Categoria: 1996
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Tipologia: Accordo CIA
Data firma: 10 dicembre 1996
Validità: 10.12.1996 - 30.04.1999
Parti: Superal T e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Superal
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
1) Relazioni sindacali
Art. 1 - Sistemi di relazioni sindacali
Art. 2 - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 - Relazioni sindacali livello decentrato
Art. 4 - Ambiente e sicurezza
Art. 5 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 6 - Relazioni con il gruppo

  Art. 7 - Turni di lavoro
Art. 8 - O.d.L. Organici (forme di impiego) ritmi e carichi di lavoro orario di lavoro - Turni di lavoro e turni dl ad orario continuato - Contrattazione e gestione della flessibilità
Art. 9 - Salario
Art. 10 - Varie
Art. 11 - Decorrenza e durata
Allegato

Verbale di accordo

Il giorno 10 dicembre 1996, in Prato, si sono incontrate le seguenti parti: la Superal T srl […], le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl ed Uiltucs-Uil […], essendo presenti i Segretari Territoriali delle predette Organizzazioni, nonchè il Coordinamento Nazionale dei Delegati Superal al fine di stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale Nazionale Superal.

Premesso
che in data 18/05/95 le OO.SS. rimettevano alla Superal T srl la piattaforma rivendicativa per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale;
che i punti richiesti e specificati nella "Piattaforma" rientrano sia nel quadro di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo Italiano di cui al "Protocollo 23/07/93" che di quanto in materia di 20 livello di contrattazione è previsto dal CCNL "Terziario della Distribuzione e dei Servizi" del 04/11/1994;
• che quanto sopra e in coerenza anche con ciò che è definito al punto 17 della "Carta Comunitaria" richiamata nella proposta di Direttiva del Consiglio Europeo presentata dalla commissione ai sensi dell'art. 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 20/09/91; che con quanto contenuto nella direttiva UE adottata dal Consiglio dei Ministri il 22/09/1994 relativa ai CAE;
che l'attivazione di quanto sopra fa assumere alle "Relazioni Sindacali" valore e riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a consolidare e migliorare quanto in materia è già previsto dai precedenti accordi Superal T, e a consentire il confronto, ai vari livelli e attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di riorganizzazione aziendale, di decentramento e di sviluppo delle società alimentari operanti in Italia e facenti parte del "Gruppo Tengelmann"
che al riguardo la Superal T srl pur riconfermando il suo obiettivo primario teso a consolidare ed estendere la propria presenza sul mercato, sarà comunque in questa fase impegnata a supportare sia il canale discount (Plus) che il settore non food dove in alcune filiali saranno avviate sperimentazioni di gestione merceologica diretta, alternative alla OVS;
• che Superal T srl prospetta e si è impegnata a realizzare nel quadriennio un ambizioso programma di sviluppo, segnata mente nel canale supermercati, che potrebbe di per sé comportare un incremento della forza lavoro, diretta ed indiretta, stimabile in non meno di 400 addetti;
• che quanto detto al punto precedente non può non essere influenzato dal delinearsi o meno di spazi di equilibrio di margine in tema di costo del lavoro rispetto allo scenario in cui l'azienda opera;
• che nell'ambito ditali impegni la Superal T, ferma restando la sua autonomia rispetto alle altre società facenti capo ai canali discount e bricolage, condivide il delinearsi della possibilità di individuare, nei canali alimentari un "gruppo" di riferimento;
che visto il programmato incontro con Plus Italia, così come richiesto dalle OO.SS. Nazionali, la Superal T farà il possibile affinché si possa addivenire nel tempo ad un sistema organico di relazioni sindacali coerenti e funzionali a favorire il confronto e le soluzioni per il risanamento ed il riposizionamento commerciale della Plus Italia;
• che gli impegni di cui sopra sono alla base della comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l'eventuale conflittualità tra le parti;
• che al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità , hanno concordato di attivare un sistema di "relazioni Sindacali" finalizzato ad una gestione mirata e dinamica dell'accordo raggiunto;
che tale accordo, così come di seguito formulato , e fatte salve le specificità , è da intendersi come risoluzione dell'esercizio del diritto di contrattazione decentrata da valere, per la sua vigenza anche per i lavoratori dipendenti dell'azienda Cadi;
le parti si danno atto che con il presente Contratto si sono creati i presupposti perché i problemi a suo tempo evidenziati dall'Azienda a più riprese, anche con documenti, si avviino a soluzione, chiudendo il contenzioso in atto.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto appresso:

1) Relazioni sindacali
Art. 1 - Sistemi di relazioni sindacali

Alfine di consolidare il modello di "Relazioni Sindacali" praticato in forza degli accordi aziendali in precedenza sottoscritti con Superal T srl ed allo scopo di armonizzare l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in "Premessa" e con quanto in materia è prevista dal CCNL 04/11/94, le parti hanno concordato di definire funzionali norme e procedure così come riportate ai successivi articoli.

Art. 2 - Relazioni sindacali a livello nazionale
A) Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dei bilanci, le direzioni delle aziende e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle tematiche previste dal CCNL.
Nel corso ditale incontro o anche al di fuori della scadenza sopra indicata, le aziende forniranno ulteriori informazioni preventive e comunque tempestive su:
investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazioni sul mercato; investimenti per innovazioni tecnologiche; livelli occupazionali, disaggregati, per sesso, età, tipologia di impiego, professionalità nuove professionalità
interventi di modifica sulla organizzazione del lavoro di natura nazionale; politica commerciale, dei prezzi, degli approvvigionamenti;
politica delle affiliazioni; formazione;
obiettivi di budget.
ed informazioni consuntive su:
livelli di fatturato; indici di mercato; bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate; risultati formazione svolta; orari di lavoro, straordinari, lavoro supplementare.
B) Modulistica informativa
Le parti, in coerenza con quanto previsto al precedente punto A), confermano la prassi già in vigore relativa alla compilazione, da parte aziendale, delle schede informative per ogni singola unità produttiva, quale strumento per la verifica del risultato consuntivo dell'anno di attività
Al riguardo le parti concordano di estendere tale prassi anche nell'azienda Cadi.

Art. 3 - Relazioni sindacali livello decentrato
Sulla base di quanto in materia è già previsto dagli accordi stipulati con Superal T ed in rapporto al suo sviluppo sul territorio nazionale, le parti concordano di aggiornare e finalizzare i ruoli ed i compiti delle strutture sindacali decentrate definendo quanto segue:
A) Ruoli e competenze del livello regionale
Per questo livello le parti confermano il ruolo ed il compito richiamato all'art. 1 lettera B) dell'accordo aziendale del 16/11/92, relativo alla gestione dell'informazione ottenuta a livello nazionale.
Si confermano infine: il ruolo, i compiti e le modalità di cui all’art. 3 (Diritti) lettera a) (presenza nei corsi di formazione) dell'accordo sopra citato.
B) Ruoli e compiti del livello Provinciale e/o Comprensoriale
Per questo livello le parti confermano il ruolo, i compiti, e le modalità come integralmente richiamate all'art. 1 lettera c) dell'accordo aziendale del 16/11/92.
Le parti concordano che a tale livello sia assegnato il compito così come previsto all'art. 3 (Diritti) lettera c) (richieste di trasferimento dei lavoratori già in forza) dell'accordo aziendale sopra citato.
C) Ruoli e compiti del livello di unità produttiva
Per questo livello su richiesta di una delle due parti la Superal T e/o la Cadi e le rispettive RSU unitamente alle OO.SS. regionali e/o provinciali e/o comprensoriali e/o regionali, si incontreranno per affrontare e definire, a partire dagli accordi in vigore, materie e problemi relativi a:
organizzazione del lavoro; distribuzione orario di lavoro, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti anche con riferimento all'art. 7;
verifica e controllo degli orari concordati; trasferte / trasferimenti;
verifica e confronto per l'applicazione dell'inquadramento professionale; confronto per la definizione di norme e procedure relative alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, all'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; appalti;
lavoro serale e notturno quanto delegato dall'accordo nazionale.
Dichiarazione congiunta
Le parti in coerenza con quanto definito al precedente art. 3, concordano che in occasione della "Collazione dei Testi", completeranno, riformandole, le norme e le norme e le procedure di cui alle lettere A) B) C) in esso previste.

Art. 4 - Ambiente e sicurezza
Con riferimento alla legge 626/94 ed a fronte della conseguente necessità applicazione delle norme da essa previste, le parti concordano sull'opportunità costituire una commissione paritetica la quale, sulla base dell' accordo intervenuto livello nazionale tra Confcommercio e OO.SS., entro il 28/2/1997, individuerà condizioni possibili per definire un accordo specifico da valere per Superal T e Cadi:
Nel contempo si procederà alla elezione dei RLS così come disposto dalla legge sopra richiamata e secondo le modalità che saranno convenute tra OO.SS. e azienda.

Art. 5 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Le parti, al fine di perseguire l'obiettivo di consolidare e migliorare le relazioni sindacali esistenti, manifestano la volontà di dare concreto avvio ai lavori dei seguenti strumenti bilaterali: -Commissione paritetica già prevista dal CIA 16/11/92 -Gruppo per le pari opportunità di cui alla legge 125/91 -Commissione paritetica su "ambiente e sicurezza" di cui agli impegni previsti al precedente art. 4 del presente Accordo.
Per agevolare l'espletamento dell'attività sindacale funzionale alle gestione del modello di relazioni sindacali definito e considerato quanto verrà convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo in tema di regole per le elezioni delle RSU nonché per il funzionamento delle attività sindacali di cui al "Protocollo d'Accordo 17/12/1993 e successive modifiche del maggio 1994", le parti convengono quanto segue:
1) a partire dal 1/1/1997 per l'espletamento delle assemblee sindacali in ogni unità produttiva vengono rese disponibili 13 ore retribuite annue Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della struttura sindacale di livello aziendale e/o delle OO.SS.: provinciali e/o comprensoriali corrispondenti all'ubicazione dell'unità produttiva.
2) a partire dal 1/1/1997 per l'espletamento dell'attività sindacale delle strutture di livello aziendale vengono rese disponibili cinque ore annue retribuite per ciascun dipendente per ogni unità produttiva.
Il monte ore annuo derivante dalla somma dei dipendenti di tutte le unità produttive include tutti i permessi retribuiti richiesti ed usufruiti per l'esercizio delle attività sindacali svolto sia all'interno dell'unità produttiva che al di fuori di essa.
Al riguardo, ad esclusione delle ore retribuite di cui alla lettera a) dell'art. 24 del CCNL 04/11/1994, le parti si danno comunque atto che il monte ore così come sopra definito non potrà essere superato anche se il diritto viene esercitato contemporaneamente da tutti i componenti la struttura sindacale aziendale.
La titolarità della richiesta delle ore di cui sopra, è della struttura sindacale di livello aziendale e/o delle OO.SS. di livello regionale e/o provinciale /comprensoriale.
3) A partire dal 1/1/1997 per l'espletamento del complesso dell'attività sindacale necessaria al coinvolgimento ed alla partecipazione costruttiva delle OO.SS. anche tramite le loro articolazioni interne alle unità produttive, vengono rese disponibili , a fronte di quanto convenuto al punto 1) un monte ore pari ad un esonero annuo retribuito per distacco sindacale per ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente accordo.
Ai fini della titolarità di richiesta del montante ore di cui sopra, questa è di spettanza della OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Con riferimento al punto 3) dell'art. 5 Funzionamento delle relazioni sindacali resta inteso che di fatto a far data dal 1/1/1997 sono attivati distacchi sindacali, nella misura di uno per ciascuna OO.SS. firmataria ( o due su base semestrale).

Art. 7 - Turni di lavoro
Per quanto concerne l'Organizzazione del Lavoro, ed in conseguenza all'esito del confronto avvenuto nei 23 punti vendita dove sono in atto turni unici di lavoro ad orario continuato, si conviene di dare inizio ad una nuova fase sperimentale dando attuazione pratica alle intese già realizzate a livello di unità produttiva
Pertanto a partire da lunedì 20/1/1997 nei punti vendita ove sono stati raggiunti accordi, approvati dall'assemblea dei lavoratori, si darà attuazione alle rispettive intese raggiunte in materia.
Dai confronti effettuati a livello di negozio è emerso che la distribuzione dell'orario di lavoro su doppi turni continuati, seppure in misura ridotta rispetto alle situazioni preesistenti, rimane comunque una delle modalità di distribuzione degli orario ammessa e prevista insieme alle altre.
Per le filiali dove ad oggi non Sono state raggiunte intese (e cioè Ferrucci, Pistoiese, Novoli - Scandicci, Cascine, Tortaia e Pascoli), viene concordato un nuovo fitto calendario di incontri da esaurirsi con il 31/1/1997.
Le eventuali intese porteranno ad un immediato avvio delle sperimentazioni laddove non c'è intesa, le parti (rispettivamente Azienda e RSU) prenderanno nella loro autonomia le iniziative ritenute opportune.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle numerose intese raggiunte, la consistenza in percentuale dei dipendenti che continuano a fare in turni rispetto a quello ad orario spezzato (in taluni casi si è addirittura superata per i turnisti la soglia del 50%) rappresenta il miglior compromesso possibile per arrivare ad un'intesa che potesse mediare tra le rispettive antitetiche posizioni iniziali ed esigenze.

Art. 8 - O.d.L. Organici (forme di impiego) ritmi e carichi di lavoro orario di lavoro - Turni di lavoro e turni dl ad orario continuato - Contrattazione e gestione della flessibilità
Premesso
• Che nel corso del negoziato per il rinnovo del CIA le parti hanno attentamente esaminato le tematiche di cui ai titoli del presente articolo.
• Che tale esame si è reso necessario a fronte della richiesta aziendale tendente al superamento dei turni di lavoro ad orario continuato.
• Che tale richiesta veniva come esigenza rispetto alle mutate condizioni di mercato sia sul versante della concorrenza che su quello dei volumi di vendita e delle abitudini di spesa.
• Che tali mutate condizioni, pur non eliminando la Possibilità di pianificare i turni di lavoro ad orario continuato, obbligavano tuttavia a considerare opportuna una diversa modalità di applicazione
• Che una diversa modalità di applicazione degli orari di lavoro rientra nel tema "Gestione della flessibilità" quale tema connesso ad altre problematiche inerenti l'organizzazione del lavoro.
Che tale "gestione della flessibilità” ha avuto una prima fase di applicazione mediante il confronto a livello di unità produttiva in 23 punti vendita della Superal T il cui esito darà luogo ad una pratica attuazione così come prevista dal precedente art. 7.
Tutto ciò premesso e considerato sia l'evoluzione e lo sviluppo, anche tecnologico, delle unità produttive delle aziende del settore, dal quale potrà determinarsi l'esigenza di riqualificazione e ridefinizione dei loro posizionamenti, sia la prospettiva nazionale della riduzione dell'orario di lavoro e l'esigenza di una nuova e diversa ridistribuzione dell'orario di lavoro, le parti hanno convenuto:
preso atto del recente "Patto del Lavoro" e di altri accordi a livello istituzionale, ed alla luce del dibattito in atto e delle intese tra OO.SS. e varie aziende (accordi Superal 18/11/1996 e 28/11/1996) in tema di orario di lavoro, nelle sue articolazioni annuo, settimanale, pause, etc., le parti concordano di incontrarsi, anche nel corso di vigenza del presente CIA, per verificare le concrete possibilità di ridurre l'orario settimanale di lavoro, e/o flessibilizzarlo, nel presupposto di non generare aggravi di costi per l’azienda ed a difesa e incremento dell' occupazione, partendo dall'attuale situazione in ordine agli orari di lavoro in tutte le sue componenti di contratto aziendale (art. 13 del CIA 24/6/88) e CCNL vigente (art. 31).
A) Gestione della flessibilità
Fermo restando la validità e l'efficacia di quanto in materia di O.d.L. e delle sue problematiche è previsto dal CCNL 04/11/1994 e dagli accordi aziendali sottoscritti con Superal T e Cadi, le parti hanno concordato di definire la procedura di cui al successivo punto Ai) quale modalità finalizzata a praticare il modello di relazioni Sindacali così come disciplinato dal presente accordo.
Le parti inoltre hanno concordato sulle opportunità che l'applicazione ditale procedura possa essere praticata a partire dal 01/07/98
Ai) Procedura
1ª Fase

Qualora a livello di unità produttiva l'azienda intende applicare l'istituto di cui al presente art. 8 l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione esporrà le sue esigenze ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Concluso l'esame, i programmi e le sintesi delle posizioni delle parti dovranno essere inviati alle rispettive OO.SS provinciali e/o comprensoriali per il territorio.
Entro 15 giorni dalla chiusura di questa fase potranno definirsi intese e/o accordi che dovranno risultare da atto scritto.
Al termine dei 15 giorni ove non si realizzi l'intesa questa dovrà risultare dal verbale di mancato accordo e lo stesso correlato della richiesta di avvio della procedura per la 2ª fase, sarà trasmesso dalle parti alle OO.SS già coinvolte per conoscenza.
2ª fase
Qualora a livello di unità produttiva non si realizzi l'intesa, entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla I fase e risultante dalla data di stesura del "Verbale dl mancato accordo" , l'azienda - la direzione delle unità produttive, le OO.SS. territoriali competenti, la RSU e/o delegato aziendale, daranno avvio alla proceduta della 2ª fase. A questo livello tale procedura , quale successiva ed ulteriore fase di confronto per la ricerca del consenso e la definizione di un accordo, dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.
Al termine dei 15 giorni in caso di mancato accordo le parti riprenderanno la loro libertà ovvero l'azienda darà seguito all'attuazione dei propri programmi e le OO.SS. saranno libere di intraprendere le azioni che riterranno opportune.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la procedura suddetta, così come è articolata nelle due fasi, debba considerarsi esaurita in un arco di tempo che complessivamente non superi i 35 giorni.