Tipologia: Accordo WMS
Data firma: 13 luglio 2010
Parti: Eni e RSU
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Eni
Fonte: infocgil.it


Verbale di accordo ex art. 4, l. n. 300/1970

Il giorno 13 luglio 2010 si sono incontrati in San Donato Milanese Eni divisione e&p ed il Comitato Esecutivo della locale RSU di San Donato Milanese.
L'Azienda ha illustrato il progetto "Vehicle Monitoring System” (VMS) la cui finalità principale consiste nel perseguimento di obiettivi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e miglioramento degli standard di sicurezza dei lavoratori che utilizzano automezzi aziendali attraverso la sensibilizzazione al miglioramento dei comportamenti di guida.
L'Azienda ha rappresentato le ragioni per le quali ritiene opportuno implementare il sistema VMS con particolare riferimento alla tutela della sicurezza sul lavoro e del patrimonio aziendale. Nel corso dell'incontro l'azienda ha illustrato le specifiche del servizio "Vehicle Monitoring System" il quale prevede che il conducente inserisca la propria chiave nel dispositivo ed effettui la propria missione di lavoro. Il dispositivo trasmetterà al "Centro Servizi" dati e Informazioni relative al veicolo, compresa quella relativa alla geolocalizzazione; dati ed informazioni elaborati ed aggregati saranno resi disponibili agli utenti autorizzati all'accesso tramite il rilascio di userid/password e oggetto di analisi per l'individuazione delle azioni utili al miglioramento delle condizioni di sicurezza del dipendenti. I dispositivi forniranno informazioni relativi a:
riferimenti veicolo;
velocità;
percorso effettuato;
durata del viaggio.
L'Azienda dichiara che l'implementazione del sistema "Vehicle Monitoring System" è finalizzata esclusivamente a migliorare la sicurezza dei lavoratori alla guida degli automezzi aziendali, restando esclusa ogni finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. In particolare l'Azienda conferma che intende utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente per le finalità precisate nei presente verbale e nei rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L. 300/1970.
Le Parti convengono che verrà resa opportuna informativa alla RSU nel caso in cui si dovesse procedere ad innovazioni e/o modifiche, anche parziali, del sistema "VMS" e che lo stesso verrà installato sugli automezzi aziendali nel corso del 2010.
Relativamente a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 In tema di trattamento dei dati personali, l'Azienda fornirà l'informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, garantendo l'indicazione completa dei dati trattati con il dispositivo, della loro finalità e delle modalità di trattamento. Sarà inoltre garantito ai lavoratori il diritto di accesso nel rispetto dell'art. 7 della predetta normativa, attraverso il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP).
Le Parti convengono che quanto illustrato costituisce l'adempimento delle previsioni dell'art. 4, comma 2, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
L'Azienda si è resa disponibile ad effettuare un incontro di monitoraggio del sistema "VMS" dopo l'installazione dello stesso e su richiesta della RSU.