Tipologia: Verbale d'intesa
Data firma: 21 dicembre 2000
Parti: Vorwerk Folletto e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Vorwerk Folletto
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Verbale d'intesa
Testo unificato degli accordi sindacali intervenuti dal 1979 a tutto il 21 dicembre 2000
Parte generale

1. Diritto di informazione
2. Relazioni sindacali
3. Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (l. 626/94)
Trattamenti economici e normativi
1. Capi distretto
2. Assistenti vendita
3. Parte comune ai capi distretto e agli assistenti

 

Polizza infortuni sul lavoro
Rimborsi chilometrici
Rimborso spese viaggio
4. Agenti
5. Capo vendita
6. Promotori vendita
Commissione Paritetica Nazionale Aziendale
1. Commissione Paritetica Nazionale Aziendale
2. Regolamento per la composizione delle controversie
3. Funzionamento della commissione paritetica


Verbale d'intesa
In data 21 Dicembre 2000 in Roma, si sono incontrate la Soc. Vorwerk Folletto sas […], e le OO.SS. Nazionali Filcams/Cgil […], Fisascat/Cisl […], Uiltucs/Uil […], per dare attuazione a quanto previsto nel Verbale di Accordo 5.7.2000 in materia di collazione degli accordi intervenuti dal 1979 in poi nell'intento di facilitarne la consultazione e la relativa applicazione.
Pertanto, fermo restando la validità dei singoli accordi, in quanto applicabili, le Parti sottoscrivono l'allegato testo unificato degli Accordi Aziendali intervenuti dal 1979 alla data odierna.

Testo unificato degli accordi sindacali intervenuti dal 1979 a tutto il 21 dicembre 2000
Parte generale
1. Diritto di informazione

Nell'individuare nell'esercizio del diritto di informazione un momento fondamentale della “relazione sindacale”, viene dato luogo, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del Bilancio aziendale, ad un incontro tra le Direzioni Commerciale e delle Risorse Umane da un lato e le OO.SS. nazionali firmatarie del presente accordo dall'altro, nel corso del quale l'Azienda fornirà informazioni preventive su:
1. andamento conti di bilancio;
2. investimenti ed innovazioni tecnologiche/organizzative;
3. struttura della rete di vendita, eventuali sviluppi di zone, distretti, gruppi e loro composizione;
4. livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego, professionalità;
5. eventuali interventi di modifica sulla organizzazione del lavoro;
6. formazione, anche in riferimento all'igiene e sicurezza;
7. eventuali modifiche societarie;
8. Fondo Assistenza Interna (FAI);
9. politiche di Gruppo a livello nazionale ed internazionale;
10. obiettivi di Budget;
11. livelli retributivi e provvigionali.
Nonché informazioni consuntive su.
1. livelli di fatturato;
2. chiusura bilancio annuale;
3. risultati della formazione svolta.
In occasione di tale incontro, o in date diverse concordate, le Parti, fermo restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che possono avere impatto sull'occupazione, organizzazione del lavoro, professionalità, materie retributive e provvigionali.

2. Relazioni sindacali
Per l'attivazione e la pratica gestione derivante dal modello di relazioni sindacali concordata, le Parti decidono di istituire idonei strumenti di rappresentanza sindacale aziendale nazionale così articolati:
Costituzione di una rappresentanza sindacale nazionale con compiti di coordinamento formata da: 3 Capi Distretto, 4 Assistenti Vendita, 4 Agenti (di cui 1 avente funzione di Capo Vendita) per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da questi nominati. I relativi nominativi saranno comunicati all'Azienda dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali all'inizio di ogni anno.
La RSA nazionale parteciperà, nella sua intera composizione, agli incontri con l'Azienda in occasione:
- dell'esercizio del diritto di informazione;
- alla prima ad alla conclusiva sessione di trattative per il rinnovo dell'accordo nazionale aziendale;
- ad ogni incontro che rivesta interesse generale attinente l'occupazione, eventuali significative ristrutturazioni organizzative, modifiche societarie e ogni qual volta se ne convenga l'opportunità d'intesa con l'Azienda.
Fermo restando quanto sopra stabilito sulle competenze della RSA, al fine di favorire il migliore approfondimento degli aspetti e problematiche connessi alle professionalità, viene concordato che, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, la trattativa per il rinnovo degli Accordi Aziendali si svolgerà in sessioni specifiche per ciascuna delle funzioni presenti in Azienda e tutelate dalla presente regolamentazione contrattuale. A tali incontri parteciperà una delegazione composta a seconda delle professionalità trattate: ossia da 3 CD per Organizzazione Sindacale se le problematiche si riferiscono a tale figura; da 4 membri per Organizzazione nel caso di incontri rispettivamente sulla figura dell'AV, ed altrettanti quattro membri per gli incontri sulle materie per gli Agenti.
Le spese di partecipazione agli incontri nazionali d'informazione e/o di trattativa sono a carico dell'Azienda. Per l'espletamento dei compiti su previsti ai componenti la RSA nazionale l'Azienda assicurerà i permessi retribuiti necessari. Per gli Agenti verranno convenute, volta per volta, forme di compensazione per il mancato guadagno in occasione della partecipazione alle attività sindacali nazionali.
Vengono confermate le norme di tutela sindacale per i CD e AV, componenti la RSA nazionale, previsti dalla legislazione e dalle regolamentazioni contrattuali applicate in Azienda; nonché quelle specifiche connesse alla convocazione delle assemblee nazionali per gli AV, ossia due giornate nel corso dell'anno di calendario con decorrenza della retribuzione per i partecipanti. La richiesta d'assemblea sarà, di volta in volta, formulata dalle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente accordo, e ne sarà data per tempo informazione all'Azienda.
Qualora l'Agente ne faccia richiesta con delega la Vorwerk Folletto provvederà alla trattenuta degli importi sulle competenze provvisionali relativi ai contributi di adesione sindacale indicati nella delega stessa e che verranno versati sul c/c comunicato dall'Organizzazione Sindacale interessata.
Vengono confermate tutte le norme relative alla diffusione dei comunicati sindacali delle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente accordo, anche con l'utilizzo dei mezzi informatici aziendali di comunicazione.

3. Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (l. 626/94)
1. Numero delegati e nomina.
Viene concordata la nomina di n. 4 rappresentanti per la sicurezza (n. 1 Capo Distretto e 3 Assistenti Vendita). La nomina segue le modalità previste dall'art. 18 comma 2 della legge 626 del 1994.
2. Compiti specifici del rappresentante della sicurezza.
I compiti sono quelli contenuti all'art.19 della legge 626 del 1994.
3. Formazione.
La formazione prevista dall'art. 18 comma 7, art. 19 punto g e articolo 22 della legge 626 1994 sarà tenuta presso le strutture ad essa delegate, nelle località più vicine al luogo di residenza del rappresentante per la sicurezza.
Le parti si danno atto che il presente accordo ha tenuto in considerazione le peculiari caratteristiche dell'attività commerciale dell'azienda che implica dispersione della forza lavoro su tutto il territorio.

Commissione Paritetica Nazionale Aziendale
1. Commissione Paritetica Nazionale Aziendale

La Commissione Paritetica di cui all'accordo 2/4/1982 costituisce l'Organo competente per garantire il rispetto degli accordi intercorsi ed a realizzare comportamenti utili al normale svolgimento delle relazioni sindacali a livello territoriale e nazionale.
La Commissione Paritetica Nazionale è normalmente composta di 3 membri in rappresentanza dell'Azienda e da 3 membri in rappresentanza delle OO.SS.LL., di volta in volta rispettivamente designati dall'Azienda stessa e dalle Segreterie Nazionali di tali OO.SS.LL. E' fatta salva la possibilità di delega scritta all'interno di ciascuna delle 2 componenti la Commissione purché l'esercizio di tale delega non alteri la pariteticità delle predette due componenti.
La Commissione Paritetica assicura:
a. Il più corretto svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo intercorrenti fra la Vorwerk Folletto ed i suoi collaboratori addetti all'organizzazione di vendita (Capi Distretto, Assistenti Vendita, Agenti in tutte le denominazioni professionali e Promotori Vendita);
b. La scrupolosa applicazione delle norme di legge, di contratto e degli accordi sindacali che regolano tali rapporti;
c. La riduzione di ogni possibile area di conflittualità collettiva e individuale;
d. L'esame delle problematiche relative alle professionalità in relazione anche alla evoluzione delle tecniche di vendita adottate dall'Azienda, valutando la necessità di demandarne i risultati alla competenza della sede sindacale per la loro trattazione.
e. La verifica periodica sul tema della sicurezza e della salute in collaborazione con i responsabili aziendali di cui alla legge 626/94;
f. L'esame annuale del bilancio dell'attività svolta dal fondo FAI;
g. L'esame dei programmi e dei contenuti della formazione professionale svolta dall'Azienda a favore dei lavoratori dipendenti/autonomi.
h. L'assunzione della funzione di cui agli artt. 410 e seguenti del Cod. Proc. Civile in materia di conciliazione ed arbitrato.
Le modalità per il funzionamento della Commissione Paritetica, in sede di composizione delle controversie, e l'attribuzione delle spese ad esso relative vengono definite nei successivi paragrafi 2 e 3.
L'attività svolta dalla Commissione Paritetica Aziendale verrà, di volta in volta, documentata in appositi verbali.