Cassazione Penale, Sez. 3, 15 novembre 2019, n. 46462 - Utilizzo di una PLE su autocarro senza DPI anticaduta. Pagamento della sanzione amministrativa e meccanismo estintivo


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 17/09/2019

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 19 dicembre 2018, ha condannato S.G., all'esito del giudizio abbreviato, alla pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di € 200,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 115 comma 1 del d.lgs n. 81 del 2008, perché quale legale rappresentante della ditta Decoredil snc di Benedetti C. e S. G, eseguiva i lavori in facciata con una piattaforma aerea su autocarro senza indossare i necessari DPI anticaduta; fatto accertato in Tolentino il 07/03/2018.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, artt. 1187 e 2963 cod. civ., art. 7 comma 1 lett. h) del d.l. n. 70 del 2011 e artt. 21 e 24 del d. lgs n. 758 del 1994.
Il Tribunale di Macerata avrebbe condannato il prevenuto ritenendo, erroneamente, che il pagamento della sanzione amministrativa, dovuta a titolo di oblazione, fosse stato eseguito decorso il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 10 maggio 2018, da cui la non operatività della causa estintiva del reato contravvenzionale, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 758 del 1994, non considerando, e così in violazione di legge, la tempestività del pagamento, eseguito lunedì 11 giugno 2018, mediante pagamento con F23, scadendo il termine di legge il sabato 9 giugno 2018, dovendo, in applicazione delle norme sopra citate, considerarsi il sabato giorno festivo e dovendo essere prorogato, il termine di scadenza del pagamento, nel primo giorno feriale successivo (lunedì).
Il legislatore avrebbe sciolto i dubbi con l'art. 7 comma 1 lett h) del d.l. n. 70 del 2011, stabilendo un principio generale secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". In ogni caso, il pagamento sarebbe comunque tempestivo se decorrente dall'11 maggio 2018, data di consegna all'imputato della CAN e di perfezionamento della notificazione.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in applicazione dell'art. 24 del d.P.R. n. 758 del 1994.
 

 

Diritto

 


4. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va, pertanto, respinto.
Giova ricordare che il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, disciplinato dal d.P.R. n. 758 del 1994, ha previsto una articolata disciplina negli artt. 20 e ss. 
Secondo quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (intitolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"), nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
Secondo, poi, quanto stabilito dall'art. 21, rubricato "verifica dell'adempimento", del d.lgs. n. 758 del 1994, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).
Ai sensi del successivo art. 23, rubricato "sospensione del procedimento penale", il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'Iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
Infine, ai sensi dell'art. 24, rubricato "estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l'archiviazione della notitia criminis.
5. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Sollano, Rv. 267105 - 01) e la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria (Sez. 3, n. 45228 del 03/07/2014, P.M. in proc. Chinello, Rv. 260745 - 01; Sez. 3, n. 7773 del 05/12/2013, Bongiovanni, R.v. 258852 - 01), a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità (Sez. 3, n. 12294 del 09/02/2005, P.G. in proc. Maratea, Rv. 231065 - 01).
6. Il ricorrente argomenta la tempestività del pagamento della sanzione amministrativa, dovuta a titolo di oblazione, con conseguente effetto estintivo della contravvenzione, perché avvenuta nel termine di trenta giorni, ovvero il trentesimo giorno, lunedì 11 giugno 2018, scadendo il termine, di trenta giorni, di sabato, 9 giugno 2018, equiparato a giorno festivo con conseguente spostamento del termine al primo giorno successivo utile, ossia il lunedì 11 giugno 2018.
A sostegno della prospettazione difensiva richiama il contenuto di alcune norme di settore sopra indicate (art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, arti. 1187 e 2963 cod. civ., art. 7 comma 1 lett. h) del d.l. n. 70 del 2011) ed il principio enunciato dalla giurisprudenza tributaria di Questa Corte secondo cui l'art. 1187 cod. civ. - il quale, richiamando l'art. 2963 cod. civ., che prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo, - costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie (nella specie, agli adempimenti previsti dall'art. 7 d.P.R. n. 602 del 1973 per i versamenti delle ritenute fiscali sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattoria), pur in mancanza di un esplicito richiamo o di un'espressa disposizione analoga nelle singole leggi d'imposte (principio affermato in relazione ad ipotesi antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 330 del 1994, conv. nella legge n. 473 del 1994, il quale ha stabilito che "il pagamento di ritenute alla fonte, d'imposte, tasse contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di Sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo") (Sez. 1, n. 11391 del 02/11/1995, Rv. 494497 - 01). 
L'applicazione del principio generale di adempimento delle obbligazioni, che prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo, sarebbe applicabile anche all'adempimento della sanzione amministrativa dovuta a titolo di oblazione ai sensi del d.P.R. n. 758 del 1994.
7. La tesi difensiva non è condivisibile per una pluralità di ragioni.
Va, in primo luogo, rilevato che la disciplina del d.P.R. 758 del 1994 non detta alcuna disciplina al riguardo e non contiene alcun riferimento a quale disciplina dei termini sia applicabile e non paiono, al Collegio, estendibili le diverse discipline di settore richiamate dal ricorrente.
Trattasi, all'evidenza, di norme dettate per lo specifico settore che intendono regolare (l'art. 25 riguarda le operazioni da eseguirsi presso le Aziende e gli Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e l'Istituto di emissione; l'art.7 comma 1 lett. h) del d.l. n. 70 del 2011 riguarda gli adempimenti, anche telematici previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria). Proprio perché è una disciplina dettata nelle specifiche materie (la prima discende dalla circostanza che gli istituti bancari sono chiusi nel giorno di sabato), non è suscettibile di applicazione estensiva a settori diversi dell'ordinamento giuridico, né tantomeno può trovare applicazione nell'ambito della procedura di oblazione prevista dalla d.P.R. n. 758 del 1994., in assenza di richiamo nella disciplina di cui ci si occupa.
Ma ciò che appare dirimente, a parere del Collegio, è la stessa previsione del meccanismo estintivo previsto dal d.P.R. n. 758 del 1994, come disciplinato dagli artt. 21 e ss. e dall'art. 24 del citato d.P.R., che prevede, appunto, una causa estintiva del reato contravvenzionale, ha dare riposta negativa.
La causa estintiva di cui all'art. 24 cit. si verifica allorché il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni e corrisposto la somma di denaro dovuta a titolo di oblazione amministrativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento consolidato, che tutto il procedimento di estinzione è improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà, e che la mancata previsione (della perentorietà) discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell'azione penale, nel senso che questa non viene esercitata solo se si sia perfezionata, in tutti i suoi estremi, la procedura di estinzione.
A tale conclusione conducono, del resto, anche le considerazioni del carattere eccezionale della trasformazione di un illecito da penale in amministrativo e della complessiva ratio della fattispecie estintiva che, oltre che fondata sull'esigenza del sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, ha anche chiari intenti deflativi.
Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 21 cit. (adempimento delle prescrizioni e pagamento della sanzione amministrativa), lo Stato rinuncia a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato, con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa, e la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, appunto per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e previo accertamento dei presupposti.
Dunque, la causa estintiva, che deriva a seguito di adempimento della procedura di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, va accertata e dichiarata in sede giudiziaria con l'applicazione della disciplina processuale penale anche per quanto riguarda quella dei termini processuali.
Il pagamento della sanzione che direttamente rileva, se effettuata nei termini perentori, quale fatto che produce l'effetto estintivo della contravvenzione, deve essere verificato dal giudice, al pari dell'adempimento delle prescrizioni, al fine della produzione di un effetto giuridico, appunto la declaratoria di estinzione.
Ed allora, la verifica della tempestività va valutata alla stregua della disciplina dei termini di cui all'art 172 comma 2 cod.proc.pen., che è applicabile anche ai termini perentori (Sez. 6, n. 1748 del 19/04/1994, Rv. 199059 - 01), secondo cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo.
Va, infine, ricordato che, con una recente pronuncia la Corte di cassazione ha chiarito che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 - 01).
8. Quanto al caso concreto, rilevato, per inciso, che il pagamento nel giorno di sabato può essere effettuato mediante delega agli uffici postali notoriamente aperti nella giornata di sabato, la notifica del verbale di verifica di ottemperanza e modalità di pagamento si era perfezionata il 10 maggio 2018, data di spedizione della CAN in presenza di notificazione a famigliare convivente (Cass. civ. Sez. 2, n. 19730 del 03/10/2016, Rv. 641721 - 01 che ha chiarito che non si perfeziona la notificazione nel momento del ricevimento dell'avviso CAN), e il trentesimo giorno scadeva il 9 giugno 2018, sabato, il pagamento, effettuato lunedì 11 giugno 2018, è avvenuto oltre il termine perentorio di scadenza. L'effetto estintivo non si era verificato per mancanza dei presupposti, avendo il contravventore adempiuto alle prescrizioni, ma non effettuato il pagamento della somma di denaro dovuta a titolo di oblazione amministrativa nel termine di giorni 30. Correttamente il Tribunale ha escluso l'effetto estintivo ed ha condannato l'imputato per la contravvenzione in questione.
9. Deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui al termine perentorio di cui all'art. 21 comma 2 del d.P.R. n. 758 del 1994, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 172 comma 2 cod.proc.pen., comportando il differimento della scadenza al giorno successivo solo quando detto termine cada di giorno festivo, giorno festivo nel quale non è ricompreso il sabato.
10. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/09/2019