Tipologia: CIA
Data firma: 1981
Validità: 01.01.1981 - 31.12.1983
Parti: Siad Prenatal e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltuc-Uil
Settori: Commercio, GDO, Siad Prenatal
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 Politica strutturale, piani di sviluppo, investimenti
Art. 2 Rete di vendita indiretta
Art. 3 Organizzazione del lavoro
Art. 4 Part-time
Art. 5 Trasferte
Art. 6 Trasferimenti
Art. 7 Professionalità

 

Art. 8 Orario di lavoro nastro orario
Art. 9 Ambiente e salute
Art. 10 Ambiente di lavoro
Art. 11 Mensa
Art. 12 Rimborsi spese auto e rischi macchina
Art. 13 Salario
Art. 14 Incaricato aziendale
Art. 15 Decorrenza e durata


Contratto Integrativo Aziendale

Tra la Società Siad Prenatal […] da una parte e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltuc Uil […], nonché dal Coordinamento nazionale Siad […] dall'altra, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo.

Art. 1 Politica strutturale, piani di sviluppo, investimenti
Le parti ribadiscono la validità delle intese intercorse, ai sensi del l'art. 137 CCNL 17 dicembre 1979, in materia di informazione e riconfermano la positività dei confronti sviluppatisi negli incontri periodici in tema di politica strutturale, piani di sviluppo e investimenti. In questo contesto l'azienda conferma l'impegno alla programmazione del proprio sviluppo teso a coprire tutte le realtà commerciali possibili e a perseguire maggiori livelli di efficienza e di produttività privilegiando a tal fine la rete di vendita diretta. Le parti salvo la naturale riservatezza per tutte le iniziative che possono avere interesse per la concorrenza confermano la natura consuntiva e preventiva del diritto all'informazione che avverrà, con le normali scadenze previste dall'accordo aziendale 1-3-1978 ai seguenti livelli e con i seguenti contenuti:
A livello nazionale: le informazioni di rilevanza o carattere generale e/o che comunque abbiano riguardo all'azienda come complesso o a sue strutture di dimensione nazionale quando siano interessate globalmente. Il contenuto di questo livello di informazione riguarderà i temi degli investimenti, dello sviluppo, dell'andamento economico dell'azienda, delle strategie commerciali, dei programmi di formazione, dei programmi di ristrutturazione, delle innovazioni tecnologiche, dell'occupazione dei programmi di decentramento e più in generale, di tutti quei fenomeni che abbiano rilevanza aziendale.
A livello territoriale: le informazioni che presentino rilevanza o specificità territorialmente delimitata e, su richiesta, verifica dell'attuazione delle informazioni date a livello nazionale quando esse riguardino le realtà territoriali.

Art. 2 Rete di vendita indiretta
L'azienda impegna la rete di vendita indiretta a rispettare le norme di legge previdenziali e sul lavoro nonché i contratti collettivi. Il fenomeno nel complesso e nello specifico sarà oggetto di informazione anche su richiesta delle OO.SS.

Art. 3 Organizzazione del lavoro
Le parti si impegnano a verificare concordemente a livello territoriale una OO.SS. ponendosi come obiettivi la valorizzazione della professionalità il miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro, più elevati livelli di efficienza e produttività, un migliore servizio alla clientela, una ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro nei quali si creino le condizioni per una valorizzazione professionale degli addetti.
Le parti convengono di verificare a livello territoriale gli organici delle unità di vendita tenendo conto di obiettivi da considerarsi in concorso tra di loro quali l'andamento economico dell'unità produttiva, l'organizzazione del lavoro, la struttura delle unità.

Art. 8 Orario di lavoro nastro orario
Fermo restando quanto contenuto nella dichiarazione a verbale annessa all'art. 137 del CCNL 17-12-1979 in materia di disciplina legislativa degli orari di apertura e di chiusura dei negozi, le parti convengono sull'opportunità di esaminare le condizioni per la sperimentazione della riduzione del nastro orario attraverso soluzioni che tengano conto della realtà organizzativa Siad. La sperimentazione avrà luogo previa verifica delle seguenti condizioni essenziali:
- non aggravio dei costi gestionali e di esercizio
- non diminuzione di produttività e di efficienza
- copertura delle esigenze di presidio
- mantenimento di un elevato livello di servizio per la clientela
- mantenimento di una efficiente gestione interna delle merci
- razionale utilizzo degli impianti e conseguente equilibrato utilizzo della forza lavoro.
Le parti, convengono sulla necessità di uno studio approfondito a livello territoriale della problematica in esame e sulla opportunità di un confronto sullo stato dei lavoro rispettivamente svolti da tenersi entro e non oltre il primo incontro informativo e di gestione del contratto aziendale o, comunque, non appena modifiche in materia di disciplina legislativa o amministrativa degli orari di apertura e chiusura dei negozi lo consentano.
Nota a verbale
Le parti convengono che la valutazione dei costi per la fattibilità della sperimentazione non sarà svolta su singoli elementi di costo, ma sull'insieme dei medesimi giudicati nella loro globalità e, ove necessario, tenendo conto del gruppi di ore di permesso retribuito di cui all'art. 36 CCNL.

Art. 9 Ambiente e salute
L'azienda conferma quanto già previsto in materia dai precedenti accordi e si impegna all'applicazione delle leggi e regolamenti emanate dalle regioni nell'attuazione della riforma sanitaria.

Art. 10 Ambiente di lavoro
L'azienda si impegna a ricercare soluzioni tendenti ad una più agevole gestione delle merci con particolare riferimento al volume ed al peso.

Art. 11 Mensa
Le parti ricercheranno a livello aziendale una soluzione per i lavoratori della sede intesa a prospettare un servizio mensa, qualora anche per problemi di compatibilità di costi strutturali non si addivenga a soluzione per l'l-l-1982, si stabilisce sin d'ora con la stessa decorrenza un concorso sino a un totale di L. 2.500 a pasto da corrispondere al lavoratore dietro presentazione di documentazione.

Art. 14 Incaricato aziendale
Le parti concordano sulla validità dell'incaricato aziendale e ritengono necessaria in tutti i punti di vendita tale presenza ferme restando le funzioni espletate.