Tipologia: CCNL
Data firma: 25 luglio 2000
Validità: 01.03.2000 - 29.02.2004
Parti: Assipan-Confcommercio e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione
Fonte: CNEL

Sommario:

 Avvertenza
Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL.
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 - Informazione e confronto.
Art. 4 - Strumenti nazionali.
Art. 5 - Osservatorio nazionale del settore panificazione.
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure.
Art. 7 bis - RSU nelle aziende con più di 15 dipendenti.
• Premessa.
• 1. Costituzione della RSU.
• 2. Composizione della RSU.
• 3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri.
• 4. Numero dei componenti la RSU.
• 5. Durata e sostituzione dell'incarico.
• 6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato.
• 7. Permessi sindacali.
• 8. Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della RSU.
• 9. Commissione elettorale scrutatori componenti del seggio elettorale e del Comitato di garanti.
• 10. Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti.
Titolo II - Relazioni sindacali di 2° livello
Art. 8 - Diritti di informazione.
Art. 9 - Secondo livello di contrattazione.
Art. 10 - Contrattazione di 2° livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale.
Art. 11 - Esame congiunto territoriale (regionale o provinciale).
Art. 12 - Commissioni paritetiche territoriali (CPT) (regionali o provinciali).
Titolo II bis - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 12 bis - Sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Regolamento per l'elezione e l'attività dei delegati dei lavoratori alla sicurezza (RLS)
o A) Imprese fino a 15 dipendenti.

o B) Imprese con più di 15 dipendenti.
Titolo III - Mercato del lavoro
Premessa.
Art. 13 - Tempo determinato.
Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
• Premessa.

• Normativa.
Art. 15 - Contratto di inserimento.
Art. 15 bis - Lavoro temporaneo.
Titolo IV - Diritti sindacali
Art. 16 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori.
Art. 17 - Convenzioni Inail.
Art. 18 - Contributi sindacali.
Art. 19 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive.
Art. 20 - Permessi sindacali.
Art. 21 - Permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale.
Titolo V - Classificazione del personale
Art. 22 - Classificazione del personale.
Art. 23 - Classificazione del personale dipendente da panifici ad indirizzo produttivo industriale.
Titolo VI - Composizione delle squadre di lavoro
Art. 24 - Composizione delle squadre nella panificazione.
Titolo VII - Assunzione
Art. 25 - Assunzione.
Art. 26 - Esclusione dalle quote di riserva.
Titolo VIII - Periodo di prova
Art. 27 - Periodo di prova.
Titolo IX - Apprendistato
Art. 28 - Disciplina dell'apprendistato.
• Premessa.

• A) Durata
• B) Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
• C) Proporzione numerica
• D) Periodo di prova
• E) Trattamento normativo
• F) Trattamento economico
• G) Rinvio alla legge
• H) Formazione - Durata
• I) Formazione - Contenuti
Titolo X - Orario di lavoro
Art. 29 Orario di lavoro
Art. 30 - Fissazione dell'orario.
Art. 31 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Titolo XI - Part-time
Art. 32 - Lavoro a tempo parziale.
Titolo XII - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 33 - Lavoro straordinario.
Art. 34 - Lavoro notturno e lavoratore notturno.
 Art. 34 bis - Lavoro notturno e lavoratore notturno - Maggiorazioni.
Art. 35 - Lavoro festivo e domenicale.
Art. 35 bis - Flessibilità dell'orario di lavoro domenicale.
Art. 36 - Cumulabilità delle maggiorazioni.
Titolo XIII - Ferie e festività
Art. 37 - Ferie.
Art. 38 - Festività nazionali e infrasettimanali.
Titolo XIV - Congedi - Diritto allo studio
Art. 39 - Congedo matrimoniale.
Art. 40 - Lavoratori studenti.
Titolo XV - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 41 - Chiamata alle armi.
Art. 42 - Richiamo alle armi.
Titolo XVI - Malattie e infortuni
Art. 43 - Assicurazioni sociali.
Art. 44 - Infortunio sul lavoro relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale.
Art. 45 - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 45 bis - Disposizioni relative a malattia e ad infortunio non sul lavoro.
Art. 45 ter - Malattia insorta durante le ferie.
Art. 46 - Periodo di conservazione del posto.
Art. 47 - Casse mutue per l'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio.
Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Art. 48 - Gravidanza e puerperio.
Titolo XVIII - Trattamento economico
Art. 49 - Paghe base nazionali.
• Paghe base nazionali
o Tabella gruppo A
o Tabella gruppo B
o Tabella gruppo A
o Tabella gruppo B
Art. 50 - Paghe base nazionali dei lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale.
• Paghe base nazionali
Art. 51 -Scatti di anzianità per i lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale.
Art. 52 - Ex indennità di contingenza.
Art. 52 bis - Una tantum.
Titolo XIX - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 53 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Titolo XX - Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Titolo XXI - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto.
Titolo XXII - Prestazioni integrative
Art. 56 - Prestazioni integrative.
Titolo XXIII - Turnisti panettieri
Art. 57 - Disciplina dei turnisti panettieri.
Titolo XXIV - Lavoro dei minori
Art. 58 - Disciplina del lavoro dei minori.
Titolo XXV - Diritti e doveri del personale - Norme disciplinari
Art. 59 - Assenze.
Art. 60 - Diritti e doveri.
Art. 61 - Provvedimenti disciplinari.
• Ammonizione - Multa - Sospensione
• Licenziamento per cause disciplinari.
Titolo XXVI - Parità uomo-donna
Art. 62 - Parità uomo-donna.
Titolo XXVII - Molestie sessuali
Art. 63 - Molestie sessuali.
Titolo XXVIII - Lavoratori extracomunitari
Art. 64 - Lavoratori extracomunitari.
Titolo XXIX - Mancanza di energia elettrica
Art. 65 - Mancanza di energia elettrica.
Titolo XXX - Trapasso di azienda
Art. 66 - Trapasso di azienda.
Titolo XXXI - Indumenti di lavoro
Art. 67 - Indumenti di lavoro.
Titolo XXXII - Decorrenza e durata
Art. 68 - Decorrenza e durata.
Titolo XXXIII - Disposizioni finali
Art. 69 - Disposizioni finali.
Accordo quadro nazionale sul riallineamento retributivo per il settore della panificazione
Allegati
Allegato 1 Progetto standard di formazione e lavoro. Facsimile
• All. 1 - Attestato da cui risulti l'iscrizione dell'azienda all'Organizzazione territoriale aderente ad Assipan.
Allegato 2 Facsimile di lettera per la comunicazione risoluzione rapporto di lavoro con preavviso
Allegato 3 (Contributo associativo sindacale)
Allegato 4 (Provincia i Bolzano)
Allegato 5 Tabelle di conversione in euro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Addì, 25 luglio 2000 tra Associazione Italiana Panificatori (Assipan-Confcommercio) […] e Fat-Cisl […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […] e da una delegazione composta da dirigenti regionali e territoriali delle 3 Organizzazioni, e da delegati dei lavoratori si è stipulato il presente CCNL.

Avvertenza
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Premessa
[…]
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle OOSS, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità della panificazione, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie intendono favorire corretti e proficui rapporti attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e di eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati e approfonditi gli eventuali percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
[…]
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
[…]

Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque collegati per titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce e ricomprende ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti CCNL. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dal 2° livello di contrattazione di cui agli artt. 9 e 10.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare a tutti i livelli e far rispettare la sfera di applicazione e, per il periodo tutto di validità, il contratto generale, le norme territoriali o aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale.
Sono da considerare panifici a indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata.
Nel caso di difficoltà nella individuazione dei panifici di cui sopra a livello territoriale è previsto l'intervento delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 - Informazione e confronto.

Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro, e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia d'iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel 1° quadrimestre a livello nazionale, informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale e occupazionale.
In particolare saranno oggetto di comunicazione:
[…]
2) le informazioni sulle iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
3) le informazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
4) le informazioni sul numero delle aziende, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore e alle condizioni strutturali delle medesime;
5) le informazioni sulla situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani;
6) le informazioni sui programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare;
7) le informazioni relative alle possibilità di accesso del settore a finanziamenti nazionali e/o comunitari, finalizzate allo sviluppo e alla tutela dell'occupazione e della formazione professionale;
8) informazioni sullo stato di applicazione del D.lgs n. 626/94 "Salute e Sicurezza"
In relazione a queste informazioni, a richiesta di una delle parti, seguiranno verifiche ed eventuale confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.

Art. 4 - Strumenti nazionali.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, costituiscono:
- l'Osservatorio nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 5 - Osservatorio nazionale del settore panificazione.
L'Osservatorio nazionale sulla panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata all'informazione e alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti, nonché al fine di promuovere e coordinare la gestione dei programmi di ricerca e formazione professionale del settore.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e monitorare le tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire una corretta gestione delle relazioni sindacali. In tale contesto sarà promossa l'adozione di strumenti e l'impegno di risorse che consentano una politica di promozione del pane tradizionale italiano rispetto al contributo offerto dal settore alla formazione della ricchezza nazionale. Lo stesso dovrà provvedere all'elaborazione di interventi nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico e istituzionale funzionale allo sviluppo del settore della panificazione, onde non pregiudicare le prospettive di mantenimento e di potenziale sviluppo dell'occupazione nel settore specie nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate.
L'Osservatorio verificherà inoltre la rispondenza dell'istituto dell'apprendistato alle esigenze del settore promuovendo interventi anche nei confronti delle istituzioni sia nazionali che regionali volti a migliorare e a rendere il ricorso all'apprendistato maggiormente aderente alle peculiarità del settore. L'Osservatorio individuerà ulteriori qualifiche alle quali possa trovare applicazione l'apprendistato nell'ambito della revisione dell'attuale sistema classificatorio.
L'Osservatorio è costituito pariteticamente dalle OOSS firmatarie che provvederanno alla gestione e impostazione delle attività dell'Osservatorio. Il funzionamento dell'Osservatorio sarà garantito attraverso il versamento di un contributo da parte delle aziende pari a £. 5.000 annue per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre.
Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'Osservatorio.
In via generale e indicativa si prevede di strutturare tali attività in 4 aree.

1. Banca dati di settore.
Obiettivo di tale banca dati è raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente, tale banca dati potrà articolarsi sui seguenti temi:
a) struttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, strutture occupazionali, ecc.);
[…]
c) evoluzione dell'organizzazione del lavoro;
[…]
e) quadro normativo-legislativo (identificazione delle norme legislative relative al settore con particolare riferimento alle direttive comunitarie);
f) aspetti europei (valutazione dei parametri produttivi e occupazionali del settore relativamente agli effetti conseguenti all'integrazione europea).

2. Aspetti produttivi.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative, quali l'innovazione tecnologica e gli orari di lavoro, rileva i fenomeni relativi alle professionalità necessarie per proporre adeguati moduli formativi, raccoglie e archivia i dati relativi alle oscillazioni afferenti a: produttività, redditività, competitività, posizionamento sui mercati, scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.

3. Ricerche e formazione.
L'Osservatorio potrà promuovere e coordinare la gestione di ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni con particolare riguardo alla manodopera femminile e giovanile e lo sviluppo occupazionale del settore.
L'Osservatorio mette a disposizione delle parti gli elementi informativi della banca dati nonché le analisi relative agli aspetti produttivi.

4. Ambiente e sicurezza.
L'Osservatorio avrà il compito di monitorare, in tema di prevenzione-sicurezza e tutela della salute, i fabbisogni in funzione dello stato di applicazione delle normative sul territorio nazionale, raccogliendo e archiviando le esperienze sulla prevenzione al fine della loro diffusione.
Entro settembre 2000 le parti s'incontreranno e renderanno operativo l'Osservatorio nazionale.

Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
La CPN costituisce organo preposto a garantire il rispetto delle intese e a formulare alle Organizzazioni stipulanti proposte relative ad aggiornamenti tecnici del contratto.
La CPN esamina inoltre, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità delle procedure e dei tempi previsti dal presente contratto.
Svolge inoltre funzioni di supporto e monitoraggio in relazione alla contrattazione di secondo livello.
A tal fine riceve le piattaforme di cui all'art. 9 e copia degli accordi conclusi.
Svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Territoriali (CPT) (regionali o provinciali) le funzioni previste dai successivi artt. 13 e 14.
La CPN avrà inoltre il compito di raccogliere e fornire all'Osservatorio tutte le informazioni sulle esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza e tutela della salute.
Definisce i parametri di misurazione delle oscillazioni relative a: produttività, redditività, competitività, posizionamento sui mercati, scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
Coordina e individua gli spazi di collaborazione e finanziamento nell'ambito formativo con gli Organi istituzionali.
La CPN dovrà monitorare ed eventualmente promuovere le CPT.

Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure.
Per l'espletamento degli obiettivi previsti dal precedente articolo si applicano le procedure di seguito elencate.
La CPN ha sede presso Assipan-Confcommercio e si riunisce su istanza delle OOSS locali facenti capo alle predette OONN, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o delle aziende tramite le Organizzazioni locali di categoria aderenti ad Assipan-Confcommercio.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla CPN tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
La data delle convocazioni sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La CPN, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della CPN sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, comma 3, e 412 CPC e 2113 CC, comma 4, come modificati dalla legge 11.8.73 n. 533.
In pendenza di procedura presso la CPN, le OOSS e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (di 1° e 2° livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, in assenza della deliberazione della CPN, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

Art. 7 bis - RSU nelle aziende con più di 15 dipendenti.
4. Numero dei componenti la RSU.

[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei VVPP - di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo 13.1.94.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

Titolo II - Relazioni sindacali di 2° livello
Art. 8 - Diritti di informazione.
Annualmente, a livello territoriale (regionale o provinciale) o aziendale, di norma entro il 1° quadrimestre e successivamente all'incontro nazionale di cui all'art. 3, le Organizzazioni territoriali dei panificatori e le corrispondenti OOSS, anche avvalendosi delle attività dell'Osservatorio nazionale, s'incontreranno al fine di procedere a uno scambio informativo sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale e occupazionale. In relazione a tali informazioni seguirà un esame congiunto relativamente alle materie in oggetto.

Art. 9 - Secondo livello di contrattazione.
[…]
Le parti firmatarie del presente contratto costituiranno un'apposita Commissione al fine di individuare le modalità e i termini attuativi del 2° livello di contrattazione.

Art. 10 - Contrattazione di 2° livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale.
Il 2° livello di contrattazione è aziendale, ove presenti le RSA-RSU o, in loro assenza, territoriale.
Non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione e potrà essere attivato nel rispetto di tempi e modalità e con le finalità previste dall'articolo precedente.

Art. 11 - Esame congiunto territoriale (regionale o provinciale).
A livello provinciale o regionale, o aziendale per i panifici industriali, si procederà ad incontri di verifica tra le parti relativamente all'organizzazione del lavoro, riduzione d'orario (permessi retribuiti), straordinario ed eventuale articolazione della flessibilità.
Nell'ambito dell'attivazione del contratto d'inserimento e del tempo determinato, è previsto un esame congiunto finalizzato alla verifica della conformità alle condizioni di applicabilità dell'istituto stesso previste dal presente contratto.

Art. 12 - Commissioni paritetiche territoriali (CPT) (regionali o provinciali).
Sono costituite a livello territoriale (regionale o provinciale) le CPT aventi per oggetto il tentativo di conciliazione in 1a istanza per tutte le controversie singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro delle aziende oggetto del presente contratto.
Le CPT avranno il compito di approfondire la conoscenza del comparto della panificazione sul territorio attraverso una rilevazione dei fenomeni relativi alle professionalità necessarie per un'attiva politica formativa, la rilevazione del posizionamento del comparto sui mercati e gli scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
Dovranno inoltre rilevare la possibilità di sviluppo ed esigenze occupazionali con riferimento alla situazione locale del mercato del lavoro e dagli strumenti a disposizione delle parti.
Le Commissioni paritetiche avranno il compito di attivare le opportune procedure per individuare le soluzioni che possano consentire il ricollocamento dei lavoratori notturni inidonei di cui all'art. 34.
Le CPT avranno inoltre il compito di coordinare le iniziative del servizio di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese attraverso l'individuazione dei fabbisogni in ambito territoriale, la programmazione delle attività formative proponendo percorsi congiunti per i rappresentanti alla sicurezza, la promozione di azioni per ricercare forme di sostegno economico finalizzate al risanamento ambientale alla sicurezza e ad interventi formativi, il monitoraggio sullo stato di applicazione delle normative in ambito territoriale con riferimento alle tipologie aziendali, la raccolta dei nomi dei responsabili del servizio prevenzione e protezione, dell'evacuazione, dell'antincendio e del pronto soccorso, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le CPT avranno inoltre il compito di promuovere il ricorso al RSL di bacino, di disporre le procedure per l'attività dei responsabili territoriali dei lavoratori alla sicurezza e raccogliere le quote che concorrono al finanziamento dell'attività dei rappresentanti alla sicurezza di bacino, versate dalle imprese che utilizzano il servizio, nonché verificarne il flusso.
Le Commissioni paritetiche saranno anche le sedi in cui si esplicheranno gli obblighi d'informazione e consultazione ai sensi della legge n. 626.

Titolo II bis - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 12 bis - Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata prevista la seguente disciplina in merito ai lavoratori alla sicurezza.

Regolamento per l'elezione e l'attività dei delegati dei lavoratori alla sicurezza (RLS)
A) Imprese fino a 15 dipendenti.

Sul territorio vengono istituiti i rappresentanti di bacino dei lavoratori alla sicurezza. Tali rappresentanti potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate e saranno formalizzati da Fat, Flai e Uila.
Concorrono al finanziamento dei rappresentanti territoriali dei lavoratori alla sicurezza tutte le imprese che utilizzano il servizio con una quota annua pari a £. 5.000 per ogni dipendente in forza al 1° gennaio di ogni anno. Tali risorse verranno raccolte tramite versamento delle imprese alla CPT.
Le imprese di nuova costituzione e quelle che per la prima volta si dotano di personale dipendente, sempreché utilizzino il servizio dovranno versare entro il 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione una quota pari a tanti 12simi quanti sono i mesi di copertura a fine anno.
L'accesso ai luoghi di lavoro dei RLS avviene alla presenza di rappresentanti designati dall'impresa e secondo le procedure previste dalla CPT.
I rappresentanti di bacino dei lavoratori alla sicurezza resteranno in carica 3 anni.
Il RLS, eventualmente nominato all'interno delle aziende fino a 15 dipendenti, dovrà comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni e che sarà così ripartito:
- per le aziende fino a 10 dipendenti: 10 ore annue;
- per le aziende da 11 a 15 dipendenti: 15 ore annue.

B) Imprese con più di 15 dipendenti.
Il RLS sarà eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSU o in assenza, fra gli stessi lavoratori.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Per l'elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale dell'elezione e lo invia al datore di lavoro e alla CPT.
Il RLS resta in carica per 3 anni.
Il RLS dovrà comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque i compiti attribuiti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni e che non potrà essere superiore a 20 ore all'anno senza pregiudizio delle ore a disposizione del RSU. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi territoriali e/o aziendali.
Le imprese dovranno fornire ai RLS le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. I RLS potranno formulare proposte che dovranno risultare nel modulo della consultazione.
I RLS potranno richiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall'art. 11, comma 1, legge n. 626, in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni saranno convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.

Titolo III - Mercato del lavoro
Art. 13 - Tempo determinato.

[…]
L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicati per le fattispecie di cui alle lett. a), b), c) e d) entro il termine massimo di 30 giorni all'Osservatorio nazionale.
Copia della comunicazione di attivazione di contratto a termine, ove non concordato con le RSA-RSU, là dove presenti, verrà inviata alle OOSS. Le stesse potranno, nel termine dei 30 giorni successivi, richiedere un esame congiunto come previsto dall'art. 11 relativo al contratto in oggetto.
All'atto della richiesta di 'nulla osta' ovvero dell'invio della comunicazione sostitutiva per le assunzioni di cui al presente articolo, l'impresa dovrà esibire agli Organi del collocamento un attestato da cui risulti l'iscrizione all'Organizzazione territoriale dei panificatori aderente ad Assipan-Confcommercio, nonché una dichiarazione d'impegno all'integrale applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Premessa.

Nel quadro della più generale intesa tra Assipan-Confcommercio e le OOSS firmatarie, per la definizione di nuove relazioni sindacali le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei CFL.
Assipan-Confcommercio e le OOSS firmatarie ravvisano nel CFL uno strumento idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile. Concordano inoltre nell'identificare l'attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento professionale come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi un'adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende del settore.

Normativa.
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19.7.94 n. 451, CFL mirati:
- CFL di tipo a.1) all'acquisizione di professionalità intermedie:
(inquadramento A3, B3, 3°B , 4° e 5° livello), con una durata di 18 mesi e l'utilizzo di 80 ore di formazione. Inoltre è consentita la stipula di CFL di tipo a.1 con durata di 24 mesi e 120 ore di formazione per l'inquadramento B2.
Nell'ambito dell'attivazione del 2° livello la durata dei contratti di tipo a.1 potrà, in presenza di professionalità aventi necessità di particolare addestramento, essere elevata a 24 mesi con l'applicazione di 120 ore di formazione.
- CFL di tipo a.2) all'acquisizione di professionalità elevate:
(inquadramento A1 super, A1, A2, B1, 1° e 3° livello), con una durata di 24 mesi e l'attivazione di 130 ore di formazione.
- CFL di tipo b) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo delle imprese (tutti i livelli, A e B ad esclusione di A4, B4 e del 6°) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del CFL.
[…]
Ai lavoratori assunti con CFL si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto.
[…]
La formazione, ai sensi della legge n. 451/94, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) con durata di 18 mesi e di 120 ore per quelli con durata di 24 mesi. Per i contratti di tipo b) con durata di 12 mesi la formazione avrà durata di 20 ore finalizzate in numero di 10 alla sicurezza del lavoro, 6 alle norme sul rapporto di lavoro e 4 all'organizzazione del lavoro stesso.
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio e l'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui agli allegati del presente contratto.
Il progetto sarà accompagnato da dichiarazione d'impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla legge n. 451/94.
[…]
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del 'nulla osta'.
[…]
All'atto della richiesta del 'nulla osta' l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa all'Organizzazione territoriale aderente ad Assipan-Confcommercio.
Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro Organizzazioni territorialmente competenti che provvederanno a trasmetterle alle CPT e alla CPN.
[…]

Art. 15 - Contratto di inserimento.
In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il CFL, si applica per un periodo di 12 mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello d'inquadramento finale.
Nell'ambito dello stesso verrà svolto un percorso formativo articolato su 20 ore ed avente per oggetto la sicurezza dei luoghi di lavoro, le norme del rapporto di lavoro e l'organizzazione del lavoro stesso.
L'attivazione dei contratti d'inserimento verrà comunicata all'Osservatorio nazionale entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Copia della comunicazione di attivazione di contratto d'inserimento verrà inviata alle OOSS. Le stesse potranno, nel termine dei 30 giorni successivi, richiedere un esame congiunto come previsto dall'art. 11 relativo al contratto in oggetto.

Art. 15 bis - Lavoro temporaneo.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall'azienda utilizzatrice entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione del ricorso al lavoro temporaneo, l'Associazione imprenditoriale fornirà, 1 volta all'anno, all'Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche e alle durate medie dei contratti di lavoro temporaneo stipulati nel territorio di competenza.

Titolo V - Classificazione del personale
Art. 22 - Classificazione del personale.

È vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale incaricato della distribuzione.
[…]

Titolo VI - Composizione delle squadre di lavoro
Art. 24 - Composizione delle squadre nella panificazione.

Salvo quanto disposto per i panifici industriali, le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un 2° operaio specializzato, l'infornatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale o continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica e, poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Titolo VII - Assunzione
Art. 25 - Assunzione.

[…]
All'atto dell'assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
[…]

Titolo IX - Apprendistato
Art. 28 - Disciplina dell'apprendistato.
Premessa.

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive UE e che nella legislazione nazionale sono state introdotte con la legge n. 196/97 sostanziali modifiche alla disciplina dell'apprendistato, in parte recepite dall'accordo tra le parti del 12.2.98, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e l'incremento della professionalità in considerazione delle mutevoli e diversificate esigenze del mercato.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare ulteriormente la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende del settore della panificazione e finalizzata all'acquisizione di professionalità adeguate da parte degli apprendisti.
In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le Regioni si attivino per mettere a disposizione un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

E) Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato a tempo parziale così come regolato dall'art. 32, restano ferme le ore di formazione medie annue di cui al successivo punto H) e le durate di cui al precedente punto A).

G) Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le parti nel comune intento di dare applicazione al comma 5, art. 21, legge 28.2.87 n. 56, nonché all'art. 16, comma 1, legge n. 196/97 e comunque alle legislazioni in materia, concordano di elevare i limiti dell'età di assunzione degli apprendisti, fino a 29 anni per le qualifiche A1 e B1, fino a 26 anni per le qualifiche A2 e B2. Rimane fermo il limite di 24 anni per le restanti qualifiche.
Nelle imprese non artigiane e nei panifici ad indirizzo industriale possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, elevabili a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93. Il limite d'età è inoltre elevato a 26 anni per i soggetti portatori di handicap.

H) Formazione - Durata
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
titolo di studio                            ore medie di formazione annue
scuola dell'obbligo                                             120
attestato di qualifica professionale                   80
diploma di scuola media superiore                    80
diploma universitario e diploma di laurea         80

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e dell'art. 2, DM 7.10.99 e successive modifiche, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

I) Formazione - Contenuti
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi individuati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale e igiene;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
- conoscere i diritti e i doveri contrattuali.
Le parti firmatarie del presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province e associazioni territoriali datoriali e sindacali, con particolare riferimento alle iniziative promosse congiuntamente.
Inoltre, le parti, considerato il carattere sperimentale del presente accordo, convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro paritetico nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.

Titolo X - Orario di lavoro
Art. 29 Orario di lavoro

Ai soli fini contrattuali l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore e articolato su 6 giorni.
[…]

Art. 31 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa e nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, l'azienda potrà realizzare regimi d'orario diversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore.
Nell'ambito del 2° livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
[…] Agli stessi [lavoratori] verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi retribuiti annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
[…]
Nell'ambito della calendarizzazione l'azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità all'Osservatorio nazionale e alle OOSS competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso.
Ai fini dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.

Titolo XII - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 33 - Lavoro straordinario.

Ai fini legali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali.
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di 2 ore al giorno.
[…]
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 34 - Lavoro notturno e lavoratore notturno.
[…]
Nel caso in cui un lavoratore notturno non risulti più idoneo alle prestazioni notturne e qualora sia dimostrabile da idonea certificazione medica che tale causa di inidoneità sia direttamente imputabile alla prestazione notturna, il datore di lavoro si adopererà per assegnare il lavoratore a mansioni diurne.
Per le imprese con un massimo di 5 dipendenti, ove tale trasferimento a mansioni diurne non risulti oggettivamente possibile per la mancanza in azienda di ruoli da assegnare, il datore di lavoro comunicherà alla CPT tale circostanza.
La Commissione attiverà le opportune procedure, che dovranno concludersi entro 3 mesi dalla data di comunicazione, per individuare soluzioni che possano consentire un ricollocamento del lavoratore anche in altre entità aziendali del settore.
In relazione all'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 532/99, si individua in 3 mesi il periodo di riferimento sul quale calcolare come media il limite di 8 ore.
Dichiarazione a verbale.
Considerate le caratteristiche delle aziende del settore e le peculiarità che in tali aziende assume il lavoro notturno, le parti si danno reciprocamente atto della oggettiva grave difficoltà di individuare soluzioni praticabili specie per quanto riguarda i limiti d'orario giornaliero di lavoro che il D.lgs. n. 532/99 prevede per i lavoratori definiti come notturni. A tal fine le parti si attiveranno presso le sedi competenti per richiedere una sospensione delle sanzioni connesse all'applicazione dell'art. 4, D.lgs. n. 532/99, in attesa di individuare più idonee soluzioni.

Art. 34 bis - Lavoro notturno e lavoratore notturno - Maggiorazioni.
Il lavoro svolto tra le ore 21 e fino alle 4 sarà compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione normale.
Al lavoratore notturno come individuato dall'art. 34, verranno riconosciute 8 ore annuali di permessi retribuiti in aggiunta a quelli previsti dall'art. 29, comma 3

Titolo XIII - Ferie e festività
Art. 37 - Ferie.

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e ogni patto contrario è nullo. Esse possono essere divise in 2 periodi, previi accordi tra le parti.
[…]

Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Art. 48 - Gravidanza e puerperio.

Alle lavoratrici di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti.
[…]

Titolo XXIII - Turnisti panettieri
Art. 57 - Disciplina dei turnisti panettieri.

Per i turnisti s'intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro o assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine.
[…]

Titolo XXIV - Lavoro dei minori
Art. 58 - Disciplina del lavoro dei minori.

L'assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi ai minori sono disciplinate dalla relative disposizioni di legge. (legge n. 977/67, D.lgs. n. 345/99, legge n. 9/99, ecc.).
Ai sensi dell'art. 1, legge n. 977/67, come modificato dagli artt. 2 e 3, D.lgs. n. 345/99, s'intende per bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni d'età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; per adolescente, il minore d'età compresa fra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.
Ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 345/99, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
S'intendono comunque integralmente richiamate tutte le disposizioni di legge in materia di tutela del lavoro dei minori.

Titolo XXV - Diritti e doveri del personale - Norme disciplinari
Art. 60 - Diritti e doveri.

Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce e assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l'orario di lavoro e avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza. È vietato fumare sul luogo di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.

Art. 61 - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
[…]

Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà allontanato;
8) che introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nel luogo di lavoro;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni di legge, del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o all'abituale recidività dell'infrazione.
[…]

Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
16) gravi offese verso clienti, compagni di lavoro o verso il datore di lavoro;
[…]
20) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
22) danneggiamento volontario di impianti e materiali;
[…]
24) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
25) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
28) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi rischi alle persone e alle cose;
29) insubordinazione grave verso i superiori.

Titolo XXVII - Molestie sessuali
Art. 63 - Molestie sessuali.

Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali s'intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito e offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e individuare comportamenti e percorsi.

Titolo XXVIII - Lavoratori extracomunitari
Art. 64 - Lavoratori extracomunitari.

Per i lavoratori extracomunitari assunti attraverso i CFL nelle qualifiche previste, alcune ore saranno dedicate all'apprendimento della lingua italiana, se necessario.
Se assunti nelle altre qualifiche va previsto un monte ore retribuito per la formazione professionale e/o l'apprendimento linguistico in base all'art. 20 del presente contratto.
Le parti potranno altresì concordare convenzioni (ex art. 17, legge n. 56/87) che prevedano anche periodi di formazione preventiva e interventi degli Enti locali.

Titolo XXXI - Indumenti di lavoro
Art. 67 - Indumenti di lavoro.

Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
operai del gruppo A):
- 2 paia di calzoni (1 lungo e 1 corto);
- 2 canottiere di lana;
- 1 grembiule;
- 2 copricapo.
Altro personale di cui al gruppo B):
- 2 giacche o 2 camici o 2 tute, a seconda dell'attività svolta, nonché 2 copricapo.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi.
Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione.
Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.

Allegati
Allegato 4 (Provincia i Bolzano)

"Si riconosce che nella provincia di Bolzano la formazione professionale e l'apprendistato sono regolati da leggi e intese provinciali anche in deroga alle norme contenute nel contratto collettivo".