Tipologia: Contratto integrativo provinciale di lavoro unico
Data firma: 26 giugno 2019
Validità: 31.12.2021
Parti: Ance Ferrara-Confindustria e Cna Costruzioni, Confartigianato, Legacoop Estense, Confcooperative, Agci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ferrara
Fonte: cassaedileferrara.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali e sindacali
Art. 2 - Sistema di informazione - Appalti e subappalti
Art. 3 - Qualificazione delle imprese
Art. 4 - Meccanismi contributivi. Premialità / Prestazioni e assistenze
Art. 5 - Politiche di accoglienza
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Indennità territoriale di settore/premio di produzione
Art. 8 - E.V.R. Elemento variabile della retribuzione
Art. 9 - Trasferta
Art. 10 - Mensa
Art. 11 - Casa/Lavoro
Art. 12 - Multe e trattenute
Art. 13 - Trattamento economico per gratifica natalizia e riposi annui

 

Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Enti Bilaterali
Art. 16 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: RLS, RLST
Art. 17 - Cassa Edile
Art. 18 - Integrazione malattia e infortunio
Art. 19 - Quota di adesione contrattuale
Art. 20 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 21 - Anzianità professionale edile
Art. 22 - Cassa integrazione guadagni
Art. 23 - Igiene e sanità
Art. 24 - Previdenza complementare
Art. 25 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 26 - Clausole di salvaguardia
Art. 27 - Validità, decorrenza, durata


Contratto integrativo provinciale di lavoro unico imprese edili Ferrara

In Ferrara il 26 giugno 2019, tra Ance Ferrara Sezione di Confindustria Emilia Area Centro […], la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Industria (Cna Costruzioni) […], la Confartigianato Ferrara […], Legacoop Estense di Ferrara […], Confcooperative della Provincia di Ferrara […], Agci Ferrara […] e la Feneal-Uil di Ferrara […], la Filca-Cisl di Ferrara […], la Fillea-Cgil di Ferrara […], visti: i vigenti CCNL di settore convengono di sottoscrivere il presente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili, da valere nella Provincia di Ferrara.

Premessa
Le OO.PP. e le OO.SS firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara attribuiscono notevole importanza ai rinnovi contrattuali nel settore delle costruzioni, perché inserendosi in un quadro settoriale ancora pesantemente segnato dalla crisi consente alle parti sociali stesse di affrontare univocamente la difficile situazione.
Le parti sociali, confermano la validità degli accordi nazionali e si impegnano in tempi rapidi ad adeguare le specifiche norme della contrattazione territoriale a quanto eventualmente sancito nei CCNL.
Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara intende valorizzare il secondo livello contrattuale al fine di renderlo esigibile all'intera platea dei lavoratori edili che operano nella provincia di Ferrara.
Occorre in questa fase, non fermarsi solo all'aspetto salariale, che é pure importante, ma questo quadro richiede alle Parti Sociali più incisività e costanza per promuovere politiche attive per un rilancio qualitativo del comparto edile, che solo attraverso accordi tra le parti si potranno avere.
In un quadro dove indistintamente la crisi ha duramente colpito lavoratori ed imprese, una buona riuscita della contrattazione territoriale diventa strumento fondamentale per la tenuta della coesione sociale.
Bisogna pertanto, attivare politiche anticicliche tra Federazioni Sindacali di settore, Associazioni Imprenditoriali e Pubbliche Istituzioni per sostenere il settore ma soprattutto per rilanciare e sostenere lo sviluppo ed il completamento delle opere e delle infrastrutture pubbliche nel nostro territorio.
Il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara deve essere uno strumento quadro, utile ad intervenire oltre che su questioni salariali e norme contrattuali anche su linee guida sulle quali sviluppare relazioni tra le parti e consolidare le politiche concertative per il settore.

Art. 1 - Relazioni industriali e sindacali
Al fine della salvaguardia del lavoro e dell'occupazione, le Parti procederanno:
- Ad incontri periodici per fare il quadro della situazione economica/occupazionale del settore;
- A mantenere costante il confronto congiunto (Imprenditori-Sindacati) con le Stazioni appaltanti per aggiornare e approfondire la situazione degli appalti pubblici e privati, come previsto dal Protocollo appalti del 18/06/2012 e precedenti che ne governano la gestione anche con riferimento alla normativa vigente in materia di DURC;
- Ad avviare, prima che vengano attivate riduzioni di personale per crisi o mancanza di lavoro, d'intesa con le Aziende, un confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali per valutare ogni altra possibile soluzione;
- A garantire forme di solidarietà.
Al fine di incentivare l'inserimento di giovani nel settore edile e così concorrere a garantire la sostituzione dei lavoratori che fuoriescono dal settore, le Parti si impegnano a riconoscere per le Aziende che attingono ai corsi per neo assunti di Edilform Estense sgravi presso la Cassa Edile di Ferrara, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Cassa stessa.

Art. 2 - Sistema di informazione - Appalti e subappalti
Le Parti, nello spirito della premessa, assumono il livello dell'informazione come centrale, per garantire quella continuità di rapporti utili ad intervenire su tutti i processi che il settore sta subendo in questi anni di crisi.
Più propriamente, per quanto attiene la conoscenza dell'evoluzione del settore delle costruzioni nella nostra Provincia, le parti si avvarranno dei dati e delle elaborazioni effettuate dalla Cassa Edile di Ferrara.
Allo scopo di monitorare costantemente e tempestivamente l'evoluzione del settore delle costruzioni le parti si impegnano, entro la valenza del prossimo rinnovo del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nel territorio della Provincia di Ferrara, a riorganizzare l'attività dell'osservatorio territoriale paritetico dell'edilizia.

Art. 3 - Qualificazione delle imprese
Le Parti convengono che sia necessaria una azione comune in modo tale da favorire l'emersione del lavoro irregolare; a tal fine le parti si impegnano reciprocamente al recepimento e all'approfondimento delle normative legali e contrattuali in materia di regolarità contributiva.
Le imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore all'orario contrattuale di ogni singola lavoratore sono tenute ad assolvere gli accantonamenti e le contribuzioni previste dal CIPL in vigore, su un imponibile Cassa Edile commisurato al numero di ore settimanali non inferiore all'orario previsto nel contratto individuale di assunzione.
Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni Inps/Inail, dall'art. 29 comma 1, del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla Legge dell'8 agosto 1995, n. 341.

Art. 4 - Meccanismi contributivi. Premialità / Prestazioni e assistenze
Il regolamento generale su contribuzioni e prestazioni di Cassa Edile, è contenuto nell'allegato accordo tra le parti del 17 settembre 2014; le successive modifiche e integrazioni, formano anch'esse parte integrante del presente CIPL.
Le parti convengono circa l'adozione di meccanismi contributivi premiali che attraverso previsioni e valutazioni di parametri oggettivi e qualitativi delle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ferrara, favoriscano quelle che dimostrano una migliore capacità e qualità imprenditoriale, del lavoro e della sicurezza.
Si concorda pertanto sin d'ora che dallo scorso anno edile 2014-2015 e fino all'anno edile 2018/2019, alle Imprese iscritte da almeno 3 anni edili consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara, in regola con i versamenti contributivi, che rispettano integralmente il contratto nazionale e provinciale di lavoro e che denuncino un monte ore settimanale non inferiore all'orario contrattuale di assunzione, verrà concesso uno sgravio contributo del contributo APE dell'1%, attingendo le risorse necessarie dal Fondo riserva APE ordinaria.
A partire dall'anno edile 2019-2020 alle imprese in regola con i versamenti contributivi, che rispettano integralmente il contratto nazionale e provinciale di lavoro e che denuncino un monte ore settimanale non inferiore all'orario contrattuale di assunzione ed iscritte da almeno 3 anni edili consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara verrà concesso uno sgravio contributo del contributo APE pari all'1%; alle imprese iscritte consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara da almeno 5 anni edili, dell'1,50%, alle imprese iscritte consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara da almeno 10 anni edili 2,00%, attingendo le risorse necessarie dal Fondo riserva APE ordinaria.
(Regolamento per gli sgravi contributivi)
[…]

Art. 6 - Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del settore edile.
[…]
Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della Provincia di Ferrara si potrà, previo accordo con le RSU e/o le OO.SS. territoriali, stabilire orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, attraverso un diverso utilizzo dei riposi annui. In deroga a quanto previsto dagli artt. dei CCNL vigenti, relativamente alla modalità di fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella Provincia di Ferrara, le Imprese continueranno all'assolvimento di tale obbligo tramite l'accantonamento (5,40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in 5 giorni per tutto il periodo dell' anno. In deroga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell' arco dell'intero anno, è data la possibilità all'impresa, d'intesa con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, di superare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e settembre, con retribuzione a regime normale, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di recuperi.

Art. 10 - Mensa
[…]
Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si darà alternativamente luogo al pagamento di apposita indennità sostitutiva di mensa […]
Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc,. assunto presso la sede dell'Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere.
[…]
Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l'attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato.
Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l'indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all' atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori. Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell' impresa.
Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di mezza giornata di lavoro; in tutti gli altri casi, indipendentemente dalla causa dell'assenza, gli verrà riconosciuta l'indennità sostitutiva per le ore di lavoro effettivamente prestate.
[…]

Art. 15 - Enti Bilaterali
Edilform Estense
Con verbale del 15 novembre 2012 e con atto notarile del 30 luglio 2013 , le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1 ottobre 2013 con la fusione per incorporazione del CTP da parte di EUSPE hanno dato vita ad Edilform Estense, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la formazione del settore edile, promotore della cultura del lavoro regolare e del lavoro sicuro per la provincia di Ferrara.
Per il finanziamento di Edilform Estense si stabilisce che, il contributo versato dalle Imprese alla Cassa Edile di Ferrara è determinato nella misura dello 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la sicurezza più lo 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la formazione; a sua volta la Cassa Edile di Ferrara lo verserà a mezzo bonifico bancario, in quattro rate trimestrali:
entro il 30 aprile per il periodo 1/1 - 31/03;
entro il 31 luglio per il periodo 1/4 - 30/06;
entro il 31 ottobre per il periodo 1/7 - 30/09;
entro il 31 gennaio per il periodo 1/10 - 31/12.
Con verbale di accordo del 29/03/2018, allegato che costituisce parte integrante di questo CIPL, le Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara hanno stabilito di continuare il processo di riorganizzazione, integrazione ed efficientamento del sistema bilaterale territoriale, procedendo con il trasferimento di Edilform Estense presso i locali di proprietà della Cassa Edile di Ferrara, riducendo di fatto i costi e favorendo collaborazioni e sinergie tra le strutture operative dei due Enti, promuovendone così l'integrazione coerentemente a quanto già definito dalle contrattazione nazionali di settore.
Dal prossimo 1° Gennaio 2020 la struttura organizzativa di Edilform si trasferirà fisicamente nell'immobile di proprietà della Cassa Edile di Ferrara in via Montebello, 10.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la Presidenza pro-tempore in carica di Edilform Estense procederà alla disdetta del contratto di affitto dell'immobile dove oggi ha sede Edilform Estense sito in via Bologna 301.
Cassa Edile
Con verbale di accordo del 17 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni (vedi allegato) e con atto notarile del 25 Settembre 2014, le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1°ottobre 2014, con la fusione per incorporazione di CEDAF e Celcof da parte di Cassa Edile della Provincia di Ferrara, hanno dato vita alla Cassa Edile di Ferrara, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la bilateralità del settore edile della Provincia di Ferrara. Verbali di costituzione, atti notarili, statuto e regolamento della Cassa Edile di Ferrara che si allegano, sono parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.
Per il finanziamento della Cassa Edile di Ferrara e l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori ad essa iscritti, si fa riferimento al verbale di accordo sottoscritto il 26 giugno 2019 che è parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.

Art. 16 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: RLS, RLST
Con l'emanazione del D.Leg. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata confermata la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.
In relazione al dettato legislativo e a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva, tali figure (di seguito denominate RLS o RLST), assumono la rappresentanza per il controllo dell'applicazione delle norme di Legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene di lavoro.
A) Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza nelle Imprese o unità produttive con più di 15 Dipendenti (esclusi gli apprendisti).
Nelle Imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tra i componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto fra gli stessi lavoratori delle Imprese.
Le Organizzazioni Sindacali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil, comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni alle Associazioni firmatarie dei Contratti Collettivi di Lavoro, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del RLS.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Il datore di lavoro, dopo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale, comunicherà entro 3 giorni il nominativo del lavoratore eletto a Edilform Estense.
Il RLS Aziendale, resta in carica per 3 anni, durante i quali gli vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 32 ore annuali. Il RLS Aziendale deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo dei permessi.
In tutte le unità produttive nelle quali per ragioni diverse, non è istituito l'RLS aziendale, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si fa riferimento agli RLST in carica.
B) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per le Imprese che occupino fino a 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti).
Per tutte le Imprese o unità produttive operanti nella Provincia di Ferrara che occupino fino a 15 dipendenti, ove risulti non presente all' interno della struttura aziendale il RLS, le parti convengono che i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza siano eletti in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:
I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (denominati RLST), saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'art. 39 del CCNL 29/01/2000. Le candidature saranno proposte dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.
I RLST dovranno provenire preferibilmente dalle RSU e/o dal settore edile od affine. Gli RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori delle Costruzioni, mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie territoriali indirizzata alle Associazioni Professionali stipulanti nonché all'ente Edilform Estense.
C) Formazione dei RLS e RLST.
Ai RLS ed ai RLST, come sopra eletti, prima di espletare le loro attribuzioni, è impartita, mediante apposito corso predisposto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria di Ferrara, in concerto con Edilform Estense, una specifica formazione secondo criteri e modalità da definire fra le Parti contraenti. Ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere disposti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
D) Attribuzioni e competenze dei RLST.
I RLST restano in carica per un triennio, salvo risoluzioni del rapporto di lavoro o dimissioni dello stesso dall'incarico. Ogni RLST e tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa e secondo le modalità fissate da apposito accordo tra le parti che regolamenterà anche l'accesso ai cantieri. Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione loro spettante. Inoltre ai RLST verranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento dei loro compiti (materiale informativo, trasporto, copertura assicurativa, ecc.)
A tal fine, viene costituito un fondo mutualistico - denominato fondo RLST - presso la Cassa Edile con un contributo a carico di tutte le Imprese pari allo 0,50% della base imponibile della Cassa Edile di Ferrara.
NON sono tenute al versamento dello 0,50% le aziende della Provincia di Ferrara che hanno l'RLS aziendale.
Le suddette imprese per avere diritto all'esenzione del versamento del contributo RLST dovranno comunicare alla Cassa Edile di Ferrara ed a Edilform Estense la documentazione probatoria della nomina dell'RLS aziendale.

Art. 20 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 53/2000 e successive modifiche e integrazioni, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda integrerà alla lavoratrice il trattamento corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria.
[…]

Art. 23 - Igiene e sanità
Fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme previste dal vigente CCNL e dal DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni non che di quanto previsto negli allegati al Dlgs stesso in materia di igiene, sanità e salubrità dei luoghi di lavoro, si conviene a carico dell'impresa, la fornitura annua di idonei abiti da lavoro, e la tempestiva sostituzione in caso di usura.