Tipologia: CCNL
Data firma: 10 febbraio 1999
Validità: 01.02.1999 - 31.05.2003
Parti: Assitol e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Olii e margarine, industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Capitolo I - Relazioni industriali
Art. 1 - Osservatorio nazionale.
• Sezione ambiente e sicurezza
Art. 2 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità.
Art. 3 - Sistema di informazione e di esame congiunto.
• Stabilimenti con oltre 40 dipendenti
• Stabilimenti con un numero di addetti compreso tra 16 e 40
Art. 4 - Appalti e decentramento produttivo.
Art. 5 - Previdenza integrativa.
Art. 6 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e disabili.
Art. 7 - Contratti a termine.
Art. 8 - Lavoro temporaneo.
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione - Precedenze - Documenti.
• Quota di riserva
Art. 10 - Periodo di prova.
Art. 11 - Disciplina dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro.
• Nota a verbale.
• Dichiarazione a verbale.
• Contratti di formazione e lavoro
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 12 - Classificazione del personale.
• "Norme contenute nell'art. 5 del CCNL 10.4.70 per la classificazione degli appartenenti alle qualifiche speciali
Art. 13 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
Art. 14 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
• Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Art. 15 - Formazione professionale.
Capitolo IV - Orario di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro.
• Chiarimento a verbale.
• Dichiarazioni delle parti stipulanti
• Dichiarazione delle parti in materia di orario di lavoro
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
Art. 18 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Art. 19 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro.
Art. 20 - Ferie.
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 21 - Elementi della retribuzione.
Art. 22 - Minimi contrattuali.
• Minimi tabellari
• Norma transitoria.
Art. 23 - Indennità di contingenza.
Art. 24 - Scatti di anzianità.
Art. 25 - Disciplina della contrattazione aziendale.
• Premio di produzione minimo in vigore dal 1 gennaio 1996
Art. 26 - Lavoro a cottimo.
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
Art. 27 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 28 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 29 - Tredicesima mensilità.
Art. 30 - Trattamento economico per la Pasqua.
Art. 31 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 32 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali.
Art. 33 - Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 12.
• Indennità per disagiata sede
• Indennità di cassa
Art. 34 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 35 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 36 - Trasferta.
Art. 37 - Trasferimento.
Art. 38 - Passaggi di qualifica.
Capitolo VI -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 39 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 40 - Interruzione del lavoro.
Art. 41 - Recuperi.
Art. 42 - Sospensione del lavoro.
Art. 43 - Occupazione e orario di lavoro.
Art. 44 - Permessi di entrata nell'azienda.
Art. 45 - Permessi.
• Permessi non retribuiti
• Permessi parzialmente retribuiti
Art. 46 - Aspettativa.
Art. 47 - Assenze.
Art. 48 - Congedo matrimoniale.
Art. 49 - Servizio di leva e servizio nella cooperazione internazionale - Volontariato.
• 1) Servizio di leva
• 2) Cooperazione internazionale
• 3) Volontariato
Art. 50 - Malattia e infortunio non sul lavoro - Infortunio sul lavoro.
• 1) Conservazione del posto
• 2) Trattamento economico
• 3) Malattie e ferie
• Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio non sul lavoro
• Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
  o A) Patologie di particolare gravità
o B) Stati di tossicodipendenza
Art. 51 - Visite mediche di controllo.
Art. 52 - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 53 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi.
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 54 - Ambiente di lavoro.
• Norme transitorie.
• Nota
• Nota a verbale.
Art. 55 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Capitolo IX -Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 56 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati.
Art. 57 - Norme particolari riguardanti gli operatori di vendita.
Art. 58 - Diritto allo studio.
Art. 59 - Abiti da lavoro.
Art. 60 - Reclami o controversie.
• 1) Controversie individuali e plurime
• 2) Controversie per i provvedimenti disciplinari
• 3) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Art. 61 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti.
Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 62 - Rapporti in azienda.
Art. 63 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 64 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 65 - Regolamento aziendale e norme speciali.
Art. 66 - Disciplina aziendale.
• Tutela della dignità della persona
Art. 67 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 68 - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 69 - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 70 - Visite d'inventario e visite personali di controllo.
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 72 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 73 - Previdenza.
Art. 74 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 75 - Indennità in caso di morte.
Art. 76 - Cessione, trasformazione e trasferimento di azienda.
Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 77 - Rappresentanza sindacale unitaria.
• 1) Costituzione della RSU
• 2) Composizione della RSU
• 3) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
• 4) Numero dei componenti la RSU
• 5) Durata e sostituzione nell'incarico
• 6) Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
• 7) Procedure per le elezioni
• 8)Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
• 9) (Rappresentanti operatori di vendita)
• 10) (Voto operatori di vendita)
• 1a dichiarazione a verbale.
• 2a dichiarazione a verbale.
• Dichiarazione congiunta.
Art. 78 - Assemblea.
Art. 79 - Permessi sindacali - Assenza e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive.
Art. 80 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.
Art. 81 - Affissione.
Art. 82 - Diritti sindacali degli operatori di vendita.
• 1) Assemblea.

• 2) Permessi per cariche sindacali.
• 3) Affissioni.
Art. 83 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 84 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 85 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione.
Art. 86 - Condizioni di miglior favore.
Art. 87 - Piccole aziende e attività stagionali.
Art. 88 - Decorrenza e durata.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Leggi allegate
Legge 20.5.70 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (GU 27.5.70 n. 131);
Legge 11.5.90 n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali;
Legge 29.5.82 n. 297 - Disciplina del TFR e norme in materia pensionistica;
Legge 9.12.77 n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
Legge 11.11.83 n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della Pubblica amministrazione;
DPR 26.3.80 n. 327 - regolamento di esecuzione della legge 30.4.62 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Legge 9.1.63 n. 7 - Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio;
Legge 30.12.71 n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri;
Legge 10.4.91 n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Legge 13.5.85 n. 190 - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi;
Legge 5.2.92 n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria olearia e margariniera 1 febbraio 1999 - 31 maggio 2003

Addì, 10 febbraio 1999 in Roma Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol) […] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […]. Fat-Cisl […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […]

Capitolo I - Relazioni industriali
Art. 1 - Osservatorio nazionale.

Assitol e le OO.SS. firmatarie del CCNL confermano l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali (anche in relazione a quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 23.7.93) che favorisca un confronto sistematico sui principali problemi di settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si è determinata con l'unificazione dei mercati europei.
Nell'ottica indicata, Assitol e le OO.SS. nazionali suddette, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori costituiscono un Osservatorio nazionale a carattere permanente finalizzato all'informazione e alla documentazione delle tendenze più significative e utili alle parti riguardanti il settore.
L'Osservatorio nasce con la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore medesimo e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi, anche attraverso i necessari processi di riorganizzazione e ristrutturazione.
Emergendo dalle analisi indirizzi convergenti, questi saranno portati a conoscenza delle parti nelle diverse articolazioni per l'orientamento dei rispettivi comportamenti nonché essere presi come base per interventi comuni anche presso le competenti Autorità.
In particolare, saranno oggetto d'esame, eventualmente articolato per ciascun sottosettore:
[…]
- l'andamento dell'occupazione del settore con particolare riferimento agli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
[…]
- l'andamento dell'occupazione giovanile del settore e in particolare nel Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale 18.12.88 sui contratti di formazione e lavoro (CFL);
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77 e 125/91 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
[…]
- la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
[…]
- l'andamento della contrattazione aziendale effettuata nel settore in coerenza con le indicazioni innovative del Protocollo 23.7.93, al fine di fornire alle parti elementi adeguati di analisi dei suoi effetti;
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
[…]
- gli interventi in tema di formazione professionale con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti;
- il grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione part-time e a termine;
- le problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e dei lavoratori portatori di handicap.
In sede di Osservatorio saranno altresì oggetto d'esame le problematiche che, con riferimento alle diverse realtà territoriali, rivestono particolare importanza:
a) con riferimento alle aree regionali e alle aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale, saranno oggetto d'esame:
[…]
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
[…]
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione all'utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali.
b) Con riferimento alle aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende, saranno oggetto d'esame:
[…]
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso, per classi d'età e per tipologia di rapporto di lavoro;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo interconfederale 18.12.88 sui CFL.
Le informazioni derivanti da tale esame saranno in ogni caso trasmesse alle articolazioni delle parti esistenti in sede territoriale.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture imprenditoriali territoriali e con i sindacati dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra stabilito le parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.

Sezione ambiente e sicurezza
È costituita, nell'ambito dell'Osservatorio, un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza formata da delegazioni delle parti.
La sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni generali.
A fronte di rilevanti problematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza verranno promossi collegamenti tra la sezione dell'Osservatorio e le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali territoriali, che garantiscano il reciproco coinvolgimento.
La Sezione si riunirà normalmente 4 volte nell'anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
La Sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge;
d) predisporre nell'ambito di vigenza del contratto linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire ed orientare l'assunzione di iniziative aziendali in materia;
e) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
f) esaminare le problematiche poste dal recepimento in legge delle direttive comunitarie.
Le parti, ferme restando le tematiche sopra indicate convengono sulla possibilità di ampliare il campo d'intervento dell'Osservatorio qualora congiuntamente ne ravvisassero l'opportunità.

Art. 2 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità.
1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di un'opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, a far data dal 31.12.95, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati da Assitol e 6 designati dalle Segreterie nazionali di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge;
[…]
e) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
g) verificare, con riferimento alla legge 10.4.91 n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
A livello aziendale anche sulla base delle rilevazioni obbligatorie di cui all'art. 9 della legge n. 125/91 le indicazioni fornite dal Comitato paritetico nazionale saranno di volta in volta oggetto d'esame tra le Direzioni aziendali e le RSU.
* * * * *
Le Commissioni di cui al precedente punto 1) si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale e di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 3 - Sistema di informazione e di esame congiunto.
I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, a Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, con l'assistenza della competente organizzazione nazionale di categoria e delle competenti organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi d'investimento, i programmi d'investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali con loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche all'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentrazione produttiva che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti globali per la ricerca;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai CFL e all'apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei CFL;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.4.91 n. 125;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 del C.P.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento del gruppo industriale.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.

Stabilimenti con oltre 40 dipendenti
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 40 dipendenti, le associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza di Fat-Flai-Uila assistite dalla RSU:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi d'investimento, i programmi d'investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche e organizzative e i nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, i problemi energetici quando abbiano riflesso sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonché il numero degli addetti per sesso e fasce d'età;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai CFL e all'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei CFL;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.4.91 n. 125;
- gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 del C.P.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento dell'azienda.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.

Stabilimenti con un numero di addetti compreso tra 16 e 40
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 40 verranno fornite annualmente per iscritto a Fat-Flai-Uila e alle RSU tramite l'associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti e alla distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età, al numero dei contratti part-time e a termine.
Il conteggio dei dipendenti ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'ultimo comma del presente articolo viene effettuato in base agli stessi criteri di cui all'art. 77 in materia di RSU.

Art. 4 - Appalti e decentramento produttivo.
Per le attività di produzione e per quelle di manutenzione ordinaria, svolte in azienda, le aziende significative concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente e prioritariamente con l'impiego di personale dipendente dalle aziende stesse e gli eventuali percorsi formativi per i lavoratori interessati.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro anche in impianti diversi nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi d'intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti d'appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi e le aziende significative, nell'ambito degli incontri di cui all'art. 3, forniranno alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva;
ciò per consentire alle OO.SS. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle OO.SS. in occasione degli incontri di cui all'art. 3, del predetto sistema d'informazione.
I gruppi industriali e le aziende significative forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

Art. 6 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e disabili.
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta le RSU o il Comitato esecutivo delle stesse degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità d'inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell'inserimento dei disabili aventi diritto al collocamento obbligatorio e in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del Comitato esecutivo della stessa.
A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dar attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Ai lavoratori disabili si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104 del 5.2.92.
Le aziende che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con gravi handicap motori porteranno a conoscenza delle RSU e valuteranno congiuntamente ad esse i programmi di riduzione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 24, legge n. 104/92 e gli orientamenti per l'inserimento mirato anche in rapporto alle indicazioni generali emergenti in sede di osservatorio.

Art. 7 - Contratti a termine.
[…]
Le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU la necessità di assunzioni di lavoratori con contratto a termine secondo le ipotesi di cui al presente accordo.
Le assunzioni potranno essere effettuate dopo gli adempimenti cui al comma precedente e comunque trascorsi 15 giorni dall'avvio degli stessi.
Le parti nell'ambito degli accordi previsti dal capitolo parte I del vigente CCNL, verificheranno lo stato d'applicazione della presente normativa e degli effetti conseguenti al fine di assumere eventuali ulteriori iniziative che ritenessero opportune per la realizzazione degli obiettivi indicati.
[…]

Art. 8 - Lavoro temporaneo.
[…]
E) L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Disciplina dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro.

Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
[…]

Nota a verbale.
[…]
Durante il periodo d'apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano idonee al conseguimento della qualifica.

Dichiarazione a verbale.
Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull'apprendistato previste dalla legge 24.6.97 n. 196, convengono di istituire una specifica Commissione che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all'esterno e all'interno delle imprese, secondo le disposizioni vigenti in materia.
La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro 6 mesi alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all'area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare e il profilo professionale da conseguire, fermo restando che il titolo di studio o l'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere riducono il periodo di formazione - di cui all'art. 16, legge n. 196/97 citata - di 1/3.

Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 14 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.

Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
1. Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico- economica passa anche attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove formule organizzative consistenti in una diversa distribuzione delle mansioni.
• Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di formazione.
• Per l'attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le RSU.
Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi. Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.
• Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia profili esistenti.
• L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione dopo un esame dei risultati con le RSU assistito dai componenti del gruppo interessato alla sperimentazione.
• Al fine di migliorare gli attuali modelli organizzativi, potranno essere individuate nuove figure professionali i cui contenuti saranno allargati in un ambito di polivalenza e polifunzionalità volte ad un recupero della produttività e ad un accrescimento professionale delle risorse umane nell'ambito delle mansioni diverse.
• Le parti dichiarano altresì che l'inserimento nell'organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell'efficienza. Le aziende condividono l'opportunità di ricercare nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionali femminili anche attraverso la promozione di azioni positive.
[…]

Art. 15 - Formazione professionale.
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;
[…]
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi d'assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti dall'art. 3 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire le proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Le parti, inoltre, esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore oleario e margariniero e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale nonché la possibilità di utilizzare delle risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.

Capitolo IV - Orario di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro.

Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d'orario previste al successivo art. 19.
• La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non discontinui è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in 5 giorni.
• La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
A) In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
B) […]
b) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze connesse alla stagionalità dei prodotti con particolare riferimento al ricevimento, trattamento e stoccaggio degli stessi e alle operazioni connesse al ricevimento e/o spedizioni dei prodotti via mare, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze di lavoro.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per il lavoro straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati consuntivi concernenti le prestazioni straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto b).
• Entro la fine del 1° trimestre di ciascun anno le Direzioni aziendali verificheranno con le rispettive RSU la distribuzione dell'orario annuo con l'indicazione di massima dei periodi di effettivo godimento delle ferie, delle ex festività e delle altre riduzioni d'orario.
• Le aziende verificheranno altresì con le RSU gli eventuali scostamenti rispetto al calendario originario e le ragioni che li hanno determinati.
C)Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare il mantenimento del regime d'orario in atto alla data della stipula del vigente CCNL o l'adozione di orari normali di lavoro diversi.
In tal caso fermo restando il godimento dei riposi aggiuntivi le aziende contratteranno con le RSU la programmazione dell'utilizzo della riduzione d'orario di cui all'art. 19.
Le parti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, convengono che la distribuzione dell'orario contrattuale pari a 40 ore settimanali può essere realizzata come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di 1 anno.
A tal fine le aziende potranno definire un calendario di lavoro e attuare, previa contrattazione con le RSU delle modalità attuative, programmi con settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario di lavoro normale in atto nell'azienda e settimane con prestazioni lavorative inferiori a detto orario, ferme restando le vigenti normative di legge in materia d'orario di lavoro.
Gli scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSU e le relative motivazioni saranno con queste ultime esaminate.
La modulazione dell'orario attraverso regimi pluriperiodali è intesa a correlare le esigenze di produttività e di competitività delle imprese con quelle dei lavoratori anche per un più equilibrato rapporto fra tempo lavorato e tempo disponibile.
D)L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali sarà pari a 234,5 giornate lavorative annue dall'1.1.91 e a 233,5 giornate lavorative a decorrere dall'1.1.92.
[…]
A livello aziendale potranno essere realizzate previo confronto sindacale schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di 3 settimane 'pro capite' di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
E) […]
• I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
• Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare straordinario.
[…]
I)Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto B, lett. c) nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.

Chiarimento a verbale.
[…]
4. La prestazione lavorativa dell'Operatore di vendita, si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
• La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
[…]

Art. 18 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Come previsto dalla relativa legge il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
• Nei casi in cui disposizioni di legge permettendo il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 25 - Disciplina della contrattazione aziendale.

La contrattazione aziendale dovrà svolgersi secondo i criteri di cui ai Protocolli 31.7.92 e 23.7.93. […]
La contrattazione aziendale dovrà avere le sottoriportate caratteristiche.
• Soggetti negoziali di parte sindacale per tale livello saranno le RSU come disciplinate dall'Accordo 7.6.94 e, secondo le indicazioni fornite dall'intesa interconfederale le strutture delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
• La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal CCNL o in altri livelli di negoziazione e viene pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL. La contrattazione di 2° livello avviene esclusivamente a livello aziendale.
[…]

Art. 26 - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
• Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 4 dell'art. 11 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
• Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4. L'azienda, tramite la propria associazione sindacale nazionale o territoriale comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
• Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi ai coefficienti di maggiorazione (causale e valore, minimo e massimo) ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
• Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5. In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire a richiesta un esame congiunto tra la O.S. che rappresenta l'azienda e i competenti sindacati dei lavoratori.
6. La modifica di taluni dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4) purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7. Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8. I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro per iscritto o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
21. Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme e in particolare quelle relative:
[…]
c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate delle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13);
[…] sarà la procedura prevista all'art. 56.

Art. 32 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali.
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, e fermo restando quanto previsto dall'art. 16, lett. D, le maggiorazioni di cui al punto 5) dell'art. 17 saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, del trattamento di malattia e infortunio sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
[…]

Capitolo VI -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 39 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.

a) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia le clausole del presente contratto (normative ed economiche) s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente però alle particolari disposizioni in esse contemplate. Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4) dell'art. 12 sono inquadrati nei sottoelencati livelli:
Livello 9
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono analogo grado di specializzazione.
Livello 10
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne e diurne ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono un analogo grado di qualificazione nonché quelli inquadrati nella cat. E in base al CCNL 17.4.76.
b) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentano la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
• In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi fermo restando quanto disposto dall'art. 16 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 41 - Recuperi.

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 50 - Malattia e infortunio non sul lavoro - Infortunio sul lavoro.
[…]
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
La conservazione del posto per gli operai assunti con contratto a tempo indeterminato è limitata al periodo di 4 mesi, e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto.

Art. 52 - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui alla legge 30.12.71 n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 25.11.76 n. 1026.
[…]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 54 - Ambiente di lavoro.

Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri d'applicazione indicati nelle tabelle stesse. Nel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
• Ai fini dei controlli e delle indicazioni promozionali di competenza delle RSU ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/70 e della legge n. 833/78 vengono attribuiti alla RSU i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lett. B) dell'art. 58;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, legge n. 833/78 ai servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
• L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la RSU.
• I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
• La RSU di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi membri quelli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 1 a 3 fino a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 oltre i 200.
• I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla Direzione aziendale.
• Per l'eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
• Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con i membri della RSU come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e se del caso, lavoratori dipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle problematiche in discussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la Commissione ambiente.
• Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
• Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda valuterà la possibilità di utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
• Le aziende porteranno a conoscenza della RSU anche per il tramite della Commissione ambiente - i seguenti elementi:
a) programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, nonché sulle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi d'allarme e i mezzi d'intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso d'incidente rilevante;
e) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
f) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
• Sugli elementi come sopra indicati la RSU o per essa la Commissione ambiente potrà fornire il suo contributo di proposte.
• Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua.
• A livello regionale e di area integrata, le associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri formativi annuali forniranno alle OO.SS. locali le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
• In caso di affidamento a terzi di attività di ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale, cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate.
• Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro alla RSU gli obiettivi in termini di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
• Eventuali sostanziali modifiche degli obiettivi formeranno altresì oggetto d'esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'azienda.
• Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto d'esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU.

Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
c)il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica con vincolo di segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
• Inoltre, nell'ambito degli incontri settoriali previsti dalla 1ª parte del capitolo I le parti:
- affronteranno le tematiche riguardanti l'emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione a indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee d'indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi. Inoltre, analoghe linee d'indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle autorità locali (regioni, province, ecc.).
• Nell'ambito dei delegati della Commissione ambiente verranno individuati secondo le modalità di cui all'Accordo interconfederale 22.6.95 quelli cui sono attribuite le funzioni di rappresentante della sicurezza di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626 restando inteso che, ai fini delle accennate funzioni, verrà nominato un rappresentante anche nelle aziende fino a 50 dipendenti.
• Ai fini della formazione dei Rappresentanti alla Sicurezza (RLS) di cui al punto 3 dell'accordo potranno essere utilizzate le 150 ore previste dalla presente norma per la formazione dei componenti la Commissione ambiente. In caso di indisponibilità del citato pacchetto di ore saranno comunque garantite 32 ore di formazione previste dal citato accordo.
• Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del RLS e ai relativi permessi si fa integrale rinvio alle disposizioni del citato accordo che fa parte integrante del presente contratto.

Norme transitorie.
• Le disposizioni del CCNL 27.5.67, riportate in nota, riguardanti "le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose" resteranno in vigore fino a quanto non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo.
• Per i lavoratori che al momento dell'abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del CCNL 27.5.67, sottoriportate, l'ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno 'ad personam' non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.

Nota
"Norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose (dal CCNL 27.5.67)".
• Articolo 11 - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare e ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che gli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria olearia, dei grassi, margarina, saponi, prodotti della detergenza, affini e degli oli di semi e agli impiegati e agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravità ambientale di lavoro.

• Articolo 12 - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità e di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
• Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell'indennità.
• Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
• Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto a partire dall'1.1.80 e per tutta la vigenza del CCNL sono le seguenti:
1° gruppo: orarie £. 270
2° gruppo: orarie 160
3° gruppo: orarie 115


• Articolo 13 - Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione all'esistenza nelle aziende rappresentate dall'associazione industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che rientrano nel 1° gruppo le lavorazioni svolte da:
- personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio;
- conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista).
• Rientrano nel 2° gruppo le lavorazioni svolte da: - preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti;
- addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoriuscita di gas all'esterno;
- addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione;
- addetti ai filtri presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva;
- conduttore di impianti di raffinazione che, per il normale esercizio delle mansioni loro affidate e in relazione alle particolari condizioni dell'impianto, siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°;
- addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattonieri) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente all'aperto.


• Articolo 14 - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

• Articolo 15 - Le indennità di cui all'art. 12 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate e opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 20.
• Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

• Articolo 16 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo mediante accordi fra le parti allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.

• Articolo 17 - L'indennità di cui all'art. 12 deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all'indennità purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
• Per i lavoratori in genere che pur non essendo strettamente legati al processo produttivo operano saltuariamente negli ambienti considerati sarà determinata di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.


• Articolo 18 - L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti. In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

• Articolo 19 - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, o le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni delle presenti norme effettuando se del caso il relativo conguaglio.
• Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.


• Articolo 20 - In relazione ai precedenti articoli è stabilito quanto segue:
a) Ferie - per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno 3 mesi alle lavorazioni di cui all'art. 12, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno 1 settimana.
c) Gratifica natalizia o 13a mensilità - Agli effetti di tali istituti, l'indennità competente a norma dell'art. 12 sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
• Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sull'indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente o a periodi più lunghi o a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno 3 mesi dell'indennità del 1° gruppo di cui all'art. 12 i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il 1° gruppo durante le prime 4 settimane di permanenza nella nuova destinazione.
• Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 17 (operai operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali s'intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.


Nota a verbale.
Le tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's di cui al comma 1 sono quelle pubblicate nel "Giornale degli igienisti industriali" - volume 18 - n. 1 gennaio-marzo 1990 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Art. 55 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
• Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.

L'azienda inoltre:
1. può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 54, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2. è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda e sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3. deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto;
4. ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo per 4 ore continuative del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
5. dovrà attivarsi affinché le imprese turniste forniscano ai rispettivi lavoratori che siano presenti nello stabilimento dell'azienda stessa comunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
• I datori di lavoro delle imprese dovranno in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
• Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
• L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
• Ove motivi d'igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
• Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
• I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.

Capitolo IX -Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 59 - Abiti da lavoro.

A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 12, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
• L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
• Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
• A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, etc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, etc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, etc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
• Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
• Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
• Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta avvalendosi della dotazione a disposizione del reparto.
• Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
• Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, etc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
• Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
• Per quanto si riferisce al presenta articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
• Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 12 o a quelli di cui al gruppo 3) dell'art. 12 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, etc.).

Art. 60 - Reclami o controversie.
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino a completo esaurimento di esse il ricorso alle Autorità giudiziarie o a forme di azione sindacale.
[…]

1) Controversie individuali e plurime
• Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto.
Quest'ultimo, entro 1 settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l'accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
• In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite il Consiglio dei delegati dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
• Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o, comunque, coinvolgano un interesse collettivo, la predetta rappresentanza può assumere l'iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta.
• Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e il Consiglio dei delegati, il lavoratore interessato, o la predetta rappresentanza in caso di controversia plurima può sottoporre il suo reclamo all'esame di una o più OO.SS. firmatarie del presente contratto, territorialmente competenti.
• Questa potrà richiedere entro 10 giorni dal mancato accordo, all'organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
• In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all'esame delle organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro 10 giorni successivi.

3) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
• Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto, saranno deferite per la loro definizione all'esame della Commissione paritetica prevista dalla norma sulle relazioni industriali, la quale dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso. Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
• La decisione della Commissione costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
• Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'Accordo interconfederale 22.1.83, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio dei delegati. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla parte 1 del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale.
Eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione delle clausole contrattuali che dovessero sorgere a livello aziendale saranno, comunque, sottoposte per la soluzione, a livello nazionale, all'esame di tutte le parti stipulanti il CCNL.

Art. 61 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano, altresì, di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 64 - Consegna e conservazione utensili e materiali.

L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
• Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna
[…]
• È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui affidato.
• D'altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
[…]
• Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto.
• Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 65 - Regolamento aziendale e norme speciali.
Oltre che al presente CCNL il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell'azienda dovranno essere esaminati dalla RSU o dal Comitato esecutivo della stessa di cui all'art. 77.
[…]

Art. 66 - Disciplina aziendale.
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire e a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Tutela della dignità della persona
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 68 - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente, l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di 1a mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di 1a mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà anche allontanato;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o all'abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Art. 69 - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quanto tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 77 - Rappresentanza sindacale unitaria.

La RSU, o il Comitato esecutivo della stessa, è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale.
La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil il 20.12.93. (Sulla base di quanto disposto sulla materia dall'Accordo di settore) 7.6.94.

4) Numero dei componenti la RSU
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio dei delegati di cui al CCNL 24.7.90 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo 13.1.94.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

1a dichiarazione a verbale.
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93 e dell'Accordo di settore 7.6.94.

Art. 78 - Assemblea.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa.
[…]

Art. 81 - Affissione.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto e alla RSU, di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
• Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 82 - Diritti sindacali degli operatori di vendita.
1) Assemblea.

Nelle unità produttive con più di 15 operatori di vendita, l'Assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
• Qualora gli operatori di vendita dipendano dalla sede centrale e abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi del presente articolo, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le Assemblee di cui all'art. 20 della legge n. 300/70 potranno svolgersi in 2 giorni nel corso dell'anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

3) Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSU e ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSU.
• Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 87 - Piccole aziende e attività stagionali.

Per le piccole aziende industriali che occupano fino a 20 operai nonché per gli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai si conviene che le competenti OO.SS. provinciali determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
• Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sarà deferito alle OO.SS. nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni concorderanno i temperamenti sopraddetti.