Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2019, n. 30578 - Risarcimento del danno in seguito ad infortunio sul lavoro


 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 22/11/2019

 

Fatto

 


1. Con sentenza n. 260 del 2011 il Tribunale di Forlì condannò la Marcegaglia Spa a pagare a G.G. la somma complessiva di euro 167.290,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, quale risarcimento del danno subito dal dipendente in seguito all'infortunio sul lavoro occorso in data 4 giugno 2004.
2. Avverso tale sentenza proposero appello sia la società, in via principale, sia il lavoratore, in via incidentale.
La Marcegaglia Spa, con un primo motivo, lamentò l'erroneo riconoscimento del danno "meramente emotivo e transitorio" (euro 18.000,00) e, con un secondo mezzo, l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di chance (euro 50.000,00).
Il G.G. invece formulò le seguenti censure: (I) erronea liquidazione del danno biologico permanente, avendo il Tribunale applicato la formula di Balthazard; (II) erronea quantificazione del danno morale, liquidato in termini insufficienti e simbolici; (III) mancata personalizzazione del danno biologico ed omesso riconoscimento del danno esistenziale; (IV) erronea detrazione di quanto erogato dall'Inail.
3. Con sentenza del 5 marzo 2015 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato parzialmente fondati entrambi gli appelli e precisamente il primo ed il secondo motivo del gravame della società ed il primo motivo dell'appello del lavoratore; conseguentemente, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha liquidato il danno in euro 60.385,54 (già detratta la somma di euro 65.000,00 erogata dall'azienda in corso di causa), "oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo", rigettando la domanda del G.G. "avente ad oggetto il danno da riduzione della capacità di lavoro specifica".
4. La Corte territoriale, "alla luce della rinnovata CTU", ha stimato che "il danno biologico permanente subito dal G.G. a seguito dell'infortunio de quo è complessivamente del 33% (25% la menomazione di ordine fisico accresciuta in considerazione del danno psichico)", per cui ha liquidato il danno, in base alle tabelle milanesi del 2011, in euro 173.906,00.
"Poiché nella suddetta liquidazione è compresa anche la componente morale e relazionale dell'evento lesivo", la Corte ha aggiunto "di non dovere disporre l'aumento per la cd. personalizzazione (prevista fino al 26%), non ravvisando nel caso concreto un pregiudizio ulteriore o diverso, anche in relazione al preteso danno esistenziale, subito dall'infortunato".
Secondo la Corte bolognese "gli aspetti sottolineati dall'attuale appellante incidentale per ottenere 'il danno esistenziale quanto meno nella sua forma di personalizzazione del danno biologico' sono stati valutati insieme alle lesioni strettamente fisiche (pregiudizio alla salute nella misura complessiva del 33%), e quindi se ne è tenuto conto nel punto del danno non patrimoniale. Pertanto, in mancanza di specifica prova di un danno aggiuntivo (o di una differente voce autonoma) rispetto a quello subito da un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione (le istanze istruttorie non sono state reiterate in questa sede), deve ritenersi congrua la liquidazione effettuata secondo i parametri dettati dal Tribunale di Milano".
Indi la Corte ha detratto la somma erogata dall'Inail a titolo di danno biologico, pari ad euro 73.270,46, per un importo finale pari ad euro 100.635,54, oltre euro 24.750,00 per poste risarcitorie sulle quali si era già formato il giudicato.
5. Quanto al danno patrimoniale la Corte territoriale ha riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva liquidato la somma di euro 50.000,00 per la perdita di chance, benché il Tribunale avesse ritenuto "comprovata la conservazione del reddito da lavoro", con affermazione "non ... oggetto di specifica censura da parte dei lavoratore".
Per la Corte di Appello in proposito "difetta ... qualsiasi allegazione - e quindi prova - dei danni derivanti dalla perdita di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene che, a causa dell'infortunio in oggetto, gli è stata preclusa".
6. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.G., con 5 motivi, cui ha resistito la MARFIN Srl (in cui è stata fusa per incorporazione la Marcegaglia Srl, già Spa) con controricorso.
Parte ricorrente ha anche comunicato memoria ex art. 378 c.p.c.. 
 

 

Diritto

 


1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione art. 2059 c.c., in combinato disposto con artt. 1226, 2087 c.c. nonché con artt. 2, 4, 29, 30, 32, 35 Cost., per omessa distinta valutazione del danno esistenziale rispetto al danno psichico e comunque per difetto di personalizzazione del danno biologico (art. 360, n. 3, c.p.c.)".
Si lamenta l'errata liquidazione della Corte di Appello che avrebbe "ritenuto ordinariamente ricompreso nel danno biologico anche il danno alla vita familiare e sociale (cd. danno relazionale o esistenziale) ... ed omesso di adeguare, mediante la personalizzazione, il risarcimento del danno biologico ai reali pregiudizi determinati dall'infortunio".
Pregiudizi che sarebbero emersi "nella relazione psichiatrica del dott. Andrea A. svolta nel primo grado del giudizio", che descriverebbe "gli effetti del danno non riguardanti l'individuo in sé e per sé, ma quelli determinati su uno specifico individuo ... caratterizzato da una sua dimensione familiare, sociale e lavorativa".
1.2. Il secondo motivo denuncia "violazione artt. 1223, 1226, 2056, 2059, 2087 c.c. in combinato disposto con art. 5, DPR n. 37/2009 e con gli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", per avere erroneamente ritenuto il danno morale come una componente del danno biologico.
Si oppone che "il danno morale non costituisce una componente interna di quello biologico poiché da questo ontologicamente si distingue", per cui dovrebbe essere "risarcito con valutazione separata", mentre nella specie alcun importo sarebbe stato liquidato a tale titolo.
Si deduce che dalle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa risulterebbe, in conseguenza dell'infortunio patito dal G.G., "una modalità afflittiva del dolore niente affatto 'normale' né standardizzata (come invece risulta dalle tabelle milanesi), ed essendo in atti la prova della sua esistenza e dimensione, con vissuti anche di vergogna in ambiente sociale, famigliare e lavorativo, il danno morale, anche in relazione alle modalità del fatto illecito (costituente reato e quindi contemplato anche dall'art. 185 c.p.) doveva trovare ... integrale riparazione".
1.3. Con il terzo motivo si denuncia "violazione dell'art. 2729 c.c., in combinato disposto con artt. 1223, 1226, 2056, 2087 c.c. nonché con gli artt. 3, 4, 32, 36 Cost. per denegata presunzione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica (art. 360 n. 3 c.p.c.)", quanto meno nella forma di perdita di chance.
Si eccepisce che il giudice nel valutare il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, può avvalersi di presunzioni semplici, anche derivanti dalla riduzione della capacità di lavoro specifica di non lieve entità (nella specie accertata dal CTU nella misura del 17%), per cui la Corte bolognese avrebbe errato a negare "l'inevitabile accertamento causale, secondo la regola del più probabile che non, dell'impossibilità del lavoratore di poter sviluppare la propria professionalità e di accedere al lavoro in condizioni di piena integrità".
1.4.In subordine rispetto al motivo che precede, con il quarto mezzo si denuncia "omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per mancata disamina e considerazione dell'accertata riduzione della capacità lavorativa specifica risultante dagli atti processuali (art. 360 n. 5 c.p.c.)".
Si sostiene che la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare la riduzione della capacità lavorativa specifica del G.G. accertata dalla CTU in grado di appello nella misura del 17%, "con impossibilità a svolgere le sue mansioni precedenti di operaio specializzato ... con conseguente perdita anche della professionalità, risultata così amputata, e possibilità di accedere ad altre e più appaganti opzioni lavorative".
1.5. Con il quinto motivo si denuncia "violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver pronunciato su interessi, rivalutazione e loro decorrenza, nonché su altri punti non oggetto di impugnazione (art. 360 n. 4 c.p.c.)".
Si eccepisce che la sentenza impugnata avrebbe calcolato gli accessori sugli importi liquidati in modo differente rispetto alla sentenza di primo grado, nonostante non vi fosse alcun gravame sul punto con conseguente formazione di un giudicato interno. 
In secondo luogo la Corte bolognese avrebbe "detratto dall'importo risarcitorio civilisticamente calcolato per danno biologico da invalidità permanente quello di cui all'attestazione INAIL del 16.3.2011 che, capitalizzato, corrisponderebbe ad euro 73.270,46, riformando anche qui (implicitamente) senza alcuna censura sul punto la sentenza di primo grado che invece aveva detratto l'importo di euro 54.102,00".
Infine, "ancora si censura la sentenza per aver, sempre in assenza di domanda alcuna da parte dell'appellante principale, rideterminato complessivamente il danno biologico da invalidità permanente detraendo poi i vari importi ricevuti a titolo di acconto e dall'INAIL nella misura anzidetta".


2. I primi due motivi, da valutarsi congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento.
Invero l'ordinamento riconosce la categoria del danno patrimoniale (art. 1223 c. c.) e quella del danno non patrimoniale (artt. 2059 c. c., 185 c.p.).
A partire dall'interpretazione affermata dalle c.d. "sentenze di San Martino" del 2008 (segnatamente, v. Cass., SS.UU., n. 26972 del 2008), il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass. n. 4043 del 2013; Cass. n. 15491 del 2014; Cass. n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass. n. 9320 del 2015; Cass. n. 16992 del 2015); la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all'interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite.
Infatti la nozione di danno biologico, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali (cfr., da ultimo, su tale nozione, Cass. n. 7513 e n. 23469 del 2018). 
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 901 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n. 23469 del 2018), in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); parimenti il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di beni-interessi diversi dalla salute ma costituzionalmente tutelati può essere liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore).
Tuttavia una volta riconosciuta in diritto la risarcibilità del danno morale quale posta autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico e dalla sua personalizzazione, l'accertamento in concreto della sussistenza di un tale tipo di danno, così come di tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali, compete al giudice del merito e si traduce inevitabilmente in una quaestio facti che, come ogni altra, può essere sindacata non sotto la prospettiva dell'error in iudicando bensì nei ristretti limiti posti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014.
Orbene, nel caso che ci occupa, la Corte territoriale non ha affatto disconosciuto in diritto che la lesione del diritto alla salute possa determinare ulteriori danni morali o relazionali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti ad un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, già ricompresi nella liquidazione del punto percentuale delle tabelle milanesi applicate, ma ha espressamente escluso che nella specie per il G.G. fosse ravvisabile "nel caso concreto un pregiudizio ulteriore o diverso, anche in relazione al preteso danno esistenziale, subito dall'infortunato", per cui "in mancanza di specifica prova di un danno aggiuntivo (o di una differente voce autonoma)" ha escluso la personalizzazione ed ha ritenuto "congrua la liquidazione effettuata secondo i parametri dettati dal Tribunale di Milano".
Il ricorrente chiede a questa Corte un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, con particolare riferimento alle consulenze tecniche espletate, pretendendo un sindacato estraneo al giudizio di legittimità.
3. Parimenti devono essere respinti il terzo motivo ed il quarto proposto in via subordinata, entrambi attinenti al danno patrimoniale.
Invero, anche laddove con il terzo mezzo si prospetta un error in iudicando, nella sostanza si critica la sentenza impugnata per non aver ritenuto in fatto, avuto riguardo alla condizione del G.G., l'esistenza di un danno patrimoniale.
Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., invocato dall'istante con riguardo a plurime disposizioni del codice civile e della Costituzione, ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007). Sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto - come nella specie - ancora oggetto di contestazione tra le parti, visto che il ricorrente afferma l'esistenza di un danno patrimoniale che la sentenza impugnata invece in fatto nega.
Circa poi la pretesa violazione dell'art. 2729 c.c., le presunzioni semplici costituiscono certo una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, ma tuttavia sempre nell'ambito dell'esercizio di quel potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
Spetta quindi al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a lui riservato (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010); spetta al suo dominio apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto.
La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che non si sia fatto ricorso alle presunzioni ovvero che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v. Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato ai giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni
che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit esso è sottratto al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso (come nella specie) non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
In ordine a tale ultima disposizione, posta anche a fondamento del quarto motivo di ricorso articolato in via subordinata, le Sezioni unite di questa Corte già richiamate (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso su detta norma i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.
Ciò posto le censure in esame risultano largamente irrispettose di tali enunciati, in quanto parte ricorrente non individua realmente un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti emersa nel processo e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, con connotato di decisività (nel senso che ove esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia non con criterio di verosimiglianza o di mera possibilità bensì con prognosi di elevata probabilità); piuttosto ci si duole che i giudici del merito non abbiano ravvisato nella CTU acquisita in grado d'appello elementi tali dai quali dedurre, oltre la perdita di professionalità, anche la possibilità di accedere a più appaganti opzioni lavorative, con conseguente danno patrimoniale.
Con evidenza trattasi solo di diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito che non consente la cassazione della sentenza impugnata.
4. Non può trovare accoglimento il quinto motivo di gravame.
Esso presenta pregiudiziali profili di inammissibilità derivanti dal fatto di non aver riportato il contenuto testuale degli atti processuali rilevanti per poter delibare la prospettata violazione del canone imposto dall'art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (tra le altre v. Cass. n. 14301 del 2017). 
Né può soccorrere alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", con la possibilità di accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità "è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)" (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012). Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9888 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 17049 del 2015; Cass. 26900 del 2014; Cass. n. 22544 del 2014; Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a meri stralci o generici rinvìi (Cass. n. 17252 del 2016). Il principio ha trovato dunque applicazione nella sua rigorosa estensione anche nel caso di pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8008 del 2014; v. pure Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 4220 del 2012; Cass. n. 1435 del 2013; Cass. n. 8569 del 2013; Cass. n. 15367 del 2014).
In ogni caso, poi, quanto alla doglianza sulla decorrenza degli accessori è appena il caso di rilevare che, una volta devoluta al giudice d'appello la cognizione in merito alla quantificazione del danno, gli interessi e la rivalutazione monetaria vanno liquidati d’ufficio, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito e concorrono ad esprimere l'entità esatta al momento della liquidazione (cfr. Cass. n. 7846 del 2006; v. pure Cass. n. 12267 del 2003).
Circa, invece, le censure secondo le quali i giudici d'appello avrebbero erroneamente detratto dall'Importo risarcitorio civilisticamente calcolato quello di cui all'attestazione INAIL del 16.3.2011, riformando implicitamente la sentenza di primo grado che aveva detratto un minore importo, deve essere anche qui rilevato che, una volta devoluta al giudice d'appello la questione della quantificazione del cd. danno differenziale, per esso va applicato il principio che, una volta stimato il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, da esso occorre detrarre quanto indennizzabile dall’INAIL, in base ai parametri legali, anche ex officio dal giudice, perfino se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017), per cui correttamente la Corte bolognese nella liquidazione del danno ha dovuto detrarre quanto alla medesima risultava essere l'indennizzo Inail al momento in cui ha effettuato detta liquidazione.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 ottobre 2019