Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 20 luglio 2009
Verifica: 31.12.2009
Parti: Confapi e Federmanager
Settori: PMI
Fonte: ADAPT

Sommario:

  Accordo interconfederale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali
Premessa
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
  Regolamento delle articolazioni regionali della Fondazione IDI
Art. 1 Funzioni e struttura delle Articolazioni
Art. 2 Organi dell'Articolazione
Art. 3 Compiti dell'Articolazione
Art. 4 Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
Art. 5 Relazioni e rendiconti
Regolamento delle articolazioni regionali del Fondo Dirigenti PMI
Art. 1 Funzioni e struttura delle Articolazioni
Art. 2 Organi dell'Articolazione
Art. 3 Compiti dell'Articolazione
Art. 4 Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
Art. 5 Relazioni e rendiconti
Art. 6 Finanziamento dell'Articolazione e delle attività
Art. 7 Norme finali

Accordo interconfederale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali

Roma, 20 luglio 2009

La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria – Confapi […] e Federmanager […]

Premesso che fra le Parti firmatarie del presente Accordo si conviene sulla opportunità di promuovere ogni possibile azione che favorisca il dispiegarsi di relazioni industriali mature e consapevoli nella prospettiva di contribuire a rispondere in termini adeguati alle esigenze del mondo dell'impresa e del lavoro;
Ritenuto di condividere gli obiettivi mirati ad individuare strumenti per garantire:
1) L'adeguata informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali a manager e datori di lavoro delle PMI;
2) L'adeguata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali a manager e datori di lavoro delle PMI;
3) Azioni mirate in materia di sensibilizzazione sulle responsabilità dei manager imprenditori derivanti dalla applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
4) La individuazione diffusione di buone prassi atte a ridurre il rischio infortunistico e le connesse responsabilità di manager e datori di lavoro;
5) La formazione e l'informazione in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
6) La possibilità per le aziende di adottare ed efficacemente attuare modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.
Ritenuto che i cambiamenti di comportamento devono essere incoraggiati tanto nell'ambito dell'istruzione come in ambito lavorativo, al fine di integrare la salute e la sicurezza nei programmi d'istruzione e di formazione, convenendo sulla necessità di utilizzare maggiormente il potenziale offerto dal Fondo sociale europeo e da altri fondi comunitari e nazionali.
Ritenuto altresì che la sensibilizzazione all'interno dell'impresa possa essere favorita grazie a misure e ad incentivi anche economici di tipo diretto o indiretto, come ad esempio tramite riduzioni di contributi sociali o di premi assicurativi, ovvero attraverso aiuti economici.
Atteso che con l'introduzione del decreto legislativo n. 81/2008 si sono aperte nuove prospettive per lo sviluppo degli interventi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro.
Atteso che gli organismi paritetici svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Considerate le competenze degli organismi partiteti ci di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008.
Considerato che Confapi e Federmanager, rappresentative rispettivamente degli interessi delle aziende e dei dirigenti delle stesse, hanno costituito realtà particolarmente significative nel sistema della bilateralità nazionale e hanno per obiettivo quello di promuovere e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità dei dirigenti delle PMI.
Considerato altresì che a tal fine Confapi Federmanager intendono fornire - in proprio e tramite gli enti bilaterali dalle stesse creati e riconosciuti - supporto operativo alle imprese attraverso attività di formazione e consulenza individuate sulla base dell'analisi dei bisogni espressi dal territorio. In particolare gli enti che costituiscono la bilateralità tra Confapi e Federmanager sono: Fasdapi, Fondo Dirigenti PMI e Fondazione IDI, il primo con finalità assicurativa e gli altri due destinati alla formazione ed informazione dei dirigenti.
Tanto premesso e considerato, Confapi e Federmanager sottoscrivono il presente accordo interconfederale, finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ottimizzazione dei processi aziendali, i termini del quale sono di seguito indicati

Articolo 1
Le parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione:
- promozione della cultura della sicurezza sui luoghi e negli ambienti di lavoro;
- formazione ed informazione relative al regime di responsabilità previsto dall'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per dirigenti e imprenditori;
- formazione ed informazione per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- attività di studio, analisi, approfondimento, formazione ed informazione in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- attività di studio, analisi, approfondimento, formazione ed informazione in materia di ottimizzazione dei processi aziendali;
- prodotti informativi dedicati a target specifici individuati sulla base delle esigenze congiuntamente definite da Confapi e da Federmanager in tema di sicurezza sui luoghi e negli ambienti di lavoro;
- ricerca e sviluppo di "buone pratiche".

Articolo 2
Con riferimento a ciascun ambito di collaborazione le parti si impegnano a definire congiuntamente piani operativi e ad identificare azioni e servizi in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Articolo 3
Confapi e Federmanager si rendono disponibili a mettere in campo le rispettive infrastrutture, reti, professionalità possedute e le esperienze e i servizi realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell'ambito dei piani operativi condivisi derivanti dal presente accordo e delle iniziative progettuali già avviate e da avviare in relazione agli ambiti di collaborazione individuati.

Articolo 4
Confapi e Federmanager si impegnano a favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro anche attraverso la strutturazione ed ottimizzazione delle rispettive reti a livello territoriale e degli strumenti bilaterali di loro espressione, così come descritti in premessa.

Articolo 5
Nell'ambito degli strumenti bilaterali esistenti, le parti convengono di affidare alla Fondazione IDI il ruolo di principale soggetto attuatore delle azioni previste dal presente accordo.
Tale funzione verrà esercitata in accordo con gli altri strumenti bilaterali del sistema Confapi/Federmanager.
In particolare il Fondo Dirigenti PMI sarà chiamato a sostenere direttamente le azioni formative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali.
La Fondazione IDI ed il Fondo Dirigenti PMI, al fine di ottimizzare la propria operatività e le azioni demandate dal presente accordo, si doteranno di articolazioni regionali.
La costituzione ed il funzionamento di tali articolazioni avverrà sulla base dei regolamenti allegati al presente accordo.

Articolo 6
Col presente accordo è istituito il Fondo Sviluppo Sicurezza (d'ora in avanti "Fondo").

Articolo 7
Il Fondo viene alimentato con le risorse pubbliche e/o private destinate al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ottimizzazione dei processi aziendali.

Articolo 8
Finalità del Fondo sono:
a) finanziamento delle attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali, con particolare riferimento al regime di responsabilità previsto dall'applicazione della normativa vigente per dirigenti e imprenditori in tema di sicurezza sul lavoro;
b) finanziamento delle attività relative alla formazione ed informazione in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, così come disciplinata dalla normativa vigente;
c) realizzazione di sinergie con gli altri organismi paritetici di Confapi e Federmanager sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ottimizzazione dei processi aziendali, anche con riferimento al tema della formazione, dell'informazione e dell'aggiornamento;
d) qualsiasi altra azione atta a contribuire alla crescita della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ottimizzazione dei processi aziendali.

Articolo 9
Il Fondo opera presso la Fondazione IDI, che ha la responsabilità amministrativa della gestione, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato Paritetico Confapi/Federmanager (CPCF) di cui al successivo art. 10.
In particolare la funzione di indirizzo politico e gestionale e l'attività di monitoraggio del Fondo saranno in capo al CPCF.
La Fondazione IDI, tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, si occuperà della gestione operativa del Fondo, garantendo la rendicontazione relativa alle attività e agli impieghi derivanti dalle attività svolte su mandato del CPCF.

Articolo 10
È istituito ed opera presso la Fondazione IDI il Comitato Paritetico Confapi/Federmanager (d'ora in avanti CPCF), composto da quattro rappresentanti effettivi e due supplenti, designati rispettivamente due effettivi e un supplente da Confapi e due effettivi e un supplente da Federmanager, con i seguenti compiti:
a) destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse del Fondo Sviluppo Sicurezza;
b) promozione della formazione e dell'informazione per i dirigenti e imprenditori dei sistemi Confapi e Federmanager in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) elaborazione delle linee guida e dei criteri per l'elaborazione dei piani formativi per dirigenti e imprenditori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali, tenendo conto del regime di responsabilità previsto dall'applicazione della normativa vigente per dirigenti imprenditori;
d) promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo della sicurezza del lavoro, favorendo l'accesso ai finanziamenti e contributi della UE, di enti pubblici e privati nazionali e territoriali;
e) promozione di ogni altro intervento di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali;
f) raccolta e diffusione di buone prassi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) predisposizione - tramite appositi organi tecnici qualificati costituiti dalle parti - dei modelli di organizzazione e gestione così come previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'incarico di componente del Comitato paritetico ha durata coincidente con quella del Cda della Fondazione IDI e potrà essere rinnovato o anticipatamente risolto. Trattandosi di rapporto fiduciario, le parti sociali potranno in qualsiasi momento sostituire i propri rappresentanti all'interno del Comitato paritetico.

Articolo 11
È istituito ed opera presso la Fondazione IDI il Comitato tecnico di validazione dei modelli di organizzazione e gestione.
Il Comitato tecnico di validazione svolge le seguenti funzioni che verranno esercitate previa istruttoria svolta da un servizio di audit appositamente predisposto:
1. attestazione o certificazione dell'adozione - su richiesta delle aziende - dei modelli di organizzazione e gestione ex art. 30 D.lgs. n.81/2008;
2. controllo, monitoraggio e vigilanza - se richiesti - dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ex art. 30 D.lgs. n. 81/2008.
Il Comitato tecnico di validazione è composto da soggetti dotati di comprovata competenza e esperienza nelle materie oggetto di attività, in base ad apposita regolamentazione adottata dalle parti.

Articolo 12
Le parti si impegnano ad individuare congiuntamente ulteriori ambiti di collaborazione, anche sulla base degli esiti di una fase di sperimentazione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2011, nonché in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Articolo 13
Le parti firmatarie si impegnano a recepire nel CCNL vigente le disposizioni previste dal presente accordo entro 90 giorni dalla stipula dello stesso.

Articolo 14
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti, previo preavviso di almeno 4 mesi.

Le parti si incontreranno entro il 31/12/2009 per la verifica dello stato di attuazione del presente accordo.

Regolamento delle articolazioni regionali della Fondazione IDI
Art. 1 Funzioni e struttura delle Articolazioni

1. L'Articolazione Regionale della Fondazione IDI (d'ora in poi "Articolazione") é emanazione della Fondazione IDI e del suo Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "CDA").
2. Essa si configura come "Filiale" della Fondazione IDI e non ha personalità giuridica ed in nessun caso può intraprendere iniziative e svolgere attività che impegnino la Fondazione IDI a qualsiasi titolo.

Art. 2 Organi dell'Articolazione
1. L'Articolazione é istituita dal CDA della Fondazione IDI a seguito di un accordo sottoscritto delle parti costituenti la Fondazione IDI.
2. L'Articolazione deve prevedere:
a. Comitato Paritetico - composto da due rappresentanti designati dalla Confapi e due rappresentanti designati da Federmanager.
b. Due coordinatori, uno indicato dalla parte datoriale e l'altro indicato dalla parte sindacale e scelti all'interno del Comitato Paritetico;
3. L'Articolazione si avvale di una struttura tecnica e operativa con compiti di tipo strumentale per lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative e delle attività assegnate all'articolazione dal CDA della Fondazione IDI.
4. In ordine alla struttura tecnica e operativa si fa riferimento, di norma, alla sede e al personale operante a livello regionale, laddove esistente, di Confapi o di Federmanager.
5. L'incarico di Coordinatore e di Componente del Comitato Paritetico ha durata coincidente con quella del CDA della Fondazione IDI e potrà essere rinnovato o anticipatamente risolto. Trattandosi di rapporto fiduciario, le Parti Sociali potranno in qualsiasi momento richiedere al CDA la sostituzione dei propri rappresentanti designati sia come Coordinatori sia come componenti del Comitato Paritetico.

Art. 3 Compiti dell'Articolazione
1. L'Articolazione, tramite il Comitato Paritetico nell'ambito del coordinamento dei due Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, svolge le seguenti funzioni:
a. Dare attuazione alle linee di indirizzo indicate dal CDA in ordine all'attività della Fondazione IDI a livello territoriale;
b. Curare i rapporti con i livelli regionale e territoriale delle Parti Sociali costituenti la Fondazione IDI;
c. Realizzare il monitoraggio quali/quantitativo dell'attività formativa promossa e/o finanziata dalla Fondazione IDI o comunque avviata presso la stessa;
d. Promuovere, sulla base degli indirizzi del CDA e in accordo con le Parti Sociali, il confronto con la Regione al fine di favorire l'integrazione delle azioni formative e degli interventi finanziati o promossi dalla Fondazione IDI con le azioni formative e gli interventi programmati dalla Regione stessa e dalle Province;
e. Promuovere ogni opportuna integrazione con le attività e gli interventi promossi e/o finanziati dall'Inail a livello regionale e/o territoriale;
f. Promuovere nelle forme e con modalità definite in accordo fra le Parti sociali, la diffusione a livello territoriale delle iniziative e degli interventi ivi convenuti e ogni altra attività e servizio assegnato dal CDA;
g. Svolgere ogni altra attività o funzione indicata dal CDA.

Art. 4 Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
1. Il Comitato Paritetico si riunisce normalmente presso la sede dell'Articolazione, su iniziativa dei due Coordinatori previo avviso scritto recapitato ai suoi componenti e, per conoscenza, alle Parti Sociali e alla Fondazione IDI, almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'avviso deve essere trasmesso alternativamente mediante lettera, fax, mail o altro strumento idoneo atto a dimostrare la formalità della convocazione, e dovrà contenere gli argomenti oggetto della discussione, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. Il Comitato si riunisce, inoltre, con le stesse modalità qualora il CDA o le Parti Sociali ritengano opportuno procedere alla discussione sulle questioni ritenute di particolare rilievo per lo sviluppo della Fondazione IDI.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico é necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti avendo cura di garantire la presenza dei componenti espressione di entrambe le parti sociali.
5. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato Paritetico possono farsi sostituire con delega scritta da altro componente del Comitato.
6. Le riunioni del Comitato Paritetico e dell'Articolazione potranno tenersi anche attraverso l'uso di strumenti telematici e/o in videoconferenza.

Art. 5 Relazioni e rendiconti
1. Il Comitato Paritetico, su stimolo dei Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, dovrà garantire la redazione e l'invio al CDA della Fondazione IDI nei termini definiti dallo stesso delle seguenti relazioni:
a. Relazione programmatica contenente le iniziative previste per lo sviluppo delle attività promosse e/o finanziate dalla Fondazione IDI sul territorio regionale di competenza;
b. Rendiconto delle spese sostenute a seguito di finanziamento della Fondazione IDI;
c. Relazione semestrale sull'attività svolta;
d. Relazione sull'attività formativa sviluppata nel territorio regionale e oggetto di finanziamento della Fondazione IDI;
e. Relazione sull'attività formativa e sugli interventi promossi e/o finanziati dall'Inail;
2. Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che al CDA, alle Parti Sociali.

Regolamento delle articolazioni regionali del Fondo Dirigenti PMI
Art. 1 Funzioni e struttura delle Articolazioni

7. L'Articolazione Regionale del Fondo Dirigenti PMI (d'ora in poi "Articolazione") é emanazione del Fondo Dirigenti PMI e del suo Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "CDA").
8. Essa si configura come "Filiale" del Fondo Dirigenti PMI e non ha personalità giuridica ed in nessun caso può intraprendere iniziative e svolgere attività che impegnino la Fondo Dirigenti PMI a qualsiasi titolo.

Art. 2 Organi dell'Articolazione
6. L'Articolazione é istituita dal CDA del Fondo Dirigenti PMI a seguito di un accordo sottoscritto delle parti costituenti il Fondo Dirigenti PMI.
7. L'Articolazione deve prevedere:
a. Comitato Paritetico - composto da due rappresentanti designati dalla Confapi e due rappresentanti designati da Federmanager.
b. Due coordinatori, uno indicato dalla parte datoriale e l'altro indicato dalla parte sindacale e scelti all'interno del Comitato Paritetico;
8. L'Articolazione si avvale di una struttura tecnica e operativa con compiti di tipo strumentale per lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative e delle attività assegnate all'articolazione dal CDA del Fondo Dirigenti PMI.
9. In ordine alla struttura tecnica e operativa si fa riferimento, di norma, alla sede e al personale operante a livello regionale, laddove esistente, di Confapi o di Federmanager.
10. L'incarico di Coordinatore e di Componente del Comitato Paritetico ha durata coincidente con quella del CDA del Fondo Dirigenti PMI e potrà essere rinnovato o anticipatamente risolto. Trattandosi di rapporto fiduciario, le Parti Sociali potranno in qualsiasi momento richiedere al CDA la sostituzione dei propri rappresentanti designati sia come Coordinatori sia come componenti del Comitato Paritetico.

Art. 3 Compiti dell'Articolazione
2. L'Articolazione, tramite il Comitato Paritetico nell'ambito del coordinamento dei due Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, svolge le seguenti funzioni:
a. Dare attuazione alle linee di indirizzo indicate dal CDA in ordine all'attività del Fondo Dirigenti PMI a livello territoriale;
b. Curare i rapporti con i livelli regionale e territoriale delle Parti Sociali costituenti il Fondo Dirigenti PMI;
c. Realizzare il monitoraggio quali/quantitativo dell'attività formativa promossa e/o finanziata dal Fondo Dirigenti PMI o comunque avviata presso la stessa;
d. Promuovere, sulla base degli indirizzi del CDA e in accordo con le Parti Sociali, il confronto con la Regione al fine di favorire l'integrazione delle azioni formative e degli interventi finanziati o promossi dal Fondo Dirigenti PMI con le azioni formative e gli interventi programmati dalla Regione stessa e dalle Province;
e. Promuovere ogni opportuna integrazione con le attività e gli interventi promossi e/o finanziati dall'Inail a livello regionale e/o territoriale;
f. Promuovere nelle forme e con modalità definite in accordo fra le Parti sociali, la diffusione a livello territoriale delle iniziative e degli interventi ivi convenuti e ogni altra attività e servizio assegnato dal CDA;
g. Svolgere ogni altra attività o funzione indicata dal CDA.

Art. 4 Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
1. Il Comitato Paritetico si riunisce normalmente presso la sede dell'Articolazione, su iniziativa dei due Coordinatori previo avviso scritto recapitato ai suoi componenti e, per conoscenza, alle Parti Sociali e al Fondo Dirigenti PMI, almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'avviso deve essere trasmesso alternativamente mediante lettera, fax, mail o altro strumento idoneo atto a dimostrare la formalità della convocazione, e dovrà contenere gli argomenti oggetto della discussione, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
9. Il Comitato si riunisce, inoltre, con le stesse modalità qualora il CDA o le Parti Sociali ritengano opportuno procedere alla discussione sulle questioni ritenute di particolare rilievo per lo sviluppo del Fondo Dirigenti PMI.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico é necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti avendo cura di garantire la presenza dei componenti espressione di entrambe le parti sociali.
11. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato Paritetico possono farsi sostituire con delega scritta da altro componente del Comitato.
12. le riunioni del Comitato Paritetico e dell'Articolazione potranno tenersi anche attraverso l'uso di strumenti telematici e/o in videoconferenza.

Art. 5 Relazioni e rendiconti
5. Il Comitato Paritetico, su stimolo dei Coordinatori e con l'ausilio della struttura tecnica e operativa, dovrà garantire la redazione e l'invio al CDA del Fondo Dirigenti PMI nei termini definiti dallo stesso delle seguenti relazioni:
a. Relazione programmatica contenente le iniziative previste per lo sviluppo delle attività promosse e/o finanziate dal Fondo Dirigenti PMI sul territorio regionale di competenza;
b. Rendiconto delle spese sostenute a seguito di finanziamento del Fondo Dirigenti PMI;
c. Relazione semestrale sull'attività svolta;
d. Relazione sull'attività formativa sviluppata nel territorio regionale e oggetto di finanziamento del Fondo Dirigenti PMI;
e. Relazione sull'attività formativa e sugli interventi promossi e/o finanziati dall'Inail;
6. Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che al CDA, alle Parti Sociali.
7. In caso di inerzia dell'attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell'Articolazione Regionale o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dal CDA, il CDA stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle Parti Sociali costituenti il Fondo Dirigenti PMI, deliberare la surroga nelle funzioni dell'Articolazione procedendo alla nomina di un collegio bilaterale e paritetico per le materie ed il periodo strettamente necessario.
8. In tal caso decadono dall'incarico i Coordinatori, il Comitato Paritetico e la struttura tecnico operativa.

Art. 6 Finanziamento dell'Articolazione e delle attività
Il CDA del Fondo Dirigenti PMI, con propria deliberazione, stabilisce le risorse da destinare rispettivamente al funzionamento e all'attività delle Articolazioni.

Art. 7 Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono norme e principi statutari del Fondo Dirigenti PMI.