Categoria: 1989
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Tipologia: Accordo
Data firma: 30 maggio 1989
Validità: 01.05.1989 - 31.07.1991
Parti: Istituto di Vigilanza Urbe, Istituto vigilanza Novapol, Istituto Vigilanza Citta di Roma, Istituto di Vigilanza Europol, Istituto Vigilanza Assipol, Istituto Vigilanza Contropol, Istituto Vigilanza Italpol, Istituto Vigilanza Metro Securyti express e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Roma
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 Diritti di informazione
Art. 2 Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 3 Organizzazione delle ferie
Art. 4 Organizzazione del lavoro e dei servizi
Art. 5 Formazione e addestramento professionale
Art. 6 Fasce orarie per visite mediche di controllo
Art. 7 Permessi retribuiti
Art. 8 Tutela del vigile
Art. 9 Assicurazione

 

Art. 10 Equipaggiamento e vestiario
Art. 11 Commissione Paritetica Territoriale Provinciale
Art. 12 Trattamento economico
Art. 13 Indennità speciali
Art. 14 Una tantum
Art. 15 Terzi elementi
Art. 16 Dichiarazione
Art. 17 Validità e durata
Art. 18 Diritti sindacali
Art. 19 Dichiarazione aggiuntiva


Verbale di accordo

L’anno 1989 il giorno 30 del mese di maggio, presso la sede dell’UPLMO di Roma, davanti al funzionario […] sono comparsi i sigg.: Istituto di Vigilanza Urbe […], Istituto vigilanza Novapol […], Istituto Vigilanza Citta di Roma […], Istituto di Vigilanza Europol […], Istituto Vigilanza Assipol […], Istituto Vigilanza Contropol […], Istituto Vigilanza Italpol […], Istituto Vigilanza Metro Securyti express […], Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs […].
I predetti sono qui intervenuti allo scopo di procedere alla stipula del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da Istituto di Vigilanza privata operanti in Roma e provincia.
Le parti, dopo numerose riunioni e dopo aver lungamente approfondito i vari aspetti normativi ed economici, convengono quanto segue:

Art. 1 Diritti di informazione
Oltre a quanto previsto dal CCNL di categoria, le parti concordano sulla necessità di incontrarsi semestralmente a livello provinciale, onde approfondire le necessarie tematiche atte a consentire al settore di svilupparsi ed evolversi sempre più in forme moderne, per garantire la stabilità delle Aziende e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche con le quali si estrinsecano le attività delle aziende del settore, le parti ritengono, indispensabile il completamento degli strumenti legislativi, rendendoli moderni ed organici ed esercitare particolare attenzione e premura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Premesso che sono salvaguardati i rispettivi ruoli delle parti contraenti e quindi, l'autonomia delle attività imprenditoriali da una parte e il ruolo delle organizzazioni sindacali dall'altra, si conviene di operare, nella verifica semestrale, analisi di merito nei seguenti comparti:
a) variazioni di mercato e conseguenti riflessi occupazionali;
b) situazione occupazionale rispetto ai servizi;
c) processi di innovazione tecnologica e strutturale ed eventuali conseguenze sulle attività lavorative.

Art. 2 Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Le aziende si impegnano, tenendo anche conto delle peculiari esigenze e caratteristiche dei servizi di vigilanza privata, a favorire le iniziative delle Organizzazioni Sindacali territoriali, nell’ambito dell’art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n. 300 promosse allo scopo di elaborare e realizzare misure idonee alla tutela della salute, anche con l'eventuale ausilio delle strutture sanitarie pubbliche.

Art. 4 Organizzazione del lavoro e dei servizi
a) Al fine di tutelare l'integrità fisica del lavoratore e di garantire una maggiore efficienza nei servizi e nel rispetto delle norme degli art. 10 e 12 del CCNL 1 Aprile 1987, le parti convengono che i turni di servizio saranno disposti in via programmatica in modo da tenere conto da un lato delle necessità che i servizi siano svolti nell'interesse dell'utenza e nel rispetto dei compiti istituzionali che la legge affida agli Istituti di Vigilanza, e dall'altro del diritto dei lavoratori di usufruire dei riposi contrattuali e di legge nei giorni stabiliti.
In caso di riposo spostato, lo stesso dovrà essere recuperato prima del riposo successivo, ferma restando la maggiorazione (25%) prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 del CCNL vigente.
Nei casi di impossibilità nell'applicazione della norma, l'Azienda liquiderà una ulteriore maggiorazione del 25% sulla retribuzione giornaliera a titolo di indennizzo, oltre ovviamente alla normale retribuzione della giornata lavorata (GL + 25% + 25% = 150 %).
b) Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello aziendale al fine di trovare, in via sperimentale, pratica attuazione al sistema di cui al verbale della Commissione Paritetica Nazionale del 19/07/88.
Sarà cura delle aziende, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative, applicare la sperimentazione del doppio riposo utilizzando un'aliquota dei riposi previsti, a vario titolo, dal CCNL per il ruolo tecnico-operativo, nonché la sperimentazione dell’orario di lavoro ripartito in cinque giorni lavorativi per il personale del ruolo amministrativo.
c) Realizzare in relazione alla parità di orario la rotazione del personale tecnico-operativo, compreso il personale del cambio turno, in rapporto ai diversi turni e ai diversi tipi di servizio.
d) Utilizzare il personale con turni ed orari continuativi.
e) Utilizzare il personale nella località prossima alla loro dimora compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative dell'azienda.
f) Estensione dell'uso delle macchine radio-collegate con il Centro Operativo alle unità operative singole nell'espletamento dei servizi.
g) Il servizio di pattuglia deve essere svolto da due vigili. Alla luce delle avvenute trasformazioni dei servizi e delle nuove tecnologie, saranno ammesse eventuali deroghe che dovranno avere carattere di eccezionalità. Tale servizio sarà comunque svolto da più di una unità per quei servizi che ricoprono’ particolari difficoltà operative.
L'ottimizzazione del presente articolo verrà concretizzata con le OO.SS. Provinciali, anche in funzione delle diverse esigenze delle stesse aziende.
h) Sia nell'attuale organizzazione del lavoro che nell'organizzazione del lavoro derivante da eventuali modifiche tecnologiche e/o strutturali delle Aziende, si dovrà garantire la necessaria assistenza per i servizi antirapina.
i) Nelle singole Aziende si potranno realizzare verifiche della perimetrazione delle zone al fine di ottenere la giusta taratura, atta a salvaguardare i ritmi e carichi di lavoro del lavoratore, oltreché l'ovvio rapporto economico tra servizio e utenza.
I) Le Aziende sono impegnate ad emanare per iscritto nei luoghi di lavoro le caratteristiche dei servizi, le competenze, i limiti entro i quali il vigile deve compiere il suo servizio.
m) Lettera di intenti alle società appaltanti, per il soddisfacimento dei bisogni fisiologici dei lavoratori.
n) Fermi restando i turni ad orario continuativo, verificata l'esigenza scaturita dall’interruzione del servizio nelle agenzie bancarie, le parti concordano di regolamentarne la problematica delle pause. Tale pausa comunque non potrà essere superiore a 60 minuti. I tempi di pausa, pur se non remunerati e non considerati, orario di lavoro a nessun effetto, faranno tuttavia scaturire, per il prestatore di lavoro, un corrispettivo pari a £ 6.000 senza riflessi su nessun istituto di legge e contrattuale.

Art. 18 Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto specificatamente a tale titolo dalle leggi vigenti e dal CCNL e considerata la peculiarità del settore le parti concordano di confrontarsi in sede Aziendale per realizzare norme ed interpretazioni chiare a riguardo.
Si precisa inoltre che ai partecipanti alle assemblee, fuori dall'orario di lavoro, verranno retribuite le ore impiegate come normale orario di lavoro.