Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 06 dicembre 2019, n. 31893 - Infortunio con la linea elettrica ad alta tensione. Risarcimento


Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 06/12/2019

 

 

1. La Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 895/2017:
- decidendo sull'appello proposto dalla Italiana Calcestruzzi nei confronti di G.DL., G.M., della società Autotrasporti Europa 2000, della Compagnia Allianz s.p.a e dell'I.N.A.I.L. - ha dichiarato improcedibile detta impugnazione per tardiva iscrizione della causa a ruolo; mentre
- accogliendo parzialmente l'appello proposto dal G.M. nei confronti del G.DL., delle suddette società e compagnia Allianz, nonché dell'I.N.A.I.L. - ha parzialmente riformato la sentenza n. 19128/15 del Tribunale di Brindisi, affermando il concorso colposo nella causazione dell'evento in capo al G.DL. nella misura del 30%; e, per l'effetto, ha condannato il G.M. e la società Italiana Calcestruzzi (sul presupposto della ravvisata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio processuale), in solido tra loro, al pagamento in favore del G.DL. della somma di euro 75.221,5 (in luogo della maggior somma di euro 183.336,25, al netto della rendita INAIL, liquidata dal giudice di primo grado), oltre accessori ed oltre alla rifusione delle spese processuali.
Il pagamento della somma di cui sopra è stato disposto a titolo di risarcimento dei danni subiti dal G.DL., amministratore unico della ditta D.L.G. s.r.l., che, in vista della esecuzione di lavori di pavimentazione commissionatigli da tale P.G., aveva richiesto alla Italiana Calcestruzzi la fornitura e posa in opera di una partita di calcestruzzo. La Italiana Calcestruzzi aveva affidato il trasporto di detta partita di calcestruzzo alla s.coop. ar.l. Autotrasporti Europa 2000. Ed il G.M., quale proprietario e conducente del mezzo utilizzato per lo scarico del calcestruzzo, aveva posizionato l'autopompa in prossimità della linea elettrica ad alta tensione presente nel cantiere, e, così operando, aveva originato un arco voltaico di elettricità, che aveva cagionato al G.DL., rimasto folgorato, gravi lesioni personali.
2. Era pertanto accaduto che nel 2004 il G.DL. aveva convenuto davanti al Tribunale di Brindisi la società Italiana Calcestruzzi ed il G.M. chiedendo che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione del suddetto incidente.
Si erano costituiti entrambi i convenuti ed era intervenuto in corso di causa l'INAIL.
Il giudice di primo grado, espletata l'istruttoria:
-aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal G.DL. contro la società ed il G.M., affermando che il sinistro era da ascrivere a colpa solidale del G.M., socio lavoratore della Autotrasporti Europa 2000, che aveva effettuato lo scarico del calcestruzzo nel cantiere ove l'attore prestava la sua attività, e della Italiana Calcestruzzi, precisando che: a) la responsabilità del G.M., proprietario e conducente del mezzo utilizzato per lo scarico del calcestruzzo, derivava dal fatto che, per eseguire le operazioni di pompaggio del calcestruzzo, di sua esclusiva pertinenza e svolte in piena autonomia, per negligenza e violazione dell'art. 11 del D.P.R. n.164/1956, aveva posizionato l'autopompa in prossimità della linea elettrica ad alta tensione presente nel cantiere, originando in tal modo un arco voltaico di elettricità e una violenta scarica elettrica che aveva cagionato al G.DL., rimasto folgorato, gravi lesioni personali; b) la responsabilità della Italiana Calcestruzzi - alla quale, si ribadisce, il G.DL. si era rivolto per la fornitura, comprensiva del trasporto e dello scarico del calcestruzzo - discendeva invece dal fatto che la stessa si era avvalsa per l'esecuzione del trasporto della società Autotrasporti Europa 2000, la quale era da qualificare come ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c.. In punto di quantum, il giudice di primo grado aveva condannato il G.M. e la Italiana Calcestruzzi al pagamento in favore del G.DL. della somma di euro 183.336,25, al netto della rendita erogata dall'INAIL, oltre accessori e metà delle spese di lite; 
-aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società Autotrasporti Europa 2000, in quanto, essendo detta società una cooperativa di produzione e lavoro, mancava un rapporto di lavoro subordinato tra i soci lavoratori e la Cooperativa, e, d'altra parte, non era risultato che all'Interno della cooperativa vi fosse un soggetto designato alla vigilanza delle regole organizzative e che tali regole fossero state violate;
-aveva escluso il concorso di responsabilità del G.DL., in quanto dall'espletata attività istruttoria non era emerso che lo stesso avesse insistito per il posizionamento dell'autopompa nei pressi della linea dell'alta tensione e neppure che se ne fosse assunto i rischi;
- aveva accolto la domanda di surroga avanzata dall'INAIL, intervenuta in corso di causa, condannando all'uopo il G.M. e la Italiana Calcestruzzi al rimborso in favore dell'Ente della somma di euro 177. 046,25, oltre interessi legali dalla domanda;
- aveva infine accolto la domanda di manleva spiegata dal G.M. nei riguardi della Allianz, entro i limiti del massimale di polizza (per un ammontare pari ad euro 154.937, 07).
Avverso la suddetta sentenza avevano proposto appello, incardinando due distinti giudizi la Italiana Calcestruzzi ed il G.M..
Si erano costituiti tutti gli appellati.
E la Corte territoriale, riunite le cause, con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha dichiarato improcedibile l'appello della Italiana Calcestruzzi, mentre ha parzialmente accolto quello del G.M., affermando il concorso colposo nella causazione dell'evento in capo al G.DL. nella misura del 30%. Secondo la Corte di merito, il G.DL., gestendo il cantiere in condizioni di autonomia, avrebbe dovuto astenersi dal richiedere lo scarico del calcestruzzo in prossimità della linea ad alta tensione, essendo consapevole della esistenza di un rischio di folgorazione dovuto alla presenza della linea elettrica di alta tensione. 
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la società Italiana Calcestruzzi srl, articolando 4 motivi.
Ha resistito con controricorso G.DL., che ha proposto ricorso incidentale.
La compagnia Allianz s.p.a. con un primo controricorso ha resistito al primo motivo del ricorso principale proposto dalla società, aderendo invece al secondo ed al terzo motivo; mentre con altro controricorso ha resistito al secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal G.DL..
In vista dell'odierna udienza pubblica, la società ricorrente Italiana Calcestruzzi e la compagnia resistente Allianz hanno depositato memorie a sostegno dei rispettivi assunti (quello di Allianz esposto in due distinti controricorsi).
All'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi (principale e incidentale), mentre i Difensori delle parti comparsi hanno insistito nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. E' comparso anche il Difensore dell'INAIL, ribadendo l'ammissibilità e la fondatezza dello spiegato intervento.
 

 

Diritto

 


1. La società Italiana Calcestruzzi s.r.l. censura la sentenza impugnata per quattro motivi, di cui i primi tre articolati in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed il quarto in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.
1.1. Con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 1228 e 1510 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità dell'evento lesivo per cui è causa fosse attribuibile al G.M., ex art. 2043 c.c., e, conseguentemente, ex art. 1228 c.c., ad essa società in via solidale a norma dell'art. 2055 c.c.; e, in particolare, nella parte in cui, contrariamente al vero, ha ritenuto il G.M. un suo ausiliare.
Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono essere considerati ausiliari del debitore ai sensi dell'art. 1228 c.c. soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai poteri di direzione e di controllo del debitore ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliare e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione; mentre dall'espletata istruttoria non era emerso: né che essa avesse conferito incarico al G.M. o avesse sullo stesso un potere di direzione e controllo; né il collegamento tra l'attività del G.M. e la sua organizzazione aziendale.
Deduce che: a) nella specie si versa in una ipotesi di vendita di cosa mobile (tale essendo i metri cubi 8 di calcestruzzo preconfezionati) da trasportare dallo stabilimento di essa società (venditrice) al cantiere, nel quale il G.DL. (compratore del suddetto calcestruzzo) stava eseguendo le opere che gli erano state commissionate dal P.G.; b) nella vendita di cosa generica da trasportare, la consegna al vettore o allo spedizioniere vale come atto di individuazione traslativo ex art. 1378 c.c. e con essa si realizza il passaggio della proprietà e dei rischi al compratore; c) pur costituendo nella specie la spedizione una modalità esecutiva della vendita, il vettore o lo spedizioniere avevano assunto in proprio la responsabilità del trasporto in ragione di un contratto indipendente ed autonomo da quello intercorso tra venditore e compratore; con la conseguenza che il vettore si configurava come un ausiliario ex lege del compratore in ordine alla consegna (a prescindere da una specifica manifestazione di volontà di quest'ultimo o del conferimento di un mandato al venditore per la stipula del contratto di trasporto o di spedizione) ed il venditore non rispondeva dell'inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall'art. 1228 c.c.
1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, nonostante le argomentazioni poste a base del concorso di colpa riconosciuto in capo al G.DL., non ha ritenuto la responsabilità esclusiva dello stesso e non ha concluso che il G.DL., se avesse usato l'ordinaria diligenza, come per l'appunto richiesto dall'art. 1227 comma 2 c.c., avrebbe potuto evitare i danni poi subiti.
Sotto altro profilo rileva che, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 626/1994 - poiché il G.DL. era titolare di propria attività imprenditoriale e poiché gli eventi connessi a tale attività sono ricompresi nel rischio di impresa, come quelli connessi alla sua persona - l'attività di protezione e prevenzione infortuni non poteva ricadere su altri soggetti.
In via subordinata, rileva infine che il G.DL., tenendo una condotta imprevedibile in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 164/1956, aveva concorso al verificarsi del fatto dannoso in misura preponderante rispetto a quella del G.M., in quanto, quale titolare del cantiere, era il primario responsabile dell'osservanza della norma di sicurezza prevista dalla suddetta disposizione e dell'attività di protezione e prevenzione infortuni.
1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226 c.c. nella parte in cui la Corte, nel confermare la liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado nella complessiva misura di euro 360.382,50 (di cui euro 288.306,00 per danno biologico ed euro 72.076,00 per danno morale), ha erroneamente ed immotivatamente ritenuto che detta quantificazione - operata con riferimento alle tabelle di Milano e, quindi, già comprensiva del danno morale - era stata correttamente aumentata con riguardo alla possibile intensità delle sofferenze fisiche o psichiche della vittima.
Sostiene che la corte di merito, riconoscendo il danno morale in aggiunta al danno biologico, sarebbe incorso in una inammissibile duplicazione del risarcimento; e che, d'altra parte, non erano risultati elementi indicativi di un particolare nocumento subito in conseguenza delle lesioni.
1.4. Con il quarto ed ultimo motivo, articolato in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha accolto la domanda di pagamento proposta dall'INAIL in sede di intervento tardivo.
Sostiene che detta domanda avrebbe dovuto essere respinta in quanto non provata in punto di quantum, non potendosi ritenere provata la riscossione di una rendita mensile da parte del G.DL. nel suo esatto ammontare sulla base di quanto dichiarato dal G.DL. in sede di interrogatorio (laddove aveva ammesso di percepire una rendita mensile Inail) e sulla base di un passaggio contenuto nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse del G.DL.(passaggio nel quale quest'ultimo così si esprimeva: "nella quantificazione del danno spettante occorrerà tener conto della rendita capitalizzata ed attualizzata, pari ad euro 177.046,25").
2. G.DL., ricorrente incidentale, censura la sentenza impugnata per due motivi, entrambi articolati in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 102, 103 e 324 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che, anche se l'appello della Italiana Calcestruzzi doveva essere dichiarato improcedibile, nei confronti di detta società non si era formato alcun giudicato sulla sentenza di primo grado (che non aveva ritenuto il concorso di colpa del danneggiato) per la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che l'appello del G.M. giovava anche alla società Italiana (nella parte in cui aveva ridotto l'importo risarcitorio da essa dovuto in via solidale rispetto al G.M.).
Rileva che, secondo la corte territoriale, il litisconsorzio necessario processuale discenderebbe dal fatto che, qualora una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sarebbero legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause, che darebbe per l'appunto luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario: in forza di detta forma di litisconsorzio le cause medesime dovrebbero rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, il ricorrente deduce che nella specie non era ravvisabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, in quanto la responsabilità della società era di tipo contrattuale mentre quella del G.M. era di tipo extracontrattuale. Con la conseguenza che la corte territoriale non avrebbe dovuto estendere gli effetti della riforma della sentenza di primo grado anche nei confronti della società ed avrebbe dovuto dichiarare res iudicata nei confronti della stessa le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1227, 1229, 2050 e 2051 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente affermato il suo concorso di colpa nella produzione del danno per asserita violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 164/1956.
Al riguardo il ricorrente - dopo aver rilevato che l'attività di getto di calcestruzzo nelle vicinanze dei cavi di alta tensione, per mezzi occorrenti e per modalità di estrinsecazione, costituisce attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c. - sostiene che la Corte ha apoditticamente affermato la sua concorrente responsabilità sulla base di concetti assertivi (e cioè: lo scarico del calcestruzzo era stato effettato su indicazione del responsabile del G.DL., che, essendo titolare della ditta incaricata della esecuzione dei lavori, era responsabile del cantiere; il G.DL. non aveva informato la società dell'esistenza di cavi elettrici; lo scarico del calcestruzzo in prossimità della linea elettrica era avvenuto su richiesta dello stesso infortunato), che non avevano alcuna correlazione con il disposto di cui all'art. 1227 c.c.; ciò in quanto detta disposizione ammette il concorso del creditore soltanto quando costui è autore di un fatto colposo, mentre nella specie detto fatto non era stato individuato, non potendo lo stesso essere individuato nella mera circostanza di aver chiesto lo scarico del calcestruzzo nel cantiere.
Sostiene infine il ricorrente che la corte territoriale ha errato nell'affermare che la responsabilità della società danneggiante era stata limitata dal fatto che lui (danneggiato) aveva insistito nello scarico del calcestruzzo, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., sono nulle tutte le clausole che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore non solo per dolo, ma anche per colpa grave, sia per fatto proprio che per fatto dei suoi ausiliari, anche in relazione a norme di ordine pubblico (quale l'art. 11 del d.P.R. n. 164/1956, norma dettata in materia di sicurezza sul lavoro).
3. Il ricorso principale della Italiana Calcestruzzi è inammissibile.
3.1.In primo luogo, il ricorso non soddisfa il requisito della sommaria esposizione dei fatti, previsto (a pena di inammissibilità per l'appunto) dall'art. 366 comma 1 numero 3 c.p.c..
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266 - 01), il ricorso, per soddisfare detto requisito, deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.
Orbene, nella specie, parte ricorrente ha erroneamente ritenuto assolto detto requisito, riportando il fatto come compendiato nella sentenza impugnata, senza considerare che, così operando: non ha indicato quali siano state le parti costituite nei giudizi di merito; nulla ha riferito su quali siano state le difese e le domande svolte, sullo svolgimento del processo di primo grado e sulle ragioni della sentenza di primo grado (della quale si limita a riprodurre il dispositivo); nulla ha riferito sulle ragioni poste a fondamento dell'appello.
Così operando, parte ricorrente non ha posto questa corte di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
3.2. Inoltre, tutti e quattro i motivi del ricorso principale, proposto dalla suddetta società, non si correlano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dichiarato la improcedibilità dell'appello proposto dalla Italiana Calcestruzzi - in quanto la prima notifica dell'atto impugnatorio si era perfezionata il 19/2/2016, mentre la causa era stata iscritta a ruolo il 4/4/2016 (e cioè oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello) - e, conseguentemente, non ha trattato le questioni qui oggetto di censura.
4. Il ricorso incidentale del G.DL. va rigettato.
4.1.Infondato è il primo motivo, che sottende la problematica del c.d. litisconsorzio necessario processuale.
Come è noto, l'art. 335 c.p.c. sancisce, per il caso in cui nel giudizio di primo grado vi sia stata una pluralità di parti, il principio dell'unità del procedimento di impugnazione, disponendo che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
Per l'applicazione del suddetto principio, occorre in primo luogo verificare se la causa, nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, era scindibile o insicindibile.
Il nostro codice di rito non definisce il concetto di "causa scindibile” e il concetto di "causa inscindibile", ma dall'elaborazione giurisprudenziale si possono ricavare i seguenti criteri:
- cause scindibili sono quelle che, anche se decise con la stessa sentenza e accomunate da un vincolo di connessione, restano autonome e sono cumulabili soltanto per maggiore economia processuale e/o per evitare contrasti logici di giudicati (sono tali, ad es., quelle in materia di obbligazioni solidali, non legate da vincoli di pregiudizialità o di incompatibilità quanto ad esiti decisori, che possono comunque essere oggetto di trattazione separata in sede di impugnazione: si cfr., tra le tante, la sent.n. 14700 del 18/6/2010 delle Sezioni Unite); al contrario,
- sono cause inscindibili quelle che sembrano più cause, ma in realtà sono una sola causa (ne sono esempio: il litisconsorzio necessario originario, l'intervento volontario, l'intervento ad istanza di parte o per ordine del giudice; la successione di più persone ad una parte premorta, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio: si cfr., anche qui tra le tante, Sez. L, sent.n. 9977 del 16/4/2008, rv. 602989-01, nonché Sez. 3, sent. n. 1202 del 19/01/2007, rv. 594853 - 01).
La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso di parificare alle cause inscindibili le "cause dipendenti" (Sez. 3, Ord. n. 20860 del 21/08/2018, Rv. 650428 - 01), cioè quelle cause che sono caratterizzate dal vincolo della pregiudizialità o della garanzia propria, nelle quali la sentenza, pur pronunciata nei confronti di una sola parte, estende necessariamente i suoi effetti anche nei confronti di un'altra parte (ad es., nel caso in cui siano condannati il debitore principale ed il garante, il primo, se propone appello, deve chiamare in giudizio anche il garante: si cfr., ad es., Sez. I, sent. n. 3028 del 15/02/2005, rv. 579005-01).
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 24707 del 4/12/2015, rv. 638109-01 hanno avuto modo di precisare che, in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia:
- come "garanzia propria" (operante qualora sussista già in astratto una disciplina normativa del rapporto principale e di quello di garanzia e le due cause abbiano in comune lo stesso titolo, come nel caso della garanzia per evizioneo del diritto di regresso del fideiussore verso il debitore principale ovvero nel caso in cui unico sia il fatto generatore della responsabilità così come prospettata sia con l'azione principale che con l'azione di regresso: cfr, rispettivamente, Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009, Rv. 610535 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11711 del 05/08/2002, Rv. 556662 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009, Rv. 609216 - 01) ovvero
-come"garanzia impropria" (ravvisabile ove tale disciplina normativa manchi e le due cause siano basate su titoli diversi, come nel caso di vendite a catena, in cui il diritto del dettagliante nei confronti del grossista per vizi del bene esiste a prescindere dal diritto del consumatore nei confronti del dettagliante, ovvero come nel caso della chiamata in causa del costruttore da parte del proprietario dell'immobile, che sia stato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato: cfr., rispettivamente, Sez. 2, Ordinanza n. 429 del 14/01/2004, Rv. 569428 - 01; nonché Sez 3, sent. n. 1748 del 29/11/2004, non massimata).
Invero, la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria - hanno precisato le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 24707/2015 - ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione. In entrambi i casi, infatti, l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale.
E, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Sezione con successiva ordinanza n. 25417 del 26/19/2017, rv. 646454-01, ha precisato che, qualora uno dei presunti responsabili di un incidente stradale, convenuto in giudizio dal danneggiato, chiami in giudizio un terzo, indicandolo quale esclusivo responsabile dell'evento dannoso, tra le due cause - tra loro interdipendenti - si instaura un rapporto di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che gli effetti dell'appello, proposto da uno dei litisconsorti, si estendono a tutte le altre parti.
Dando continuità a detto orientamento, va qui ribadito che il concetto di causa inscindibile non si riferisce soltanto alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi (c.d. di litisconsorzio necessario processuale) in cui la domanda è stata posta in primo grado nei confronti di due parti, tra le cui posizioni sussiste una obiettiva relazione, nel senso che almeno una di esse chiede accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'altra, con la conseguenza che, se persiste contestazione circa l'individuazione deH'unico responsabile, il giudizio di impugnazione deve svolgersi nei confronti di entrambe le parti. In altri termini, il rapporto processuale instaurato in primo grado, quand'anche litisconsortile facoltativo, dà luogo ad un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nel giudizio di impugnazione, sempre che in detto giudizio siano proposti, come per l'appunto si era verificato nella specie, temi comuni agli obbligati.
Orbene, facendo buon governo dei principi sopra esposti, la Corte territoriale nella impugnata sentenza (p. 12) - dopo aver rilevato che il G.M., nel proporre appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, aveva dedotto tra l'altro che "se responsabilità vi è stata questa, al massimo, andava individuata in capo alla Italiana Calcestruzzi..." - ha ritenuto che tra il G.M. e la Italiana Costruzioni si verteva in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, proprio perché, si ribadisce, qualora una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause, nel senso che la decisione di ciascuna di esse comporta anche la decisione dell'altra.
E, avendo correttamente ravvisato una situazione di litisconsorzio necessario tra il G.M. e la Italiana Costruzioni, la Corte territoriale ha parimenti correttamente ritenuto (p. 6 e p. 13) che l'accoglimento dell'appello, proposta dal G.M., produceva effetti anche nei confronti della Italiana Calcestruzzi.
4.2. Inammissibile è invece il secondo motivo.
Invero, il ricorrente, nel contestare l'affermato suo concorso di colpa nella misura del 30%, al di là del vizio formalmente evocato, nella sostanza non censura la sentenza impugnata per violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ma censura l'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta. Senonché, detta censura, essendo mediata dalla contestazione delle risultanze di causa, è estranea al paradigma previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. Non è superfluo peraltro aggiungere che in ogni caso le critiche esposte nel mezzo sono volte a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.
5. Tenuto conto della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, la Corte dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. Dichiara altresì che ricorrono i presupposti per il pagamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, degli importi previsti per legge ed indicati in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.