Cassazione Civile, Sez. 6, 26 novembre 2019, n. 30874 - Infortunio in itinere. Indennizzabilità


 

Come affermato dalla sentenza n. 2838 del 06/02/2018 “l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta".


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 26/11/2019

 

 

Rilevato che
la Corte d’appello di Firenze accogliendo l’appello dell’Inail, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da E.S., vedova di G.P., per ottenere il riconoscimento delle prestazioni a lei spettanti in qualità di superstite in conseguenza dell’infortunio che aveva causato la morte del coniuge nel corso di uno spostamento in auto da Cecina a Pisa.
A fondamento della sentenza la Corte sosteneva, in primo luogo, che il caso di specie non potesse qualificarsi come infortunio c.d. in itinere non essendo il G.P. deceduto mentre si recava da casa al lavoro o viceversa, bensì mentre si recava dalla sede di lavoro all’Aci di Pisa per la firma di un contratto. In secondo luogo la Corte riteneva che firmare un contratto non fosse attività materiale ma imprenditoriale che G.P. si recava a svolgere non già nella sua veste di dipendente ma in quella di rappresentante dell’impresa ovvero nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa CICLAT.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.S. con due motivi ai quali ha resistito l’Inail con controricorso.
Alle parti è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. L’Inail ha depositato memoria prima dell’udienza.

 

Ritenuto che
1. - con il primo motivo il ricorso deduce violazione dell'art. 12 del ddgs. n. 38/2000, in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c., per travisamento della prova avendo la Corte d’appello di Firenze escluso la ricorrenza di un infortunio in itinere sulla base di un’informazione probatoria inesistente nel giudizio; dato che, come risultava dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, il cui contenuto non era stato oggetto della benché minima contestazione da parte dell’Inail, il G.P. nell’occorso si stava recando dalla sua abitazione in Cecina alla sede dell’ACI in Pisa, per la stipula di un contratto per conto di CICLAT.
2. - Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 12 del ddgs. n. 38 del 2000 sotto ulteriore profilo e dell’art. 4 n. 7 T.U. n. 1124 del 1965 e in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. per travisamento della prova non avendo la Corte considerato le risultanze probatorie attestanti che il signor G.P. fosse un lavoratore dipendente della CICLAT Val di Cecina con qualifica di impiegato quadro, preposto alla gestione tecnica relativa ai servizi di pulizia “con pieni poteri ma con l’obbligo di relazionare nei dettagli il proprio operato al Cda” e come tale legittimato alla stipula del contratto di fornitura del servizio di pulizie con l’A.C.I. di Pisa (secondo le informazioni probatorie contenute nelle buste paga, nell’estratto previdenziale, nella Visura CCIA allegate al ricorso per cassazione, pacifiche ed -è incontestate siccome attestate nella stessa sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Livorno).
Inoltre l’indennizzabilità dell’infortunio avrebbe dovuto essere riconosciuta in ogni caso anche tenuto conto della qualità di socio della cooperativa CICLAT Val di Cecina rivestita dal signor G.P. e ciò in forza dell’articolo 4. n. 7 del T.U. 1124 del 1965.
3. - I motivi di ricorso, i quali possono essere trattati unitariamente per la connessione che li avvolge, sono fondati.
4. - Anzitutto va considerato che, come questa Corte ha reiteratamente affermato, l'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione; con l’avvertenza che sotto quest’ultimo aspetto devono ritenersi protette “non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa” (Cass. 12549/18) , con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. 17917/2017).
Ai fini della protezione di un infortunio attraverso l’assicurazione sociale obbligatoria gestita dall’INAIL è necessario pertanto che ricorra l’occasione di lavoro intesa in senso funzionale. La mancanza delle particolari condizioni previste dall’art.12 d.lgs. 38/2000 per potersi configurare un’ipotesi di infortunio in itinere (in senso stretto) non esclude quindi che, sulla base della disciplina generale dettata dall’art.2 cit., possano ritenersi assicurati anche altre ipotesi di infortunio “sulle vie del lavoro”, come ad es. per chi si reca sulla strada in un percorso che collega la sede di lavoro ad un altro luogo per motivi di lavoro.
5. - La Corte di Appello ha poi affermato che il lavoratore si accingeva a compiere un’attività (quella di firmare un contratto) che non era una attività materiale ma si risolveva nella manifestazione di volontà di stipulare l’accordo e che andava considerata come attività imprenditoriale svolta dal G.P. sulla base della sua qualità di presidente del Cda della cooperativa e non nella sua qualità di dipendente. La Corte territoriale, così facendo, non ha però considerato che anche all’attività lavorativa svolta dal G.P., come quadro tecnico, fosse connaturato un potere di rappresentanza dell’impresa. Essa ha infatti trascurato di attribuire un qualsiasi effetto al concorrente contratto di lavoro e di considerare la sua proiezione sul terreno assicurativo; laddove, invece, per quanto concerne le tutele previdenziali del socio lavoratore l’art. 1 della legge 142/2001 stabilisce che “dall’instaurazione del rapporto associativo e del rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla stessa legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore da altre leggi". Ed in materia di tutele del socio lavoratore di cooperativa le Sez. Un. di questa Corte con sentenza n. 13967 del 26/07/2004, hanno affermato che “ le incertezze interpretative vanno perciò risolte attraverso il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dalla società per confo tergi e lavori rientranti nello scopo mutualistico e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato.”
6. - Da ciò deriva, quindi, che ai fini dell’occasione di lavoro doveva aversi riguardo anche al potere di rappresentanza della cooperativa che il signor G.P. aveva nel settore dei servizi di pulizia nella sua veste di impiegato quadro preposto alla gestione tecnica, secondo quanto risultava comprovato in giudizio.
7. - A tal fine va inoltre considerato che, come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, allorché un lavoratore dipendente deve ritenersi assicurato sul piano soggettivo, ai sensi degli artt. 1, 4 e 9 del T.U. 1124/1965, in forza dell’attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, l’indennizzabilità del singolo infortunio occorsogli soggiace alla verifica dell’esistenza del solo presupposto dell’occasione di lavoro come sopra identificato; mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell’attività svolta in quel particolare momento (volta ad accertare ad es. se trattasi di attività giuridica o di attività materiale); rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro. Ed invero, come affermato dalla sentenza n. 2838 del 06/02/2018 “l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell' espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta".
8. - Per i motivi esposti la sentenza impugnata è incorsa nelle violazioni denunciate e deve essere quindi cassata. La causa va rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione la quale nella decisione della stessa si atterrà ai principi di diritto sopra individuati in materia di occasione di lavoro, di soggetti assicurati e di tutele assicurative, anche ai sensi dell’art. 1 della 1. 142/2001. 
9. La Corte d’appello provvedere inoltre sulle spese del giudizio di cassazione.
10. - Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002.
 

 

PQM

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2019