Tipologia: Accordo reperibilità
Data firma: 3 ottobre 2019
Validità: 31 ottobre 2020
Parti: Eni e RSU
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Eni Upstream & TA
Fonte: infocgil.it


Verbale di accordo

In data 3 ottobre 2019, in San Donato Milanese, si sono incontrati i rappresentanti di Eni spa e l'Esecutivo della RSU Upstream & TA di San Donato Milanese, al fine di confrontarsi sull'utilizzo in azienda dell'istituto della reperibilità allo scopo di assicurare l'attività di follow-up operativo alle attività di perforazione, workover ed acquisizione dati sui pozzi e dei dati sismici in modo da garantire la continuità e l'ottimizzazione delle operazioni sugli impianti di perforazione dislocati nelle varie aree d'interesse dei diversi paesi nel mondo dove opera Eni.
Premesso che:
- la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore dotato di adeguate competenze è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento;
- i lavoratori aderendo alla richiesta aziendale di reperibilità, fatte salve le tutele previste dalle norme di legge o giustificati motivi individuali di impedimento, non possono esimersi da svolgere servizi di reperibilità ed i relativi interventi richiesti;
- la disponibilità del lavoratore nell'ambito del servizio di reperibilità non costituisce prestazione lavorativa effettiva;
- i periodi di reperibilità devono essere alternati a periodi di normale attività lavorativa;
- al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficace ed efficiente ed al contempo consentire ai lavoratori di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per l'espletamento del servizio senza nessuna spesa a carico del personale coinvolto.
Le Parti, con lo spirito di semplificare l'attuazione dell'istituto della reperibilità e di migliorare la fruizione dei riposi compensativi, nell'ottica del miglioramento continuo delle condizioni di benessere dei lavoratori e di un'ulteriore salvaguardia delle condizioni di sicurezza sul lavoro, convengono di procedere con la sottoscrizione della seguente intesa aziendale, di cui la premessa costituisce parte integrante ed essenziale.
A tal proposito si conviene che:
Per intervento durante il periodo di reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito della richiesta di supporto da parte di un'unità operativa. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici da remoto, messi a disposizione dall'azienda o presso gli uffici di San Donato Milanese nel caso si debba effettuare un'attività che richieda un'integrazione fra diverse professionalità e\o utilizzo di strumenti informatici non disponibili da remoto; il lavoratore deve predisporsi nelle condizioni di prestare la propria opera, dalla ricezione della chiamata, di norma entro 20 minuti per gli interventi da remoto e entro 1 ora e mezza nel caso vi sia la necessità di recarsi presso gli uffici di San Donato Milanese.
La reperibilità non può coincidere con assenze durante il normale orario di lavoro di qualsiasi tipo per l'intera giornata. In caso di improvvisa indisponibilità per sopravvenuta malattia o infortunio o per altre cause indipendenti dalla volontà aziendale, il lavoratore in reperibilità dovrà comunicare immediatamente al Responsabile di riferimento l'indisponibilità. In tali casi non verrà erogata la relativa indennità di reperibilità.
Durante il periodo di reperibilità il dipendente addetto:
a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
c) risponde prontamente alle chiamate;
d) segnala prontamente al Responsabile di riferimento le anomalie nel funzionamento del telefono o dell'equipaggiamento in dotazione;
e) riferisce al Responsabile di riferimento le circostanze e gli esiti dell'intervento richiesto, verbalmente o per iscritto se richiesto;
f) riconsegna l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza al termine del periodo di reperibilità;
g) che non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo, nel quale non risulti in reperibilità.
L'istituto della reperibilità, viene richiesto secondo le modalità indicate in premessa al personale che opera nelle unità organizzative di Eni Upstream che garantiscono l'attività di follow-up operativo alle attività di perforazione, workover ed acquisizione dati sui pozzi e sismici ed è richiesto dal Responsabile dell'unità interessata mediante la compilazione ed approvazione all'inizio di ogni anno dell'apposito modello abilitazione alla reperibilità (Allegato A).
Le unità interessate sono: Giacimenti (WEPM, WECA, NISS), Drilling and Completion (FLUP, COAP/SU-COAP/ES, INGP, TEOP, COMP, WINT, SPEAP, RIPEC, QUAAP), Geologia & Geofisica (GEOP, GEOM, AESI) e Technical Computing for Geoscienze & Subsurface Operations (STES, STED e STEAP), aggiornabili in caso di variazioni organizzative.
Le giornate di reperibilità, sono definite come segue:

Giornata di reperibilità

Inizio (min.)

Fine (max.)

dal lunedì al venerdì

dal termine della normale giornata lavorativa

all'inizio della successiva normale giornata lavorativa

sabato, domenica e festivi

dal termine della precedente normale giornata lavorativa

 all'inizio della successiva normale giornata lavorativa


Il calendario di reperibilità sarà predisposto mensilmente dall'azienda con congruo anticipo e con criteri di rotazione normalmente per periodi settimanali non consecutivi, uno ogni tre settimane, al fine di consentire un'equa distribuzione dei periodi tra i dipendenti coinvolti. Le eventuali variazioni del calendario di reperibilità, salvo casi di forza maggiore, saranno comunicate ai dipendenti interessati con un preavviso non inferiore a 48 ore.
A tale scopo le parti convengono che per il personale individuato nell'apposito modello (Allegato A) sarà riconosciuta un'indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione tabellare (minimo di categoria e livello di crea) stabilita dal vigente CCNL Energia e Petrolio, distinta per tipologia di impegno. Pertanto con decorrenza dal 1° novembre 2019, saranno applicate le seguenti percentuali:
Giorno feriale
- 0,84% per reperibilità inferiore alle 12 ore;
- 1,25% per reperibilità uguale o superiore alle 12 ore;
Sabato, Domenica e festivi
- 1,30 % per reperibilità inferiore alle 12 ore;
- 1,80% per reperibilità uguale o superiore alle 12 ore.
Le festività infrasettimanali sono quelle previste dalla Legge.
L'indennità di reperibilità non fa parte della retribuzione ad alcun effetto, non è considerata utile ai fini della determinazione del TFR. Sarà liquidata mensilmente in base ai giorni di reperibilità effettivamente prestati e assorbe le norme contrattuali sulle chiamate fuori orario.
L'indennità suddetta è riferita al solo obbligo di reperibilità. Per tal motivo l'intervento prestato durante il periodo di reperibilità verrà compensato secondo le maggiorazioni previste per lo straordinario dal vigente CCNL Energia e Petrolio.
Il riconoscimento della prestazione nel periodo di reperibilità non sarà inferiore ad 1 ora e successivamente a questa saranno riconosciute le prestazioni effettivamente svolte.
Il personale, successivamente all'intervento effettuato nel periodo di reperibilità, dovrà compilare il modulo intervento in reperibilità (Allegato B) e inviarlo per la successiva verifica ed approvazione al Responsabile di riferimento e alla funzione di HR-UPS&TA-GEST/UP prima dell'inserimento dei relativi giustificativi all'interno del sistema PAS.
Per gli interventi su sito saranno altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblici, nonché i taxi.
Come previsto dall'art. 22 del vigente CCNL è possibile derogare alle previsioni dell'art. 7 D.Lgs 66/2003 relativo al periodo minimo di 11 ore di riposo in caso di prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità, per emergenze.
A tale riguardo, si conviene che in caso di interruzione del riposo giornaliero, a seguito di intervento effettuato in regime di reperibilità, il lavoratore dovrà effettuare dei riposi compensativi da fruire entro e non oltre 48 ore.
Le parti convengono che, tale accordo è da considerare di natura sperimentale fino al 31 ottobre 2020 e di incontrarsi entro tale data per effettuare una valutazione complessiva e condividerne l'eventuale sua prosecuzione.
Le parti convengono altresì sull'opportunità di rincontrarsi entro il mese di marzo 2020 qualora emergano necessità, per effettuare una valutazione complessiva dei riflessi rispetto a quanto definito nella presente intesa.

Allegato A

Allegato B Modulo interventi in reperibilità