PROTOCOLLO D’INTESA
PER LE ATTIVITÁ CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA A SCUOLA

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Sicilia, nel seguito indicato Inail Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, viale del Fante 58/D, rappresentato dal dott. Carlo Biasco nella qualità di Direttore regionale

e

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia con sede e domicilio fiscale in Palermo, nel seguito indicato USR Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Fattori n. 60, rappresentato dal Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - MIUR
 

PREMESSO CHE

- Il decreto legislativo 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie;
- il decreto legislativo 81/08 e s.m.i., ribadisce l'importanza della promozione della cultura della sicurezza a partire dal mondo della scuola che viene individuato come luogo privilegiato per promuovere tali azioni;
- gli articoli 9 e 10 del citato decreto demandano agli Enti, che hanno competenza in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, un ruolo propulsivo nella realizzazione di programmi di intervento finalizzati all'inserimento nell'attività scolastica di iniziative volte a favorire la conoscenza di tale tematica, oltre ad un ruolo in materia di informazione, formazione, assistenza ecc.;
- l'articolo 11 del citato decreto prevede l'attivazione di “specifici percorsi formativi interdisciplinari” in ogni ordine e grado;
- L'INAIL, in attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha compiti specifici di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e che compartecipa nel “sistema” di prevenzione con tutti i Soggetti istituzionali impegnati su tale versante;
- l'INAIL, attraverso l'attività di informazione /formazione nei confronti degli studenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ricerca forme e linguaggi rispondenti agli interessi e alle esigenze del mondo giovanile;
- le Linee Operative per la Prevenzione 2019, emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano, tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale, la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell'orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- l'INAIL intende favorire, come da protocollo nazionale stipulato con il Miur, forme di collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali;
 

■ Parte di competenza dell'ufficio Scolastico Regionale:

- L'USR Sicilia ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio regionale;
- L'USR Sicilia si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro, in condizioni di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento, anche al fine della diffusione e della promozione della cultura della sicurezza.
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- Convengono che il miglioramento continuo della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si realizzi attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure nell'ambito della prevenzione;
- concordano sulla necessità di ideare e realizzare proposte progettuali, educative, didattiche e strumenti finalizzati a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la consapevolezza dell'adozione di comportamenti sicuri;
- convengono sulla necessità di fornire a tutto il personale che opera nella scuola, nonché agli studenti, una idonea formazione sui temi della sicurezza degli edifici scolastici anche al fine di preservare la salute e l'incolumità all'interno delle medesime istituzioni scolastiche;
- concordano sulla necessità di fornire alle figure della sicurezza, definite dal D.Lgs 81/2008, di adeguati strumenti che consentano di operare in ambienti con i richiesti requisiti di igiene e sicurezza sul lavoro.
- concordano di proseguire la collaborazione, visti i risultati raggiunti con il precedente protocollo d'intesa stipulato il 25 febbraio 2016 e scaduto nel corrente anno, al fine di realizzare un efficace sostegno alla diffusione della cultura della sicurezza nel mondo della scuola anche in coerenza con le rispettive linee strategiche di programmazione e pianificazione.
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d'intesa e ne specificano finalità e obiettivi.
 

Art. 2 - Finalità e oggetto

Le Parti intendono perseguire le seguenti finalità:
- attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione la cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- promuovere, attraverso una programmazione congiunta, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, degli studenti e del personale scolastico, per sviluppare una consapevole cultura sociale sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- promuovere la realizzazione di interventi informativi/formativi sullo stress lavoro correlato rivolti ai dirigenti degli Istituti scolastici della Sicilia individuati da USR Sicilia ed estendibili anche ad altre figure coinvolte nelle attività di valutazione e gestione del rischio, ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- realizzare congiuntamente strumenti che consentano alle figure della sicurezza di adempiere appieno agli obblighi delineati dal D.Lgs 81/2008;
- intervenire in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui in premessa.
 

Art. 3 - Ambiti di collaborazione

Le Parti si impegnano a sviluppare le predette finalità mediante l'individuazione di una o più tematiche e di almeno un obiettivo annuale su cui orientare le attività per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro.
- supporto per la realizzazione di strumenti di valutazione dei rischi in ambito scolastico che consentano di monitorare costantemente le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro da parte delle figure della sicurezza e di adempiere agli obblighi ed agli adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008;
- supporto alla formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale della scuola incaricato della funzione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), informazione sulla prevenzione infortuni dei lavoratori nel settore scolastico;
- supporto alla formazione obbligatoria, mediante incontri informativi nei confronti degli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del d.lg. 81/2008, in funzione del loro inserimento in percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- realizzazione di incontri con gli studenti, nelle scuole di diverso ordine e grado, con soggetti che possono condividere la propria esperienza lavorativa, riabilitativa o di reinserimento al lavoro dopo infortunio (quali ad esempio datori di lavoro o lavoratori, vittime di infortuni, medici, assistenti sociali, invalidi) per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione degli infortuni;
- informazione/formazione relativa alle specifiche tematiche della sicurezza sul lavoro per studenti degli istituti di ogni ordine e grado di istruzione;
- promozione di iniziative (concorsi, manifestazioni, progetti, ecc.) rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti; diffusione nelle scuole di prodotti di “buone prassi” e per la prevenzione e la protezione;
- interventi in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui in premessa.
 

Art. 4 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, INAIL Sicilia e USR Sicilia si impegnano a definire in forma coordinata un programma di collaborazione.
 

Art. 5 - Comitato di coordinamento

Per la gestione delle attività è costituito un gruppo di lavoro definito Comitato di Coordinamento così composto:
- tre componenti per USR Sicilia;
- tre componenti per INAIL Sicilia;
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto del programma di collaborazione.
 

Art. 6 - Obblighi delle parti

Per la realizzazione delle attività, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità di interesse, da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato all'Art. 7 del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 7 - Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 6 dovrà contenere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell'Accordo Attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e decade automaticamente decorsi tre anni dalla predetta data.
 

Art. 8 - Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Art. 9 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Art. 10 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Palermo.

Palermo, 5 dicembre 2019
 

Per INAIL Sicilia
Il Direttore regionale
Carlo Biasco

 

Per USR Sicilia
Il Capo Dipartimento MIUR
Carmela Palumbo


Fonte: inail.it