Tipologia: Accordo SW
Data firma: 23 marzo 2018
Parti: Eni e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Eni
Fonte: infocgil.it


Verbale di accordo

In data 23 marzo 2018 si sono incontrate la funzione di Relazioni Industriali Eni, anche in rappresentanza delle Società controllate, le funzioni HR di EniServizi, di Syndial, di Eniprogetti, la funzione HR Hub, e le Segreterie Nazionali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, unitamente ad una delegazione di Strutture Territoriali e RSU delle Società Eniservizi, Syndial e Eniprogetti, per effettuare la verifica sull'andamento della sperimentazione dello Smart Working in ambito genitorialità, definito con il verbale di accordo del 6 febbraio 2017, e valutare la sua estendibilità, anche tenendo conto delle novità normative introdotte dalla legge n. 81 del 2017.
Nel corso dell'incontro sono stati analizzati ed approfonditi i risultati del sondaggio allegato realizzato nel mese di luglio 2017 che ha interessato gli smart worker e i relativi responsabili.
A tale riguardo, le Parti, condividendo il giudizio positivo sulla operatività del verbale di accordo del 6 febbraio 2017 e l'efficacia della sperimentazione avviata, ritengono di confermare lo Smart Working sulla genitorialità e dare seguito ad una fase di estensione agli ambiti organizzativi di seguito definiti, secondo le integrazioni allegate al presente accordo.
La prima applicazione dello Smart Working in ambito organizzativo riguarderà le Società EniServizi, Syndial ed EniProgetti.
La progressiva estensione dello Smart Working in ambito Eni e ad altre Società controllate, per risorse con mansioni compatibili con lo stesso, sarà attuata successivamente in coerenza con le risultanze dell'applicazione dell'istituto alle Società sopra citate. L'Azienda garantirà le idonee forme di comunicazione e formazione al personale progressivamente interessato.
A seguito degli impegni definiti nel verbale di accordo del 6 febbraio 2017, in merito alla valutazione dell'utilizzo dello Smart Working alle risorse affette da patologie gravi, le Parti hanno condiviso l'estensione dello Smart Working alle risorse di Eni e delle Società controllate affette da patologie riconosciute ai sensi della legge n. 68/1999, che svolgono mansioni compatibili con l'utilizzo dello Smart Working; per tali risorse, la prestazione in Smart Working avrà frequenza fino ad un massimo di 2 giorni a settimana per una durata di 12 mesi tacitamente rinnovabili.
Le Parti hanno condiviso che contestualmente all'avvio operativo della sperimentazione saranno realizzati periodicamente incontri a livello locale per approfondire l'applicazione dello Smart Working e di incontrarsi entro il mese di ottobre 2018 per una valutazione complessiva dell'attuazione dell'accordo.
Le Parti condividono l'opportunità di avviare una survey tra i lavoratori per analizzare e approfondire il livello di apprezzamento dello Smart Working.

Allegato all'accordo sindacale del 23 marzo 2018
L'articolo 3 del verbale di Accordo del 6 febbraio 2017, viene integrato con quanto segue:
Con riferimento allo Smart Working in ambito organizzativo:
■ Potranno accedere allo Smart Working le risorse in servizio, ivi comprese le risorse distaccate presso le Società coinvolte dall'applicazione del presente accordo, adibite a mansioni compatibili con lo svolgimento del lavoro con tale modalità.
■ L'accesso allo Smart Working avverrà previa valutazione discrezionale da parte dell'azienda. Sono esclusi a priori i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
■ Lo Smart Working avrà una durata di 12 mesi tacitamente prorogabili pere un analogo periodo, salvo eventuale disdetta scritta da comunicare entro 30 giorni precedenti al termine di scadenza.
■ Lo Smart Working in ambito organizzativo sarà di 1 giorno a settimana
Con riferimento allo Smart Working in generale si riporta quanto segue:
La previsione secondo cui "Per lo SW a supporto della genitorialità l'azienda e il lavoratore possono in qualsiasi momento liberamente recedere dallo SW con un preavviso scritto di 30 giorni" viene abrogata e sostituita come segue: “In presenza di giustificato motivo, le parti possono recedere prima della scadenza del termine e senza preavviso. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo di recesso dall'accordo di SW le seguenti casistiche:
• l'assegnazione del lavoratore ad altro ufficio/reparto/struttura incompatibile con lo SW;
• l'assegnazione di mansioni incompatibili con lo SW o, comunque, la variazione delle attività assegnate tale da non consentire più la possibilità di operare in SW.

L'articolo 4 del verbale di accordo del 6 febbraio 2017, viene integrato/modificato come segue:
La previsione secondo cui "Il lavoratore in SW sarà tenuto a rispettare le fasce orarie previste dagli accordi sindacali in essere nella propria sede di lavoro" viene abrogata e sostituita come segue: "Il dipendente in SW è inoltre tenuto a rispettare l'orario di lavoro previsto dagli accordi sindacali in essere nella propria sede di lavoro con una "flessibilità aggiuntiva SW" di 60 minuti concessa per bilanciare al meglio le esigenze di vita-lavoro. In caso di fruizione di tale "flessibilità aggiuntiva SW" il Lavoratore dovrà:
- preventivamente essere autorizzato dal proprio Responsabile all'utilizzo della stessa;
- recuperare il relativo periodo temporale nella stessa giornata in SW"
Successivamente alla previsione di cui sopra, l'art. 4 viene integrato con la seguente previsione: "L'orario e i tempi di lavoro previsti nel presente accordo rispettano l'art. 19, comma 1, della legge 81/2017 (disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro)."
La previsione secondo cui "Durante le giornate in SW non saranno previste autorizzate ore di lavoro straordinario" viene abrogata e sostituita come segue: "Durante le giornate di SW non saranno previste e autorizzate ore di lavoro straordinario né prestazioni di lavoro festivo e notturno".

Risultati della Survey sullo Smart Working di luglio ‘17 - 23 marzo 2018