Categoria: 1997
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Tipologia: Accordo integrativo Provinciale
Data firma: 28 maggio 1997
Validità: 01.11.1996 - 30.09.1999
Parti: IVR, Città di Ravenna, Ronda Faentina, Cities Service Police e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Ravenna
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Art. 1
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Commissione paritetica provinciale
Art. 4 Formazione professionale
Art. 5 Sicurezza
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Straordinario
Art. 8 Organizzazione del lavoro
Art. 9 Ferie
Art. 10 Permessi

 

Art. 11 Permessi non retribuiti
Art. 12 Congedi retribuiti
Art. 13 Disciplina del servizio
Art. 15 Missione e trasferta
Art. 16 Trasferimenti
Art. 17 Retribuzioni
Art. 18 “Una Tantum”
Art. 19 Equipaggiamento e divisa
Art. 20 Premio di produzione
Art. 21 Decorrenza durata e proroga


Accordo integrativo Provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza della provincia di Ravenna

In data 28/05/97, in Ravenna, tra gli istituti di vigilanza “IVR” srl - “Città di Ravenna” srl - “Ronda Faentina” srl -“Cities Service Police" srl […] da una parte e dall’altra le Federazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil dei territori di Ravenna […], si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale da valersi per tutti gli istituti di vigilanza privata della provincia di Ravenna.

Art. 1
Il presente Contratto che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge,
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente

Art. 2 Diritti di informazione
Gli istituti forniranno alla RSU e alle strutture sindacali informazioni relative alle variazioni dei servizi., che comportino modifiche sull’organizzazioni del lavoro e sugli organici, ogni qualvolta le parti ne ravvisino la necessità.
Di norma entro il 1° semestre di ogni anno su richiesta di una delle parti sono previsti specifici incontri nel corso dei quali saranno fomite informazioni su:
• Aspetti generali del settore;
• Prospettive di sviluppo;
• Tipologie dei servizi;
• Andamento occupazionale;
• Aggiornamento professionale;
• Servizi erogaci;
• Straordinari.

Art. 3 Commissione paritetica provinciale
Viene istituita a livello provinciale una commissione bilaterale paritetica condii compito di esaminare eventuali problematiche di carattere collettivo.
Tale commissione sarà formata da non più. di 3 membri per ogni parte, designati entro il 30/06/97 ed avrà sede presso l’istituto di Vigilanza Ravennate.
L’iniziativa della convocazione potrà essere presa anche da una sola delle parti, sempre comunque per iscritto.
La commissione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà incontrarsi ed assumere le decisioni entro 10 giorni.
Le decisioni dovranno essere prese all’unanimità e saranno vincolanti per le parti. Anche in caso di mancato accordo si dovrà redigere il verbale.

Art. 4 Formazione professionale
A) Le guardie neo assunte, prima dell’inserimento nel ruolo operativo, riceveranno a cura degli istituti, la formazione adeguata ai compiti che saranno chiamate a svolgere
[…]
D) In relazione alle disposizioni previste dal decreto leg.vo 626/94, le parti convengono di predisporre specifici percorsi formativi, per i RLS e per tutti gli altri dipendenti sulla base dell’accordo nazionale in materia.

Art. 5 Sicurezza
Fermo restando le normative vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro, le aziende ed i lavoratori, per quanto di loro reciproca competenza e responsabilità., si .impegnano al mantenimento della massima efficienza degli strumenti di servizio in dotazione.

Art. 6 Orario di lavoro
Gli Istituti applicheranno di norma il disposto previsto in materia dal CCNL, ferme restando le condizioni organizzative di miglior favore attualmente in atto.

Art. 7 Straordinario
L’art. 49 del CCNL viene ad essere così integrato "per i dipendenti le prestazioni di ore straordinarie sono facoltative e dovranno essere richieste al lavoratore in tempo obiettivamente utile”; le prestazioni straordinarie non potranno comunque essere considerate normale orario di lavoro e pertanto i servizi degli Istituti dovranno essere sempre rapportati all’organico. Lo straordinario che assumesse carattere di continuità dovrà essere comunicato e concordato con la RSU per i casi che assumessero carattere di eccezionalità contingente, vale quanto previsto dal CCNL.
Le Aziende si impegnano a mettere a disposizione della RSU i documenti relativi alle prestazioni straordinarie effettuate.

Art. 8 Organizzazione del lavoro
Gli Istituti, tenuto conto della peculiarità del settore, si impegnano a mantenere un organico tale da garantire la copertura dei servizi tramite turni regolari di lavoro, riposi, ferie, permessi e sostituzioni malattie.
Inoltre, nel caso di assunzione da parte degli Istituti di nuovi servizi continuativi, le Direzioni si impegnano a discutere il relativo riflesso occupazionale.

Art. 13 Disciplina del servizio
Oltre al presente contratto integrativo provinciale e al CCNL, vigono e aziendalmente tutte le norme di servizio precisate nel Regolamento Interno di ogni istituto (e quelle che potranno successivamente essere stabilite) approvate dal Prefetto a norma del T.U. delle leggi di P.S.