Il Ministro Segretario di Stato
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO ED IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
 

VISTA la legge 10 giugno 1985 n. 284, concernente il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
SENTITE La Amministrazioni interessate
 

DECRETA

Articolo unico

È Approvato l’allegato Regolamento del Personale di cui all’art. 6, 5° comma, della Legge 10 giugno 1985, n. 284

Roma, addì 10 ottobre 1985
 

ALLEGATO
 

REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Di cui all’art. 6 comma 5° della legge 10 giugno 1985 n. 284

Norme sul trattamento giuridico, economico accessorio, assicurativo e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico

CAP. I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Campo d’applicazione

1. Il trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti impegnato nelle attività in territorio antartico è regolato, ai sensi, dell'art. 6, ultimo comma, delle legge 10 giugno 1985 n. 284, dalle disposizioni che seguono.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, per "zona operativa” deve intendersi oltre il territorio antartico vero e proprio, anche la zona di mare immediatamente circostante. In detta zona operativa è altresì da comprendersi anche il tratto di spazio compreso tra lo scalo ufficiala della spedizione in zona australe ed il territorio antartico.
 

Art. 2 - Norme d’applicazione

1. All’applicazione delle disposizioni che seguono, provvede il Responsabile dell'attuazione del Programma nominato dall'ENEA ai sensi dell'art. 3, comma 3° della legge 10 giugno 1985 n. 284.
Per “Responsabile della spedizione" deve intendersi la persona a tale funzione designata dai competenti Organi dell’ENEA.
2. È rimessa al Responsabile dell’attuazione del Programma l’emanazione di norme applicative delle presenti disposizioni.
 

Art. 3 - Visita medica d’idoneità - Corsi di qualificazione ed addestramento

1. Il personale potrò esser impegnato in attività da svolgersi in zona operativa solo previo conseguimento di giudizio di idoneità a seguito di visita medica e superamento di specifici Corsi di qualificazione professionale e di addestramento, organizzati nell'ambito del Programma o giudicati equivalenti dal Responsabile dell'attuazione del Programma.
2. Detta visita medica dovrà esser volta ed accertare non solo l'idoneità fisica del dipendente allo svolgimento delle mansioni assegnate o da assegnare, ma anche la idoneità fisica e psichica in relazione alle particolari condizioni ambientali esistenti nel continente antartico.
3. Alle predette visite ed allo svolgimento dei suindicati corsi si provvederà a cura del responsabile dell’attuazione del programma e co spesa a carico dell’Amministrazione o dell’Ente d’appartenenza.
 

Art. 4 - Modifiche

1. Modifiche ed aggiornamenti alle presenti disposizioni potranno esser successivamente adottati anche su proposta del Responsabile dell’attuazione del Programma.
 

CAP. II Svolgimento dal rapporto di Lavoro in zona operativa

Art. 5 - Orario di lavoro

1. Fermo restando il limite convenzionale dell’orari giornaliero e settimanale di ciascun dipendente, per il personale presente in zona operativa può essere disposto un orario di servizio giornaliero e settimanale, correlato con le esigenze operative e le condizioni ambientali, anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo vigenti in materia.
2. Detto orario di servizio settimanale può essere stabilito anche per sette giorni lavorativi alla settimana; inoltre, gli orari, giornaliero e settimanale, possono esser stabiliti in modo differenziato per gruppi ovvero per singoli dipendenti.
3. Il personale usufruirà di un periodo di riposo continuativo, nell’arco di 24 ore, non inferiore ad 8 ore e , nello stesso arco di 24 ore, di due pause dell’attività di lavoro di durata non inferiore ad 1 ora ciascuna.
4. Per gruppi di dipendenti o per singolo dipendente, può essere disposta la temporanea esenzione dalle prestazioni lavorative in presenza di particolari condizioni ambientali, in relazione all’andamento delle attività cui il dipendente è preposto ovvero per specifiche situazioni che, al di fuori dei casi di malattia, infortunio ovvero di messa a disposizione ai sensi del successivo art. 11, 5° comma, impongono un temporaneo allontanamento del dipendente stesso dai servizio attivo.
1’esenzione temporanea del servizio attivo è disposta dal Responsabile della spedizione.
5. Fermi restando il trattamento economico ordinario e quello di cui al successivo art. 15, 1° comma, lettera a), durante il periodo di esenzione temporanea dal servizio attivo non compete l'indennità di cui allo stesso art. 15, 1° comma, lettera b).
6. In presenza di situazioni di pericolo per la vita umana e/o di necessità di assicurare la salvaguardia dei mezzi, strutture ed attrezzature, il personale può essere comandato a prestare servizio continuativo, per il tempo strettamente necessario, in deroga alle disposizioni di cui al precedente 3° comma. Cessata le situazione d’emergenza deve esser assegnato un congruo periodo di riposo prima della ripresa dell’attività di lavoro.
 

Art. 6 - Lavoro eccedente l'orario di servizio

1. Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 5, il personale presente in zona operativa può esser chiamato ad effettuare, per esigenze di servizio, prestazioni lavorative diurne, notturne o in giorno festivo eccedenti l'orario di servizio giornaliero e settimanale, anche in deroga a disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo vigenti in materia.
 

Art. 7 - Lavoro in turno

1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 5, il personale presente in zona operativa può esser comandato, in relazione ad attività in esercizio continuativo per periodi di tempo eccedenti l’ordinario orario di servizio, a prestare servizio in turni continui ed avvicendati con prestazioni alternate, diurne, notturne e festive.
2. Il personale turnista non può abbandonare il posto di lavoro, salvo caso di forza maggiore, senza che sia intervenuta la sostituzione o la specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile della spedizione.
 

Art. 8 - Chiamata fuori orario

1. In presenza di situazioni di emergenza o di indifferibili esigenze di servizio, il personale presente in zona operativa può esser comandato a prestare servizio anche durante il proprio periodo di riposo, il cui godimento sarà effettuato cessate le predette situazioni.
 

Art. 9 - Riposo settimanale - Festività

1. Ove l’orario di servizio settimanale in zona operativa preveda un numero di giorni lavorativi inferiore a 7, il personale ivi presente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che di regola coincide con la domenica; per il personale turnista e per quello chiamato ad operare in detta giornata, il giorno di riposo sarà goduto in altro giorno della settimana.
2. Ove l’orario di servizio settimanale in zone operativa previda un numero di giorni lavorativi pari a 7, il personale ivi presente potrà godere dei giorni di riposo settimanale, corrispondenti al periodo di presenza in detta zona, solo al termine di detto periodo, salvo che non ne sia disposta il godimento, per singolo dipendente o per gruppi, nel periodo stesso da parte del Responsabile della spedizione, ove le esigenze di servizio lo consentano.
3. Fermo restando il diritto al godimento del riposo connesso alle festività previste da disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo, il personale presente in zona operativa potrà godere delle festività verificatesi durante il perioda di presenza in detta zona solo al termine del predetto periodo, salvo che non ne sia disposto il godimento, per singolo dipendente o per gruppi, nel periodo stesso da parte del Responsabile della spedizione, ove le esigenze di servizio lo consentano.
 

Art. 10 - Ferie e permessi per festività abolite

1. Fermo restando il diritto al periodo di ferie annuali previsto da disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo, nonché ai permessi per festività abolite di cui all’art. 1 della legge 23.12.1977 n. 937, al personale presente in zona operativa spetta un ulteriore periodo di ferie, da attribuirsi in relazione al periodo di presenta continuativa sul territorio antartico, così come segue:

periodo di presenza continuativa:

giorni di ferie supplementari:

da 1 a 14 giorni di calendario

-

da 15 a 30 giorni di calendario

2

da 31 a 45 giorni di calendario

4

da 46 a 60 giorni di calendario

7

da 61 a 75 giorni di calendario

11

da 76 a 90 giorni di calendario

16

oltre 90 giorni

21

2. Non è consentito il godimento delle ferie, annuali e supplementari, nonché dei permessi per festività abolite durante il periodo di presenza in zona operativa.
3. Il dipendente può usufruire delle ferie e del permessi per festività abolite, se preventivamente autorizzato, anche all'Estero, intendendosi esclusa la zona operativa, prima del rientro in Italia ovvero in occasione. e prima del suo inizio, del viaggio dall’Italia per recarsi in zona operativa. In detti casi, fermo restando che si intendono sospesi, per il periodo di godimento delle ferie e dei permessi suddetti, sia l’ordinario trattamento di trasferta sia i benefici previsti delle presenti norme, le spese di viaggio, suppletive riaperto a quelle dei corrispondenti viaggi organizzati a cura del Programma, sono a carico del dipendente stesso.
 

Art. 11 – Presenza in territorio antartico - Rientri in Italia

1. Salvo casi di forza maggiore o di indisponibilità di mezzi di trasporto, non è consentita la permanenza in territorio antartico del personale per un periodo di tempo continuativo superiore a 120 giorni. Tale permanenza è consentita per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, fino al massimo di 120, esclusivamente per esigenze di servizio indifferibili.
2. Al termine del periodo di permanenza in territorio antartico il dipendente deve rientrare in Italia, salvo che non venga inviato in missione all’Estero ovvero chieda di usufruire di un periodo di ferie da godere all'Estero, terminato il quale il dipendente è tenuto a rientrare in Italia.
3. Dopo un periodo di permanenza in territorio antartico, può disporsi la presenza del dipendente in detto territorio per un ulteriore periodo, a condizione che tra i due periodi siano trascorsi almeno 30 giorni continuativi. Ove il periodo di intervallo sia superiore a 30 giorni e inferiore a 90 è necessario il preventivo consenso o la formale richiesta del dipendente.
4. Con provvedimento motivato può essere disposto il rientro in Italia del personale presente in zona operativa, anche prima della scadenza del periodo di sua destinazione in zona operativa, per:
a) malattia o infortunio dl dipendente,
b) inadattamento alle condizioni ambientali,
c) esigenze di servizio,
d) gravi infrazioni disciplinari,
e) comportamenti che, pur non avendo carattere di infrazione disciplinare, sono incompatibili con le esigenze operative.
5. I provvedimenti di rientro anticipato sono disposti dal Responsabile della spedizione, che ne informa senza ritardo il responsabile dell’attuazione del Programma.
6. Il dipendente ha diritto all’immediato rientro in Italia, compatibilmente con la disponibilità di mezzi di trasporto ed ove ne faccia espressa richiesta, in caso di morte del coniuge o di parente o affine di 1° grado.
 

Art. 12 - Doveri

1. Fermi restando i doveri alla cui osservanza è tenuto in forza di disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo, il personale presente i zona operativa è, in particolare, tenuto a:
a) rispettare le leggi e le consuetudini vigenti nel territorio antartico;
b) osservare diligentemente le misure di sicurezza e le prescrizioni mediche di profilassi;
c) attenersi scrupolosamente, anche durante il periodo in cui non svolge attività di servizio, alle disposizioni organizzative emanate dal Responsabile della spedizione;
d) svolgere, oltre ai compiti professionali veri e propri ed ove chiamato, compiti, anche manuali, connessi con le attività logistiche e di gestione della spedizione in Antartico quali, ad esempio, carico e/o scarico di materiali, guida di mezzi meccanici; trasporto di persone e/o merci, rifornimenti di combustibili, montaggio e/o smontaggio e/o manutenzione di attrezzature, preparazione e/o cottura di pasti, pulizie, lavaggio di indumenti, smaltimento di rifiuti;
e) astenersi da attività e/o comportamenti che possono procurare pericolo o arrecare danno a sé e/o agli altri e/o ai mezzi ed attrezzature;
f) non detenere armi proprie ed improprie, sostanze esplodenti e/o infiammabili;
g) mantenere, anche nella vita privata, un contegno corretto nei confronti del restante personale e/o dei terzi estranei.
 

Art. 13 - Disciplina

1. Ferme restando in materia disciplinare le norme proprie della carriera o del rapporto di lavoro del personale in zona operativa, il personale civile dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile della spedizione.
2. Il personale militare sarà alle dipendenze gerarchiche dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano, che svolge funzioni di comandante di corpo,' e tramite questi, alle dipendenze funzionali del Responsabile della spedizione. Il suddetto personale conserva in ogni modo lo "status" militare, rimanendo soggetto alle Leggi ed ai Regolamenti militari ed osserva le disposizioni del presente regolamento solo se non in contrasto con quelle militari.
3. Per quanto concerne il precedente art. 11, 4° comma, lettera d), il comandante di corpo, nel campo dei provvedimenti disciplinari attribuibili al proprio livello, è libero di disporre il rientro o meno del militare punito, informandone il Responsabile della spedizione. Comunque ogni disposizione di rientro, conseguente ad un infrazione disciplinare, disposta dal comandante di corpo, ha carattere esecutivo.
4. Per i comportamenti previsti nel precedente art. 11, 4° comma lettera c), il rientro del militare sarà stabilito su concorde avviso del comandante del corpo e del Responsabile della spedizione.
5. Situazioni non contemplate dalle presenti norme relative al particolare "status" militare saranno risolte nell'ambito delle aree tecnico-operative o tecnico-amministrative competenti per materia.
 

Art. 14 - Malattia ed infortuni

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo circa gli effetti della malattia o dell'infortunio del dipendente sul diritto alla conservazione del posto, sul trattamento economico (ordinario) e sull’eventuale riconoscimento della causa di servizio, al personale presente in zona operativa, si applicano in caso di malattia e infortunio le disposizioni dei commi successivi.
2. L'accertamento della sussistenza della malattia o dell'infortunio e dell'inidoneità al lavoro è effettuato dal medico che, a norma del successivo art. 18, ha prestato il primo intervento di assistenza sanitaria. È rimessa altresì al giudizio del medico la decisione circa la destinazione del dipendente malato o infortunato ai fini della necessaria assistenza sanitaria e della ripresa del servizio in zona operativa. In caso di ricovero presso una struttura ospedaliera, il giudizio circa la ripresa del servizio in zona operativa è rimesso al personale medico di detta struttura.
3. I giudizi medici di cui al comma precedente sono insindacabili da parte del Responsabile dell'attuazione del Programma, del Responsabile della spedizione, nonché dell'Amministrazione o dell'Ente di appartenenza del dipendente interessato che potrà richiedere, in caso di ricovero presso una struttura ospedaliera, l'intervento di un medico di fiducia.
4. Il dipendente giudicato inidoneo al lavoro per malattia o infortunio è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni del personale sanitario e non può esser destinato ad alcuna attività durante il periodo di inidoneità, salva diversa ed espressa indicazione del medico che ha emesso il giudizio di inidoneità, ove questa sia parziale.
5. Al dipendente giudicato inidoneo al lavoro per malattia o infortunio non compete, per tutto il periodo di inidoneità, se totale. il compenso di cui al successivo art. 15, 1° comma, lettera b).
 

CAP. III - Trattamento economico accessorio

Art. 15 - Trattamento di missione in Antartide

1. Al personale presente in zona operativa spetta, a titolo di trattamento di missione in Antartide:
a) una diaria in dollari USA, da computarsi, in relazione ai giorni di presenza in zona operativa, secondo i criteri di cui al successivo secondo comma;
b) un'indennità giornaliera, per ogni giorno di servizio attivo sul territorio antartico, pari a dollari USA 60; detta indennità è omnicompensativa di prestazioni lavorative rese al di fuori dell'ordinario orario di servizio e/o particolari per la loro natura, anche rispetto a quelle normalmente svolte, e/o per le modalità e/o per le condizioni in cui vengono rese; detta indennità è, inoltre, sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, connesso a prestazioni straordinarie e/o particolari, contemplate in questo regolamento, fruibile in forza di disposizione di legge, di regolamento o di contratto collettivo vigenti. Nel caso di cui al precedente art. 1, 2° comma, seconda parte, detta indennità è ridotta al 30%.
I compensi di cui alle lettere a) e b) sono da intendersi al netto di ogni ritenuta di legge.
2. La diaria di cui al precedente primo comma, lettera a) è computata secondo i seguenti criteri:

periodo di presenza continuativa in zona operativa:

dollari USA:

- da 1 a 14 giorni

40

- da 15 a 30 giorni

67

- da 31 a 60 giorni

90

- da 61 a 90 giorni

112

- oltre 90 giorni

135

Nel caso di cui al precedente art. 1, 2° comma, seconda parte, detta indennità è ridotta al 60%.
3. Il pagamento dei compensi di cui ai commi precedenti avverrà secondo modalità operative da stabilirai a cura del Responsabile dell'attuazione del Programma. Nel caso di esplicita richiesta del dipendente, detto pagamento potrà avvenire nei limiti delle disposizioni valutarie in vigore anche mediante accredito bancario in Nuova Zelanda o in altro Paese dell'emisfero australe.
4. Il viaggio di andata e di ritorno, tra la località utilizzata quale scalo ufficiale nel collegamento marittimo o aereo con il territorio antartico e la località di servizio in detto territorio, è organizzato a cura e con spesa a carico del Programma; nel caso di viaggio in nave è a carico dello stesso anche la fornitura del vitto.
 

Art. 16 - Alloggio, vitto, indumenti speciali ed equipaggiamento vario

1. Per tutto il periodo di presenza sul territorio antartico spetta al personale, con organizzazione e spesa a carico del Programma, la fornitura di alloggio e vitto.
2. Spetta, inoltre, una dotazione di indumenti speciali ed equipaggiamento vario, nei tipi e nelle quantità da stabilirsi in relazione alle condizioni ambientali e di lavoro e da fornirsi a cura ed a spese del Programma.
3. Detti indumenti speciali e l’equipaggiamento costituito da materiali durevoli dovranno esser restituiti al rientro.
 

CAP. IV - Trattamenti di previdenza, assicurativi e di assistenza sanitaria

Art. 17 - Trattamenti di previdenza e assicurativi

1. In favore del personale, impegnato in zona operativa e durante i corsi di addestramento di cui al precedente art. 3, 1° comma ed in connessione con gli stessi, è stipulata una polizza assicurativa per:
a) l’integrazione della copertura dei rischi già assicurati in via ordinaria;
b) la copertura dei rischi comunque non assicurati;
c) la responsabilità civile per danni a terzi verificatisi in connessione con le attività in zona operativa, esclusa la copertura della responsabilità per danni arrecati per dolo o colpa grave;
d) per il rimborso delle spese legali e di perizie sostenute per procedimenti giudiziari o amministrativi, nei quali detto personale sia incorso in connessione con le attività in zona operativa e sempre che detti procedimenti non siano stati promossi dall'Amministrazione o dall'Ente di appartenenza.
 

Art. 18 - Assistenza sanitaria

1. Al personale presente in sona operativa saranno garantite dall'ENEA prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche:
a) mediante una struttura di pronto soccorso presidiata da personale medico operante sul posto;
b) presso installazioni di altri paesi esistenti sul territorio antartico;
c) mediante ricovero ospedaliero opportuno.
Da dette prestazioni sono escluse quelle per protesi dentaria.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere b) e c), si applica, anche con carattere anticipatorio, il regime previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618.