Tipologia: CIPL
Data firma: 5 dicembre 2003
Validità: 16.10.2003 - 30.07.2007
Parti: tra Federvigilanza, Anivp, Univ, La Patria, Coopservice, Sicurbologna, Securitas CPV, Bsk Stcurmark e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Bologna
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 4 Assemblee
Art. 5 Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 6 Disposizioni e dotazioni di servizio
Art. 7 Tutela della salute ed integrità fisica
Art. 8 Professionalità ed inquadramento

 

Art. 9 Divisa ed equipaggiamento
Art. 10 Rimborsi spese licenza e porto darmi
Art. 11 Rimborso spese chilometriche
Art. 12 Assistenza legale e testimonianze
Art. 13 Anticipo per acquisto arma
Art. 14 Buono pasto
Art. 15 Premio di risultato o salario variabile
Art. 16 Decorrenza e durata


Contratto integrativo provinciale per gli istituti di vigilanza privata della provincia di Bologna

Il giorno 05/12/03 in Bologna, tra Federvigilanza […], Anivp […], Univ […], gli Istituti “La Patria” […], “Coopservice” […], “Sicurbologna” […], “Securitas CPV” […], “Bsk Stcurmark” […], le OO.SS. Filcams - Cgil di Bologna e Filcams-Cgil di Imola […], Fisascat - Cisl di Bologna e Fisascat-Cisl di Imola […], Uiltucs - Uil di Bologna […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali degli Istituti sopra indicati, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale a valersi per gli Istituti dì Vigilanza Privata della Provincia di Bologna.

Premessa
Le parti firmatarie si danno atto dell'assoluta necessità di una equiparazione nei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori della Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Bologna. Infatti le eventuali differenziazioni finirebbero per produrre i propri effetti sui costi delle singole aziende, provocando una pericolosa ed anomala concorrenza che, non svolgendosi sul piano tecnico-operativo e professionale provocherebbe conseguenze negative per il settore tutto e per l'occupazione e la sicurezza dei lavoratori.
Le parti auspicano altresì una sempre maggiore attenzione alle problematiche della sicurezza e della formazione, ed il presente accordo viene concordemente considerato come un importante passo in questa direzione,
Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto della ormai strutturale crisi economica che attraversa il paese e che riflette ì propri effetti anche sui livelli occupazionali. Pur tenendo conto della non brillante situazione, gli Istituti di Vigilanza della Provincia di Bologna e le Organizzazioni Sindacali, intendono dare un segnale forte per il miglioramento del governo del settore. Di comune intesa, le parti intendono puntare sulla qualità del servizio svolto in favore dell'utenza e sulla professionalità del personale, anche rispetto all'introduzione di nuove Tecnologie che coinvolgono professionalità e competenze nuove.

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e della Provincia di Bologna, tra gli Istituti di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti, e il relativo personale dipendente.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario di miglior favore che annulla e sostituisce, esclusivamente per le materie qui trattate, le norme dei precedenti contratti integrativi provinciali, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.

Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti individuano, in ambito sindacale, la sede naturale e privilegiata ove discutere e risolvere le problematiche inerenti organizzazione del lavoro, turni di servizio e nastri orari, modalità di esecuzione dei servizi, applicazione legge 626/94, interpretazione di circolari e regolamenti emessi dall'autorità di Pubblica Sicurezza, impegnandosi ad utilizzare lo strumento della trattativa sindacale per risolvere dette problematiche sia a livello provinciale che aziendale, prima di ricorrere ad iniziative dì diverso tenore. Le aziende si impegnano; ogni qual volta venga richiesto da una o più OO.SS. firmatarie del presente accordo un incontro con carattere di urgenza relativo a problematiche riguardanti quanto sopra, a dare disponibilità al l'effettuazione entro 10 gg dalla richiesta, Resta inteso che qualora tale incontro non fosse risolutivo della questione posta, le parti sindacali torneranno libere dì mettere in atto le iniziative che ritengano più opportune.
A) Diritti di informazione
Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 3 e art. 9 del vigente CCNL, gli Istituti forniranno, su richiesta delle OOSS, semestralmente alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente accordo, congiuntamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, informazioni a livello aziendale e territoriale e, in ogni caso, forniranno tutte quelle informazioni che potrebbero avere riflessi occupazionali.
B) Confronto
Le parti effettueranno confronti preventivi finalizzati al raggiungimento di accordi, sui seguenti temi:
- organizzazione del lavoro ed eventuali sue modifiche
- eventi che comportino conseguenze organizzative, professionali, occupazionali e più in generale sulle condizioni di lavoro

Art. 4 Assemblee
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia, si conviene che, a fronte dell'impegno delle OO.SS. di convocare le assemblee negli orari che rechino il minor disagio possibile allo svolgimento dei servizi, le aziende si impegnano a retribuire le ore di assemblea come ordinarie anche ai lavoratori che vi partecipino fuori dall'orario di servizio; compresi i lavoratori in riposo, ferie o permesso, esclusi i lavoratori assenti per malattia infortunio o maternità, nel limite di 10 ore annue per ciascun lavoratore.

Art. 5 Formazione ed aggiornamento professionale
Le parti sottolineano la necessità di demandare ogni aspetto relativo a formazione ed aggiornamento del personale ad accordi a livello nazionale o locale tra imprenditori e OO.SS. In attesa dell'attuazione degli Enti Bilaterali e dei relativi programmi formativi, le parti, anche tenuto conto della necessità dì dare omogeneità in Provincia agli attuali iter di aggiornamento professionale posti in essere dagli Istituti (in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento di servizio emesso dalla Questura di Bologna), individuano il seguente programma di aggiornamento del personale.
Il personale con anzianità di servizio superiore a mesi 24 dovrà svolgere, annualmente, un corso di aggiornamento e riqualificazione della durata di ore 14, finalizzato al l'approfondimento ed all'aggiornamento delle conoscenze in materia di esecuzione di nuovi servizi, utilizzo di supporti informatici, sicurezza sul lavoro ed applicazione legge 626/94, prescrizioni della Questura in materia di vigilanza, etc.
Le parti anche alla luce delle prescrizioni del Questore in materia emesse in data 23.09.03, s’impegnano a riportare quanto previsto nel presente articolo alle competenti Autorità di P.S. ritenendolo rispondente alle esigenze di settore,
L'attuazione del programma di aggiornamento prevede lo svolgimento di una parte teorica con lezioni in aula e supporto di materiale didattico ed una parte di aggiornamento pratico nello svolgimento della quale, la G.P.G, dovrà essere affiancata, nello svolgimento dei servizi, da personale particolarmente qualificato, in grado di fornire le necessarie nozioni pratiche di aggiornamento.
Le ore di aggiornamento verranno interamente retribuite dagli Istituti, con le medesime modalità previste per le ore di lavoro.
Le ore necessarie all'effettuazione delle esercitazioni di tiro obbligatorie verranno considerate parte del monte ore dell'aggiornamento pratico, e retribuite dalle aziende, con le medesime modalità previste per le ore di lavoro, nel limite di 3 ore l'anno.

Art. 6 Disposizioni e dotazioni di servizio
Per ogni servizio che esplicano, le Guardie Particolari Giurate ricevono dall’Istituto di Vigilanza le relative disposizioni scritte inerenti compiti e modalità di esecuzione dei servizi da espletare.
L'Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che regolano il servizio.
Gli Istituti inoltre provvedono affinché le guardie giurate abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dalle prescrizioni questurili, e che queste siano in condizioni d'uso ottimali.
Gli Istituti si impegnano a verificare, nell'ambito dei servizi erogati presso terzi, che tutte le tutele previste nei casi specifici dal D.Lgs 626/94 siano garantite ai lavoratori del settore della vigilanza privata, anche attraverso le funzioni svolte dalle RLS, da eleggere in tutte le aziende.

Art. 7 Tutela della salute ed integrità fisica
Fatte salve comprovate esigenze aziendali in ordine alla organizzazione dei servizi, gli Istituti provvederanno, di norma, a far effettuare al lavoratore una pausa di almeno 10 ore tra la fine di un turno e l'inizio del turno Successivo, al fine di garantire il recupero delle energie psicofisiche dello stesso.
Le parti firmatarie convengono inoltre che il turno lavorativo immediatamente successivo alla giornata dì riposo settimanale dei lavoratori (costituito dalle 24 ore previste dalle normative vigenti) verrà assegnato, fatte salve compravate esigenze aziendali in ordine alla organizzazione dei servizi, non immediatamente dopo il termine della ventiquattresima ora. Compatibilmente con le necessità aziendali in ordine all'organizzazione dei servizi e salvo compatibilità con lo stato di salute dei lavoratori, al personale verrà consentita lo possibilità di accedere ad un’equa distribuzione dei turni di lavoro in orario notturno e diurno.