Tipologia: CPL
Data firma: 11 febbraio 2009
Validità: 01.03.2009 - 31.12.2011
Parti: Assvigilanza, Univ, Assiv e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Pordenone
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione a livello territoriale
Art. 3 - Diritti di informazione a livello aziendale
Titolo III
Art. 4 - Bilateralità
Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 6 - Cambio di appalto
Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 7 - Disposizioni
Art. 8 - Patente di Guida

 

Art. 9 - Assistenza legale
Art. 10 - Congedi parentali
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Vestiario ed equipaggiamento
Art. 14 - Armamento
Art. 15 - Missione e/o trasferta
Art. 16 - Banca ore
Art. 17 - Flessibilità
Titolo V Trattamento economico
Art. 18 - Ticket
Art. 19 - Premio di risultato
Art. 20 - Durata


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata operanti nella città e provincia di Pordenone

Il giorno 11 del mese di Febbraio 2009 in Pordenone, tra Assvigilanza (Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata) […], Univ (Unione Nazionale Istituti di Vigilanza) […], Assiv - (Associazione Italiana vigilanza) […] e le OO.SS. Filcams Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], Fisascat Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi) […], Uiltucs Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) […], presenti i Delegati Sindacali delle varie aziende rappresentate

Premesso che
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale. Ribadiscono, dunque, l’impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un’ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Pordenone in qualunque forma costituiti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Pordenone, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui all’art. 1 del vigente CCNL per conto terzi a norma dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, ad ogni effetto, le norme dì tutti i precedenti contratti integrativi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione a livello territoriale

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL in materia d’informazione, gli Istituti forniranno, alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle RSU o RSA, su loro richiesta, semestralmente, informazioni con particolare riferimento a:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) dati relativi al Turn Over ed all’andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività;
e) verifica sull’applicazione del presente accordo.

Art. 3 - Diritti di informazione a livello aziendale
Gli Istituti, a richiesta delle strutture sindacali aziendali, di norma semestralmente, forniranno le informazioni di cui all’art. 14 del vigente CCNL, mentre annualmente e nel rispetto della legge 675/96, forniranno informazioni globali in materia di lavoro straordinario e di riposi giornalieri.

Titolo III
Art. 4 - Bilateralità

Le parti confermano la validità del sistema della bilateralità e, pertanto, previa verifica dei contenuti, auspicano di far proprie le determinazioni che verranno assunte dall’Ente Bilaterale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di formazione e aggiornamento professionale e di composizione delle controversie.

Art. 6 - Cambio di appalto
Le parti convengono sulla opportunità dell’attivazione di iniziative che consentano di fornire adeguate e tempestive risposte alle esigenze del settore, in materia di cambio di appalto, che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro e riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del CCNL e del presente integrativo provinciale.
A tale scopo le parti si impegnano ad esercitare iniziative, in tutto il territorio di Pordenone e provincia, al fine di sollecitare l’Autorità Prefettizia, il Questore, la Provincia e gli Enti Pubblici affinché nei bandi di gara per gli appalti sia richiesta, dagli stessi Enti, l’applicazione ed il rispetto rigoroso del CCNL e dell’integrativo provinciale del settore.
Pertanto, al fine di addivenire ad una normativa condivisa e regolatrice delle procedure del cambio appalto le parti concordano di demandare all’Ente Bilaterale della regione Friuli - Venezia Giulia lo studio relativo alla pratica attuazione degli arti 25, 26 e 27 del CCNL.

Titolo IV Tutele e garanzie
Art. 7 - Disposizioni

Per ogni servizio che espletano le Guardie Particolari Giurate ricevono dall'istituto di Vigilanza le relative disposizioni di servizio.
L’Istituto si assicura che i propri dipendenti siano a conoscenza delle norme che regolano il servizio.
I turni di lavoro ordinario, di norma, non potranno essere spezzati in più di due frazioni e dovranno essere svolti nell’arco massimo di 12 ore.

Art. 12 - Orario di lavoro
Gli Istituti programmeranno la turnazione di norma su base settimanale comunicandola sempre di norma, con un anticipo di 48 ore ai propri dipendenti, fermo restando che i turni programmati potranno subire variazioni in ragione di contingenti esigenze tecniche ed organizzative.

Art. 16 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall’art. 81 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza e l’applicazione dello stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all’art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.
L’utilizzo di tale istituto contrattuale costituirà oggetto di verifica tra le Direzioni Aziendali le RSU / RSA e/o le OO.SS Provinciali firmatarie del presente accordo.

Art. 17 - Flessibilità
In sede aziendale potranno essere contrattate forme diverse di flessibilità, così come previsto dall’art. 78 CCNL vigente e una diversa distribuzione della cadenza dei riposi e dei permessi, nel rispetto, per il resto, dei sistemi di distruzione dell’orario di lavoro previsti a livello nazionale. Tali forme saranno oggetto di intese a livello di singolo Istituto, tra Direzione Aziendale, RSU / RSA e/o OO.SS. Provinciali firmatarie del presente accordo.