Cassazione Penale, Sez. 7, 26 novembre 2019, n. 47946 - Inidoneità del presidio di protezione (occhiali) dell'operaio di fonderia. Ricorso del datore di lavoro per eccessiva severità della sanzione: inammissibile


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 13/11/2019

 

 

 

FattoDiritto

 

L.C. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
A motivo del ricorso lamenta violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione delle prove, in particolare relative alla condotta tenuta dal lavoratore; si duole infine della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, facendo istanza di concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge.
I motivi sono manifestamente infondati.
La Corte di Brescia - investita in sede di gravame di censure del tutto analoghe a quelle svolte dalla difesa nell'odierno ricorso - ha infatti argomentato in maniera puntuale e corretta in ordine alla colpevolezza dell'L.C., ripercorrendo la vicenda in fatto ed evidenziando, in base alle risultanze istruttorie acquisite, l'inidoneità del presidio di protezione (occhiali) di cui era dotato il lavoratore; si è soffermata sulla circostanza che il lavoratore stava svolgendo le mansioni a lui proprie di operaio di fonderia quando era stato attinto al volto da schizzi di metallo fuso; ha confermato, con adeguata motivazione, il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in prime cure; ha operato una riduzione della pena, anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno, ed ha concesso il beneficio della sospensione condizionale; ha negato l'ulteriore beneficio della non menzione in considerazione dei precedenti ostativi.
Si tratta di argomentazioni esaustive ed adeguate, con le quali l'odierno ricorrente non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n. 186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2019