (Buoni Pasto)
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Prestiti ai dipendenti
Art. 16 - Mobilità su piazza o nell’hinterland
Art. 17 - Parte economica
Art. 18 - Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo Nazionale Aziendale di II Livello per i lavoratori dipendenti Match Point spa
(da ratificarsi sentiti i lavoratori e la Direzione Aziendale di Match Point spa)

In data 19/11/2004 presso la sede Match Point spa in Roma, Viale Sacco e Vanzetti, 89, tra la Match Point spa […] e le OO.SS. Nazionali Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […], Unitamente al Coordinamento RSU/RSA Match Point

Premesso
- In data 1/1/2004 la Società Sisal spa tramite la controllata Match Point (già Ambra), acquisiva un ramo di azienda della Società Spati spa in liquidazione, assumendone il controllo e contestualmente tutti i contratti di dipendenti e collaboratori in essere;
- Che tale passaggio avveniva anche a seguito di accordo sindacale stipulato in data 26/11/2003 in ottemperanza di quanto previsto dalla Legge 428/90 in tema di acquisizione di rami di azienda;
- Che nella Società Spati spa vigevano regolari relazioni sindacali che avevano portato alla stipula di alcuni accordi ed in particolare del contratto integrativo del 14/9/1998 contenente tra l’altro un accordo inerente la regolamentazione del lavoro autonomo nella suddetta Società;
- Che in Sisal vige un accordo nazionale di II livello per i dipendenti della Società e che in data 10/4/2000 è stato firmato un Protocollo di relazioni sindacali contenente tra l’altro l’impegno a valutare congiuntamente la stipula di accordi quadro applicabili alle società del Gruppo;
- Che le parti nello spirito delle corrette relazioni sindacali in essere sia precedentemente nella Spati spa che in Sisal, hanno avviato un confronto in Match Point per sviluppare anche in questa Società lo stesso sistema volto a far assumere alle “Relazioni Sindacali” valore e riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a garantire il rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire l’eventuale conflittualità tra le parti.
Tutto ciò premesso ed in coerenza con le Direttive Europee, relative alla consultazione/ informazione ed ai Comitati Aziendali Europei, in data odierna si sottoscrive il seguente: Accordo Nazionale Aziendale di II livello per i lavoratori dipendenti di Match Point spa

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Si conviene che il Protocollo di Relazioni Sindacali citato in premessa e sottoscritto dalle OO.SS. e da Sisal si applicherà anche alla Società Match Point; tale Protocollo si intende pertanto recepito dal presente accordo integrativo.
Le parti hanno concordato di strutturare un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione di competenze, prevede oltre al livello Nazionale, un livello di confronto decentrato al fine di meglio rispondere alle esigenze delle unità aziendali territoriali, individuando le soluzioni più idonee che favoriscano, nel contempo, i diritti, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obbiettivi produttivi ed economici dell’azienda.
Coerentemente, le parti convengono che l’esercizio di un doppio livello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione mediante l’assegnazione dei rispettivi ruoli e compiti così come di seguito definiti:
• Il livello nazionale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti: le federazioni Nazionali e Territoriali di categoria Filcams -Cgil,. Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, il coordinamento nazionale delle RSU o delle RSA, laddove costituite;
• A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di ll° livello, delle materie a loro attribuite dal protocollo del 23/7/93, e dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché le informazioni preventive e consuntive di rilevanza generale così come previsti alla lettera A) del presente articolo:
• Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali;
• A tale livello è assegnata la competenza della gestione delle materie delegate dal CCNL del “Terziario” e l’applicazione e/o la gestione delle materie delegate dall’accordo nazionale di II livello, così come previste alla lettera B) del presente articolo.
A) Livello nazionale (Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali)
Di norma, entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione della azienda incontrerà le OO.SS. Nazionali dei lavoratori al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive e consuntive concernenti:
• Andamento economico e produttivo dell’azienda;
• Investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
• Investimenti per innovazioni tecnologiche - organizzative e promozionali;
• Progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione e/o appalti;
• Politiche della Match Point spa a livello internazionale;
• Progetti di concentrazione, cessione e/o mutamenti dell’assetto societario/organizzativo;
• Politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
• L’esame dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
• L’esame delle tipologie d’impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari;
• L’applicazione delle norme di legge previste in materia di “Sicurezza e Salute” sul lavoro;
• L’applicazione delle norme di legge previste in materia di “Pari Opportunità”;
• L’applicazione della classificazione prevista dal CCNL, rispetto alle mansioni svolte in azienda;
• La definizione dei meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di produttività/redditività, nonché degli obbiettivi così come previsti al punto 1) dell’articolo 17) del presente accordo.
In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sulla occupazione, sulla organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.
Le parti inoltre convengono che parte delle informazioni di cui sopra, verranno fomite per mezzo di apposita modulistica con l’obbiettivo di sperimentare un sistema sintetico informativo.
B) Livello decentrato (Livello territoriale o di singola unità operativa)
Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale e su richiesta di una delle parti, incontri informativi con le RSU/RSA laddove costituite o con il coordinamento nazionale delle RSU.
Tali incontri avranno per oggetto:
• L’esame e l’approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità di carattere territoriale;
• L’esame e la gestione dell’utilizzo delle diverse forme di impiego così previste dalle normative legislative, da quelle del CCNL, nonché quelle derivanti dall’accordo nazionale di II livello;
• La tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro: Tali materie, saranno trattate a livello di singola unità operativa con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS), se eletti tra le RSU/RSA;
• La distribuzione dell’orario di lavoro, turni e nastri orari;
• La determinazione dei turni feriali;
• La verifica e controllo degli orari concordati;
• La definizione degli obbiettivi di redditività, per ogni singola agenzia, così come previsti al punto 2) dell’articolo 17 del presente accordo.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Dichiarazione congiunta
Le parti, in coerenza con la “Premessa” di cui al presente accordo, dichiarano che il sistema di relazioni sindacali a livello decentrato, è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzione concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo convenuto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.

Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obbiettivi dichiarati in “Premessa" nonché per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal sistema di “Relazioni Sindacali” così come definito al precedente articolo 1), le parti hanno concordato di istituire idonei strumenti, nuove modalità di utilizzo del monte ore dei permessi sindacali e nuove modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali. Al riguardo ed in coerenza con quanto sopra richiamato, le parti hanno convenuto di disciplinare tali “Strumenti” e tali “modalità” così come definiti ai successivi articoli 3), 4), 5) e 6) del presente accordo.

Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU/RSA
In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 1 del presente accordo, viene costituito il coordinamento nazionale delle RSU/RSA composto da nove delegati in rappresentanza del personale della Match Point (Agenzie e Sede). ì nove delegati saranno designati dalle OO.SS. Nazionali e saranno comunicati entro trenta giorni dalla ratifica del presente accordo.
Per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Coordinamento Nazionale delle RSU vengono rese disponibili complessivamente 400 ore annue da suddividersi tra ognuno dei delegati costituenti il Coordinamento Nazionale.
Al riguardo le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 1200 ore nell’arco di durata del presente accordo aziendale.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.
Per lo svolgimento dei lavori del “Coordinamento” la Match Point spa metterà a disposizione presso la propria sede di Roma sita in viale Sacco e Vanzetti 89, una apposita sala riunioni.
Si conviene che Match Point spa, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le attività sopra richiamate, sosterrà a suo completo carico, previa presentazione di ricevute di spesa e comunque fino ad un massimo di Euro 400,00 (euro quattrocento/00) per ogni giornata di attività, le spese di vitto e viaggio sostenute complessivamente dai delegati componenti il “Coordinamento”.

Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Le parti convengono di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il “Gruppo per le Pari Opportunità” composto da due componenti, di cui uno designato dalla Match Point spa e uno dalle OO.SS. dei lavoratori . Il “Gruppo per Pari Opportunità” opererà congiuntamente con quello presente nella Capo-gruppo Sisal spa, anch’esso composto da due componenti.
Il “Gruppo” costituisce lo strumento che ha il compito di:
• Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
• Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il “Gruppo", utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata che nella loro attuazione
Per lo svolgimento dei lavori del “Gruppo” la Match Point spa metterà a disposizione presso la propria Sede di Roma sita in Viale Sacco e Vanzetti, 89, una apposita sala riunioni.
Il “Gruppo di Lavoro”, annualmente, riferirà sulla attività svolta alle parti stipulanti l’accordo di II livello.
Al “Gruppo di Lavoro” vengono rese disponibili 24 ore retribuite annue per il rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori. Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 72 ore nell’arco di durata dell’accordo nazionale di II livello. Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.
Si conviene che la Match Point spa, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le attività sopra richiamate, sosterrà a suo completo carico, previa presentazione di ricevute di spesa e comunque fino ad un massimo di Euro 100,00 (euro cento,00) per ogni giornata di attività, le spese di vitto e viaggio sostenute complessivamente dai delegati componenti il “Gruppo di Lavoro”.

Art. 6 - Modalità di comunicazione delle informazioni
Le parti, al fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione dell’accordo nazionale di II livello, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi “Fax” e/o “Caselle di Posta Elettronica”, corrispondenti alle diverse sedi aziendali e alle diverse sedi sindacali come da elenco allegato.
In tale ambito, ed allo scopo di agevolare la comunicazione verso i dipendenti, le parti valuteranno la possibilità di realizzare e rendere disponibile una bacheca e/o sezione sindacale all’interno del sistema di posta elettronica e/o di uri eventuale sito intranet aziendale.

Art. 8 - Mercato del lavoro
Su tale materia, le parti, fatto salvo l’impegno ad incontrarsi in caso di eventuali modifiche legislative e/o contrattuali al fine di analizzarne i contenuti e le possibili conseguenze di applicazione in sede aziendale, hanno convenuto di confermare e da valere quale parte integrante del presente accordo il “Verbale di Accordo” sottoscritto in data 11 maggio 2004.

Art. 12 - Mensa (Buoni Pasto)
Tenuto conto della peculiare ed articolata struttura aziendale che non consente, allo stato, l’attivazione di locali adibiti al servizio mensa, le parti hanno concordato sull’opportunità di confermare il buono pasto […]

Art. 13 - Orario di lavoro
Match Point spa offre il proprio servizio all’utenza per sette giorni alla settimana, attraverso l’utilizzo delle proprie strutture/agenzie su un nastro orario di 13/15 ore giornaliere. Le parti, anche in considerazione delle conseguenti ragioni tecnico/organizzative, hanno concordato di disciplinare l’orario dei lavoratori dipendenti come di seguito definito.
13.1 Orario di lavoro su turni
La durata dell’orario di lavoro per il personale di sede e di agenzia impegnato in turni avvicendati, è fissato in trentotto ore settimanali.
Tale durata si realizza mediante l’utilizzo di una parte delle ore di riduzione d’orario così come previsto dal vigente CCNL fermo restando che la parte residua, pari a trentadue ore annue, sarà usufruita mediante riposi e/o permessi retribuiti.
L’orario settimanale di trentotto ore si svolgerà su cinque giorni su due turni. Ogni turno giornaliero di norma sarà pari a 7,35 con una pausa di trenta minuti.
Le parti si incontreranno a livello aziendale per valutare per ogni singola agenzia la concreta applicazione di tale articolazione anche con riferimento alla definizione degli orari di apertura e alle coperture garantite dal personale dipendente.
13.2 Flessibilità
Tenuto conto della peculiare organizzazione aziendale, le parti hanno convenuto che l’orario dei lavoratori dipendenti come sopra definito, potrà
essere sviluppato con una flessibilità sia giornaliera, nell’ambito del nastro orario che copre i due turni, sia settimanale, sui sette giorni di attività lavorativa.
La compensazione delle ore in più o in meno rispetto alle trentotto settimanali dovrà avvenire nell’arco della stessa settimana e comunque non oltre il mese successivo a quello in cui si è verificato il credito o debito di ore.
Le parti convengono di attivare una “commissione tecnica paritetica” per sviluppare/organizzare diverse e più efficaci modalità di applicazione dell’orario settimanale o giornaliero al fine di garantire adeguati e migliori standard di produttività ed efficienza.
13.3 Lavoro ordinario
[…]
> Le ore effettuate, nell’ambito del proprio turno, cadenti nei giorni festivi coincidenti con la Domenica saranno compensate con la maggiorazione del 125%, fatto salvo il recupero di tali ore da effettuarsi come riposo aggiuntivo.
[…]
13.4 Lavoro straordinario
Ferma restando la necessaria autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, le ore eccedenti le trentotto settimanali saranno compensate […]
13.5 Orario di lavoro non su turno
La durata dell’orario di lavoro per il personale di sede e commerciale, escluso dall’applicazione dell’orario su turni, è fissato in quaranta ore settimanali. Tale orario si svilupperà di norma su cinque giorni dal lunedì al venerdì. L’orario giornaliero sarà di norma pari a otto ore - dalle 9.00 alle 18.00 con un’ora di pausa dalle 13.00 alle 14.00.
Per tale tipologia di lavoratori si conviene di introdurre in via sperimentale l’orario flessibile giornaliero, con la possibilità di ingresso in azienda dalle ore 8.45 alle 9.15 ed in uscita dalle 17.45 alle 18.15.
L’orario flessibile non verrà applicato, viste le peculiarità dell’organizzazione del lavoro, ai dipendenti della Sede la cui attività richiede precisi orari di lavoro (es.: centralino, reception,) e ai dipendenti con part-time inferiore alle 5 ore giornaliere.
Fermo restando l’applicazione delle maggiorazioni relative al lavoro supplementare/straordinario, le stesse verranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora.