Categoria: 2004
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Tipologia: CPL
Data firma: 10 maggio 2004
Validità: 09.12.2003 - 30.06.2007
Parti: Federvigilanza, Anivip, Ass. Federlavoro, Coopservice, Nuova Emilpol, Ist. di Vigilanza Colli, Ist. Provinciale Modenese di Vigilanza Notturna Diurna e Campestre, Sevi, Vigilanza Aquila e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Modena
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Capitolo I
Relazioni sindacali
Diritti sindacali
Commissione di settore provinciale
Art. 1 - Oggetto e funzioni

Art. 2 - Norme procedurali
Capitolo II
Formazione e riqualificazione professionale
Contenuto dei corsi professionali di formazione
Capitolo III Disciplina del lavoro
Art. 1 Provvedimenti disciplinari
Art. 2 Ferie
Art. 3 Inquadramento
Art. 4 Pari opportunità e azioni positive

 

Art. 5 Organici e organizzazione del lavoro
Art. 6 Tutela della salute
Art. 7 Esercitazioni di tiro
Art. 8 Vestiario
Capitolo IV Orario di lavoro
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Flessibilità
Capitolo V Trattamento economico
Art. 1 - Indennità chilometrica
Art. 2 - Ticket mensa
Art. 3 Indennità e salario
Norma transitoria
Norme finali
Decorrenza e durata
Allegati


Contratto collettivo integrativo provinciale per i dipendenti di istituti di vigilanza privata provincia di Modena

Il giorno 10 maggio 2004, a Modena presso la sede della DPL di Modena alla presenza del dott. Eufranio Massi Dirigente del predetto Ufficio, tra le Associazioni Datoriali: Federvigilanza […], Anivip […], Ass. Federlavoro […], gli Istituti di Vigilanza Privata: Coopservice […], Nuova Emilpol srl […], associata alla Unione Industriali di Modena; Ist. di Vigilanza Colli […], Ist. Provinciale Modenese di Vigilanza Notturna Diurna e Campestre […], Sevi […], Vigilanza Aquila […] e le Organizzazioni Sindacali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], unitamente alle Rappresentanze Aziendali dei Lavoratori […], si è stipulato, in applicazione di quanto previsto dal CCNL di Settore, il presente Contratto Integrativo Provinciale per i Dipendenti dagli Istituti di Vigilanza Privata.

Premessa
1. Le Parti Sociali si danno atto della assoluta necessità ed opportunità di una equiparazione nei trattamenti economico e normativo per tutti i Lavoratori della Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Modena.
Infatti le eventuali differenziazioni finirebbero per produrre effetti, oltre che per i singoli Lavoratori, anche sui costi delle singole Aziende, favorendo una pericolosa ed anomala concorrenza che, non svolgendosi sul piano tecnico operativo e professionale provocherebbe conseguenze negative per il Settore tutto, per l'occupazione e la sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti auspicano altresì che partecipino alla sottoscrizione del presente Accordo anche altre aziende operanti nel territorio della Provincia di Modena e si impegnano a segnalare la grave e delicata anomalia consistente nella eventuale mancanza di adesione e/o di applicazione del presente Accordo da parte degli Istituti di Vigilanza ed Organizzazioni di sicurezza in genere, qui assenti.
In questo ambito, assume un ruolo strategico il livello delle relazioni Sindacali, volte al raggiungimento del positivo e propositivo governo del Settore da parte dei suoi protagonisti: Istituti di Vigilanza, Lavoratori in essi impiegati, Organizzazioni sindacali e RSA.
Per questo motivo, nell'ambito della parte normativa, le Parti hanno inteso dare particolare rilievo alla attivazione di strumenti di "governo del settore" che provenga dai protagonisti dello stesso; Aziende, Lavoratori e Sindacato.
3. Il presente Contratto ed i relativi Allegati, costituisce un complesso normativo unitario ed inscindibile che per le materie trattate sostituisce ogni precedente Accordo Integrativo, uso o consuetudine, anche locale ed è pacificamente considerato dalle Parti sottoscriventi come disciplinante, in modo unitario, e globalmente di miglior favore il rapporto di lavoro per tutti i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Modena o che operano nella stessa Provincia.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto delle difficoltà del settore derivanti anche da carenze legislative.
5. Rispetto a tale situazione, le Parti Sociali intendono reagire puntando, di comune intesa, sulla qualità del servizio svolto in favore dell'utenza e sulla professionalità degli Operatori della sicurezza, anche rispetto alla eventuale introduzione di tecnologie che coinvolgono professionalità e competenze nuove.
Sulle scorta di tale realtà le Parti intendono responsabilmente farsi carico di una crescita operativa del Settore.
Il presente Accordo Provinciale si considera come essenziale strumento di crescita e di sviluppo della qualità del servizio e della sicurezza per i Lavoratori.
6. Pertanto, pur tenendo conto della non felice situazione, istituti di vigilanza della Provincia di Modena ed organizzazioni Sindacali intendono dare un segnale forte nel senso del recupero del governo del settore ed in questa prospettiva sono addivenute al presente Accordo.

Capitolo I
Relazioni sindacali

Le parti, anche in relazione alle particolari caratteristiche del settore, intendono perseguire una maggiore qualificazione e sviluppo delle relazioni sindacali, a livello territoriale, a tale scopo, gli istituti si impegnano a fornire, su richiesta, alle OO.SS. e alle RSA/RSU tutte le informazioni di cui ad art. 3 vigente CCNL.
Gli Istituti forniranno, normalmente entro il I° trimestre di ogni anno, alle RSA e alle OO.SS. territoriali informazioni sull'andamento del settore, con particolare riferimento a:
a) Aspetti generali in merito alla situazione del mercato e ad eventuali modifiche legislative che possono comportare riflessi nell'ambito del settore;
b) prospettive di sviluppo dei singoli Istituti nel territorio;
c) situazione occupazionale e numero delle richieste di decreti giacenti presso la pubblica autorità e inevasi
d) situazione degli organici con particolare riferimento ad eventuali problematiche per l'utilizzo e la gestione del part-time.
Le parti individuano, nelle relazioni sindacali, la sede naturale e privilegiata ove discutere e promuovere la risoluzione delle problematiche inerenti organizzazione del lavoro, turni di servizio e nastri orari, modalità di esecuzione dei servizi, applicazione legge 626/94, si ritiene di costituire quale strumento utile a tale obiettivo una Commissione di Settore Provinciale.

Diritti sindacali
Gli Istituti di Vigilanza sono disponibili a studiare dei meccanismi che rendano il più possibile semplice l'esercizio del diritto di assemblea, compatibilmente con le esigenze di servizio e di presenza. In sede aziendale verrà gestito il problema della partecipazione dei lavoratori alla assemblea in relazione al dovere di presenza sul lavoro e al diritto di partecipazione.
Verranno retribuite nei limiti previsti dal CCNL le ore di assemblea unitarie o di singola organizzazione per quei lavoratori presenti all'assemblea ma fuori dal proprio orario di lavoro purché abbiano firmato il foglio di presenza convalidato dalle OO.SS. provinciali.

Commissione di settore provinciale
Art. 1 - Oggetto e funzioni

Le Parti intendono costituire una Commissione di settore Provinciale.
I compiti di tale Commissione di settore provinciale sono i seguenti:
- Prendere atto ed analizzare le tematiche istituzionali che riguardano il Settore della Vigilanza Privata, sia a livello legislativo che regolamentare, sia da parte delle Autorità Nazionali, sia di quelle Locali.
Riguardo a detto profilo, sarà compito della Commissione di Settore Provinciale proporre istanze e soluzioni, possibilmente comuni fra le Parti sociali.
- Prendere atto ed analizzare le problematiche della sicurezza, sia nell'ottica della recente Legislazione conseguente alla Legge 626/94 e successive modifiche ed aggiornamenti, sia riguardo all'aspetto tecnico operativo della sicurezza del lavoratore, anche con specifico riferimento al già siglato Accordo Nazionale del 17/04/1997.
Compito principale della Commissione sarà quello di proporre e valutare istanze e soluzioni volte ad un reale e sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- Prendere atto ed analizzare le problematiche connesse alla qualità del servizio svolto dai Lavoratori degli Istituti di Vigilanza Privata della Provincia, nel proposito di migliorare la resa operativa del servizio, non fine a sé stesso, ma connesso ad una utilità sociale riconosciuta ed imposta dalla Legge.
Tale aspetto non andrà disgiunto da quello della sicurezza dì cui al precedente punto.
- Prendere atto ed analizzare ogni aspetto connesso alle prospettive di sviluppo del settore in genere e dell'occupazione in particolare, tenendo nel debito conto sia l'attuale tecnologia a disposizione, sia la eventuale introduzione di nuove metodologie, con riferimento anche a quanto previsto al Punto C dell'Art. 8 del CCNL di Settore.
- Verificare l'applicazione delle prescrizioni vigenti emanate dalle competenti Autorità, segnalandone eventuali violazioni che creano rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Questo aspetto non va disgiunto da quello della professionalità e della formazione dei Lavoratori interessati da tali eventuali innovazioni.
- Prendere atto ed analizzare le evoluzioni od involuzioni del settore della Vigilanza Privata in Provincia, alcune delle quali già in atto, e proporre correttivi o soluzioni sia ad uso delle Partì sociali stesse, sia delle Autorità preposte.
Per rendere possibile l'attuazione di quanto qui programmato e convenuto si conviene quanto segue.

Art. 2 - Norme procedurali
1. La Commissione del Settore Provinciale si riunirà, di norma, almeno con cadenza semestrale, salvo opportunità o necessità particolari.
2. La Segreteria è insediata presso una Sede delle OO.SS. ed un Loro Funzionario pro tempore, indicato dalle stesse OO.SS., fungerà da Segretario della Commissione.
3. Di ogni riunione dovrà essere steso processo verbale che resterà depositato presso la Segreteria della Commissione ed utilizzato unanimemente dalla Commissione nei modi ritenuti più opportuni.
4. La Segreteria della Commissione è tenuta a comunicare ai Membri della stessa la data e l'ordine del giorno delle riunioni semestrali periodiche e quelli delle riunioni straordinarie.
5. La Commissione del Settore Provinciale è composta da 12 componenti, 6 per la Parte Sindacale e 6 per la Parte Datoriale, più eventuali Rappresentanti delle Istituzioni quali Prefettura, Questura, Ispettorato del Lavoro, ecc.
I Componenti dovranno essere nominati entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla Segreteria della Commissione.
6. I componenti la Commissione godono di pari dignità e le delibere debbono essere adottate alla unanimità e vedere la presenza, alle riunioni, di una maggioranza qualificata, pari almeno ai 2/3 dei Componenti la Commissione stessa.
7. In occasione della riunione semestrale gli Istituti di Vigilanza della Provincia e le OO.SS. metteranno a disposizione della Commissione tutti i dati ed i fatti rilevanti riguardanti gli argomenti di competenza della Stessa e sopra specificati.

Capitolo II
Formazione e riqualificazione professionale

Le parti sottolineano la necessità di demandare gli aspetti relativi a formazione ed aggiornamento del personale ad accordi a livello nazionale o locale tra imprenditori e O.O.S.S., individuando negli Enti Bilaterali, di cui ad art. 6 CCNL, lo strumento privilegiato attraverso il quale dare concreta attuazione alla promozione ed alla gestione di ogni iniziativa in materia di formazione e riqualificazione del personale.
Le Parti, in attesa di una disciplina regionale sul tema, ritengono necessario assegnare tali compiti alla Commissione di Settore Provinciale di cui al Capitolo precedente.
La Commissione di Settore Provinciale, ai fini della formazione e riqualificazione professionale dei Lavoratori, svolgerà i seguenti compiti:
- predisporre proposte in materia di organizzazione dei corsi, tenendo conto degli orari e dei tempi di attuazione dei corsi stessi;
- proposte in ordine alle figure destinatarie della formazione e selezione;
- proposte in materia di argomenti e materie di studio da trattarsi nei corsi organizzati dai singoli Istituti, che, almeno in occasione delle riunioni ordinarie semestrali, saranno tenuti a rendere edotta la Commissione sulle iniziative e sui corsi organizzati ed attuati, fornendo altresì notizie sui programmi, Docenti e sussidi didattici;
- disamina e proposta del materiale didattico;
- pareri generali e specifici sul tema della formazione professionale, anche con riguardo alla concreta attuazione dei programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- intervenire presso le Autorità competenti in presenza di eventi che abbiano riflessi rispetto alle materie collegate alla formazione professionale;
Si stabilisce inoltre che entro il 30 Settembre di ogni anno, su richiesta di una delle Parti, fino a scadenza del presente Accordo, tutti gli Istituti di Vigilanza operanti nella Provincia di Modena forniranno alla Commissione una relazione contenente informazioni in ordine alla attività formativa svolta, il numero dei Dipendenti coinvolti, le figure professionali interessate, i Docenti ed i sussidi didattici utilizzati.
Sulla base di questa prima acquisizione di dati, la Commissione di settore Provinciale elaborerà entro la fine di ogni anno, a partire da quello corrente:
a) una relazione consuntiva sulla formazione svolta da tutti gli Istituti operanti nella Provincia di Modena;
b) una relazione programmatica sulla formazione da svolgere per il futuro da tutti gli Istituti operanti nella Provincia di Modena.

Contenuto dei corsi professionali di formazione
A titolo indicativo, sin da ora, le Parti, con riserva di ulteriormente approfondire, delimitare e liberamente specificare, convengono che i corsi professionali dovranno vertere almeno sulle seguenti materie:
1. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/31, Titolo IV artt. 133 -140 e relativo Regolamento di attuazione R.D. 635/40);
2. Codice penale;
3. Codice di procedura penale;
4. tecniche di osservazione;
5. tecnologie applicate alla vigilanza;
6. Legislazione del lavoro;
7. Contratti di lavoro;
8. conoscenza teorica delle armi;
9. utilizzo pratico delle armi;
10. conoscenza teorica dei mezzi in dotazione;
11. utilizzo pratico dei mezzi in dotazione;
12. norme comportamentali;
13. conoscenza delle diverse tipologie di servizi.
Le Parti convengono inoltre quanto segue:
con riferimento alla formazione professionale obbligatoriamente prescritta dagli Enti preposti (Questura) per i Lavoratori occupati da oltre 24 mesi con mansione di Guardia Particolare Giurata, si determina nel numero di 14 ore, di formazione teorica pratica, il pacchetto minimo di ore, delle quali 7 di formazione teorica e 7 di formazione pratica.
Una diversa distribuzione tra le ore di formazione pratica e teorica potrà essere determinata in base alle diverse esigenze formative che potranno presentarsi a livello aziendale.
In questo caso, per singolo Istituto, si fornirà relativa informazione preventiva alle OO.SS. provinciali e, ove presenti, alle RSA/RSU.
La partecipazione alle ore di formazione professionale di cui sopra darà vita a favore del Lavoratore partecipante, alla erogazione di un gettone di presenza o alla retribuzione delle ore di formazione. Nel caso si opti per la erogazione del gettone di presenza, la sua entità verrà concordata annualmente tra le Parti a livello aziendale; per determinare il valore del gettone di presenza in erogazione per l'anno 2004, le Parti si incontreranno, a livello di singolo Istituto, entro il 31/12/2003.
All'interno della formazione a favore di Lavoratori assunti con CFL, con contratto di Apprendistato, o altra formazione diversa da quella prevista ai commi precedenti, gli Istituti si impegnano a prevedere un modulo formativo della durata di 4 ore riguardante il CCNL e i diritti e i doveri dei Lavoratori la cui docenza dovrà essere assegnata, a rotazione, a formatori espressi dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Capitolo III Disciplina del lavoro
Art. 4 Pari opportunità e azioni positive

Al fine di poter verificare la situazione relativa alla occupazione femminile l'azienda fornirà annualmente al C.d.A. i dati relativamente alla presenza femminile nei vari ruoli, diversificando il dato dell'assunzione a termine rispetto a quella a tempo indeterminato.
Gli Istituti valuteranno, nell'ambito di incontri a ciò finalizzati, le proposte che verranno
elaborate dal C.d.A. tenuto conto delle specificità del settore legate al dato occupazionale nell'ambito dei rapporti con la pubblica autorità.

Art. 5 Organici e organizzazione del lavoro
Le aziende si dichiarano disponibili ad incontrare le OO.SS. aziendali e provinciali ogni volta che una delle parti ne ravvisi la necessità, al fine di esaminare e concordare l'organico in relazione ai servizi richiesti; ciò allo scopo di tendere ad un costante superamento della richiesta di effettuazione di ore straordinarie e spostamento del giorno di riposo per esigenze di servizio.
Per tendere ad un Miglioramento dell'organico ed organizzazione del lavoro, rappresentanti sindacali e direzione aziendale vaglieranno ogni possibile ipotesi venga formulata e che sia finalizzata a tale obiettivo.
In caso di turni in orario ordinario spezzati il servizio non dovrà di norma essere inferiore alle ore 1,30 minuti (salvo i contratti in essere alla firma dell' accordo sottoscritto in data 18/05/1989) ed in ogni caso la G.P.G. non dovrà essere impiegata di norma più di due volte nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
In questo caso, per il turno di servizio inferiore alle ore 1,30 minuti, il lavoratore sarà retribuito comunque per tale durata.
Al fine di garantire un periodo di riposo accettabile nell'ambito delle condizioni di maggiore sicurezza sul lavoro, gli Istituti si impegnano nella programmazione dei turni affinché tra un turno ordinario di servizio ed un altro vi sia un intervallo di tempo per il recupero psico-fisico.

Art. 6 Tutela della salute
Al fine di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore gli Istituti di Vigilanza e le OO.SS. richiederanno congiuntamente un incontro con il servizio di medicina del lavoro dell'USL n. 16, al fine di individuare gli opportuni interventi mirati a prevenire e a salvaguardare le condizioni psico-fisiche dei lavoratori.
Gli eventuali costi relativi agli interventi di cui sopra sono a carico degli Istituti.

Capitolo IV Orario di lavoro
Art. 1 - Orario di lavoro

Le Parti, fermo restando quanto disposto dal vigente CCNL di Categoria in materia di orario di lavoro demandano alla Commissione di Settore Provinciale l'analisi delle tematiche attinenti a: orario di lavoro, nastri orari, ferie e permessi.
E' facoltà della Commissione stessa elaborare autonomamente proposte in merito alla gestione degli orari e la organizzazione del lavoro, anche con riferimento al profilo della sicurezza dei Lavoratori. Proposte che verranno poi valutate in sede di contrattazione dalle Parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 2 - Flessibilità
Con riferimento all'articolo 67 del CCNL, fermo restando che la retribuzione debba essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro, si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere nella misura massima di due ore giornaliere.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale, la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio (salvo diverse eccezioni concordate in sede aziendale). Il recupero di tali ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di due ore giornaliere.
A tal fine, non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero: in tal caso al Lavoratore non competerà alcun compenso e/o maggiorazione per la prima ora prestata in recupero, mentre, per la seconda ora, competerà una maggiorazione pari al 30%.
Si precisa altresì che la prestazione lavorativa giornaliera ridotta, non darà luogo ad alcuna riduzione della retribuzione.
Resta inteso, che lo strumento della flessibilità, così come indicato nel presente articolo, debba essere finalizzato a particolari tipologie di servizio e non possa essere considerato né generalizzabile né ordinario.
L'estensione a due ore di tale strumento decorre dal 1° gennaio 2004, è da considerarsi sperimentale e sarà sottoposta a verifica entro febbraio del 2005.