Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1995
Validità: 01.08.1995 - 31.07.1995
Parti: Fiesa-Confesercenti e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Informazione e confronto
Art. 3 - Osservatorio nazionale del settore panificazione
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Tempo determinato
Art. 7 - Contratto di inserimento
Art. 8 - Apprendistato
• Proporzione numerica
Art. 9 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Composizione delle squadre nella panificazione
Art. 12 - Disciplina dei turnisti panettieri
Art. 13 - Trattamento economico
• Paghe base minime nazionali
o Tabella gruppo A
o Tabella gruppo B
• Tabella aumenti contrattuali
o Tabella gruppo A
o Tabella gruppo B
Art. 14 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 18 - Flessibilità
Art. 19 - Lavoro a tempo parziale
Art. 20 - Mancanza di energia elettrica
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Congedo matrimoniale
Art. 23 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 24 - Assicurazioni sociali
Art. 25 - Malattia
Art. 26.
Art. 27 - Infortunio sul lavoro
Art. 28 - Periodo di conservazione del posto di lavoro
Art. 29 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 30 - Trattamento economico per l'infortunio sul lavoro
Art. 31 - Prestazioni integrative
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto
Art. 33 - Gravidanza e puerperio
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37 - Disciplina del lavoro dei minori
Art. 38 - Parità uomo/donna
Art. 39 - Molestie sessuali
Art. 40 - Ambiente e sicurezza sul lavoro
Art. 41 - Lavoratori extracomunitari
Art. 42 - Agevolazioni per familiari di portatori di handicap e per i portatori di handicap
Art. 43 - Chiamata alle armi e richiamo alle armi
Art. 44 - Assenze
Art. 45 - Recesso per licenziamento e dimissioni
Art. 46 - Preavviso
Art. 47 - Dimissioni
Art. 48 - Diritti e doveri
Art. 49 - Sanzioni disciplinari
Art. 50 - Trapasso di azienda
Art. 51 - Indumenti di lavoro
Art. 52 - Diritto di assemblea
Art. 53 - Permessi sindacali
Art. 54 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive
Art. 55 - Lavoratori studenti
Art. 56 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Art. 57 - Secondo livello di contrattazione
Art. 58 - Reclami e controversie
Art. 59 - Contributi sindacali
Art. 60 - Condizioni di miglior favore
Art. 61 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Protocollo aggiuntivo panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Trattamento economico
• Tabella dei premi di produzione nazionali
• Paghe base minime nazionali
• Aumenti retributivi e scaglionamenti
Art. 4 - Scatti di anzianità
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Contratti di formazione e lavoro per i panifici a indirizzo produttivo industriale
Allegati
Allegato A - Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Art. 1
Parte prima - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 2 - Ambito e iniziativa per la costituzione.
Art. 3 - Presentazione delle liste.
Art. 4 - Composizione delle RSU
Art. 5 - Attribuzione dei seggi.
 Art. 6 - Composizione delle liste.
Art. 7 - Numero dei componenti RSU
Art. 8 - Permessi sindacali.
Art. 9 - Compiti e funzioni.
Art. 10 - Durata e sostituzione nell'incarico.
Art. 11 - Revoca delle RSU
Art. 12 - Clausola di salvaguardia.
Parte seconda - Disciplina dell'elezione della RSU

Art. 1 - Validità delle elezioni - Quorum.
Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.
Art. 3 - Presentazione delle liste.
Art. 4 - Comitato elettorale.
Art. 5 - Compiti del Comitato elettorale.
Art. 6 - Scrutatori.
Art. 7 - Segretezza del voto.
Art. 8 - Schede elettorali.
Art. 9 - Preferenze.
Art. 10 - Modalità della votazione.
Art. 11 - Composizione del seggio elettorale.
Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale.
Art. 13 - Riconoscimento degli elettori.
Art. 14 - Compiti del Presidente.
Art. 15 - Operazioni di scrutinio.
Art. 16 - Ricorsi al Comitato elettorale.
Art. 17 - Comitato dei garanti.
Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Art. 19 - Adempimenti della Direzione aziendale.
Art. 20 - L'intervento della legge.
Art. 21 - Disposizioni varie.
Art. 22 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano.
Art. 23 - Clausola finale.
Allegato B - Contributi sindacali
Allegato C: Legge 20.5.70 n. 300 - Statuto dei Lavoratori, norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratore (GU 27.5.70 n. 131).
Allegato D: Legge 15.7.66 n. 604 recante norme sui licenziamenti individuali (GU 6.8.66 n. 1955).
Allegato E: Legge 11.5.90 n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali (GU 11.5.90, serie generale, n. 108).
Allegato F: Legge 18.4.62 n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (GU 17 maggio, n. 125).
Allegato G: Legge 28.2.87 n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (GU 3.3.87, n. 51 suppl. ord.).
Allegato H: Legge 23 luglio, n. 223 - Norme in materia di Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (GU 27.7.91, n. 43 - Supplemento).
Allegato I: Legge 9.12.77 n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (GU 17.12.77 n. 343).
Allegato L: Legge 30.12.71, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri (GU 18.1.72, n. 14).
Allegato M: D.P.R. 25.11.76 n. 1026 - Regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri (GU 16.3.77 n. 72).
Allegato N: Legge 29.5.82 n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (GU 31.5.82 n. 147).
Allegato O: D.lgs. 19.9.94 n. 626 (GU 12.11.94 n. 141 - supplemento).
Allegato P: Legge 31.7.56 n. 1002 - Nuove norme sulla panificazione (GU 10.9.56 n. 228).
Allegato Q: Legge 13.7.66 n. 611 - Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane (GU 8.8.66 n. 196).
Allegato R: Legge 18.2.74 n. 41 - Norme sulla disciplina della chiusura e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione (GU 6.3.74 n. 61).
Allegato S: R.D. 28.6.1908 n. 432 - Regolamento per l'esecuzione della legge 22.3.1908 n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione (GU 24.7.1908 n. 172).
Allegato T: Legge 4.7.67 n. 580 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (GU 29.7.67 n. 189).
Allegato U: Legge 8.8.85 n. 443 - Legge-quadro per l'artigianato.
Allevato V: d.lgs. 27.1.92 n. 109 - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Allegato Z - Indennità di contingenza conglobata importi in vigore dal 1 agosto 1995
Allegato 1 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Caposquadra responsabile).
Allegato 2 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Pasticcere - Impastatore - Fornaio).
Allegato 3 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Formatore - Aiuto Impastatore - Aiuto Fornaio).
Allegato 4 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Aiuto Formatore).
Allegato 5 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Direttore - Gerente - Gestore).
Allegato 6 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Commesso/a - Cassiere/a - Contabile).
Allegato 7 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Contabile).
Allegato 8 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Operaio Specializzato "Panettiere").
Allegato 9 - Progetto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni (Operaio Qualificato "Panettiere").

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende di panificazione (Fiesa-Confesercenti) 1 agosto 1995 - 31 luglio 1999

Tra il Sindacato Nazionale Panificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti […] e la Fat-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […] da una delegazione composta da dirigenti regionali e territoriali delle 3 organizzazioni, e da delegati dei lavoratori.
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalle Aziende di Panificazioni Artigiane Commerciali, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.
Addì 27 luglio 1995 in Roma

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comuni o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.

Art. 2 - Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel 1° quadrimestre a livello nazionale e territoriale (regionale e/o provinciale) informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
[…]
2) informazioni ai fini di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
3) informazioni sul numero delle aziende, sulle loro variazioni, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed esame delle condizioni strutturali delle medesime;
4) realizzazioni di razionali ambienti di lavoro, nonché di tutela igienico- sanitarie;
5) iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
6) misure di tutela dell'orario di inizio del lavoro in sede produttiva per garantire nello spirito delle leggi il pieno rispetto dei precetti di divieto del lavoro notturno e domenicale, con ferma opposizione a qualsiasi forma di deroga non giustificata da conforme e motivato parere delle Organizzazioni sindacali del settore;
7) studio delle possibilità di realizzo di un diverso orario di inizio della produzione che tenda a valorizzare sotto l'aspetto umano il lavoro della panificazione e a favorire l'incentivazione occupazionale della stessa;
8) esame della necessaria interdipendenza tra orario di inizio della produzione e orari commerciali per un loro razionale coordinamento ai fini della tutela delle rispettive esigenze e conseguenze del lavoro nell'ambito delle imprese, considerando che il prevalente interesse del consumatore nei confronti di un prodotto essenziale quale il pane richiede condizioni di disciplina di orari di vendita specifiche per il settore;
9) esame della situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani e al soddisfacimento di esigenze specifiche riguardanti i turnisti;
10) programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare.
In relazione a queste informazioni e verifiche, a richiesta di una delle parti, seguirà un confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
Con particolare riferimento alle tematiche dell'ambiente, della salute, della formazione, delle azioni positive per la manodopera femminile si potranno costituire commissioni paritetiche a livello territoriale.

Art. 3 - Osservatorio nazionale del settore panificazione
L'Osservatorio nazionale sulla Panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata all'informazione e alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e tenere sotto controllo le tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire la scorrevolezza e l'efficacia delle relazioni industriali.
Esso è costituito in modo paritetico da 3 rappresentanti nominati dalla Fiesa e da 3 rappresentanti nominati da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, che provvederanno alla gestione e impostazione delle attività dell'Osservatorio. Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'Osservatorio.
In via generale e indicativa si prevede di strutturare tali attività in 3 aree.

1. Banca dati di settore
Obiettivo di tale banca dati è di raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente tale banca-dati potrà articolarsi su tali temi:
a) struttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, struttura occupazionale, ecc.) ;
[…]
d) quadro normativo-legislativo (vanno catalogate e fornite tutte le indicazioni normative e legislative inerenti alla vita del settore) ;
e) aspetti europei (si tratta di creare una sezione di raccolta dati sugli effetti dell'integrazione europea sul settore).
La banca-dati pertanto costituisce una sede in cui i dati e le informazioni sono ricercate, catalogate e messe a disposizione delle parti che le potranno consultare continuamente. A cura di tale sezione dell'Osservatorio potrà essere organizzata e curata la pubblicazione di un bollettino periodico (semestrale) in cui si raccolgano e si aggiornino i principali dati aggregati.

2. Aspetti produttivi
In secondo luogo l'Osservatorio si occuperà di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative.
Capitoli di tale sezione potranno essere l'innovazione tecnologica, gli orari di lavoro, la professionalità, la formazione professionale, la tutela della salute.
Le ricerche e le analisi condotte su tali temi, saranno pubblicate in alcuni rapporti specifici.

3. Ricerche e formazione
L'Osservatorio potrà promuovere inoltre ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale (da gestire congiuntamente) dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni e con particolare attenzione alla manodopera femminile e giovanile.
Dichiarazione a verbale
Le Parti a livello nazionale si incontreranno entro il 30.11.95 per definire le modalità di finanziamento dell'Osservatorio.

Art. 4 - Assunzione
[…]
All'atto dell'assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
[…]

Art. 6 - Tempo determinato
[…]
L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicati per le fattispecie di cui alle lett. a) , b) , c) e d) entro il termine massimo di 30 giorni all'Osservatorio Nazionale.
Copia della comunicazione di attivazione del contratto a termine, ove non concordato con le RSU verrà inviata alle organizzazioni sindacali territoriali. Le stesse potranno, nel termine dei 30 giorni successivi, richiedere un esame congiunto.
All'atto della richiesta di nulla-osta ovvero dell'invio della comunicazione sostitutiva per le assunzioni di cui al presente articolo, l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento un attestato da cui risulti l'iscrizione all'Organizzazione Territoriale dei panificatori aderente alla Fiesa, nonché una dichiarazione d'impegno all'integrale applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Art. 7 - Contratto di inserimento
In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di 12 mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore di inquadramento.
La contrattazione territoriale esaminerà, entro i limiti previsti dal presente articolo, le richieste di inserimento e il relativo progetto formativo per complessive 20 ore, concernente materie relative alla disciplina del rapporto di lavoro, alle normative del CCNL, e a quelle sulla sicurezza.

Art. 8 - Apprendistato
[…]
Le parti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 della legge 28.2.87 n. 56, concordano sulla necessità di elevare l'età prevista per l'assunzione del personale apprendista e stabiliscono che è ammessa la stipula di contratti di apprendistato con giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 24 per le qualifiche ricomprese nei livelli: A1 super, A1, A2, B1, B2, 3A, 3B, 1 e 2; con giovani di età compresa tra i 15 anni e i 20 anni per tutte le altre qualifiche.
L'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare la produzione o la vendita e i lavori interni ausiliari dell'azienda. […]

Art. 9 - Contratto di formazione e lavoro
Nel quadro delle iniziative di riforma legislativa del rapporto di lavoro, le parti convengono di attivare strumenti contrattuali atti a favorire l'inserimento dei giovani nel settore della panificazione.
Conseguentemente esprimono la volontà di utilizzare le disposizioni relative ai contratti di formazione e lavoro, al fine di incentivare l'assunzione di giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività, un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di una professionalità conforme alle esigenze delle aziende del settore.
A norma della legge n. 863/84, così come modificata dalla legge n. 451/94 il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità elevate è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti ai seguenti livelli di classificazione: A1 super - A1-A2-B1 e ha una durata di 24 mesi. Detti contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti ai seguenti livelli di classificazione:
A3-B2 e B3 e ha una durata di 18 mesi. Per i casi in cui una maggiore complessità dei processi tecnico-produttivi, della organizzazione del lavoro e delle specialità prodotte lo richieda, le parti, al 2° livello di contrattazione, potranno elevare la durata di questi contratti a 24 mesi.
Detti contratti devono prevedere una formazione teorica da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa pari a 80 ore per quelli di durata 18 mesi e pari a 120 ore per quelli di durata 24 mesi.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo ha una durata di 12 mesi e deve prevedere una formazione pari a 20 ore. Tale formazione è relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
[…]
Lo svolgimento del rapporto di formazione e lavoro è disciplinato in base ai seguenti criteri:

Destinazione Inquadramento Ore formazione Durata CFL
InizialeFinale
A1 superA113024 mesi
AIA213024 mesi
A2A313024 mesi
B1B213024 mesi
A3A480-12018-24 mesi
B3B380-12018-24 mesi
B3B480-12018-24 mesi

In attesa dell'approvazione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in materia di età, ore di formazione, durata, retribuzione e livello di inquadramento.
La formazione sarà normalmente impartita da personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore viene avviato.
I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi di assunzione non siano pianificati diversamente, entro 3 mesi dall'accertamento di conformità.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, verranno applicate le normative previste da questo CCNL, salvo quanto diversamente concordato nel presente Accordo.
[…]
Per quanto attiene la conformità di tali progetti alla legge e alla normativa contrattuale, le Associazioni dei Panificatori territoriali si impegnano a trasmettere alle OO.SS. locali dei lavoratori i progetti di formazione e lavoro prima del loro inoltro agli uffici provinciali di collocamento dei lavoratori. Semestralmente le parti procederanno ad incontri di verifica sull'attuazione e sull'andamento dei contratti di formazione e lavoro.
Tali procedure, in attuazione del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 863/84, costituiscono condizione sufficiente per l'approvazione dei progetti.

Art. 11 - Composizione delle squadre nella panificazione
Salvo quanto disposto per i panifici industriali, le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero dei lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un 2° operaio specializzato, l'infornatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore di lavoro o un suo familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua qualifica, e, poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 12 - Disciplina dei turnisti panettieri
Per turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro o assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine.
[…]

Art. 16 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore ripartite in 6 giornate lavorative.
[…]
Per la pratica attuazione dell'orario di lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo, nei contratti integrativi saranno stabiliti i sistemi per far fruire, a ogni dipendente non addetto alle produzioni, riposi compensativi nel corso della settimana oltre al normale giorno di riposo settimanale, in base ad accordi a livello aziendale, tenute presenti le esigenze e gli orari di apertura al pubblico di quest'ultima.
Fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali sono stabilite 36 ore annue di permessi retribuiti che maturano per dodicesimi. Il godimento del monte ore di permessi sarà effettuato nel seguente modo:
- quanto a 16 ore con permessi raggruppati in giornate intere o mezze giornate;
- quanto alle restanti 20 ore con permessi che non potranno avere una durata inferiore a 1 ora.
Nel caso in cui, impedimenti tecnico-organizzativi non abbiano consentito, entro il 31 dicembre di ogni anno la fruizione di tutto o parte del secondo gruppo di 20 ore, le stesse ore non godute potranno essere trasformate in corrispondente retribuzione, oppure, potranno essere fatte godere, tenuto conto delle esigenze aziendali, con le modalità previste per la fruizione del secondo gruppo di permessi entro il 30 giugno dell'anno successivo. Questa ultima possibilità verrà comunicata entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e inserita nella verifica sulla gestione dell'orario di lavoro di cui al punto a) del comma successivo.
A livello provinciale e/o regionale, e aziendale per i panifici industriali, si procederà entro il 1° trimestre di ciascun anno a incontri di verifica tra le parti sulla gestione dell'orario di lavoro:
a) attuazione della riduzione annua (permessi retribuiti) ;
b) utilizzo dello straordinario;
c) utilizzo della figura del turnista in base all'art. 12;
d) sperimentazione di un diverso inizio della produzione nei forni;
e) flessibilità.
Nota a verbale:
Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi.
Per quanto attiene la doppia panificazione, le parti, a livello territoriale, contratteranno le modalità di utilizzo di tale prestazione lavorativa secondo le condizioni in essere e le peculiarità locali.

Art. 17 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Ai fini legali, il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 40 ore settimanali e può essere effettuato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di 2 ore al giorno.
[…]

Art. 18 - Flessibilità
In relazione alle peculiarità del settore e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 16 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Il numero delle settimane nell'anno per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 16 non potrà superare le 12 anche consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare di 2 ore giornaliere, quello ordinario e di 8 ore quello ordinario settimanale, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Nelle aree interessate a flussi turistici e o soggette a consistenti variazioni dei consumi previo confronto tra le parti, a livello aziendale, il limite delle 12 settimane potrà essere superato fino a un massimo di 15 settimane alle stesse condizioni previste per le precedenti 12.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
[…]
In caso di ricorso alla flessibilità, al lavoratore deve essere garantito il godimento dell'intera riduzione di orario prevista all'art. 16, comma 1.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare l'istituto della flessibilità, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e la RSU nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi, al fine di procedere a un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.

Art. 21 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e ogni patto contrario è nullo.
[…]

Art. 27 - Infortunio sul lavoro
[…]
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 33 - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi (aspettativa facoltativa) , dopo il periodo di cui alla lett. c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
[…]

Art. 35.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano i diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Art. 36.
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 37 - Disciplina del lavoro dei minori
L'assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi ai minori sono disciplinate dalla legge 17.10.67 n. 977, allegata al presente Contratto.

Art. 39 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro. Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito e offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di uomini e di donne.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e individuare comportamenti e percorsi.

Art. 40 - Ambiente e sicurezza sul lavoro
In applicazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 626/94 le parti si impegnano a definire entro il 30.9.95 gli obblighi demandati alla contrattazione collettiva con particolare riferimento a quelli inerenti la rappresentanza nei luoghi di lavoro e le relative agibilità.

Art. 41 - Lavoratori extracomunitari
Per i lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato, dopo il superamento del periodo di prova, l'azienda si impegna a favorire la frequenza a corsi di lingua italiana e in tal senso accorda permessi retribuiti. La misura degli stessi sarà definita al 2° livello di contrattazione.
Per i lavoratori assunti con CFL detto monte ore deve ritenersi compreso nei progetti formativi. Le parti potranno altresì concordare convenzioni (ex art. 17 della legge n. 56/87) che prevedano anche periodi di formazione preventiva e interventi degli enti locali.

Art. 48 - Diritti e doveri
Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci che regola, distribuisce e assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l'orario di lavoro e avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del proprio lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza. È vietato fumare nel luogo di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.

Art. 49 - Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300, art. 7, circa le modalità di contestazione degli addebiti e di comunicazione dei provvedimenti disciplinari, le infrazioni al presente Contratto o alle norme interne di lavoro possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di 1/3 della retribuzione giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di 2 giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso.
La multa potrà essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso e senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina e all'igiene;
d) fumi nel luogo di lavoro.
[…]
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta al lavoratore quando:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per 2 volte con multa nei mesi precedenti;
[…]
c) dia disposizioni contrarie o agisca contrariamente, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[…]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei 6 mesi precedenti;
[…]
e) insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro; furto, frode, falso o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda.

Art. 51 - Indumenti di lavoro
Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
Operai del Gruppo A):
- 2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto);
- 2 canottiere di lana;
- 1 grembiule;
- 2 copricapo.
Operai del Gruppo B):
- 2 giacche o 2 camici o 2 tute, a seconda dell'attività svolta, nonché 2 copricapo.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi.
Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione. Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in relazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.

Art. 52 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue retribuite da usufruirsi collettivamente.

Art. 57 - Secondo livello di contrattazione
Le Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa Generale al presente Contratto si danno reciprocamente atto che il 2° livello di contrattazione territoriale (regionale o provinciale) o, in alternativa aziendale, nel rispetto di quanto precisato al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
[…]
Le parti firmatarie del presente Contratto costituiranno un'apposita commissione al fine di individuare le modalità e i termini attuativi del 2° livello di contrattazione.
Norma transitoria
Le Parti, riconosciuto il carattere di novità e sperimentalità del 2° livello di contrattazione convengono di istituire un'apposita commissione nazionale per l'espletamento dei seguenti compiti:
- modalità di verifica del rispetto dei criteri guida sul livello di contrattazione;
- monitoraggio.
La suddetta Commissione, al fine di acquisire elementi di conoscenza comune utili, si avvarrà del contributo dell'Osservatorio Nazionale che dovrà far pervenire sia analisi su:
- la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali; sia analisi su:
[…]
- i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
[…]
Entro 6 mesi dalla firma della stesura definitiva del CCNL la Commissione presenterà alle parti il risultato dei propri lavori.

Protocollo aggiuntivo panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 1 - Definizione

Fatta salva e impregiudicata la sfera di applicazione di cui all'art. 1 del Contratto nazionale ed escluso comunque ogni riferimento discriminatorio riguardante l'applicazione o l'osservanza di leggi e regolamenti sulla disciplina del lavoro, degli orari e della produzione, sono da considerare panifici a indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di strutture adeguate.
Nel caso di difficoltà nell'individuazione dei panifici di cui sopra a livello territoriale, è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Contratto.

Art. 6 - Contratti di formazione e lavoro per i panifici a indirizzo produttivo industriale
Nel quadro delle iniziative di riforma legislativa del rapporto di lavoro, le parti convengono di attivare strumenti contrattuali atti a favorire l'inserimento dei giovani nel settore della panificazione.
Conseguentemente esprimono la volontà di utilizzare le disposizioni relative ai contratti di formazione e lavoro, al fine di incentivare l'assunzione di giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività, un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di una professionalità conforme alle esigenze delle aziende del settore.
A norma della legge n. 863/84 così come modificata dalla legge n. 451/94, il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità elevate è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti ai seguenti livelli della classificazione del personale: I-II e IIIA e ha una durata di 24 mesi. Detti contratti devono prevedere una formazione pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti ai seguenti livelli della classificazione del personale: IIIB - IV e V e ha una durata di 18 mesi. Per i casi in cui una maggiore complessità dei processi tecnico-produttivi, dell'organizzazione del lavoro, delle specialità prodotte lo richieda, le parti, al 2° livello di contrattazione potranno fissare la durata di questi contratti a 24 mesi. Detti contratti devono prevedere una formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa pari a 80 ore per quelli di durata di 18 mesi e pari a 120 ore per quelli di durata di 24 mesi.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo ha una durata di 12 mesi e deve prevedere una formazione pari a 20 ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
[…]
Lo svolgimento del rapporto di formazione e lavoro è disciplinato in base ai seguenti criteri:

Destinazione Inquadramento Ore formazione Durata CFL
InizialeFinale
III13024 mesi
IIIIIA13024 mesi
IIIAIIIB13024 mesi
IIIBIV80-12018-24 mesi
IVV80-12018-24 mesi
VVI80-12018-24 mesi

In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in materia di età, ore di formazione, durata, retribuzione e livello di inquadramento.
La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore viene avviato.
I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi di assunzione non siano pianificati diversamente, entro 3 mesi dall'accertamento di conformità.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, verranno applicate le normative previste da questo CCNL, salvo quanto diversamente concordato nel presente Accordo. […]
Per quanto attiene la conformità di tali progetti alla legge e alla normativa contrattuale, le Associazioni dei Panificatori territoriali si impegnano a trasmettere alle OO.SS. locali dei lavoratori i progetti di formazione e lavoro prima del loro inoltro agli uffici provinciali di collocamento dei lavoratori.
Semestralmente le parti procederanno a incontri di verifica sulla attuazione e andamento dei contratti di formazione e lavoro.
Tali procedure, in attuazione del comma 3, art. 3, legge n. 863/84, costituiscono condizione sufficiente per l'approvazione dei progetti.

Allegati
Allegato A - Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Parte prima - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 9 - Compiti e funzioni.

Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni di categoria le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nei CCNL nonché in attuazione delle politiche, confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni dell'organizzazione sindacale.