Tipologia: CPL
Data firma: 13 maggio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2006
Parti: Anivp, Confcommercio, Istituto Provinciale di vigilanza privata, Il Rubicone, RTS e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Forlì-Cesena
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Garanzie occupazionali
Art. 5 Servizi
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Trasferte
Art. 8 Testimonianze

 

Art. 9 Indennità di mensa
Art. 10 Indennità vestiario
Art. 11 Salario variabile
Art. 12 Anticipazioni TFR
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 Decorrenza e durata


Contratto collettivo integrativo provinciale per i dipendenti di istituti di vigilanza privata provincia di Forlì - Cesena

Il giorno 13 maggio 2005, a Forlì presso la sede della DPL di Forlì-Cesena alla presenza del dott. Danilo Dalmonte Direttore del predetto Ufficio e della dr.ssa Marisa Fabbri - Responsabile U.O. Relazioni Sindacali e Conflitti di lavoro, tra le Associazioni Datoriali: Anivp […], Confcommercio di Cesena […], gli Istituti di Vigilanza Privata: “Istituto Provinciale di vigilanza privata srl” […], Istituto “Il Rubicone” srl […], “RTS srl” […] e le Organizzazioni Sindacali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], unitamente alle Rappresentanze Aziendali dei Lavoratori […], si è stipulato, in applicazione di quanto previsto dal CCNL di Settore, il presente Contratto Integrativo Provinciale per i Dipendenti dagli Istituti di Vigilanza Privata.

Premessa
Le Segreterie Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, del territorio di Forlì-Cesena, nello spirito dello sviluppo del settore della Vigilanza Privata, attraverso il rispetto del CCNL e del Protocollo d'intesa del Luglio 93, sono per ricercare il sostegno del settore e i relativi sviluppi occupazionali, attraverso un modello partecipativo, finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività, salvaguardando il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Attraverso lo strumento del contratto integrativo di 2° livello, da valersi per tutti gli Istituti di Vigilanza, operanti nella provincia di Forlì - Cesena, le parti intendono creare i presupposti per una sempre maggior conoscenza degli obbiettivi che le direzioni aziendali, con il contributo delle OO.SS., intendono portare avanti per consolidare e sviluppare il settore nel nostro territorio.

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Provincia di Forlì-Cesena in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgono attività di vigilanza, trasporto valori, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma dell’art. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Integrativo Provinciale è considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, che innova quanto precedentemente concordato a livello aziendale e/o provinciale, fermo restando le condizioni di miglior favore previste e non modificate, contenute nei precedenti contratti integrativi provinciali.

Art. 2 Diritti di informazione
In ottemperanza a quanto previsto dal CCNL le singole aziende forniranno, annualmente, di norma entro il primo trimestre di ogni anno, alle OO.SS territoriali di competenza, informazioni in ordine a quanto nel medesimo articolo previsto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i seguenti punti:
1. a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele-allarmi, ecc.);
2. saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all’evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori di cui all’art. 3 del CCNL lettere a), b), c), ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.

Art. 3 Formazione professionale
Si conferma in quanto ancora compatibile con le vigenti disposizioni in materia l’art. 2 del CIP 24-04-1998 che si allega integralmente.

Art. 6 Orario di lavoro
Rispetto a nuove esigenze dell’utenza, le parti si incontreranno in tempi utili per definire orari e turni, in modo da conciliare le stesse con quanto previsto dal CCNL e da eventuali deroghe già presenti all’interno dei singoli Istituti.
Per quanto concerne lo straordinario il disposto contrattuale viene ad essere così integrato:
“per i dipendenti le prestazioni straordinarie sono facoltative e dovranno essere richieste al lavoratore in tempo obiettivamente utile”
Le prestazioni straordinarie non potranno comunque essere considerate quale normale orario di lavoro e pertanto i servizi degli Istituti dovranno essere rapportati all’organico. Lo straordinario che assumesse carattere di continuità, dovrà essere comunicato e concordato con i delegati sindacali aziendali.
Per i casi che assumessero carattere di eccezionalità contingente vale quanto previsto dal CCNL.
Le aziende si impegnano a mettere a disposizione dei delegati sindacali aziendali i documenti relativi alle prestazioni straordinarie effettuate.
Gli orari di lavoro nei singoli Istituti saranno i seguenti:
7 ore di lavoro giornaliere con sistema 5+1 come previsto dal vigente CCNL.
Si confermano comunque le diverse articolazioni di orario già in atto nei singoli Istituti.

Art. 14
Restano in atto gli accordi, le disposizioni, condizioni e usi di miglior favore presenti nei singoli Istituti.