Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 2009
Validità: 01.02.2008 - 31.12.2011
Parti: Angaf e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Guardie ai fuochi

Sommario:

  Costituzione delle parti
Premessa - Ente Bilaterale
Sezione prima - Disciplina Generale - Sistema di relazioni sindacali
Articolo 1 - Sfera di applicazione
Articolo 2 - Informazione in sede nazionale
Articolo 3 - Informazione in sede aziendale
Articolo 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello
• Materie della contrattazione aziendale di secondo livello:

Articolo 5 - Formazione professionale
Articolo 6 - Diritto di assemblea
Articolo 7 - Diritto di affissione
Articolo 8 - Rappresentanze sindacali
Articolo 9 - Diritto allo studio
Articolo 10 - Contributi associativi sindacali
Articolo 11 - Affissione del contratto
Sezione seconda - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Articolo 12 - Assunzione
Articolo 13 - Documenti, residenza e domicilio
Articolo 14 - Periodo di prova
Articolo 15 - Classificazione del personale
Articolo 15 Bis - Carta Qualifica Conducente
Articolo 16 - Orario di lavoro
Articolo 17 - Orario lavoro personale imbarcato
Articolo 18 - Flessibilità
Articolo 19 - Riposo settimanale
Articolo 20 - Anzianità del lavoratore
Articolo 21 - Retribuzione
Articolo 22 - Indennità di funzione quadri
Articolo 23 - Maggiorazioni per lavoro a turni
Articolo 24 - Maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo
Articolo 25 - Festività
Articolo 26 - Passaggio temporaneo di mansioni
Articolo 27 - Trasferimenti
Articolo 28 - Trasferte
Articolo 29 - Fine turno
Articolo 30 - Sicurezza
Articolo 31 -Rapporti in azienda
Articolo 32 - Norme disciplinari
• Richiamo verbale
  • Ammonizione scritta
• Sospensione
• Licenziamento con indennità di preavviso
• Licenziamento senza indennità di preavviso
Articolo 33 -Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Articolo 34 - Ferie
Articolo 35 - Reperibilità
Art. 35 bis - Indennità alto rischio
Articolo 36 - Tredicesima mensilità
Articolo 37 - Quattordicesima mensilità
Articolo 38 - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 39 - Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie professionali
• Nota a verbale delle parti
Articolo 40 - Trattamento di malattia
• Nota a verbale delle parti
Articolo 41 - Congedo matrimoniale
Articolo 42 -Assenze e permessi
Articolo 43 - Aspettativa
Articolo 44 - Cessione e trasformazione di azienda
Articolo 45 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Articolo 46 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 47 - Contratti particolari
Articolo 48 - Contratto a termine
Articolo 49 - Apprendistato
Articolo 50 - Minimi contrattuali
• Minimo conglobato (ex minimo tabellare + E.D.R. ex prot. 31.7.1992 + Contingenza)
• Tabella esemplificativa degli incrementi economici stabiliti dal rinnovo del CCNL unico "Guardie ai Fuochi"
Articolo 51 - Decorrenza e durata
Sezione terza - Parti Generali
Articolo 52 - Previdenza complementare
Articolo 53 - Lavoro usurante
Articolo 54 - Condizioni di miglior favore
Allegati
Allegato A - Mansioni del personale guardiafuoco
Allegato B - Verbale
• Nota a verbale: una tantum
Avviso comune

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Società/Cooperative di vigilanza antincendio

Costituzione delle parti
Il 28 luglio 2009 in Genova tra: l'Associazione Nazionale Imprese e Cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (Angaf) […] e le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio che sostituisce a tutti gli effetti il precedente CCNL del 22 Luglio 2003.

Premessa - Ente Bilaterale
Allo scopo di perseguire l'obiettivo del riconoscimento ed ampliamento del ruolo della Angaf e del servizio di prevenzione antincendio nei porti, così come alla L. n. 850/73 art. 20, fuori dall'ambito portuale e ovunque la propria azione sia richiesta, le parti convengono di istituire a livello centrale un organismo paritetico (Ente Bilaterale), composto da n. 3 rappresentanti e n. 3 rappresentanti OO.SS. stipulanti il presente CCNL (Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti).

Sezione prima - Disciplina Generale - Sistema di relazioni sindacali
Articolo 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica:
a) ai dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale, nonché in locali aperti al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili ed ovunque la propria azione sia richiesta.
b) ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale (prevenzione e sorveglianza) sia terrestre che marittima.
Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle guardie ai fuochi, stipulato tra le parti il giorno 19 ottobre 2006, avente decorrenza dal 1 gennaio 2004 e durata fino al 31 dicembre 2007, è superato e sostituito dal presente contratto.
Il presente contratto collettivo è da intendersi quale unico contratto nazionale, dei lavoratori delle guardie ai fuochi, vigente.

Articolo 2 - Informazione in sede nazionale
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, ferme restando le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
- L'Angaf fornirà annualmente, generalmente entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente contratto, (Filt, Fit Uiltrasporti) informazioni globali riferite al settore riguardanti:
a) aspetti generali di ordine strutturale istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi, a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità.

Articolo 3 - Informazione in sede aziendale
Le aziende interessate forniranno semestralmente, o a richiesta delle RSA o delle RSU ove costituite, e delle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, nei limiti di opportuna e necessaria riservatezza informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le stesse, verranno inoltre informate sulla consistenza degli organici, sulle varie tipologie dei servizi resi e fermo restando l'autonomia decisionale delle aziende esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Saranno inoltre oggetto di esame congiunto a livello aziendale, periodicamente ogni sei mesi le seguenti materie:
- ricorso ai contratti a termine, tipologia di attività per le quali tali contratti vengono stipulati;
- consistenza degli organici e stabilizzazione dei livelli occupazionali.

Articolo 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello
Materie della contrattazione aziendale di secondo livello:

a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari, rotazione del personale tra i vari tipi del servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 271 e 272/99 e successive modificazioni e integrazioni;
c) vestiario e dotazione sicurezza personale;
d) varie indennità speciali (es. mancata mensa);
e) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente;
f) verifica inquadramento personale.
g) fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza dell'azienda, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale.
[…]
Fermo restando quanto previsto dall'accordo del 23.7.1993 le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di validità.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20.12.1993, a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
[…]

Articolo 5 - Formazione professionale
Al fine di favorire e di promuovere corsi di formazione professionale le parti si impegnano a presentare congiuntamente specifici programmi formativi aventi contenuti teorici e pratici.
Le parti convengono altresì sulla necessità di promuovere una concreta ed adeguata politica di formazione professionale del settore, funzionale alla qualificazione e alla riqualificazione del personale ed al conseguimento di una ottimizzazione del servizio reso dalle Guardie ai Fuochi. I costi della formazione sono a carico dell'Azienda.

Articolo 6 - Diritto di assemblea
Nelle aziende vengono riconosciute a titolo di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
[…]

Articolo 7 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. nazionali (Filt, Fit Uiltrasporti) stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi (bacheche) accessibili a tutti i lavoratori, all'interno delle unità produttive, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale del lavoro.

Sezione seconda - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Articolo 13 - Documenti, residenza e domicilio

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[…]
4) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalle Autorità competenti in medicina del lavoro;
[…]

Articolo 15 Bis - Carta Qualifica Conducente
I lavoratori, conducenti mezzi di soccorso, che operano nelle avio-superfìci, devono essere adeguatamente formati e muniti di Carta Qualifica Conducente (CQC).
Tutti gli oneri inerenti la citata formazione, il conseguimento e il mantenimento della Carta Qualifica Conducente (CQC) ai lavoratori, sono a carico dell'azienda.

Articolo 16 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro normale è fissato in 39 ore settimanali, sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti distribuite di norma su 5 o 6 giorni settimanali.
I turni saranno predisposti dall'azienda nel rispetto dell'orario contrattuale del presente articolo e dovranno rispondere ad una equa distribuzione delle notti e dei disagi tra i lavoratori.
L'articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'azienda previa comunicazione alle RSA/RSU delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, l'azienda dovrà inoltre provvederà all'indicazione degli orari convenzionali riferiti all'inizio e fine turno e all'orario spezzato, dandone comunicazione ai lavoratori e alle RSA/RSU delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL.
L'azienda potrà derogare dalle otto ore dell'orario giornaliero. Resta inteso che le ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro giornaliero saranno considerate straordinarie e retribuite con le relative maggiorazioni previste dall'art. 24 e non assorbibili.
[…]
In considerazione della atipicità del servizio, in quanto non preventivamente programmabile perché riferito a richieste di servizi che alle aziende pervengono quotidianamente, i lavoratori per essere avviati al lavoro sono tenuti a mettersi in contatto con la sede aziendale con orari e modalità da concordare con la RSU o RSA delle OO.SS. nazionali (Filt, Fit, Uiltrasporti) stipulanti il presente CCNL.
In relazione alla insostituibilità del personale, i lavoratori turnisti potranno essere avviati al turno anche dopo otto ore dalla fine del turno precedentemente lavorato, intendendo le 8 ore come orario minimo tassativo di riposo. A tal fine ai sensi, dell'art. 17 del D.Lgs. 66/03 le parti espressamente concordano che in deroga all'art. 10 del medesimo D.Lgs., il riposo continuato minimo e tassativo tra un turno e l'altro sia di 8 ore.
Per esigenze di servizio l'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente prestazioni eccedenti l'orario ordinario entro il limite di 250 ore annuali.
I lavoratori saranno avviati in servizio secondo criteri di equivalenza.
Le aziende che non avessero applicato l'accordo del 22.1.1983 devono riconoscere a titolo di ROL 40 ore annue di permessi retribuiti che saranno maturati in ragione di 1/12 per ogni mese lavorato niente sarà dovuto dalle aziende che già applicano il suddetto accordo.
L'eccedenza oraria massima settimanale potrà essere di 12 ore.
Ai fini del raggiungimento delle 48 ore legali settimanali medie, compreso gli straordinari, l'arco temporale su cui calcolare la suddetta media al netto delle giornate non lavorate, sarà di 6 mesi.

Articolo 17 - Orario lavoro personale imbarcato
Per il personale imbarcato eventuali avvicendamenti ed orario di lavoro saranno determinati tenendo conto delle capacità tecniche del personale e della tipologia del servizio da effettuare. Resta sotto inteso che gli equipaggi ed il servizio terranno conto delle tabelle e dei regolamenti previsti dalla Autorità Marittima. Quanto sopra va concordato tra le parti a livello locale.

Articolo 18 - Flessibilità
Le aziende potranno operare in regime di flessibilità previo accordo la RSU o RSA delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL

Articolo 19 - Riposo settimanale
Il giorno di riposo settimanale coincide generalmente con la domenica. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno, di domenica, in relazione alla tipologia ed alla peculiarità dell'attività espletata in turni, il riposo settimanale può essere fissato in altro giorno della settimana.
Il lavoratore può essere chiamato, per esigenze di servizio, a prestare la sua opera nei giorni di riposo settimanale, in caso di sua accettazione avrà diritto ad un compenso pari alle percentuali di cui all'art. 24 ed al recupero del riposo non effettuato, tenendo conto delle esigenze aziendali e in data che va concordata tra le parti.

Articolo 23 - Maggiorazioni per lavoro a turni
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni, per ogni turno effettivamente lavorato, verrà corrisposta una maggiorazione pari al 10% da calcolare sul minimo conglobato e scatti di anzianità.
La maggiorazione per lavoro notturno sarà pari al 15% da calcolare sul minimo conglobato e scatti di anzianità.
Per lavoro notturno si intende, solo ai fini retributivi, quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 06.00
Detta indennità non verrà corrisposta nei casi in cui il lavoratore turnista, per esigenze aziendali, venisse avviato al lavoro con orario giornaliero spezzato. L'orario di lavoro nel turno giornaliero spezzato deve esaurirsi nell'arco di 10 ore, inclusa pausa pranzo, eventuali ore in eccedenza saranno considerate straordinarie.
L'avviamento giornaliero dovrà iniziare nell'arco di tempo che va dalle ore 07.30 alle ore 09.00 in caso contrario al lavoratore sarà corrisposta l'indennità di turno prevista al 1° comma del presente articolo.
Eventuali variazioni all'orario di inizio dell'avviamento giornaliero saranno definite in accordo con RSA o RSU delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
[…]

Articolo 27 - Trasferimenti
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, previo esame congiunto con le RSA o RSU delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.
[…]

Articolo 29 - Fine turno
Il lavoratore a fine turno, qualora per motivi non programmabili non dovesse ricevere il cambio turno, dovrà rimanere al suo posto di lavoro finché l'azienda non avrà provveduto all'invio di un sostituto entro e non oltre 2 ore dalla fine del turno precedentemente effettuato, salvo casi di emergenza e/o diversa disposizione delle autorità competenti.

Articolo 30 - Sicurezza
Vista la peculiarità del servizio, che attiene alla sicurezza di persone e/o cose, in caso di sciopero e/o assemblea i lavoratori devono assicurare in accordo con le RSA o RSU delle OO.SS. stipulanti il presente contratto e l'azienda una sorveglianza minima sui luoghi di lavoro.

Articolo 31 -Rapporti in azienda
Nello svolgimento della prestazione lavorativa, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori e tra i superiori e subordinati saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
[…]
Il lavoratore ad inizio turno deve prendere consegne verbali o scritte dal collega smontante ed informarsi sul servizio da svolgere.
Il lavoratore deve indossare la divisa sociale ed i DPI forniti dall'azienda (che sono a carico della stessa), senza nulla aggiungere alla divisa sociale di sua iniziativa.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la massima diligenza, osservare disposizioni del presente contratto nonché impartite dai superiori. […]
Dovrà inoltre osservare quanto stabilito dai regolamenti per la disciplina della vigilanza antincendio a bordo delle navi e nelle zone portuali e limitrofe nonché in ogni luogo dove presta la propria attività emanate dalle Autorità competenti, nonché i regolamenti interni. Avere cura dei locali e di tutte le attrezzature a lui affidate, rispondendo delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
[…]

Articolo 32 - Norme disciplinari
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti le sue mansioni nell'ambito delle disposizioni previste dalle legge e dal contratto.
Le mancanze del lavoratore sono passibili di sanzione in relazione alla loro gravità, con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta:
a) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
b) licenziamento con preavviso;
c) licenziamento senza preavviso.
Fermo restando condizioni di miglior favore a livello locale, eventuali provvedimenti disciplinari dovranno tenere conto delle norme previste dalla L. 300 del 30.5.1970, del Codice della Navigazione, nonché dal C.C..

Richiamo verbale
- Il lavoratore potrà essere diffidalo verbalmente in caso di infrazione di lieve entità.

Ammonizione scritta
[…]
- Non si attenga ai regolamenti interni se scritti ed ai regolamenti delle Autorità competenti.

Sospensione
Incorre nel provvedimento di sospensione il dipendente che:
[…]
- per incuria arrechi danno al materiale o alla merce che abbia in consegna;
- esegua con provata negligenza il lavoro affidatogli;
- ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
- si trovi sul luogo di lavoro senza indossare (parzialmente o totalmente) la divisa e i mezzi di protezione individuale, e/o prima di aver ricevuto il cambio dal collega montante e prima che lo stesso non abbia indossato la divisa e i mezzi di protezione individuale;
- al momento del cambio con altro collega non da o non richiede informazioni, verbali o scritte, sul servizio da svolgere (accertata);
- sia recidivo, nel termine di due anni dal primo provvedimento, nelle mancanze contemplate per il provvedimento di ammonizione scritta;
- atti o comportamenti indesiderati, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
[…]

Licenziamento con indennità di preavviso
Vi incorre il dipendente che:
- si trovi in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
- sia recidivo nei termini di due anni dal primo provvedimento, nelle mancanze contemplate per il provvedimento di sospensione;
- rifiuti in modo manifesto di eseguire direttive impartite dai superiori, attui gravi atti di insubordinazione o determini incitamento alla insubordinazione grave;
[…]
- venga trovato addormentato sul posto di lavoro;
- si allontani dal posto di lavoro senza l'autorizzazione del suo diretto superiore o si dia il cambio con il collega montante non sul luogo di lavoro, al quale è avviato;
[…]
- volontariamente danneggi gravemente il materiale e/o le merce che abbia in consegna;

Articolo 33 -Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Le Parti stipulanti il presente contratto hanno il comune interesse all'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro, pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro trovo applicazione anche nell'ambiente di lavoro delle Guardie ai Fuochi.
Il personale dipendente è soggetto all'obbligo delle visite mediche periodiche di prevenzione e controllo.
Sarà effettuato un calendario delle visite che saranno effettuate fuori dall'orario di lavoro.
Il costo delle visite e di eventuali accertamenti diagnostici relativi al protocollo sanitario sarà a completo carico del datore di lavoro.
Nel caso di presidio sanitario mobile od organizzato nell'ambito delle strutture aziendali si dispone che i locali e le attrezzature siano consoni ed idonei allo scopo.
Vengono assunti come parte integrante i contenuti dei D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 271 e 272/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'esercizio delle funzioni previste per il RLS, oltre a quanto già stabilito dal D.Lgs. 626/94 e 271, 272 del 1999, verranno riconosciute un minimo di 32 ore annue retribuite di permessi.
Il numero dei RLS varia a secondo delle dimensioni dell'azienda o unità produttive:
- fino a 100 dipendenti
1 rappresentante
- da 101 in poi
3 rappresentanti

Articolo 34 - Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute entro il 31 marzo dell'anno successivo, nel caso in cui ciò non avvenisse l'azienda provvederà ad inviare in ferie i lavoratori interessati tenendo conto delle esigenze operative aziendali e delle quantità individuali rimanenti.
[…]

Articolo 35 - Reperibilità
Le modalità e la relativa indennità per tale istituto saranno definite in ambito di contrattazione locale con le RSA o RSU delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL.

Art. 35 bis - Indennità alto rischio
Ai lavoratori che operano nelle eli-superfici/avio-superfici, chiamati ad interventi che prevedono la vicinanza a mezzi in fase di atterraggio e/o decollo spetta, nelle giornate in cui è previsto detto disagio, una indennità pari a euro 20,00.

Articolo 39 - Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda deve:
- sottoporre i lavoratori a visita medica prima della loro assunzione, al fine di accertarne l'idoneità fisica ai lavori a cui sarà preposto;
- dotare il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti, che per loro specifica natura, possono risultare nocivi alla salute dei lavoratori;
- il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni previste dalle leggi, in particolare dalla legge n. 33/1980 e D.Lgs. 626/94 e 271, 272 del 1999.
[…]

Articolo 47 - Contratti particolari
Alla luce dei nuovi istituti contrattuali introdotti dal D.Lgs. 276/03 sul mercato del lavoro, in considerazione della specificità del settore ed in base al presente contratto, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le parti convengono che, per far fronte alle esigenze di assunzione a carattere temporaneo o a causa mista lavoro/formazione professionale, si farà ricorso esclusivamente alle tipologie di lavoro previste dal presente contratto agli artt. 48 (contratto a termine) e 49 (apprendistato).

Articolo 48 - Contratto a termine
Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dal D.Lgs. n. 297/2002 e dal D.Lgs. 368/2001.
[…]
I contratti a termine per i quali il datore di lavoro darà preventiva informazione alle RSU/RSA non supereranno il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell'impresa. […]
Per corrispondere ad esigenze eccezionali tale limite può essere superato di intesa con le RSU/RSA con le OO.SS. territoriali stipulanti il presente contratto.
[…]

Articolo 49 - Apprendistato
Il contratto di apprendistato viene integralmente ridefinito dal D.Lgs. 276/2003.
In attesa di disposizioni normative di attuazione continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla L. 25/55 e dall'art. 16 della L. 196/97.
Le parti si incontreranno per definire, sulla base delle norme di attuazione, la regolamentazione di tale istituto, fermo restando che la durata complessiva del periodo di apprendistato sarà massimo di 36 mesi, retribuiti al 100% della paga riferita al livello di inquadramento professionale, il lavoratore con contratto di apprendistato avrà lo stesso identico trattamento normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminati.
[…]

Sezione terza - Parti Generali
Articolo 53 - Lavoro usurante

Si concorda di istituire una commissione tecnica paritetica per valutare e riferire alle parti ogni aspetto inerente tale problematica.
La commissione, che si potrà avvalere di esperti esterni, concluderà i propri lavori entro dicembre 2011.

Allegati
Allegato A - Mansioni del personale guardiafuoco

- Sorveglianza prevenzione incendio sui pontili e banchine dove operano navi cisterna
- Sorveglianza prevenzione incendio su navi che trasportano merci pericolose.
- Sorveglianza prevenzione incendio su navi ai lavori.
- Sorveglianza prevenzione incendio fuori dall'ambito portuale.
- Primo intervento di estinzione incendio.
- Attacco e stacco manichette per movimentazione liquidi e/o prodotti infiammabili
- Sorveglianza linee durante trasferimenti liquidi e/o prodotto infiammabili.
- Impiego pompe per estinzione incendio, flussaggi, trasferimento liquidi e/o prodotti infiammabili e pressature linee.
- Montaggio - smontaggio linee antincendio e trasferimento liquidi e/o prodotti infiammabili.
- Sorveglianza antinquinamento ambientale.
- Manutenzione mezzi e cose aziendali.