Tipologia: Contratto integrativo territoriale
Data firma: 29 gennaio 2002
Validità: 29.01.2002 - 30.04.2006
Parti: Unione di Roma-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-TDS, Roma
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

1. Premessa
2. Sfera di applicazione
3. Le relazioni sindacali
Assistenza sanitaria integrativa
4. Aspetti normativi
Apprendistato
Contratti flessibili
Contratto d’inserimento
Contratti di riallineamento
Orario di lavoro e flessibilità
Rapporto a tempo parziale
5. Premio di produttività
Decorrenza e durata
Distribuzione del Contratto Integrativo Territoriale

 

6. Allegati
All. 1 Protocollo d’intesa sulla produttività e la flessibilità nelle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
All. 2 Accordo sugli strumenti di gestione del CCNL terziario
Protocollo integrativo sulle modalità di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
All. 3 Accordo sull’istituzione ed il funzionamento delle commissioni paritetiche territoriali
All. 4 Accordo in materia di conciliazione ed arbitrato
All. 5 Regolamento dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza nei settori commercio - servizi


Contratto integrativo territoriale per aziende e dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi di Roma e provincia

Il giorno 29 gennaio 2002, presso la sede dell'Unione di Roma - Confcommercio, tra l’Unione di Roma - Confcommercio […], la Filcams-Cgil Roma-Lazio […], la Fisascat - Cisl Roma - Lazio[…], la Uiltucs -Uil Roma-Lazio […], visto
• il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993,
• il Titolo Secondo, Prima Parte, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi,
• il Protocollo d'Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001,
si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per aziende e dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a valere per il territorio di Roma e provincia.

1. Premessa
Nella valutazione delle problematiche inerenti l’andamento del settore del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi nella provincia di Roma, e dei riflessi sullo sviluppo e l'occupazione, le Parti concordano nello stabilire un approccio preventivo, che individui tempestivamente le azioni concrete e gli strumenti operativi di gestione.
Il passo principale verso nuove e avanzate relazioni sindacali sarà l'analisi di tutti quei temi correlati allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Nell'integrare le varie tematiche relative all'urbanistica commerciale, agli orari e ai tempi della città, alla sicurezza sociale e al tempo libero con quelle di natura prettamente sindacale, quali il mercato del lavoro, la bilateralità, l’emersione e la sicurezza sul lavoro, si potrà costruire un sistema economico-sociale qualificato e qualificante.
È per questo che verrà costituito un tavolo a carattere permanente - tra le parti e i referenti istituzionali del Comune, della Provincia, della Regione e delle ulteriori articolazioni economico sociali presenti ed attive nel territorio - per la risoluzione delle problematiche suddette con particolare attenzione all’analisi del settore, alte politiche degli orari, all’erogazione dei servizi a favore delle aziende e dei lavoratori, alla formazione e alla riqualificazione professionale, nonché ai rapporti con le istituzioni.
Allo stesso modo il Tavolo dovrà operarsi per risolvere le crisi congiunturali di settore predisponendo appositi strumenti di governo, ovvero dovrà attivarsi, di concerto con l’Osservatorio istituito presso l'EBIT Roma e in conseguenza dei dati da esso fomiti, per prevenire devianze e flessioni prodotte dal mercato stesso ovvero per proporre iniziative di recupero e di stabilizzazione delle attività economiche e di crescita occupazionale.
Conseguenza logica è che il Tavolo si evolva verso forme di concertazione con il supporto e la partecipazione attiva delle istituzioni, nel ruolo di garanti delle esigenze precipue delle aziende e dei lavoratori.
Nel contempo le partasi danno atto di inserire quanto già concordato in materia di sicurezza e previdenza nella contrattazione territoriale unitamente alle azioni positive e agli interventi idonei a rimuovere forme di discriminazione diretta ed indiretta.
A tal fine, le parti, assumendo un ruolo centrale e propositivo ai fini della promozione e della realizzazione dell'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro, convengono di attribuì all’EBIT Roma, nelle commissioni in esso costituite, l'analisi del fenomeno negli aspetti particolari concernenti le politiche del lavoro: dalla formazione professionale alla contrattazione collettiva, dalla previdenza all'occupazione.
Ulteriormente il concetto di formazione prima accennato sarà cardine dello sviluppo del settore in quanto correlato sia allo sviluppo delle competenze degli Imprenditori e del lavoratori sia alla formazione di professionalità richieste dal mercato.
In stretta correlazione con le attività di analisi dell'Osservatorio e con le attività di servizio intraprese dall'EBIT stesso, verranno di conseguenza concertati interventi formativi di carattere generale e particolare autofinanziati o cofinanziati dalle istituzioni pubbliche.
In tale contesto dovrà essere costruito un contratto territoriale di secondo livello fondato sulla regolamentazione del mercato del lavoro e la produttività del lavoro e che confermi ed estenda, definendo regole e procedure certe, garanzie e diritti per tutti i lavoratori e le aziende del settore. Gli strumenti di flessibilità, seppur trovando particolare applicazione e collegamento giuridico nelle commissioni paritetiche da costituire nell'ambito dell’EBIT Roma, si inseriscono in un completo sistema di relazioni che la politica della bilateralità perseguita intende trattare in maniera aggregata, collegando aspetti normativi ed economici alla stessa finalità di sviluppo del settore rappresentato, anche al fine di diffondere una cultura di legalità diffusa.
La contrattazione di secondo livello interagisce, naturalmente, per quanto espressamente delegato dalla contrattazione collettiva, anche con gli strumenti di flessibilità, potenziando e sviluppando una migliore e più competitiva organizzazione delle aziende, nonché incrementando i livelli occupazionali.
Considerato che il sistema contrattuale di secondo livello, nell’individuazione dei parametri di misurazione della produttività, tende a correlarsi ad una struttura normativa incentrata sull’adeguato utilizzo degli istituti contrattuali e normativi (apprendistato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, flessibilità dell'orario di lavoro, formazione e sviluppo dei rapporti di inserimento formativo, ecc.), favorendo l'emersione del lavoro irregolare, le parti stesse convengono di dare piena attuazione alle intese finora sottoscritte in materia a livello territoriale, di regolare l'assetto della contrattazione secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Protocollo del Luglio 1993, sviluppando gli indirizzi e le procedure già concordate tra le parti e indicate nel Protocollo e negli Accordi allegati (allegati da 1 a 5), che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo Territoriale.
Con la sottoscrizione della presente intesa le Parti intendono dare piena attuazione a quanto previsto in materia dal vigente CCNL Terziario (Prima Parte, Titolo II, art. 11) relativamente alla contrattazione territoriale di secondo livello e, quindi, dare un ulteriore strumento di garanzia dei diritti dei lavoratori e di ausilio alla crescita occupazionale. Tale strumento, a disposizione delle imprese, favorirà un loro positivo approccio al mercato.

2. Sfera di applicazione
• Il presente contratto integrativo territoriale ha validità nel territorio di Roma e provincia.
• Fermo restando che non possono sussistere più di due livelli di contrattazione - nazionale e alternativamente territoriale o aziendale - il presente contratto si applica a tutte le aziende che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero alle aziende che occupano più di 30 dipendenti e che non hanno contrattazione integrativa aziendale. In ogni caso il presente contratto non trova applicazione nelle aziende in cui è presente la contrattazione integrativa aziendale.
Le aziende che hanno attivato la contrattazione integrativa aziendale possono, previo accordo fra le parti interessate, aderire al presente contratto.
Nelle aziende in cui può essere attivata la contrattazione integrativa aziendale, se ha già trovato applicazione il presente contratto, la piattaforma per la contrattazione integrativa aziendale non potrà essere presentata prima della scadenza del presente contratto.
• Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo di luglio 1993, le parti convengono che l'applicazione del presente Contratto, definito ai sensi del CCNL Terziario e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 (fiscalizzazione degli oneri sociali).
Pertanto si ritengono fondamentali per l’applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:
• il versamento dei contributi previsti a favore dell'EBIT Roma dal vigente CCNL e dagli accordi territoriali allegati al presente contratto;
• i contributi di assistenza contrattuale (contributo ASCOM e contributo CO.VE.LCO.) di cui al disposto contrattuale vigente (art. 19 cit.), per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.
Nell’ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Terziario, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.
I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, con l’assunzione, l'accettazione da parte del dipendente di tutte le norme del Contratto integrativo Territoriale e degli allegati allo stesso. Le aziende che decidessero di non aderire all'EBIT Roma, ferma restando la disposizione del CCNL che prevede la corresponsione ai propri dipendenti in busta paga delle quote a carico delle aziende e di pertinenza all'EBIT Roma stesso, non potranno ottenere i benefici previsti dal presente contratto in materia di gestione bilaterale.

3. Le relazioni sindacali
Premesso che gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, le parti, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assumendo come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali anche attivando un sistema articolato di bilateralità.
Le Parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL Terziario.
Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le parti sottolineano l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione, e convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
L’attivazione di tale sistema di relazioni sindacali sarà fondamentale per la definizione dei parametri e dei criteri dell'erogazione economica prevista dal sistema di produttività, basato sull'esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali e delle sue prospettive di sviluppo e di riorganizzazione.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro le parti faranno espresso riferimento agli accordi sottoscritti a livello territoriale, attivando le apposite commissioni paritetiche presso l’EBIT Roma, anche per la definizione delle flessibilità e della vertenzialità.
Pertanto, con tale intesa le parti concordano sulla comune intenzione di procedere alla pratica ed integrale realizzazione delle attività dell'EBIT Roma e delle commissioni presso lo stesso costituite.
In questo modo verrà data completa attuazione alle azioni positive finalizzate alla gestione sistematica della vertenzialità, al trasferimento alle commissioni paritetiche delle competenza autorizzatone in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e di quant'altro ara esso demandato, mentre verranno recepiti gli istituti, le procedure e le dichiarazioni d'intenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di previdenza complementare concordate nell’Accordo sugli strumenti di gestione del CCNL Terziario.
Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, le parti ritengono esaustive le indicazioni circa la costituzione dell'organismo Paritetico Provinciale contenute nell’Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996, applicativo del d.lgs 626/94, a cui, peraltro, si fa riferimento per le modalità di funzionamento, e prevedono, prima della sua effettiva operatività, lo sviluppo di un'analisi connessa all'attuazione della normativa richiamata nel territorio di vigenza dell’accordo medesimo.
A tal fine le Parti convengono di verificare e definire le disposizioni contenute nell'ipotesi di Regolamento dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza nei settori Commercio e Servizi (All. 5), sperimentandone l'applicazione gradualmente e successivamente a seminari informativi che ne favoriscano l’applicazione.
Con metodologia uniforme verrà affrontato il tema delle pari opportunità, per il quale sarà costituito un tavolo di lavoro ad hoc con il ruolo precipuo di analizzare il fenomeno, riportando le evoluzioni e le soluzioni al vaglio dei rispettivi organi.
Per quanto riguarda il Fondo di Previdenza Complementare (FON.TE.) si conviene sulla sua diffusione tramite le attività di servizio intraprese dall'EBIT Roma.

4. Aspetti normativi
Premesso che l'effettiva attuazione della normativa contrattuale e di legge facilita l’utilizzo di tutti gli strumenti per il rafforzamento delle dinamiche del mercato del lavoro e che s'intende procedere alla pratica ed integrale realizzazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la parte concernente l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale, si è ritenuto fondamentale realizzare un'intesa generale che ricomprenda te problematiche del lavoro nel disposto contrattuale e legislativo, contemperando la promozione di politiche attive finalizzate ad agevolare l’ingresso al lavoro, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le esigenze di maggior flessibilità delle imprese.
Le Parti, di conseguenza, intendono dare piena attuazione alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di flessibilità ed articolazione dell'orario di lavoro, di contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di formazione e lavoro e di apprendistato, e concordano sull’opportunità di costituire, per il tramite dell'Ente Bilaterale Territoriale, attività di servizio che permettano di rispondere sia agli interessi generali di imprese e lavoratori sia a quelli particolari per i quali si esercita il mandato di rappresentanza.
Particolare riguardo sarà riservato all'istituto dell'apprendistato come strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento dell’attività lavorativa e come percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro^ nonché alle disposizioni della legge e della contrattazione in materia di orario di lavoro, di part-time, tirocini formativi, ecc.

Apprendistato
Procedure di autorizzazione
Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'ispettorato del lavoro per l’avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali
Tempi della formazione esterna
In considerazione delle esigenze delle aziende e nel rispetto dei criteri di produttività, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività, le parti convengono di definire specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi.
Tale percorso sarà avviato con il supporto delle competenze e delle capacità progettuali nel campo della formazione dell'EBIT Roma, in base ad eventuali specifici modelli di rilevazione dei fabbisogni formativi. L’EBIT Roma potrà presentare assieme alle aziende specializzate, incaricate di predisporre piani formativi, le richieste di cofinanziamento in linea con le disposizioni di legge.
Durata
In relazione all’evoluzione delle modalità di lavoro ed al contenuto professionale che le attività lavorative devono contenere in termini di competenze trasversali, le parti concordano sulla necessità di ampliare i periodi di apprendistato unitamente alle nozioni teorico-pratiche. Tale esigenza è confermata dalla legislazione nazionale, peraltro richiamata dalle vigenti disposizioni contrattuali, che preclude ogni beneficio contributivo in caso di elusione degli obblighi teorico-formativi, specificatamente previsti per i singoli settori di attività.
Premesso quanto sopra, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL terziario e in particolare, a quanto contenuto nell'art. 30 quinquies del vigente CCNL in merito alle durate, al parere preventivo di conformità da richiedere alla specifica commissione paritetica presso l’EBIT Roma ed alle procedure di autorizzazione, le parti prevedono nel presente accordo la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato stabilito dal citato articolo, al fine, sopra delineato, di permettere alle aziende ed ai lavoratori apprendisti di sviluppare e completare le professionalità esercitate mediante l’acquisizione di competenze ulteriori e specifiche utili allo svolgimento dell’attività lavorativa,
Con le modalità e le procedure descritte, alle aziende è concessa facoltà di prolungare i contratti di apprendistato sottoscritti fino al raggiungimento di 40 mesi per i livelli 2°, 3° e 4°, di 33 mesi per il 5° e di 24 mesi per il 6°.
La fruizione dell'ampliamento del periodo di apprendistato è subordinata alla procedura di autorizzazione richiamata dall’art. 30 quinquies citato ed alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dell’apprendista per il quale si richiede il prolungamento del periodo di apprendistato. Tale atto dovrà essere formalizzato mediante apposito verbale da sottoscriversi presso la Commissione Paritetica, istituita in seno all'EBIT, Roma, entro le rispettive scadenze previste dal CCNL terziario per la durata dell’apprendistato.
Esemplificazione delle procedure di attivazione e prolungamento del contratto d'apprendistato.
[…]
Sarà cura della Commissione stessa, una volta validate il verbale, trasmetterne copia agli istituti competenti interessati.
In aggiunta ai periodi formativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e in relazione alle maggiori durate, nel verbale di prolungamento dell'apprendistato dovrà risultare l'obbligo di frequenza degli apprendisti a corsi professionalizzanti (8 ore) da svolgersi nel periodo di prolungamento per il tramite dell’EBIT Roma in materie di specifico interesse, individuate sulla base di programmi predisposti dall'azienda, ovvero dall’EBIT Roma, coerentemente con l'attività svolta,
Le parti avvieranno inoltre contatti con la Regione Lazio al fine di armonizzare i contenuti della formazione di cui al precedente comma con i programmi formativi obbligatori da essa organizzati.
Trattamento economico per il periodo di prolungamento […]
Malattia [...]
Figure professionali
Per i fini di sviluppo dell’occupazione e di razionalizzazione dei costi, nonché per venire incontro alle particolari esigenze delle aziende, le parti concordano sull’opportunità di individuare le figure professionali appartenenti al II ed al VI livello cui poter applicare il contratto di apprendistato.
A tal fine verrà attivato specifico monitoraggio atto a verificare le diversificazioni intervenute nella classificazione del personale e il consolidarsi delle nuove professionalità richieste dalle aziende. I risultati saranno portati al vaglio della commissione paritetica nazionale affinché ne consideri la valenza generale.
Orario di lavoro
In considerazione della ratio e dello spirito delle nuove leggi in materia di accesso al lavoro dei giovani ed in particolare di apprendistato, nonché dell’evoluzione sociale intervenuta negli ultimi decenni, le Parti convengono sull’opportunità di perseguire l’obiettivo dell’abolizione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti maggiorenni, attraverso uno specifico provvedimento legislativo, di cui si fanno promotori.
Esigibilità
In deroga a quanto previsto nella “Sfera d’Applicazione” del presente contratto e in applicazione di quanto previsto allo stesso titolo dal vigente CCNL, le presenti disposizioni in tema di "Apprendistato’' sono applicabili da tutte le aziende di Roma e provincia in regola con quanto stabilito dal presente contratto in materia di contribuzione e contrattazione collettiva, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dalle contrattazioni integrative aziendali in essere.

Contratti flessibili
Studenti lavoratori […]
Tirocini formativi e di orientamento
[…]
Le parti concordano nel ritenere il tirocinio mezzo idoneo ed utile allo scopo ed a tal fine convengono che i Tirocinanti possono essere inseriti operativamente nei processi organizzativi produttivi delle aziende e che pertanto i tirocini rappresentano una fattispecie formativa ulteriore rispetto a quelle ricorrenti.
Ferme restando le normative vigenti, le quali precisano che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro dipendente, l’inserimento formativo avverrà con le modalità e per il periodo massimo stabilito dalla legge.
[…]
Il numero dei tirocinanti non potrà superare il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti nell'unità produttiva che occupa più di 20 dipendenti, mentre nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato e in quelle che ne occupano fino a 20 il numero degli inserimenti potrà essere rispettivamente di due e tre unità.
Le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente all’EBIT Roma il quale provvederà ad attivare il rapporto di tirocinio anche mediante apposita convenzione da sottoscrivere con le istituzioni pubbliche, con gli istituti scolastici e le Università.
L’EBIT Roma predisporrà, d’intesa con l’azienda, il programma formativo teorico-pratico che l’azienda stessa farà svolgere nel corso del tirocinio,
L’Azienda indicherà all’EBIT Roma, all'atto dell’attivazione del tirocinio, il responsabile aziendale che curerà lo svolgimento del programma concordato e l’inserimento del tirocinante. Parimenti l'EBIT Roma indicherà all'azienda il proprio tutore didattico/organizzativo.
L’EBIT Roma potrà in qualunque momento verificare lo svolgimento corretto del programma formativo di cui al comma precedente. Qualora lo riscontrasse non conforme ne darà immediata comunicazione scritta all'istituzione pubblica competente ed alla Direzione aziendale anche al fine di una eventuale interruzione del tirocinio.
Nelle more di una copertura assicurativa centralizzata a mezzo di convenzione EBIT Roma, l’azienda provvederà direttamente ad aprire specifica posizione Inail ed assicurativa per R.C. in favore dei tirocinanti.
[…]
Il tirocinante, salvo gli impedimenti ed i divieti imposti dalla legislazione vigente, sarà soggetto alle disposizioni aziendali ed all’organizzazione del lavoro in quanto compatibile.
[…]
Le Parti convengono che, in ossequio allo spirito e alla ratio della legge 196/97, art. 18, allo stage è applicata la disciplina del presente articolo in quanto compatibile.
Contratti week-end […]

Contratto d’inserimento
Le Parti, consapevoli della necessità di ricercare risposte efficaci per favorire l'occupazione di quei soggetti disoccupati od inoccupati ai quali, in ragione dell'età, non possono applicarsi le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o di formazione-lavoro, convengono sulla necessità di individuare soluzioni normative adeguate “c.d, contratto d'inserimento", anche in corso di vigenza del presente contratto; a tal uopo verranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili, ivi comprese le analisi elaborate dall'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, per la realizzazione di un corretto percorso normativo compatibile con tale finalità.

Orario di lavoro e flessibilità
Flessibilità dell’orario
Fatta salva la possibilità per le aziende di attenersi a quanto previsto dall‘art. 35 e ss., del vigente CCNL, le Parti convengono sull’opportunità di favorire l'attuazione dell'istituto anche nelle aziende nelle quali non sia presente una rappresentanza sindacale riconosciuta. A tal fine, le aziende, che utilizzano i regimi orari di cui all'art. 32 letta 2), b) e c), le quali intendano applicare i sistemi di flessibilità previsti, possono dar corso all'organizzazione conseguente mediante comunicazione alle rappresentanze aziendali ovvero, in loro assenza, alla commissione istituita presso l'EBIT Roma, 3 settimane prima dell'adozione dei programmi ed ai lavoratori interessati 2 settimane prima.
Le rappresentanze aziendali ovvero la commissione istituita presso l'EBIT Roma possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità.
Copia del programma aziendale sulla flessibilità va obbligatoriamente trasmesso all'EBIT Roma a cura delle aziende interessate tre settimane prima dell'adozione dei programmi pena la non perseguibilità dei programmi stessi.
Banca delle ore
Le parti convengono nello stabilire una gestione alternativa della retribuzione relativa all'erario straordinario, istituendo l’istituto della banca delle ore.
Previo accordo sottoscritto tra l’azienda ed il lavoratore e comunicazione da inviare alla commissione paritetica dell’EBIT Roma, le ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore, fino al 50% delle ore previste dall’art. 59 del CCNL Terziario, potranno essere destinate alla banca delle ore. Mensilmente verrà garantito il pagamento della maggiorazione, mentre le relative ore accantonate verranno godute o retribuite con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 35 quater, CCNL Terziario.

6. Allegati
All. 2 Accordo sugli strumenti di gestione del CCNL terziario

Addì 22 marzo 2001 presso la sede della Confcommercio Roma - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana, tra la Confcommercio Roma - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat - Cisl[…], la Uiltucs-Uil […]
Visti
• Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001;
l'art. 16, prima parte, del CCNL Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall’ipotesi di Accordo del 20 settembre 1999, istitutivo delle Commissioni Paritetiche Bilaterali e dell'osservatorio presso l'Ente Bilaterale Territoriale;
• il Titolo VI, prima parte, del CCNL Terziario del 20 settembre 1999, Contratti a Tempo Determinato, con particolare riguardo alle modalità di concessione, da parte della Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale, del nulla osta per le assunzioni ex art. 21A, prima parte, del CCNL Terziario;
• il Titolo VI, prima parte, del CCNL Terziario del 20 settembre 1999, Contratti di formazione e lavoro unitamente all'Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro nelle Aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo del 2 luglio 1987;
• il Titolo IV, seconda parte, del CCNL Terziario del 20 settembre 1999, Composizione delle controversie, per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato e per la costituzione della Commissione Paritetica Territoriale presso l'Ente Bilaterale Territoriale, nonché per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale delle vertenze di lavoro e per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale, ai sensi degli artt. 410 e ss, c.p.c., come modificati dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, dal d.lgs. del 31/3/98, n. 80, e dal d.lgs. del 29/10 98, n. 387;
• il Titolo V, seconda parte, del CCNL Terziario del 20 settembre 1999, Disciplina dell'apprendistato, relativamente agli interventi in materia di formazione interna ed esterna come disciplinata dall'art. 16, Legge 196/97, ed alle modalità operative delle Commissioni previste dalla Disciplina speciale (artt. 28 e ss.);
• il Titolo VI, seconda parte, del CCNL Terziario del 20 settembre 1999, Orario di lavoro, per la definizione delle procedure di realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
• il Titolo VII, seconda parte, del CCNL Terziario del 20 settembre 1999, Part-Time, per l’attività dell'Ente Bilaterale Territoriale in merito ai contratti cd. Week-end ed al lavoro ripartito;
• l’accordo interconfederale del 18 novembre 1996, applicativo del dlgs 626/94;
• l’Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Terziario, siglato il 29/11/96.
Considerato
• che il CCNL Terziario delega alla contrattazione territoriale la definizione operativa della disciplina richiamata;
• che l’effettiva attuazione della normativa contrattuale e di legge facilita l'utilizzo di tutti gli strumenti per il rafforzamento delle dinamiche del mercato del lavoro;
• che s’intende procedere alla pratica ed integrale realizzazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale perla parte concernente l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale;
• che la definizione delle politiche territoriali in materia di lavoro e l'individuazione degli strumenti e del mezzi più opportuni permette il rafforzamento delle aziende del comparto del Terziario, nonché l'inserimento e la qualificazione della nuova forza lavoro e la riqualificazione di quella già esistente.
Ritenuta
• la necessità di realizzare un’intesa generale che ricomprenda le problematiche del lavoro nel disposto contrattuale e legislativo, dando così effettiva attuazione alle Commissioni paritetiche territoriali di rappresentanza previste dalla contrattazione territoriale e nazionale;
• l’importanza delle disposizioni contrattuali in materia di contratto a tempo determinato, a tempo parziale, di formazione e lavoro, di apprendistato ed in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, che garantiscano, coerentemente con la promozione di politiche attive finalizzate ad agevolare l'ingresso al lavoro e l'incontro tra domanda ed offerta, le esigenze di maggior flessibilità delle imprese.
Si è concordato quanto segue
Promozione del mercato del lavoro
Le Parti si impegnano a rendere disponibili strumenti flessibili per la promozione di politiche attive, che permettano il ricorso al disposto contrattuale, e attribuiscono valenza agli organismi di emanazione contrattuale, convogliando, integrandoli, gli accordi realizzati nei vari ambiti di competenza in materia di promozione dell'occupazione.
Le Parti, di conseguenza, intendono dare piena attuazione alle disposizioni contrattuali in materia di flessibilità ed articolazione dell’orario di lavoro, di contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di formazione e lavoro e di apprendistato, e concordano sull'opportunità di costituire, per il tramite dell'Ente Bilaterale Territoriale, attività di servizio che permettano di rispondere sia agli interessi generali di imprese e lavoratori sia a quelli particolari per i quali si esercita il mandato di rappresentanza.
A tal fine dovranno essere concordate intese per la composizione, funzionamento ed attività delle commissioni paritetiche territoriali previste dallo statuto dell'Ente Bilaterale Territoriale.
Particolare riguardo sarà riservato all'istituto dell'apprendistato come strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento dell'attività lavorativa e come percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro.
Le Parti si impegnano, altresì, a sostenere il ricorso a strumenti di composizione bonaria delle controversie in materia di lavoro, ovvero a procedere a ratifica e verifica di legittimità di accordi conclusi direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori, privilegiando il tentativo di conciliazione in sede sindacale a norma della legislazione richiamata in premessa.
A tal fine convengono di dare attuazione alle disposizioni contrattuali che demandano alle Commissioni Paritetiche la composizione di tutte le vertenze individuali o plurime relative all’applicazione del CCNL Terziario e di altri accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro.
Sicurezza e salute dei lavoratori
Le partì concordano di costituire all'interno dell'Ente Bilaterale Territoriale un’apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale per gli adempimenti, i compiti e le funzioni ad esso demandati ed" attribuiti dal D.Lgs 626/94 e dall’accordo interconfederale del 18 novembre 1996, applicativo del decreto stesso.
Tale Organismo è composto da … Rappresentanti della Confcommercio Roma e da … delle OO.SS., con i relativi supplenti, ed opera in piena autonomia funzionale rispetto all'Ente stesso.
Le parti, nel ritenere che le modalità di funzionamento dell'O.P.P. siano esaustivamente disciplinate dall'Accordo Interconfederale di cui sopra, a cui, peraltro, si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, prevedono lo sviluppo di un’analisi connessa all’attuazione della normativa richiamata nel territorio di vigenza dell’accordo medesimo.
Fondo di previdenza complementare integrativa ...
Modalità di attivazione della commissione ...
Sfera di applicazione

Il presente accordo ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell’Ente Bilaterale Territoriale e dal Protocollo Integrativo allegato al presente accordo.
La Confcommercio Roma, Unione del Commercio, del Turismo e dell'area metropolitana, si riserva di definire in sede di accordi attuativi, stipulati per il funzionamento delle commissioni paritetiche territoriali, le aree operative per le quali, in assenza di vincolo associativo o di specifico mandato di rappresentanza, non svolgerà la propria azione.

All. 5 Regolamento dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza nei settori commercio - servizi
Addì … presso la sede della Confcommercio Roma - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana, tra la Confcommercio Roma - Unione del Commencio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs-Uil [...]
Visti
• il decreto legislativo 626/94 e successive modificazione
• l'Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 del 18 novembre 1996
• l'Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Terziario, siglato il 29/11/96
• l’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001
Si stabilisce
1. Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
In applicazione dell’art. 6b dell’Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 e delle disposizioni di cui all’Accordo sul mercato del lavoro del 22 marzo 2001, il numero dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza è stabilito nella misura di … (… per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori) e gli stessi devono svolgere con continuità tale funzione.
I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle OO.SS. dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all'organismo Paritetico Provinciale (OPP)
L'OPP, previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza e contestualmente assegna a ciascuno, di essi il proprio ambito territoriale di competenza.
Di tale verifica, previo il consenso dei RTLS, rilasciato in forma scritta dall'OPP ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, a cura della segreteria, ne viene data comunicazione al datori di lavoro con personale dipendente sino a 15 unità, che a loro volta ne devono informare I lavoratori.
Nel caso in cui i lavoratori abbiano provveduto ad eleggere al loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale dovrà inviare la copia del verbale di elezione all'OPP, munita del consenso del RLS, rilasciato ai sensi della L. 675/96 in Forma scritta e al datore di lavoro e all'OPP
L’ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun Rappresentante Territoriale, in cui deve svolgere le proprie funzioni ai sensi dell’Accordo Interconfederale citato, è corrispondente alle zone in cui il territorio di Roma e provincia viene suddiviso dall'OPP.
L'OPP, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all’attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, ha funzione di monitoraggio affinché l'operato dei RTLS, sia conforme a tali finalità; in proposito l'OPP, programmerà degli appositi incontri con i RTLS per esaminare, nel rispetto dei ruoli, eventuali problematiche emerse e che l'attività sia svolta e/o da svolgere in modo omogeneo e coerente con le peculiarità delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 1996.
I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 626/94 e secondo le indicazioni di cui ai punti 3 e ss. dell'Accordo Interconfederale. Devono tener conto anche dei pareri, delle indicazioni dei piani di lavoro dell'OPP e delle interpretazioni adottate dall’OPP, sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi promossi dall'OPP, compresi quelli di aggiornamento, in relazione all'evoluzione legislativa e a quella dei rischi.
Il RTLS, ai sensi dell'art.6.b. Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, dura in carica 3 anni ed è ridisegnabile, fatta salva la possibilità dell'O.S. che ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.
I RTLS per svolgere la loro funzione hanno recapito presso gli uffici delle rispettive OO.SS. da cui sono stati designati.
2. Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
Il rappresentante territoriale che, nelle aziende con personale dipendente sino a 15 unità, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. A del D.Lgs. 626/94, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delie esigenze organizzative e produttive dell’azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
Il RTLS, al fine di rendere effettivo l’accompagnamento da parte dell'esponente della Confcommercio Roma, segnala a mezzo fax alla segreteria OPP, con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l’ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell’azienda. Ricevuta la richiesta la segreteria dell’OPP provvede immediatamente a comunicare tale data ed ora all'esponente nominato dall'unione.
Il RTLS deve altresì segnalare per iscritto al datore di lavoro la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro con preavviso di almeno 7 giorni.
3. Consultazione del Rappresentante Territoriale
In tutti i casi in cui la disciplina normativa prevede un intervento consultivo del RTLS, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, sono assolti di norma nella sede dell’OPP. Il datore di lavoro deve richiedere all'OPP la convocazione del rappresentante territoriale.
Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente dell’unione, e comunque con la sua presenza o di un proprio delegato, consulta il rappresentante territoriale che formula proposte e pareri, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso od in via di definizione,
La segreteria redige il verbale dell’avvenuta consultazione e dei pareri espressi anche dal rappresentante territoriale che, controfirmato dallo stesso, è conservato presso la sede dell’OPP, che ne rilascia copia agli interessati.
4. Rappresentante Territoriale e riunione periodica di prevenzione e protezione del rischi
Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza o saluto del lavoratori, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'OPP ed al rappresentante territoriale. Quest'ultimo, valutata la situazione, in applicazione dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 626/94, può chiedere la convocazione di un'apposita riunione con il datore di lavoro, presso la sede dell'OPP, con le modalità stabilite nel precedente punto.
5. Composizione delle controversie
Per il migliore conseguimento della salute e sicurezza sul lavoro, l'OPP ritiene che occorre procedere all'applicazione di soluzioni condivise. A tal fine i RTLS, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 dell'Accordo Interconfederale, ricorreranno all’OPP, quale prima istanza obbligatoria per il tentativo di soluzione delle controversie perle quali ritengono, in base ad adeguate motivazioni, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegate per attuarle non siano, in rapporto alla specificità delle attività che vengono svolte dai lavoratori, idonei a garantire la prevenzione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Sfera di applicazione
Il presente Regolamento ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'Ente Bilaterale territoriale e dal Protocollo integrativo allegato all'Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001.
La Confcommercio Roma - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana - dichiara e le OO.SS. ne prendono atto che l'iscrizione e il mandato di rappresentanza a favore della Confcommercio stessa sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente Regolamento.